CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 07/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ EP, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5224/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3343/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25 e pubblicata il 11/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239010463135000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160204979038000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170253637530000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170253637530000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170253637530000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170253637530000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190133459353000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190133459353000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190133459353000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200105684478000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200105684579000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200137883409000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200137883409000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200137883409000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3857/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
La parte presente si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, depositato il 11.11.2024, l'appellante Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante sig.ra Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n.
3343/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, depositata l' 11.03.2024, emessa a conclusione del giudizio promosso dalla contribuente avverso l'intimazione di pagamento n.
09720239010463135000, con la quale l'odierna appellata invitava la contribuente al pagamento della somma di € 151.990,22..
La CGT1 grado con la sentenza impugnata rigettava il ricorso del proposto della contribuente avverso l'intimazione di pagamento pronunciandosi nel merito del ricorso e condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquidava in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Con il gravame proposto, l'appellante contribuente, contesta la sentenza di prime cure per erronea valutazione dei fatti, atti e documenti di causa, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 186-203 e commi 231-252, della Legge n. 197/2022 (I), e nel merito impugnava il capo della sentenza relativa all'omessa notifica degli atti prodromici (II), alla prescrizione (III), e concludeva per la riforma totale della decisione impugnata e condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l'appellata Agenzia delle Entrate-Riscossione, per l'infondatessa dell'appello proposto e per la correttezza delle statuizioni di prime cure avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata successivamente alla data in cui il Collego Giudicante si e' riservato sulla decisione.
La controversia veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 04 dicembre 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla società è fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
In via preliminare va evidenziato che la ricorrente contribuente con nota del 21.02.2024 ha fatto presente di aver aderito alla rottamazione quater relativamente alle cartelle di pagamento sottese l'impugnata intimazione di pagamento, ex art,1, comma 231 e segg. della L. 197/2022, allegando copia della domanda e del Pagamento prima rata, e, pertanto, chiedeva l'estinzione del giudizio pendente.
I Con primo motivo di gravame l'appellante censurava l'impugnata sentenza per erronea valutazione dei fatti, atti e documenti di causa che avevano determinato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 186-203 e commi 231-252, della Legge n. 197/2022, avendo la ricorrente aderito alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, disciplinata dall'art. 1, commi 231-252, della L. n. 197/2022 delle controversie tributarie pendenti.
A tal fine va evidenziato che l'art. 1, comma 235, della L. n. 197/2022, “Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, istanza dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232” e al successivo comma 236 prevedeva che “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
In primo luogo già con ordinanza n. 24428/2024 la suprema Corte rileva che dal quadro normativo previsto in materia di rottamazione emerge che l'istanza del contribuente dà avvio ad una procedura che si conclude con la comunicazione formale dell'agente della riscossione che essa è stata accolta, con indicazioni dell'ammontare delle somme da versare (e/o con l'indicazione delle rate) per l' estinzione del debito. Per poter accedere alla procedura, inoltre, il contribuente è tenuto ad assumere il formale impegno di rinunziare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi per cui la domanda di definizione agevolata è stata presentata. Per la Corte “il perfezionamento della definizione” si identifica, da quanto sopra esposto, nella accettazione da parte dell'Amministrazione dell'istanza del contribuente corredata dall'impegno di quest'ultimo di rinunciare ai giudizi: la procedura amministrativa è, infatti, completa e compiuta;
il pagamento delle somme dovute attiene, pertanto, al suo adempimento, il quale
è sicuramente suscettibile di refluire sulla procedura stessa, determinandone, in caso di inadempimento, la perdita di efficacia, come previsto dal comma 244 dell'art.
1. La conseguenza dell'inadempimento, dunque, si pone, anche in questo caso, su un diverso piano: la definizione agevolata si è perfezionata ma, per l'inosservanza del piano di rateizzazione, non produce gli effetti che le sono caratteristici, in primis quello di estinzione del debito, restando imputate le somme versate al maggior importo dovuto,
e determina il potenziale avvio delle nuove procedure riscossive. Ma il pagamento integrale non è richiesto dalla norma quale requisito indispensabile per l'estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo.
L ' istanza del contribuente accolta dall ' Amministrazione e la prova del pagamento parziale costituiscono, pertanto, elementi idonei e sufficienti per determinare l'estinzione del giudizio, senza che sia richiesta la prova dell ' integrale adempimento dell ' obbligo, la quale, ove fornita, determinerebbe il più ampio esito della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Successivamente l'articolo unico della l. 30 luglio 2025 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 17 giugno 2025 n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, ha introdotto, dopo l'art. 12 di tale decreto, l'art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata), a tenore del quale: "1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione e' dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate -
Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta
l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”.
Alla luce di quanto sopra, avendo parte appellante dato prova di aver aderito alla rottamazione quater relativamente alle cartelle di pagamento sottese l'impugnata intimazione di pagamento, adesione che comportava l'obbligo per il Giudicante di verificare la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio, senza alcuna valutazione nel merito della controversia, le errate statuizioni di prime cure vanno riformate in conformita' suesposti principi, mediante la dichiarazione di cessata materia del contendere e consequenziale estinzione del giudizio; tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di appello non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio assorbiti ai fini della decisione. Spese del giudizio. Le spese del doppio grado del presente giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate ex art. 46, comma 3.
P. Q. M.
La Corte accoglie l'appello, ed, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la cessata materia del contendere;
spese del doppio grado a carico della parte che le ha anticipate. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04 dicembre 2025.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Giuseppe Mazzi
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ EP, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5224/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3343/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25 e pubblicata il 11/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239010463135000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160204979038000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170253637530000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170253637530000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170253637530000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170253637530000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190133459353000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190133459353000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190133459353000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200105684478000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200105684579000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200137883409000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200137883409000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200137883409000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3857/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
La parte presente si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, depositato il 11.11.2024, l'appellante Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante sig.ra Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n.
3343/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, depositata l' 11.03.2024, emessa a conclusione del giudizio promosso dalla contribuente avverso l'intimazione di pagamento n.
09720239010463135000, con la quale l'odierna appellata invitava la contribuente al pagamento della somma di € 151.990,22..
La CGT1 grado con la sentenza impugnata rigettava il ricorso del proposto della contribuente avverso l'intimazione di pagamento pronunciandosi nel merito del ricorso e condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquidava in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Con il gravame proposto, l'appellante contribuente, contesta la sentenza di prime cure per erronea valutazione dei fatti, atti e documenti di causa, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 186-203 e commi 231-252, della Legge n. 197/2022 (I), e nel merito impugnava il capo della sentenza relativa all'omessa notifica degli atti prodromici (II), alla prescrizione (III), e concludeva per la riforma totale della decisione impugnata e condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l'appellata Agenzia delle Entrate-Riscossione, per l'infondatessa dell'appello proposto e per la correttezza delle statuizioni di prime cure avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata successivamente alla data in cui il Collego Giudicante si e' riservato sulla decisione.
La controversia veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 04 dicembre 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla società è fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
In via preliminare va evidenziato che la ricorrente contribuente con nota del 21.02.2024 ha fatto presente di aver aderito alla rottamazione quater relativamente alle cartelle di pagamento sottese l'impugnata intimazione di pagamento, ex art,1, comma 231 e segg. della L. 197/2022, allegando copia della domanda e del Pagamento prima rata, e, pertanto, chiedeva l'estinzione del giudizio pendente.
I Con primo motivo di gravame l'appellante censurava l'impugnata sentenza per erronea valutazione dei fatti, atti e documenti di causa che avevano determinato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 186-203 e commi 231-252, della Legge n. 197/2022, avendo la ricorrente aderito alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, disciplinata dall'art. 1, commi 231-252, della L. n. 197/2022 delle controversie tributarie pendenti.
A tal fine va evidenziato che l'art. 1, comma 235, della L. n. 197/2022, “Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, istanza dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232” e al successivo comma 236 prevedeva che “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
In primo luogo già con ordinanza n. 24428/2024 la suprema Corte rileva che dal quadro normativo previsto in materia di rottamazione emerge che l'istanza del contribuente dà avvio ad una procedura che si conclude con la comunicazione formale dell'agente della riscossione che essa è stata accolta, con indicazioni dell'ammontare delle somme da versare (e/o con l'indicazione delle rate) per l' estinzione del debito. Per poter accedere alla procedura, inoltre, il contribuente è tenuto ad assumere il formale impegno di rinunziare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi per cui la domanda di definizione agevolata è stata presentata. Per la Corte “il perfezionamento della definizione” si identifica, da quanto sopra esposto, nella accettazione da parte dell'Amministrazione dell'istanza del contribuente corredata dall'impegno di quest'ultimo di rinunciare ai giudizi: la procedura amministrativa è, infatti, completa e compiuta;
il pagamento delle somme dovute attiene, pertanto, al suo adempimento, il quale
è sicuramente suscettibile di refluire sulla procedura stessa, determinandone, in caso di inadempimento, la perdita di efficacia, come previsto dal comma 244 dell'art.
1. La conseguenza dell'inadempimento, dunque, si pone, anche in questo caso, su un diverso piano: la definizione agevolata si è perfezionata ma, per l'inosservanza del piano di rateizzazione, non produce gli effetti che le sono caratteristici, in primis quello di estinzione del debito, restando imputate le somme versate al maggior importo dovuto,
e determina il potenziale avvio delle nuove procedure riscossive. Ma il pagamento integrale non è richiesto dalla norma quale requisito indispensabile per l'estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo.
L ' istanza del contribuente accolta dall ' Amministrazione e la prova del pagamento parziale costituiscono, pertanto, elementi idonei e sufficienti per determinare l'estinzione del giudizio, senza che sia richiesta la prova dell ' integrale adempimento dell ' obbligo, la quale, ove fornita, determinerebbe il più ampio esito della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Successivamente l'articolo unico della l. 30 luglio 2025 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 17 giugno 2025 n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, ha introdotto, dopo l'art. 12 di tale decreto, l'art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata), a tenore del quale: "1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione e' dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate -
Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta
l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”.
Alla luce di quanto sopra, avendo parte appellante dato prova di aver aderito alla rottamazione quater relativamente alle cartelle di pagamento sottese l'impugnata intimazione di pagamento, adesione che comportava l'obbligo per il Giudicante di verificare la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio, senza alcuna valutazione nel merito della controversia, le errate statuizioni di prime cure vanno riformate in conformita' suesposti principi, mediante la dichiarazione di cessata materia del contendere e consequenziale estinzione del giudizio; tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di appello non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio assorbiti ai fini della decisione. Spese del giudizio. Le spese del doppio grado del presente giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate ex art. 46, comma 3.
P. Q. M.
La Corte accoglie l'appello, ed, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la cessata materia del contendere;
spese del doppio grado a carico della parte che le ha anticipate. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04 dicembre 2025.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Giuseppe Mazzi