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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12723 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] ( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Aurilio presso il cui studio a Palermo, piazza
Vittorio Emanuele Orlando n. 41, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Firinu presso il cui studio a Palermo, via Ausonia n.
83, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 27/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, formulata da entrambe le parti:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 5533/2023 emessa da questo
Tribunale in data 04-06/12/2023, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del
01/07/2024);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I figli nati dall'unione coniugale sono oggi maggiorenni ed indipendenti economicamente, come dedotto da entrambe le parti.
Nessun'altra domanda è stata proposta;
alla prima udienza, invero, il ricorrente ha rinunciato alla domanda volta alla valutazione del valore della casa coniugale ed alla condanna della resistente al pagamento della metà, domanda invero inammissibile, come correttamente eccepito da parte resistente.
Non ricorrono, tuttavia, i presupposti per la condanna del ricorrente alle spese di lite, alla luce dell'immediata rinuncia e del fatto che la domanda, peraltro solo accennata alla fine del ricorso, non ha comportato particolare aggravvio di oneri difensivi;
inoltre, la stessa resistente non ha contestato il datto fattuale di continuare a godere della casa coniugale, in comproprietà con il ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 23/10/1991 da nato a Palermo in [...] Parte_1
09/01/1962 ( ) e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
26/05/1962 . C.F._2
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
3) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 375, parte II, serie A, dell'anno 1991).
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del giorno 01/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12723 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] ( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Aurilio presso il cui studio a Palermo, piazza
Vittorio Emanuele Orlando n. 41, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Firinu presso il cui studio a Palermo, via Ausonia n.
83, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 27/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, formulata da entrambe le parti:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 5533/2023 emessa da questo
Tribunale in data 04-06/12/2023, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del
01/07/2024);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I figli nati dall'unione coniugale sono oggi maggiorenni ed indipendenti economicamente, come dedotto da entrambe le parti.
Nessun'altra domanda è stata proposta;
alla prima udienza, invero, il ricorrente ha rinunciato alla domanda volta alla valutazione del valore della casa coniugale ed alla condanna della resistente al pagamento della metà, domanda invero inammissibile, come correttamente eccepito da parte resistente.
Non ricorrono, tuttavia, i presupposti per la condanna del ricorrente alle spese di lite, alla luce dell'immediata rinuncia e del fatto che la domanda, peraltro solo accennata alla fine del ricorso, non ha comportato particolare aggravvio di oneri difensivi;
inoltre, la stessa resistente non ha contestato il datto fattuale di continuare a godere della casa coniugale, in comproprietà con il ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 23/10/1991 da nato a Palermo in [...] Parte_1
09/01/1962 ( ) e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
26/05/1962 . C.F._2
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
3) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 375, parte II, serie A, dell'anno 1991).
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del giorno 01/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2