Art. 21. (Trasferimenti di beni) 1. I trasferimenti di beni immobili in favore dell'Ente patrimoniale dell'UCEBI della Philadelphia s.r.l., di cui all'atto a rogito del dottor Antonio Califano, coadiutore del notaio Nazareno Dobici di Roma, in data 27 dicembre 1974, repertorio n. 806489/23921, dalla The Spezia Mission Limited, di cui all'atto a rogito del notaio Alberto Politi in Roma in data 9 febbraio 1978, repertorio n. 2071/697, dalla SPES s.r.l., di cui all'atto a rogito del dottor Nazareno Dobici di Roma in data 13 novembre 1974, repertorio n. 805445/23733, e dal Foreign Mission Board of the Southern Baptist Convention, di cui all'atto a rogito del notaio Alberto Politi di Roma in data 2 marzo 1993, repertorio n. 31787/12226, sono esenti da ogni tributo ed onere, fatte salve le somme gia' percette dall'amministrazione finanziaria.
Articolo 21 della Legge 12 aprile 1995, n. 116
Articolo 20Articolo 22
Articolo 21 della Legge 12 aprile 1995, n. 116
Versione
7 maggio 1995
7 maggio 1995