Art. 21. (Trasferimenti di beni) 1. I trasferimenti di beni immobili in favore dell'Ente patrimoniale dell'UCEBI della Philadelphia s.r.l., di cui all'atto a rogito del dottor Antonio Califano, coadiutore del notaio Nazareno Dobici di Roma, in data 27 dicembre 1974, repertorio n. 806489/23921, dalla The Spezia Mission Limited, di cui all'atto a rogito del notaio Alberto Politi in Roma in data 9 febbraio 1978, repertorio n. 2071/697, dalla SPES s.r.l., di cui all'atto a rogito del dottor Nazareno Dobici di Roma in data 13 novembre 1974, repertorio n. 805445/23733, e dal Foreign Mission Board of the Southern Baptist Convention, di cui all'atto a rogito del notaio Alberto Politi di Roma in data 2 marzo 1993, repertorio n. 31787/12226, sono esenti da ogni tributo ed onere, fatte salve le somme gia' percette dall'amministrazione finanziaria.
Articolo 20Articolo 22
Articolo 21 della Legge 12 aprile 1995, n. 116
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7 maggio 1995
7 maggio 1995
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