CASS
Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2024, n. 14444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14444 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da IL UN nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 18 settembre 2023 del Tribunale di Torre Annunziata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza impugnata, ha applicato a UN IL la pena da lui concordata con il Pubblico Ministero in ordine ai reati di cui agli artt. 640, comma 2 n.
2 -bis, e 497 -ter cod. pen. contestati ai capi A) e B) della rubrica;
- che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva;
- che il motivo è inammissibile in quanto l'art. 448, comma 2 -bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi at- Penale Sent. Sez. 5 Num. 14444 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 09/02/2024 tinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra ri- chiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena, laddove, in concreto, si deduce solo un vizio motivazionale in ordine alla sussi- stenza di un elemento circostanziale, esso stesso oggetto dell'accordo; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inam- missibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza impugnata, ha applicato a UN IL la pena da lui concordata con il Pubblico Ministero in ordine ai reati di cui agli artt. 640, comma 2 n.
2 -bis, e 497 -ter cod. pen. contestati ai capi A) e B) della rubrica;
- che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva;
- che il motivo è inammissibile in quanto l'art. 448, comma 2 -bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi at- Penale Sent. Sez. 5 Num. 14444 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 09/02/2024 tinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra ri- chiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena, laddove, in concreto, si deduce solo un vizio motivazionale in ordine alla sussi- stenza di un elemento circostanziale, esso stesso oggetto dell'accordo; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inam- missibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2024