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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/05/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2663/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Giovanna FERRERO Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
VIA BOSCHETTI N. 6 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. BARBETTA
BEATRICE FRANCESCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in PIAZZA VELASCA, 4 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
TODARELLO FABIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BIASCO ROBERTO ( ) PIAZZA VELASCA 4 C.F._2
pagina 1 di 8 MILANO;
) PIAZZA VELASCA, Controparte_2 C.F._3
4 20122 MILANO;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI
Per Parte_2
Voglia l'Onorevole Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, anche istruttoria, disattesa e rigettata, così decidere:
- accertare e dichiarare la violazione delle distanze legali con riferimento ai tubi e macchinari dell'aria condizionata a servizio della proprietà e per l'effetto condannare l'Arch. CP_1 [...] al rispetto delle distanze legali, ovverosia, ordinare alla stessa di rimuovere i tubi e Controparte_1 macchinari dell'impianto dell'aria condizionata riposizionandoli nel rispetto delle distanze di legge dalla proprietà della Chiesa di San Pietro Celestino di Milano;
- regolare le spese del giudizio di Cassazione e del presente giudizio, condannando l'Arch.
[...] al pagamento delle stesse in favore della . Controparte_1 Parte_1
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
– respingere, per tutti i motivi di cui in atti, tutte le domande proposte dalla Parte_3
nei confronti dell'arch. in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque
[...] CP_1 sprovviste di qualsivoglia supporto probatorio;
– con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge, del presente giudizio e con compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità, per tutti i motivi di cui in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Milano con sentenza n. 4109/17 pubblicata il 31.1.2017, accogliendo la domanda proposta dalla Milano Parte_1 Parte_4 che aveva dedotto che “la convenuta – demolito l'originario tetto a falda di copertura della cappella di San Giuseppe di proprietà della - lo aveva sostituito con una Parte_5 costruzione di due nuovi piani, il superiore ad uso terrazzo, così inglobando nella proprietà CP_1
l'area sovrastante la Cappella di San Giuseppe della sconfinando, quindi, Parte_5
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all'interno della proprietà della per oltre due metri e mezzo” -ord. Corte Cass. n.1808/24 del Pt_5
4.7.2024- accertava, ex art. 950 c.c., che il confine tra l'immobile di proprietà della Parte_1
che ospita la in Milano, sita in via Senato n. 2, e l'edificio di
[...] Parte_5 proprietà di che “al livello del piano secondo corrisponde a quello a quello Controparte_1 presente al piano primo e al piano terra, che segue la muratura esterna della Chiesa presente a quota zero” -pag. 2 ord. Cass-.. e, conseguentemente, condannava a rimuovere le opere eseguite CP_1 oltre il confine.
2. proponeva appello principale e proponeva appello incidentale con cui CP_1 Parte_1 censurava la sentenza di primo grado, nella parte in cui: i) non aveva riconosciuto la violazione delle distanze legali dal confine, ex art. 889 c.c., con riferimento all'impianto di irrigazione, alle vasche, alle fioriere, nonché ai tubi e ai macchinari dell'aria condizionata, con conseguente condanna della CP_1 alla rimozione degli stessi;
ii) non aveva compreso nella condanna alle spese ex art. 92 c.p.c. le spese per il consulente di parte.
3. La Corte d'appello di Milano con sentenza n.4522/19 pubblicata il 13.11.2019: i) rigettava l'appello di ii) rigettava l'appello incidentale della limitatamente ai vasi e alle CP_1 Parte_1 fioriere in rame;
iii) lo accoglieva con riguardo alle spese del consulente di parte, condannando la a pagare, a tale titolo, l'importo di € 2.137,60. CP_1
4. proponeva ricorso per cassazione e proponeva ricorso incidentale CP_1 Parte_1 articolato in tre motivi.
5. La Corte di Cassazione con ordinanza n.18108/24 del 2.7.2024: i) rigettava integralmente il ricorso di ii) rigettava il primo motivo del ricorso incidentale di “nella parte in CP_1 Parte_1 cui non ha ritenuto violata la distanza dal confine rispetto al posizionamento delle vasche e fioriere poste al di fuori del tratto che deve essere demolito” – ord. Cass. pag. 12-, iii) accoglieva il secondo motivo del ricorso incidentale concernente l'omessa pronuncia della Corte d'appello in ordine all'omessa pronuncia della sentenza di primo grado -nonché di secondo grado- con riguardo alla violazione delle distanze dal confine, ex art. 889 c.c., dei tubi e macchinari per l'aria condizionata – “Il motivo è fondato. Il giudice di primo grado aveva effettivamente accertato che l'impianto di trattamento dell'aria dell'appartamento della era posto in aggetto all'area di proprietà CP_1 dell'attrice, ma non aveva poi specificamente affrontato la questione del riposizionamento dei macchinari, limitandosi a condannare la alla «rimessione in pristino dello stato dei luoghi, CP_1 mediante la rimozione di tutte le opere eseguite nell'area di proprietà della Parte_1 di Milano…. con contestuale rilascio delle aree in questione …». Benché la avesse Parte_1 riproposto uno specifico motivo di appello incidentale (v. ricorso pag. 8 e foglio di precisazione delle conclusioni di parte appellata riportato in sentenza a p. 4, punto A), la Corte territoriale non si è pronunciata sul punto” -pag.14-; iv) dichiarava assorbito il terzo motivo relativo alla violazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
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6. La ha riassunto il giudizio chiedendo che venisse accertata la violazione delle Parte_1 distanze legali con riguardo al posizionamento dei tubi e dei macchinari dell'aria condizionata con conseguente riposizionamento degli stessi nel rispetto delle stesse.
7. chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte resistente nella comparsa di costituzione nel presente giudizio, deduce che le conclusioni CP_1 formulate da nel giudizio di riassunzione, non coincidono con quelle Parte_1 formulate nell'appello incidentale. Infatti, nel presente giudizio, la stessa ha chiesto di “accertare e dichiarare la violazione delle distanze legali con riferimento ai tubi e macchinari dell'aria condizionata a servizio della proprietà , mentre le conclusioni formulate nell'appello CP_1 incidentale proposto avverso la sentenza del tribunale di Milano erano le seguenti: “.. riformare la sentenza impugnata: A) nella parte in cui non ha riconosciuto la violazione dell'art. 889 c.c. con riferimento all'impianto di irrigazione, alle vasche e fioriere, ed ai tubi e macchinari dell'aria condizionata”. La , coerentemente con le riportate conclusioni dell'appello incidentale, anche Parte_1 nello stesso, con riguardo ai macchinari di condizionamento dell'aria e ai relativi tubi -come per le fioriere, le vasche e l'impianto di irrigazione-, aveva censurato la violazione della distanza legale dal confine prevista dall'art. 889 c.c. con conseguente condanna della a rimuoverle e a CP_1 riposizionarle in attuazione di tale norma -pag. 24 appello incidentale-. Infine, anche nell'atto di citazione in primo grado -pag.10-11-, veniva dedotto che le macchine per il trattamento dell'aria condizionata non rispettavano la distanza dal confine prevista dall'art. 889 c.c.
L'art. 394, terzo comma, c.p.c. prevede che “nel giudizio di rinvio ..le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità di nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione”. Nel caso specifico, tale necessità non sussiste, posto che l'annullamento concerneva unicamente il vizio di omessa pronuncia su una parte dell'appello incidentale proposto da Controparte_3 relativo alla violazione delle distanze dal confine con riferimento ai macchinari per l'aria condizionata- ex plurimis. Cass. n. 22885 del 10/11/2015 In ragione della natura del giudizio di rinvio, "aperto" quanto all'attività del giudice di merito e "chiuso" quanto all'attività delle parti, qualora la sentenza sia stata annullata per difetto di attività del giudice di merito questi è pienamente libero nell'esame della controversia, mentre è in ogni caso inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione;
né sono modificabili i termini oggettivi della controversia, espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, investendo tale preclusione non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio ove tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale della causa-. Quindi, fermo restando che la ha proposto la domanda di violazione delle Parte_1 distanze ai sensi dell'articolo 889 c.c., lo stesso, al secondo comma, prevede che per “i tubi di acqua
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pura o lurida, per quelli di gas e simili”, deve osservarsi la distanza di un metro dal confine. Ciò posto, secondo la prospettazione della Parrocchia di , i condizionatori d'aria, sarebbero sussumibili Parte_1 nella fattispecie di cui all'art. 889, secondo comma, c.c., in ragione dei tubi deputati a eliminare l'acqua di condensa - “La Suprema Corte ha assimilato i canali di gronda ai tubi d'acqua pura o lurida (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 24/05/2019 , n. 14273), nel caso di specie non vi è neppure un canale, in quanto l'acqua di condensa cade direttamente sul tetto di copertura dell'abside laterale della Chiesa, inaccessibile da chiunque se non dalla proprietà dell'Arch. 9 ricorso in riassunzione e CP_4 ancora a pag. 5 della comparsa conclusionale, in cui parte ricorrente precisa di aver fatto riferimento all'art. 889,secondo comma, c.c.-. Tuttavia, i condizionatori d'aria -e le relative condotte- non sono sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 889 c.c. Infatti, agli stessi si applica la diversa fattispecie di cui all'art. 890 c.c. -sul punto Cass. n. 12927 del 03/12/1991 La distanza di almeno un metro dal confine che l'art. 889 secondo comma cod. civ. prescrive per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, si riferisce alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose e, conseguentemente, comportino un permanente pericolo per il fondo del vicino, in relazione alla naturale possibilità di infiltrazioni. Detta norma, pertanto, non è applicabile alle canne fumarie per la dispersione dei fumi delle caldaie ed agli impianti di condizionamento d'aria, che vanno soggetti alla regolamentazione di cui all'art. 890 cod. civ. e quindi posti alla distanza che nel caso concreto risulti necessaria a preservare da pregiudizi il fondo del vicino – sottolineature aggiunte-. Tuttavia, a giudizio della Corte, la domanda proposta può essere riqualificata d'ufficio in quella di cui all'art. 890 c.c. Ciò in quanto, l'annullamento della Corte di Cassazione è stato disposto per omessa pronuncia e quindi nessun giudicato interno si è formato in ordine alla qualificazione della domanda, non essendosi pronunciato sulla stessa, né il Tribunale, né la Corte d'Appello. Inoltre, i fatti costitutivi della domanda rimangono inalterati. Infatti, la sin dall'atto di citazione nel giudizio di primo grado ha dedotto che Parte_1 i condizionatori d'aria posti sul muro esterno dell'immobile di proprietà di violavano la CP_1 distanza dal confine in quanto posti in aggetto sul tetto di proprietà della medesima – “Anche Parte_1
l'impianto di trattamento dell'aria dell'appartamento di era posto in aggetto all'area di Controparte_1 proprietà dell'attrice, in posizione raggiungibile solo da un piccolo tetto di proprietà esclusiva della . 2 Parte_6 sentenza tribunale nel riportare il contenuto delle domande proposte da Parte_1 ha contestato l'applicabilità dell'art. 889 c.c. e l'assenza di misurazioni. CP_1 Tuttavia, l'effettivo posizionamento dei condizionatori d'aria a servizio dell'unità di proprietà di posti sul muro esterno della stessa in aggetto sul tetto di proprietà della e quindi CP_1 Parte_1 all'interno della colonna d'aria soprastante il tetto della medesima è provata dalla ctu esperita in giudizio “c'è realmente stato uno sconfinamento da parte della proprietà che ha occupato l'area CP_1 sovrastante la cappella della in Celestino con due piani Parte_5
(il superiore ad uso terrazzo) e che non ha rispettato il confine anche montando dei motori per condizionatori sopra la copertura di proprietà della ” -pag. 19 ctu-, oltre che dalle foto prodotte in giudizio sub doc. Pt_5
32.
Peraltro, la stessa ordinanza della Corte di Cassazione affermava in proposito: “Il motivo è fondato. Il giudice di primo grado aveva effettivamente accertato che l'impianto di trattamento dell'aria dell'appartamento della era posto in aggetto all'area di proprietà dell'attrice, ma non aveva CP_1
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poi specificamente affrontato la questione del riposizionamento dei macchinari, limitandosi a condannare la alla «rimessione in pristino dello stato dei luoghi, mediante la rimozione di CP_1 tutte le opere eseguite nell'area di proprietà della di Milano…. con Parte_1 contestuale rilascio delle aree in questione …” -pag.14-. Quindi, si tratta solo di applicare alla fattispecie concreta di cui sono stati dedotti e provati in giudizio i fatti costitutivi la norma giuridica corretta, ovvero l'art. 890 c.c., senza che ciò comporti alcuna violazione del principio della domanda, né di quello del contradditorio - “La domanda perché sia nuova e quindi inammissibile in appello deve comportare il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio” Cass. 19405 del 15.7.2024 in motivazione pag.11-. Nel merito è provata la violazione delle distanze previste dall'art. 890 c.c., in ragione del fatto assorbente e dirimente che i condizionatori d'aria invadono la colonna d'aria posta sopra il tetto di proprietà della . Parte_1
Conclusivamente, così riqualificata, deve essere accolta la domanda della di Parte_1 condanna di a rimuovere i condizionatori d'aria e i relativi tubi riposizionandoli nel rispetto CP_1 dalle distanze del confine previste dall'art. 890 c.c.
2. L'appello incidentale proposto da sub lettera B), chiedeva la riforma della Parte_1 sentenza impugnata “nella parte in ha ritenuto di escludere la rifusione delle spese della consulenza tecnica di parte e, per l'effetto condannare l'Arch. ai sensi dell'art. 92, comma Controparte_1
1, c.p.c. alla rifusione in favore della delle spese del consulente tecnico di Parte_1 parte Geom. quantificate in € 2.137,60 come da documenti prodotti”. Persona_1 La Corte d'appello nella sentenza cassata aveva accolto tale motivo condannando la al CP_1 pagamento della predetta somma. Su tale statuizione si è formato il giudicato interno, non essendo stata oggetto di ricorso per cassazione da parte di CP_1
Pertanto, la stessa deve essere anche condannata a pagare le suddette spese.
Infatti, non è ostativo il fatto che nelle conclusioni formulate nel presente Parte_1 giudizio non le abbia espressamente richiamate. Infatti, in proposito, la giurisprudenza di legittimità afferma quanto segue: “In tal senso è stato affermato che nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello, e pertanto non sono obbligate a riproporre le impugnazioni principali o incidentali già proposte, essendo il giudice del rinvio comunque tenuto a riesaminarle tutte, anche ove l'originario appellante resti contumace nel detto procedimento di rinvio (Cass. n. 8773 del 17/03/2022, che ammette solo una possibilità di rinuncia, anche implicita ma pur sempre in presenza di comportamenti inequivoci, e cioè atti che nessun altro significato potrebbero rivestire, se non quello di rinunciare all'impugnazione) - Cass. n. 12065 del 3.5.2024 in motivazione pag.12, ex plurimis-. “deve quindi ribadirsi che (cfr. da ultimo Cass. n.19452/2023), poiché le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello, e pertanto non sono obbligate a riproporre le impugnazioni principali o incidentali già proposte - essendo il giudice del rinvio comunque tenuto a riesaminarle tutte, anche ove l'originario appellante resti contumace nel detto procedimento di rinvio, - le conclusioni espressamente rassegnate possono al più indurre a ravvisare una incompatibilità con la volontà di pagina 6 di 8 riproporre innanzi al giudice di rinvio alcune delle domande o eccezioni già proposte, dovendosi nel silenzio ovvero nella contumacia, ritenere doveroso il riesame delle domande ed eccezioni da parte del giudice di rinvio” -pag.16 sentenza citata in motivazione, sottolineatura aggiunta-.
3. In ragione della complessiva soccombenza, deve essere condannata a pagare le spese CP_1 dell'intero giudizio, liquidate, sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione compreso delle cause di valore indeterminabile di complessità media, quanto al giudizio di primo grado e di appello e di legittimità, liquidate, rispettivamente, in complessivi € 10.860,00 per il giudizio di primo grado -di cui € 2.127 per la fase di studio;
€ 1.416 per la fase introduttiva;
€ 3.738 per la fase di trattazione/istruzione; € 3.579 per la fase decisoria-, in complessivi € 8.470,00 per il giudizio di appello
-di cui € 2.518 per la fase di studio;
€ 1.665 per la fase introduttiva;
€ 4.287 per la fase decisoria- e in complessivi € 6.585,00 per il giudizio di legittimità -di cui € 2.869 per la fase di studio;
€ 2.224 per la fase introduttiva;
€ 1.492 per la fase decisoria e, sulla base dei valori medi delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, per il giudizio di rinvio -stante la riduzione dell'oggetto domanda-
, liquidate in complessivi € 6.946,00 - di cui € 2.058 per la fase di studio;
€ 1.418 per la fase introduttiva;
€ 3.470 per la fase decisoria-. Infine, non sussistono i presupposti per la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., non potendo desumersi dall'attività difensiva svolta che la abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in sede di giudizio di rinvio riassunto in seguito alla ordinanza della Corte di Cassazione n.18108/24 depositata il 2.7.2024, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie le domande di in Milano limitatamente a quanto riportato nel Parte_1 presente dispositivo e, per l'effetto,
2. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 4109/17 pubblicata il 31.1.2017;
3. condanna a rimuovere i tubi e macchinari dell'impianto dell'aria Controparte_1 condizionata riposizionandoli nel rispetto delle distanze di legge previste dall'art. 890 c.c. dalla proprietà della Chiesa di Milano;
Parte_5
4. condanna a pagare a di Milano la somma di € Controparte_1 Parte_1
2.137,60 5. conferma le seguenti ulteriori statuizioni della sentenza del Tribunale di Milano n. 4109/17 pubblicata il 31.1.2017: “accerta e dichiara ex art. 950 c.c. che il confine tra la proprietà dell'immobile che ospita la Chiesa di , in Milano, Via Senato n. 2, identificata al Catasto Fabbricati Parte_5 di Milano al Foglio 351, mappale F, sub. 702 e 703, e l'edificio di proprietà in Controparte_1
Milano, Corso Venezia n. 29, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Milano al Foglio 351, sub. 706, a livello del piano secondo sopra terra e oltre (quota superiore a 9,6 m) corrisponde a quello presente al piano primo sopra terra e al piano terreno, che segue la muratura esterna della Chiesa presente a quota zero;
pagina 7 di 8 condanna alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, mediante la Controparte_1 rimozione di tutte le opere eseguite nell'area di proprietà della Parte_2
, oltre il confine del proprio immobile di Corso Venezia
[...] contestuale rilascio delle aree in questione a favore della ”; Parte_2
6. condanna a pagare a di Milano le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio di primo liquidate in complessivi € 10.860,00, nonché quelle del giudizio di appello liquidate in complessivi € 8.470,00, nonché quelle del giudizio di legittimità liquidate in complessivi € 6.585,00 e di quelle del giudizio di rinvio liquidate in complessivi € 6.946,00, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge
Milano, 2.4.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
Carlo Maddaloni
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