Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/03/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 20702/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
hanno pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso da
, rappresentata e difesa dall'avv. BROLLO GIUSEPPE, presso lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo
- Ricorrente –
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. LORENZON ANGELO, presso lo stesso CP_1
elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di risposta
- Resistente -
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: separazione giudiziale
Conclusioni:
Per entrambe le parti congiuntamente:
2) La sig.ra continuerà ad abitare presso la casa familiare in San Donà di Piave (VE) in via Parte_1
N. Tommaseo n.1/A di proprietà esclusiva della stessa, e continuerà a pagare il mutuo per l'acquisto dell'immobile stipulato in data 08.03.2028 con il notaio il dott. in Treviso. Persona_1
3) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, disponendo ciascuno di adeguati redditi propri;
4) i coniugi hanno già provveduto a dividere tutti i beni personali e di proprietà comune che utilizzavano durante la convivenza.”
Per il P.M. intervenuto
Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 21.10.2024 la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio, Parte_1
con rito concordatario, in data 14.07.2016 a Bari con , atto trascritto nel Registro degli atti di CP_1
matrimonio al n.284, Parte 2, serie A, anno 2016 del Comune di Bari.
Tanto premesso, la ricorrente formulava, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, domanda giudiziale al fine di ottenere la pronuncia di separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso.
Regolarmente notificato, si costituiva in giudizio in data 18.12.2024, aderendo alla domanda CP_1
come formulata nel ricorso introduttivo.
All'udienza di comparizione dei coniugi, celebrata in data 25.02.2025, le parti confermavano la rispettiva volontà di separarsi alle condizioni indicate e il Giudice, preso atto della rinuncia dei relativi procuratori ai termini di cui all'art 473 bis.29 c.p.c., tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il
Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Ciò premesso, la domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto, dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza di comparizione delle parti è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile. I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare. In
assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative, posto che le stesse risultano essere coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
In considerazione dell'esito della causa, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così
decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Bari di annotare la presente sentenza nei registri dello Stato civile (atto di matrimonio n.284, Parte 2, serie A, anno 2016);
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e di seguito riportate:
- La sig.ra continuerà ad abitare presso la casa familiare in San Donà di Piave (VE) in via Parte_1
N. Tommaseo n.1/A di proprietà esclusiva della stessa, e continuerà a pagare il mutuo per l'acquisto dell'immobile stipulato in data 08.03.2028 con il notaio il dott. in Treviso. Persona_1
- Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, disponendo ciascuno di adeguati redditi propri;
- I coniugi hanno già provveduto a dividere tutti i beni personali e di proprietà comune che utilizzavano durante la convivenza;
4) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia il 13.3.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero