CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 221/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
TOSI SERGIO MARIO, Relatore
TOMMASI RAFFAELA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 902/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202500003161000 TASSA AUTOMOBIL
2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202500003161000 TASSA AUTOMOBIL
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202500003161000 TASSA AUTOMOBIL
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202500003161000 IVA-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202500003161000 TASSE
AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il 29/01/2026
Svolgimento del processo
La Ricorrente_1 srl ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di cui in epigrafe, notificata in data 24.1.2025 dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione a sette cartelle di pagamento relative al mancato versamento della tassa automobilistica per gli anni dal 2016 al 2019, nonché ad altra cartella di pagamento per l'Iva dovuta nell'anno 2018, per i motivi appresso così sintetizzati: 1) Omessa notificazione delle cartelle concernenti la tassa automobilistica;
2) Intervenuto decorso del termine di prescrizione;
3) Duplicazione di azioni esecutive avendo la ricorrente già subito in data 6.3.2025 iscrizione ipotecaria;
4) Natura strumentale dell'autovettura Audi Q8 3.0 50 TDI QUAT tg Targa 1 oggetto del preavviso. Ha concluso chiedendo di annullare e/o dichiarare nulla e/o inesistente e/o priva di efficacia giuridica l'atto impugnato, vinte le spese. Si è costituita in giudizio, con memoria di controdeduzioni, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, che ha dedotto: 1) l'inammissibilità del ricorso, poiché tardivo, attesa l'avvenuta regolare notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva in oggetto, nonché, medio tempore, di altri atti intermedi interruttivi della prescrizione, non impugnati;
2) che nessuna norma di legge prescrive che il creditore non si possa avvalere cumulativamente di più mezzi di garanzia a tutela del proprio credito;
3) la mancanza di prova della natura strumentale del veicolo. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 26.1.2026.
Motivi della decisione
Il ricorso è destituito di fondamento.
1. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamene, poiché intimamente connessi, e sono privi di pregio. Risulta, infatti, dalla produzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, e segnatamente dalle ricevute di avvenuta consegna, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata sono state regolarmente notificate a mezzo pec e, inoltre, successivamente hanno costituito oggetto di ulteriori atti interruttivi del corso della prescrizione:
Cartella n. 05920220027624831000 notificata il 21/09/2022:
28/05/2024 05920249006577570000 Avviso di Intimazione
26/08/2024 05976202400002248000 Comunicazione preventiva di ipoteca 31/10/2024 05984202400006058001 Pignoramento presso terzi
Cartella n. 05920230010037504000 notificata il 28/04/2023:
28/05/2024 05920249006577570000 Avviso di Intimazione 26/08/2024 05976202400002248000 Comunicazione preventiva di ipoteca 31/10/2024 05984202400006058001 Pignoramento presso terzi
Cartella n. 05920230018530525000 notificata il 19/05/2023:
28/05/2024 05920249006577570000 Avviso di Intimazione
26/08/2024 05976202400002248000 Comunicazione preventiva di ipoteca 31/10/2024 05984202400006058001 Pignoramento presso terzi
Cartella n. 05920230020467753000 notificata il 29/06/2023:
28/05/2024 05920249006577570000 Avviso di Intimazione
26/08/2024 05976202400002248000 Comunicazione preventiva di ipoteca 31/10/2024 05984202400006058001 Pignoramento presso terzi
Cartella n. 05920230023788560000 notificata il 19/09/2023:
13/03/2024 05976202400000666000 Comunicazione preventiva di ipoteca
Cartella n. 05920240009327346000 notifica il 05/03/2024:
26/08/2024 05976202400002248000 Comunicazione preventiva di ipoteca 31/10/2024 05984202400006058001 Pignoramento presso terzi
Cartella n. 05920240022183885000 notificata il 05/03/2024.
Ebbene, va osservato che, secondo il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992, (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'atto precedentemente notificato non viene impugnato (facendo valere la sua nullità o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida, sicchè qualsiasi eccezione relativa all'atto impositivo divenuto definitivo resta preclusa, non potendo essere fatta valere vicende anteriori alla sua notifica impugnando l'atto successivo (cfr., con riferimento all'intimazione di pagamento, Cass. n. 26311 del 29.9.2025, con richiami di precedenti conformi).
Pertanto, nella specie, la prescrizione triennale eventualmente maturata in epoca antecedente alla notifica delle cartelle suddette avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando tempestivamente le stesse nel termine perentorio di 60 giorni previso dall'art.21, co.1, d.lgs. 546/1992, in applicazione del fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
A ciò aggiungasi che, dalla ulteriore produzione dell'Agenzia delle Entrate, si evince che in data 15/02/2023 la società ricorrente ha dichiarato di avvalersi della definizione agevolata (c.d. "Rottamazione-Quater") dei carichi pendenti rientranti nell'ambito applicativo dell'art.3, co.1, D.L. 119/2018 (allegato 21) relativa, tra le altre, alla cartella n. 05920220027624831000 e versato le prime
7 rate. Grazie alla riammissione dei decaduti dettata dal Decreto Milleproroghe, l'agevolazione risulta a tutt'oggi attiva. Ed ancora, in data 05/04/2024, la società ha presentato un'istanza per rateizzare (allegato 22), tra le altre, anche la cartella n. 05920230023788560000. Non avendo versato alcuna rata, la ricorrente è decaduta dal provvedimento in data 14/01/2025. In proposito è sufficiente rammentare che "La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito" (Cass. n. 9221 del 2024, richiamata da Cass. n. 21395 del
2025).
3. Il terzo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento.
Con il motivo in esame la ricorrente ha eccepito che per le medesime cartelle sottese alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata nell'odierno procedimento in data 6.3.2025 ha subito iscrizione ipotecaria, lamentando la duplicazione di azioni esecutive. Ebbene, premesso che, come chiarito dalla condivisa giurisprudenza di legittimità (Cass. 19.4.2021, n. 10272) sia il fermo amministrativo che l'iscrizione di ipoteca non hanno natura di atti dell'esecuzione forzata, ma sono misure alternative all'esecuzione, osserva il Collegio che le relative norme non si escludono l'un l'altra perché entrambe mirano ad impedire che il debitore sottragga l'uno (il mobile registrato) o l'altro bene (l'immobile) all'esecuzione.
Ne consegue che l'Agente della riscossione può applicare entrambe le misure per lo stesso debito, salvo per l'ipoteca il rispetto del limite minimo del debito, che deve essere pari ad almeno € 20.000,00 (tale soglia non è prevista per il fermo).
4. Il quarto motivo di ricorso è infondato.
Ha affermato la ricorrente che l'autovettura oggetto della comunicazione preventiva, sebbene non costituisca l'unico mezzo di proprietà della società, è utilizzata per l'esecuzione dello scopo sociale, avendo, pertanto, natura strumentale rispetto all'attività d'impresa svolta, tanto desumendosi dalla sua iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili, con conseguente applicazione del disposto di cui al secondo comma dell'art.86 del d.P.R. 602/1973.
Ebbene, in base all'art. 86, comma 2, del d.P.R. 602/1973 la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, "salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.". Ai fini della prova della strumentalità del veicolo necessaria per escludere il fermo non è sufficiente l'inserimento dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili, ma occorre dimostrare che l'auto è necessaria per l'attività propria dell'impresa (cfr. Cass. 29.12.2024 n. 34813). Ebbene, deve escludersi che, nella specie, la ricorrente, avente nella propria disponibilità una pluralità di veicoli adibiti a trasporto di persone (desumibile dal registro in parola, prodotto in giudizio dalla contribuente) abbia provato la stretta inerenza dell'autovettura Audi Q8 3.0 50 TDI QUAT tg Targa_1 (anch'essa adibita al trasporto di persone) ai risultati economici aziendali e, dunque, la destinazione della stessa esclusivamente all'attività propria dell'impresa (Cass. 17.3.2025, n. 14523).
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.802,30, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Lecce, in data 26.1.2026. Il magistrato trib.est. Il presidente Dr. Sergio Mario Tosi Dr. Andrea Memmo
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
TOSI SERGIO MARIO, Relatore
TOMMASI RAFFAELA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 902/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202500003161000 TASSA AUTOMOBIL
2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202500003161000 TASSA AUTOMOBIL
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202500003161000 TASSA AUTOMOBIL
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202500003161000 IVA-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202500003161000 TASSE
AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il 29/01/2026
Svolgimento del processo
La Ricorrente_1 srl ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di cui in epigrafe, notificata in data 24.1.2025 dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione a sette cartelle di pagamento relative al mancato versamento della tassa automobilistica per gli anni dal 2016 al 2019, nonché ad altra cartella di pagamento per l'Iva dovuta nell'anno 2018, per i motivi appresso così sintetizzati: 1) Omessa notificazione delle cartelle concernenti la tassa automobilistica;
2) Intervenuto decorso del termine di prescrizione;
3) Duplicazione di azioni esecutive avendo la ricorrente già subito in data 6.3.2025 iscrizione ipotecaria;
4) Natura strumentale dell'autovettura Audi Q8 3.0 50 TDI QUAT tg Targa 1 oggetto del preavviso. Ha concluso chiedendo di annullare e/o dichiarare nulla e/o inesistente e/o priva di efficacia giuridica l'atto impugnato, vinte le spese. Si è costituita in giudizio, con memoria di controdeduzioni, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, che ha dedotto: 1) l'inammissibilità del ricorso, poiché tardivo, attesa l'avvenuta regolare notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva in oggetto, nonché, medio tempore, di altri atti intermedi interruttivi della prescrizione, non impugnati;
2) che nessuna norma di legge prescrive che il creditore non si possa avvalere cumulativamente di più mezzi di garanzia a tutela del proprio credito;
3) la mancanza di prova della natura strumentale del veicolo. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 26.1.2026.
Motivi della decisione
Il ricorso è destituito di fondamento.
1. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamene, poiché intimamente connessi, e sono privi di pregio. Risulta, infatti, dalla produzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, e segnatamente dalle ricevute di avvenuta consegna, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata sono state regolarmente notificate a mezzo pec e, inoltre, successivamente hanno costituito oggetto di ulteriori atti interruttivi del corso della prescrizione:
Cartella n. 05920220027624831000 notificata il 21/09/2022:
28/05/2024 05920249006577570000 Avviso di Intimazione
26/08/2024 05976202400002248000 Comunicazione preventiva di ipoteca 31/10/2024 05984202400006058001 Pignoramento presso terzi
Cartella n. 05920230010037504000 notificata il 28/04/2023:
28/05/2024 05920249006577570000 Avviso di Intimazione 26/08/2024 05976202400002248000 Comunicazione preventiva di ipoteca 31/10/2024 05984202400006058001 Pignoramento presso terzi
Cartella n. 05920230018530525000 notificata il 19/05/2023:
28/05/2024 05920249006577570000 Avviso di Intimazione
26/08/2024 05976202400002248000 Comunicazione preventiva di ipoteca 31/10/2024 05984202400006058001 Pignoramento presso terzi
Cartella n. 05920230020467753000 notificata il 29/06/2023:
28/05/2024 05920249006577570000 Avviso di Intimazione
26/08/2024 05976202400002248000 Comunicazione preventiva di ipoteca 31/10/2024 05984202400006058001 Pignoramento presso terzi
Cartella n. 05920230023788560000 notificata il 19/09/2023:
13/03/2024 05976202400000666000 Comunicazione preventiva di ipoteca
Cartella n. 05920240009327346000 notifica il 05/03/2024:
26/08/2024 05976202400002248000 Comunicazione preventiva di ipoteca 31/10/2024 05984202400006058001 Pignoramento presso terzi
Cartella n. 05920240022183885000 notificata il 05/03/2024.
Ebbene, va osservato che, secondo il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992, (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'atto precedentemente notificato non viene impugnato (facendo valere la sua nullità o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida, sicchè qualsiasi eccezione relativa all'atto impositivo divenuto definitivo resta preclusa, non potendo essere fatta valere vicende anteriori alla sua notifica impugnando l'atto successivo (cfr., con riferimento all'intimazione di pagamento, Cass. n. 26311 del 29.9.2025, con richiami di precedenti conformi).
Pertanto, nella specie, la prescrizione triennale eventualmente maturata in epoca antecedente alla notifica delle cartelle suddette avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando tempestivamente le stesse nel termine perentorio di 60 giorni previso dall'art.21, co.1, d.lgs. 546/1992, in applicazione del fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
A ciò aggiungasi che, dalla ulteriore produzione dell'Agenzia delle Entrate, si evince che in data 15/02/2023 la società ricorrente ha dichiarato di avvalersi della definizione agevolata (c.d. "Rottamazione-Quater") dei carichi pendenti rientranti nell'ambito applicativo dell'art.3, co.1, D.L. 119/2018 (allegato 21) relativa, tra le altre, alla cartella n. 05920220027624831000 e versato le prime
7 rate. Grazie alla riammissione dei decaduti dettata dal Decreto Milleproroghe, l'agevolazione risulta a tutt'oggi attiva. Ed ancora, in data 05/04/2024, la società ha presentato un'istanza per rateizzare (allegato 22), tra le altre, anche la cartella n. 05920230023788560000. Non avendo versato alcuna rata, la ricorrente è decaduta dal provvedimento in data 14/01/2025. In proposito è sufficiente rammentare che "La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito" (Cass. n. 9221 del 2024, richiamata da Cass. n. 21395 del
2025).
3. Il terzo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento.
Con il motivo in esame la ricorrente ha eccepito che per le medesime cartelle sottese alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata nell'odierno procedimento in data 6.3.2025 ha subito iscrizione ipotecaria, lamentando la duplicazione di azioni esecutive. Ebbene, premesso che, come chiarito dalla condivisa giurisprudenza di legittimità (Cass. 19.4.2021, n. 10272) sia il fermo amministrativo che l'iscrizione di ipoteca non hanno natura di atti dell'esecuzione forzata, ma sono misure alternative all'esecuzione, osserva il Collegio che le relative norme non si escludono l'un l'altra perché entrambe mirano ad impedire che il debitore sottragga l'uno (il mobile registrato) o l'altro bene (l'immobile) all'esecuzione.
Ne consegue che l'Agente della riscossione può applicare entrambe le misure per lo stesso debito, salvo per l'ipoteca il rispetto del limite minimo del debito, che deve essere pari ad almeno € 20.000,00 (tale soglia non è prevista per il fermo).
4. Il quarto motivo di ricorso è infondato.
Ha affermato la ricorrente che l'autovettura oggetto della comunicazione preventiva, sebbene non costituisca l'unico mezzo di proprietà della società, è utilizzata per l'esecuzione dello scopo sociale, avendo, pertanto, natura strumentale rispetto all'attività d'impresa svolta, tanto desumendosi dalla sua iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili, con conseguente applicazione del disposto di cui al secondo comma dell'art.86 del d.P.R. 602/1973.
Ebbene, in base all'art. 86, comma 2, del d.P.R. 602/1973 la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, "salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.". Ai fini della prova della strumentalità del veicolo necessaria per escludere il fermo non è sufficiente l'inserimento dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili, ma occorre dimostrare che l'auto è necessaria per l'attività propria dell'impresa (cfr. Cass. 29.12.2024 n. 34813). Ebbene, deve escludersi che, nella specie, la ricorrente, avente nella propria disponibilità una pluralità di veicoli adibiti a trasporto di persone (desumibile dal registro in parola, prodotto in giudizio dalla contribuente) abbia provato la stretta inerenza dell'autovettura Audi Q8 3.0 50 TDI QUAT tg Targa_1 (anch'essa adibita al trasporto di persone) ai risultati economici aziendali e, dunque, la destinazione della stessa esclusivamente all'attività propria dell'impresa (Cass. 17.3.2025, n. 14523).
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.802,30, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Lecce, in data 26.1.2026. Il magistrato trib.est. Il presidente Dr. Sergio Mario Tosi Dr. Andrea Memmo