TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 23
TAR
Ordinanza cautelare 24 novembre 2025
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TAR
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 102 del d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e del presupposto. Illogicità manifesta, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti di fatto. Difetto di motivazione. Violazione del principio di massima partecipazione. Eccesso di potere per sviamento

    Il Collegio rileva che non vi è coincidenza soggettiva tra il contraente uscente e la cooperativa ricorrente, poiché il precedente appalto era stato aggiudicato a un'associazione temporanea di imprese diversa da quella che ha partecipato alla gara in questione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 102 del d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Illogicità manifesta, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti di fatto. Difetto di motivazione. Violazione del principio di massima partecipazione

    Il Collegio rileva che la mancata allegazione del progetto di riassorbimento all'offerta tecnica, come prescritto dal disciplinare di gara a pena di esclusione, costituisce un'omissione sostanziale e non una mera irregolarità formale. La presentazione del progetto è un requisito necessario dell'offerta e non può essere sanata tramite soccorso istruttorio.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 102 del d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Illogicità manifesta, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti di fatto. Difetto di motivazione. Violazione del principio di massima partecipazione. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti. Violazione del principio della sostanza sulla forma e raggiungimento dello scopo e favor partecipationis nelle procedure concorsuali. Irragionevolezza

    Il Collegio ritiene che l'aver accettato la clausola sociale non sia equipollente alla presentazione del progetto di riassorbimento, poiché quest'ultimo illustra le modalità concrete di assorbimento del personale e consente alla stazione appaltante di verificare la legittimità e congruità dell'offerta.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione del giusto procedimento

    Il Collegio evidenzia che il disciplinare di gara, al punto 12, esclude la possibilità di sanare tramite soccorso istruttorio le carenze della documentazione che compone l'offerta tecnica. Il progetto di assorbimento è considerato un elemento essenziale dell'offerta tecnica e la sua omissione non può essere sanata.

  • Rigettato
    Nullità. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023

    Il Collegio ritiene che non sia configurabile la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, poiché questo principio si applica ai requisiti generali e non ai requisiti specifici dell'offerta tecnica. La clausola di esclusione per mancata allegazione del progetto di riassorbimento è legittima.

  • Rigettato
    Impugnazione in via derivata dell'aggiudicazione

    Poiché il ricorso avverso il provvedimento di esclusione è stato rigettato, anche le censure relative all'aggiudicazione in via derivata sono infondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 23
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 23
    Data del deposito : 27 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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