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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 1172/2024 R.G, proposta
DA
c.f. e p.i. , in persona del legale rappresentate p.t. Parte_1 P.IVA_1
nella qualità di procuratore speciale della con Parte_2 Controparte_1
sede in Milano alla via Betteleni n. 3, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv. Maria Rosaria Manselli presso il cui studio in Napoli alla piazza
Amedeo n. 8, al Corso Elea, n.238 elettivamente domicilia.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Valerio
LI, MA RT e IO Di PP, con i quali elettivamente domicilia presso la Funzione Affari Legali dell sita in , alla via Nizza n. Parte_3 CP_2
146.
E
Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di
[...]
mandato in atti, dall'avv. Giovanni Bisogno presso il cui studio elettivamente domicilia in , al c.so Vittorio Emanuele n. 35. CP_2
APPELLATI
Oggetto: appello alla sentenza n. 1834/2024 del Tribunale di Salerno.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo in primo grado l' ha proposto opposizione al Parte_3
decreto ingiuntivo n. 4672/2011 emesso dal Tribunale di Salerno provvisoriamente esecutivo, notificato in data 29.11.2011, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della “ , quale società cessionaria di un Controparte_3
credito originariamente vantato dalla “ ”, la Controparte_4 somma di € 2.928.820,59, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di differenze tariffarie su prestazioni sanitarie di tipo riabilitativo residenziale ex art 26 L. 833/78,
eseguite in regime di accreditamento provvisorio con l in favore di Parte_3
assistiti del erogate negli anni dal 2003 al 2008, in virtù di nove fatture datate CP_5
Parte 21.05.2009; a motivi dell'opposizione, l' ccepiva, preliminarmente,
l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 642, II comma c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, oltre al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione amministrativa, nonché la prescrizione del diritto azionato dall'opposta relativamente ai crediti relativi agli anni 2003 e 2004, per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.; nel merito, rilevava che il credito azionato in via monitoria non era dovuto, in quanto eccedente il limite di spesa previsto, con conseguente applicazione delle previste regressioni tariffarie, per ciascun anno per il quale era stato ottenuto il decreto ingiuntivo;
deduceva, inoltre, l'inapplicabilità al caso di specie degli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/02, concludendo per l'accoglimento delle spiegate eccezioni preliminari e, nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la “
[...]
, che contestava Controparte_3
l'opposizione, evidenziando la tardività e genericità delle delibere dedotte da parte dell'ente opponente a fondamento della proposta opposizione e la circostanza che
Parte l' per ciascuno degli anni dal 2003 al 2008, non avesse mai fornito precise indicazioni o criteri utili per l'individuazione dei tetti di spesa o comunicazioni relative all'avvenuto sforamento degli stessi;
contestava, ancora, l'applicabilità dei limiti dei tetti di spesa, in considerazione della natura delle prestazioni erogate dal centro accreditato e, tenuto conto del fatto che, in caso di accoglimento dell'opposizione, il disconoscimento delle somme ingiunte avrebbe costituito una evidente ipotesi di
Parte ingiustificato arricchimento per l chiedeva, in via subordinata, di essere indennizzata ex art. 2041 c.c.; chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e, in subordine, disporsi il pagamento della somma che dovesse risultare a qualsiasi titolo dovuta in corso di causa, vinte le spese e competenze del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Con ordinanza depositata in data 27.02.2013, il Tribunale si riservava di decidere unitamente al merito sull'eccezione di difetto di giurisdizione e sull'irregolarità della
Parte costituzione in giudizio dell opponente;
sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante la rilevata mancata produzione in atti degli accordi ex art.
8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 relativamente agli anni 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, risultando in atti il solo accordo contrattuale relativo all'anno 2008, e concedeva alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c..
Con nota telematica depositata in data 18.11.2019, l'originaria società opposta produceva in atti l'accordo transattivo stipulato tra l ed il centro Parte_3
“ ”, privo di data, che aveva ad oggetto una dilazione di pagamento attinente al CP_4
“credito certificato dall relativamente alle mensilità da Aprile ad Agosto CP_6
2005”; il contratto stipulato tra le medesime parti in data 25.05.2007 con riguardo alle prestazioni riabilitative da eseguire per l'anno 2007; il contratto stipulato tra le medesime parti con riguardo alle prestazioni riabilitative da eseguire per l'anno 2008
e l'atto di accreditamento definitivo n. 116 del 31.10.2014.
Dopo numerosi rinvii disposti per tentativi di bonario componimento e per la precisazione delle conclusioni, con comparsa del 15.05.2020, si costituiva in giudizio la “ , quale procuratrice speciale della “ , deducendo che i Parte_1 Controparte_1
crediti oggetto del giudizio, prima retroceduti alla “Sanatrix nuovo Elaion S.p.A.”
dalla , erano stati ceduti poi in favore della “ a CP_3 Controparte_1
seguito di una operazione di cartolarizzazione intercorsa tra la e la Controparte_1
“ ; contestava tutte le eccezioni preliminari CP_4 Controparte_4
sollevate dall'opponente, e quelle di merito concernenti il superamento dei tetti di spesa e la non debenza degli interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/2002,
chiedendo, previo accertamento e declaratoria di esistenza del credito azionato,
Parte dichiararsi l'inadempimento dell così associandosi alle difese rassegnate da parte della società opposta.
Con sentenza n. 1834/2024, pubblicata il 05.04.2024, Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 4672/11 e
Parte condannava l l pagamento, in favore della “ , rappresentata dalla Controparte_1
“Cosi S.r.l.”, la somma di €. 184.429,13, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 D.lgs. n.231/2002 decorrenti dal 24.07.2009 al soddisfo;
rigettava la domanda di arricchimento senza causa originariamente formulata da parte della
[...]
; dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno Controparte_3 originariamente formulata da parte della;
Controparte_3
compensava per la quota di due terzi le spese di lite e condanna l' alla Parte_3
refusione della restante quota di un terzo delle spese di lite in favore della “
[...]
e della “ . Controparte_7 Parte_1
Più in particolare, in via preliminare, confermava la giurisdizione del Tribunale per i fatti di causa, riscontrava l'astratta titolarità attiva del credito controverso in capo alla
“ , cessionaria del credito originariamente acquistato da parte della Controparte_1
società opposta, a sua volta cessionaria del credito maturato da parte della “
[...]
e rigettava l'eccezione di abusivo frazionamento del credito Controparte_8
sollevata da parte dell' e quella del difetto di costituzione in giudizio Parte_3
sollevata dall'opposta.
Nel merito, il Tribunale di primo grado rilevava che era stato depositato tempestivamente esclusivamente l'accordo contrattuale di cui all'art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992 riferito all'anno 2008, dovendosi ritenere tardivo il deposito dell'accordo riferito all'anno 2007 (essendo stato questo prodotto in allegato alla nota del 18.11.2019, quindi ben oltre la scadenza dei termini concessi con l'ordinanza del
27.02.2013) e risultando del tutto omessa la produzione degli accordi relativi agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
Conseguentemente, il Tribunale affermava la fondatezza della richiesta di pagamento degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per l'espletamento delle prestazioni di assistenza riabilitativa rese da parte della solo con riferimento all'anno 2008, CP_4 Parte ritendendo, al contempo, infondata la doglianza dell circa il superamento del tetto di spesa, con riferimento ai corrispettivi maturati in relazione alle prestazioni di quell'anno, non avendo la stessa fornito alcuna allegazione o prova a suffragio dell'effettivo sforamento del tetto di spesa da parte dell'originario centro opposto.
Avvero tale sentenza ha proposto appello la quale procuratore speciale Parte_1
della “ , chiedendone la riforma, con il favore delle spese, deducendo Controparte_1
a motivi:
1) La erroneità della decisione con riguardo alla mancata produzione dei contratti per gli anni dal 2003 al 2007 e sulla validità dei documenti depositati: vizio di ultrapetizione, contraddittorietà e illogicità; l'appellante deduce la “incongrua decisione” adottata dal Tribunale che ha ritenuto inutilizzabili i documenti, a comprova dell'azionato credito, prodotti in data 18.11.2019, ritenendo, invece,
in maniera illogica e contraddittoria, utilizzabile l'atto di accreditamento definitivo n. 116 del 31.10.2014 contestualmente depositato, perché
sopravvenuto alla maturazione delle preclusioni istruttorie;
l'appellante lamenta,
altresì, che il giudice di primo grado ha ritenuto nulli i contratti ex art. 8
quinquies d.lgs. 502/1992 per difetto della forma scritta ad substantiam e,
comunque, non provato il titolo in base al quale era vantato il credito da parte della “ ” per gli anni compresi tra il 2003 e il 2007, incorrendo nel vizio CP_4
di ultrapetizione in quanto la nullità dei contratti non era stata mai stata eccepita
Parte dalla che anzi avrebbe già pagato, senza successive contestazioni, le mensilità relative alle annualità tra il 2003 e il 2008, rispetto alle quali si chiede nel presente giudizio solo l'aggiornamento tariffario.
2) L'erronea statuizione in ordine al difetto di titolarità attiva del rapporto giuridico con riguardo alla posizione degli enti cessionari dei crediti oggetto di causa, e,
in ogni caso, sul merito alla domanda di arricchimento senza causa formulata in via subordinata da parte dell'originaria società opposta in sede di costituzione in giudizio;
l'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di arricchimento senza causa, originariamente formulata da parte della
“ , rilevando che non vi fosse alcuna prova Controparte_3
circa il fatto che tale specifica posizione di credito era stata ceduta da parte dell'originario centro accreditato in favore della nonché della CP_3
società interventrice;
più in particolare, sostiene che dall'atto di cessione emergeva che il cedente non si era limitato a cedere solo le obbligazioni ex contractu ma anche quelle maturate a titolo di ingiustificato arricchimento tra le altre;
lamenta, inoltre, che il giudice aveva comunque ritenuto inammissibile la domanda per la mancanza del carattere di residualità, tenendo conto delle potenziali azioni contrattuali che gli enti cessionari avrebbero potuto esercitare
Parte nei confronti del cedente. Ha, chiesto, pertanto la condanna dell' al residuo importo di € 2.744.399,46 pari alla differenza rispetto a quanto riconosciuto in primo grado, o a quella somma maggiore o minore che riterrà la Corte all'esito del giudizio, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/02 a favore della cessionaria;
in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento del primo motivo, previo accertamento e declaratoria di legittimazione della cessionaria a promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento, dichiarare sussistenti i presupposti di cui all' art. 2041 c.c. e, per l'effetto, condannare la appellata al Parte_3
pagamento dell'indennizzo pari ad €. 2.744.399,46 o quella diversa somma maggiore o minore che la Corte riterrà di liquidare oltre interessi come dovuti per legge, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita la che, in via preliminare, ha Controparte_9
chiesto la estromissione dal giudizio in ragione dell'avvenuta retrocessione dei crediti e, nel merito, si è associata alle difese svolte dalla chiedendo CP_10
l'accoglimento dell'appello, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita l che, in via preliminare, ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., chiedendone, altresì, il rigetto nel merito.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, all'udienza del
26.06.2025 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., avanzata dalla difesa dell' , deve Controparte_11
rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante ha argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì, i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.,
non essendo l'impugnazione prima facie ancorata a motivi illogici o pretestuosi, tanto che la Corte ne ha disposto la trattazione nel merito.
Ciò posto, rileva la Corte che l'appello proposto dalla è infondato. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante lamenta che la sentenza di primo grado risulta affetta dal vizio di contraddittorietà e illogicità, in quanto il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dall ritenendo non utilizzabili i documenti, Parte_3
eccetto quello relativo all'accreditamento definitivo n. 116 del 31.10.2014, depositati in data 18.11.2019 e comprovanti l'esistenza degli accordi contrattuali afferenti gli anni 2003 – 2007; più in particolare, l'appellante si duole che il giudice di prime cure,
arbitrariamente, ha ritenuto utilizzabile uno solo dei documenti depositati e non anche gli altri che, altrimenti, avrebbero fornito una piena prova dell'esistenza dei rapporti contrattuali;
deduce che, in ogni caso, il giudice è incorso nel vizio di ultrapetizione
Parte in quanto l non ha mai eccepito la nullità degli accordi contrattuali e, anzi, ne ha implicitamente riconosciuto l'esistenza e la validità adempiendo alle obbligazioni derivanti dagli stessi.
Orbene, la doglianza relativa al vizio di ultrapetizione non merita di essere accolta.
Come affermato in maniera, ormai, costante dalla giurisprudenza, il vizio di ultrapetizione ricorre “quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato;
al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice, nell'esercizio della sua
“potestas decidendi”, resta libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa, attenendo ciò all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge.” (cfr. ex multis, Cass., Sez. II, ord. n. 11304 del 10/05/2018; Cass., Sez.
III, sent. n. 21745 del 11/10/2006). Nel caso di specie, il giudice ha esercitato la sua potestas decidendi fondando la propria pronuncia su due questioni rilevabili d'ufficio, ovverosia, da un lato, l'intempestività
del deposito del contratto stipulato tra la e l relativo alle CP_4 Parte_3
prestazioni riabilitative da eseguire per l'anno 2007, e, dall'altro, la nullità per carenza della forma scritta ad substantiam dei contratti aventi ad oggetto le medesime prestazioni ma con riferimento agli anni dal 2003 al 2006.
Occorre precisare, infatti, che l'adeguamento tariffario, richiesto dall'odierna appellante, consistendo, per definizione, in un adeguamento del corrispettivo pattuito tra le parti, rinviene il suo titolo giustificativo non solo nella deliberazione n° 224 del
13.02.09, pubblicata sul BURC n°14 che l'ha disposto, ma ancor prima nel contratto a monte tra le stesse parti.
Tale accordo contrattuale integra, infatti, in uno con l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e all' accreditamento istituzionale, un indispensabile presupposto costitutivo del credito azionato (cfr. art 8 bis d.lgs. 502/1992) e deve essere consacrato in forma scritta ad substantiam (cfr. Cass. civ. n. 9165/02).
Non è possibile dubitare che tale requisito formale sia richiesto, a pena di nullità, anche nel caso in cui la pubblica amministrazione agisca iure privatorum, essendo finalizzato a garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa non solo nell'interesse del cittadino, costituendo una remora al compimento di atti arbitrari e vessatori, ma anche nell'interesse della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo alla quale la pubblica amministrazione è soggetta. Queste finalità presuppongono, quindi, che, per identificare, con la dovuta precisione,
il contenuto impegnativo di un rapporto instaurato dalla pubblica amministrazione,
l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto, che, in ogni caso, è idoneo a vincolare le parti esclusivamente nei limiti delineati dalle pattuizioni espressamente concordate per iscritto (cfr. Cass. civ. n. 7913/02; Cass. civ. n. 15488/01).
Ciò risponde alla ratio di garanzia e controllo, destinata a sovrintendere alla concreta attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Né la forma scritta ad substantiam può essere surrogata dalla deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, ove tale deliberazione, costituente un mero atto interno e preparatorio del negozio, non sia stata trasfusa in un atto,
sottoscritto da entrambi i contraenti, dal cui tenore sia possibile evincere la concreta regolamentazione del rapporto e le specifiche pattuizioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed ai prezzi concordati (cfr., in ordine all'infungibilità della forma scritta ad substantiam, non surrogabile con la deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, Cass. civ. n. 5234/04).
Al cospetto di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, nullo,
non è possibile, inoltre, concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è
possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti. E l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità da un lato di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr., Cass. civ. n.
12178/00 e Cass. civ. n. 11765/02) e dall'altro di poter desumere implicitamente la volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione da un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr.
Cass. civ. n. 11649/02, Cass. civ. n. 8621/06, Cass. civ. n. 13886/11 e, in termini collimanti, Cass. civ. n. 13628/01) come, ad esempio, l'avvenuto pagamento delle rate
Parte mensili da parte dell
Peraltro, è ormai pacifico in giurisprudenza che “il principio per cui il giudice deve porre a base della decisione unicamente i fatti allegati dalle parti e l'altro [principio]
per cui i fatti pacifici tra le parti non hanno bisogno di essere provati incontrano un limite allorquando la legge richiede per la prova di tale fatti un atto scritto ad substantiam” (cfr. ex multis, Cass., 10 febbraio 1968, n. 442; Cass., 6 agosto 2002,
Cass. ord. 17 ottobre 2018, n. 25999).
Orbene, posto che, ai fini dell'accertamento della fondatezza della pretesa, è onere del giudice verificare la validità dei titoli addotti dalla parte, e ciò a prescindere da un'espressa contestazione della controparte sul punto allorquando si versi in un'ipotesi in cui la forma scritta sia richiesta ad substantiam, alcun vizio di ultrapetizione può
ravvisarsi con riferimento alla sentenza appellata, avendo il Tribunale assolto al suo obbligo inerente all'esatta applicazione della legge, rilevando d'ufficio la nullità dei contratti riferiti agli anni 2003-2006 per mancanza di forma scritta e l'inutilizzabilità
del contratto riferito all'anno 2007, perché tardivamente depositato.
Affermato, dunque, che la sentenza non può ritenersi nulla per violazione dell'art 112
c.p.c., occorre ora affrontare le censure relative al vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Tali censure non meritano accoglimento.
Il giudice di prime cure, in modo coerente e logico, oltre che legittimo, ha ritenuto l'accordo transattivo stipulato tra l ed il centro “ ”, peraltro privo Parte_3 CP_4
di data, avente ad oggetto una dilazione di pagamento attinente al “credito certificato dall relativamente alle mensilità da Aprile ad Agosto 2005” e il contratto CP_6
stipulato tra le medesime parti in data 25.05.2007, con riguardo alle prestazioni riabilitative da eseguire per l'anno 2007, prodotti con la nota telematica del 18.11.2019,
inutilizzabili in quanto depositati dopo la scadenza dei termini perentori previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c., già concessi con ordinanza del 27 febbraio 2013.
Al contempo, in modo coerente, ha ritenuto utilizzabile l'atto di accreditamento definitivo n. 116 del 31.10.2014, depositato con la stessa nota telematica, in quanto documento formatosi successivamente alla scadenza dei termini istruttori a cui,
dunque, non è possibile applicare alcun regime preclusivo (in tal senso cfr., ex multis,
Cass., Sez. II, ord. n. 10557/2025).
Come correttamente rilevato anche dal Tribunale, la questione circa la nullità dei contratti per difetto di forma scritta ad substantiam era già stata sollevata con ordinanza del 27.02.2013, così entrando a far parte del thema decidendum del giudizio in epoca antecedente alla concessione dei termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c..
Con tale ordinanza, infatti, il giudice, il Tribunale, rilevando che “non risulta in atti
Parte alcun accordo, ex art 8 quinquies D.lgs. 502/1992, stipulato tra l' opponente ed il per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, risultando in atti Controparte_12
solo l'accordo relativo all'anno 2008”, e, dopo aver specificato che la mancanza in atti di tali accordi incideva in senso negativo sulla pretesa creditoria dell'opposta,
trattandosi di elementi costitutivi del diritto di credito fatto valere nel giudizio, ha sospeso la provvisoria esecuzione e assegnato i termini ex art 183, comma 6, c.p.c..
E, infatti, secondo il disposto di cui all'art. 8 bis del d.lgs. n. 502/1992, l'esercizio di attività sanitarie per conto e a carico del servizio sanitario nazionale è subordinato, non solo all'autorizzazione e al suo accreditamento istituzionale, ma anche alla stipulazione degli accordi contrattuali.
Al di fuori del contratto la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti e per converso l'amministrazione sanitaria non è tenuta a pagare la relativa remunerazione.
Orbene, a fronte di tale ordinanza, la parte opposta avrebbe dovuto depositare tempestivamente tutti i documenti, che riteneva utili alla difesa e già formati, prima della scadenza dei termini istruttori. Le norme che prevedono tali termini, come chiarito dalla giurisprudenza, “sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183
c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali”(cfr.
Cass., 26 giugno 2018, 16800).
Tali preclusioni non operano solo nell'ipotesi in cui il fatto costitutivo è un fatto non contestato, in quanto, in forza del principio espresso dall'art 115 c.p.c. ( Cass. S.U., n.
761 del 2002), non sarebbe ab origine necessaria alcuna prova rispetto a tale fatto.
Viceversa, nel caso di specie, il principio di non contestazione non può valere perché
trattasi di fatti per la cui prova la legge richiede la forma scritta ad substantiam.
La forma scritta ad substantiam è, infatti, richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 9165/02).
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può, quindi, desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e,
pertanto, non ha alcun rilievo, nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente,
nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. civ. n.
11649/02, Cass. civ. n. 8621/06, Cass. civ. n. 13886/11).
Né è possibile dubitare che tali requisiti formali siano richiesti, a pena di nullità, anche nel caso in cui la pubblica amministrazione agisca jure privatorum, essendo finalizzati a garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa non solo nell'interesse del cittadino, perché costituiscono, o dovrebbero costituire, una remora al compimento di atti arbitrari e vessatori, ma anche nell'interesse della collettività, perché agevolano,
o dovrebbero agevolare, l'espletamento della funzione di controllo alla quale la pubblica amministrazione è soggetta.
Queste finalità presuppongono pure che, per identificare con la dovuta precisione il contenuto impegnativo di un rapporto instaurato dalla pubblica amministrazione,
l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto, che, in ogni caso, è idoneo a vincolare le parti esclusivamente nei limiti delineati dalle pattuizioni espressamente concordate per iscritto (cfr., Cass. civ. n. 7913/02; Cass. civ. n. 15488/01).
La necessità che sia integralmente desumibile dal corpus contrattuale l'assetto regolamentare divisato, con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere, si spiega proprio in funzione della ratio evocata di garanzia e controllo, destinata a sovrintendere alla concreta attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (Cass. civ.
n. 7297/09).
Al cospetto di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, nullo,
non è possibile, inoltre, concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è
possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti,
come invocato da parte appellante.
Inoltre, l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione, pur invocato da parte appellante, dovendosi applicare il correlato principio secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, che possono essere posti a fondamento della decisione senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto,
ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cass. n. 25999/18; Cass. civ. n.
12178/00 e Cass. civ. n. 11765/02). Parte Pertanto, alcuna valenza, ai fini invocati, possono avere i pagamenti eseguiti dall per le prestazioni erogate negli anni in questione.
In conseguenza, dunque, correttamente il Tribunale ha accolto l'opposizione in relazione agli anni per i quali non è stata dimostrata l'esistenza di un valido contratto scritto, richiesto “ad substantiam”.
Il motivo non può, quindi, essere accolto.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale ha rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata dall'originaria parte opposta e successivamente riproposta dalla società Controparte_3
interventrice, per difetto di titolarità attiva del rapporto giuridico, ritenendola,
comunque, inammissibile per carenza di residualità della domanda.
Secondo la prospettazione di parte appellante il Tribunale ha errato nel non considerare che, con l'atto di cessione, il cedente non si era limitato a cedere le sole obbligazioni ex contractu, ma anche quelle maturate a titolo di ingiustificato arricchimento e, comunque, avrebbe errato nella parte in cui ha escluso il carattere residuale della domanda.
Chiede, quindi, di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti di cui all'art. 2041
c.c. e per l'effetto di condannare l al pagamento dell'indennizzo. Parte_3
Il motivo non è fondato. Il Tribunale ha, infatti, correttamente dedotto dai documenti in atti il difetto di titolarità attiva del rapporto giuridico in capo all'originaria opposta.
Invero, dai documenti depositati si evince chiaramente che la cessione dalla CP_4
alla ia avvenuta “pro solvendo” e che la cessione abbia avuto ad oggetto CP_3
esclusivamente i crediti derivanti dalle fatture emesse nel 2009 e riferite ai crediti aventi ad oggetto l'adeguamento tariffario stabilito per le prestazioni riabilitative rese tra il 2003 e il 2008. Nessuna menzione specifica si fa ai diritti sussidiari, né
all'azione di arricchimento senza causa, che non nasce da un contratto ma da un fatto oggettivo di spostamento patrimoniale ingiustificato.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la domanda di ingiustificato arricchimento, nel caso di specie, sarebbe comunque priva del carattere di residualità in quanto la vrebbe potuto esperire potenziali azioni CP_3
contrattuali nei confronti dell'ente cedente.
Invero, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “ai sensi dell'art 2042 c.c. l'azione di arricchimento senza causa non può essere esperita, in virtù del suo carattere sussidiario, quando il danneggiato possa esperire un'azione tipica nei confronti dell'arricchito o di altri soggetti, che siano obbligati nei suoi confronti “ex lege” o in virtù di un contratto” (Cass. Civ. Sez. I, 21.2.2007, n. 4099; cfr. anche ex multis Cass.
5.8.2003, n. 11835). Per quanto concerne la posizione della quale procuratore speciale della Parte_1
occorre sottolineare che il contratto di cessione intercorso tra Controparte_1
quest'ultima e la è un contratto di cessione “pro soluto”. CP_4
Dall'art. 3 del contratto emerge che la ha acquistato anche la Controparte_1
legittimazione ad esperire l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti
Parte dell (“il Cessionario acquista pro soluto dal NT […] nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai relativi Rapporti Sottostanti” art. 3, comma 1, contratto di cessione).
Diversamente da quanto statuito dal Tribunale, questo Collegio ritiene che la previsione di una clausola risolutiva espressa come quella contenuta nell'art 7 del contratto di cessione non valga ad escludere la legittimazione attiva dell'odierna appellante all'esercizio dell'azione di arricchimento senza causa, in quanto tale clausola subordina la risoluzione stessa all'avvenuto accertamento con sentenza definitiva dell'inesistenza del credito ceduto, fattispecie che allo stato non ricorre.
Ciò posto, è necessario verificare se, con riferimento all'odierna appellante, ricorrono anche gli altri presupposti per l'esercizio dell'azione in parola, in relazione alle singole annualità per cui è richiesta la corresponsione dell'adeguamento tariffario.
Per quanto attiene all'annualità 2007, l'azione di arricchimento senza causa deve essere considerata inammissibile per difetto del requisito di sussidiarietà. Invero, la domanda principale volta all'ottenimento dell'adeguamento tariffario è stata rigettata per il mancato assolvimento dell'onere probatorio, in quanto il creditore non ha depositato, entro i limiti temporali imposti dal Codice, il documento che dava prova del titolo, la cui forma era richiesta ad substantiam, sulla cui base avanzava la propria pretesa.
Tale documento, ossia il contratto stipulato tra la e l relativo alle CP_4 Parte_3
prestazioni riabilitative eseguite nel 2007, è stato infatti depositato tardivamente (nella nota telematica del 18 novembre 2019, ben oltre la scadenza dei termini istruttori concessi dal giudice dopo aver rilevato la mancanza del contratto in atti) ed è stato pertanto correttamente ritenuto inutilizzabile.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella recente sentenza n.
33954/2023, va “tenuto fermo il principio per cui resta precluso l'esercizio dell'azione di arricchimento, ove l'azione suscettibile di proposizione in via principale sia andata persa per un comportamento imputabile all'impoverito”.
Nel caso di specie, l'odierna appellante avrebbe potuto esperire vittoriosamente l'azione contrattuale se non fosse incorso nella preclusione istruttoria, motivo per il quale deve ritenersi inammissibile l'azione ex art 2041 c.c..
Per quanto attiene, invece, ai rapporti riferibili agli anni dal 2003 al 2006, rispetto ai quali alcun contratto tra la e l è stato stipulato, occorre CP_4 Parte_3
premettere che questo Collegio non ignora che la questione relativa alle conseguenze derivanti dalla nullità del contratto della P.A. per mancanza della forma scritta “ad substantiam” sia stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(ord. n. 1284/2025; ord. n. 12740/2025).
Infatti, la “quaestio iuris” della qualificazione della nullità derivante dall'inosservanza della forma (pre)scritta a pena di nullità nel caso dei contratti conclusi dalla Pubblica
Amministrazione, alla stregua di nullità “strutturale” (art. 1418, co. 2, c.c.) oppure
“virtuale” per contrarietà alle norme imperative (art. 1418, co. 1, c.c.) oppure all'ordine pubblico, può comportare la sussistenza oppure no del requisito dell'”actio de in rem verso” della sussidiarietà della stessa, secondo il concetto di sussidiarietà “temperata”
delineato dalle Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 33954 del 2023, che ha sancito che l'azione di cui all'art. 2041 c.c. è inammissibile in caso di nullità del titolo contrattuale, qualora la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
Questo Collegio, tuttavia, ritiene di aderire all'orientamento più consolidato e, dunque,
che tale nullità debba considerarsi come rientrante tra quelle dovute alla violazione di norme imperative o dell'ordine pubblico, atteso che si tratta di norme, quelle che impongono la forma scritta “ad validitatem actus” dei contratti conclusi dalla P.A., in particolar modo quelli cc.dd. “passivi”, cioè che comportano un esborso di denaro pubblico, che sono volte a presidiare interessi generali, pubblicistici e certamente inderogabili per volontà delle parti, quali quelli costituzionali di buon andamento ed imparzialità della P.A., ex art. 97 Cost., essendo poste a tutela sia dell'Ente, il quale deve essere in condizione di conoscere la portata ed il contenuto degli impegni che si assume (cfr. Cass. Civ., n. 20690/2016), sia della collettività, coinvolgendo l'utilizzo di risorse pubbliche, appartenenti appunto a tutti, oltre a dover consentire i controlli sull'uso di tali risorse.
Da tanto consegue che, anche con riferimento alle domande di arricchimento senza causa relative agli adeguamenti tariffari per gli anni dal 2003 al 2006, difetta il requisito della sussidiarietà di cui all'articolo 2042 c.c. e che, pertanto, l'azione vada dichiarata inammissibile e il motivo di appello rigettato.
A ciò si aggiunga che nell'azione di indebito arricchimento il depauperamento dell'attore non può essere determinato in base al corrispettivo che il soggetto avrebbe potuto ottenere se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido, bensì in base alle spese sostenute e le perdite patrimoniali subite per la prestazione resa.
Orbene, posto che le prestazioni riabilitative per l'anno in questione sono state regolarmente retribuite, spettava all'appellante provare che le somme corrisposte non risultassero adeguate ad indennizzare le spese sostenute e le perdite patrimoniali subite.
In assenza di tale prova, la domanda non può essere accolta.
Senza considerare, poi, che la vicenda afferente la spettanza e la misura delle differenze tariffarie rimanda sempre alla necessità di un valido contratto scritto che impegnasse
Parte validamente l corrisponderle.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto. La condanna dell'appellante, in solido con la , Controparte_3 [...]
che ha aderito alle difese svolte dalla Controparte_3 [...]
alle spese del presente grado, liquidate nel minimo per la non complessità CP_10
delle questioni trattate, e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in narrativa, avverso la sentenza n. 1834/2024 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Condanna l'appellante, in solido con Banca Controparte_3 [...]
Parte finanziari alle imprese S.p.A., a rifondere all'appellata le spese del CP_3
presente grado di giudizio, liquidate in €.17.002,00 per onorario, oltre oneri riflessi
3) Dichiara interamente compensate le spese tra la quale procuratrice CP_10
speciale della e la , Banca per i servizi CP_1 Controparte_3
finanziari alle imprese CP_3
Dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 13.11.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Maria Balletti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 1172/2024 R.G, proposta
DA
c.f. e p.i. , in persona del legale rappresentate p.t. Parte_1 P.IVA_1
nella qualità di procuratore speciale della con Parte_2 Controparte_1
sede in Milano alla via Betteleni n. 3, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv. Maria Rosaria Manselli presso il cui studio in Napoli alla piazza
Amedeo n. 8, al Corso Elea, n.238 elettivamente domicilia.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Valerio
LI, MA RT e IO Di PP, con i quali elettivamente domicilia presso la Funzione Affari Legali dell sita in , alla via Nizza n. Parte_3 CP_2
146.
E
Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di
[...]
mandato in atti, dall'avv. Giovanni Bisogno presso il cui studio elettivamente domicilia in , al c.so Vittorio Emanuele n. 35. CP_2
APPELLATI
Oggetto: appello alla sentenza n. 1834/2024 del Tribunale di Salerno.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo in primo grado l' ha proposto opposizione al Parte_3
decreto ingiuntivo n. 4672/2011 emesso dal Tribunale di Salerno provvisoriamente esecutivo, notificato in data 29.11.2011, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della “ , quale società cessionaria di un Controparte_3
credito originariamente vantato dalla “ ”, la Controparte_4 somma di € 2.928.820,59, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di differenze tariffarie su prestazioni sanitarie di tipo riabilitativo residenziale ex art 26 L. 833/78,
eseguite in regime di accreditamento provvisorio con l in favore di Parte_3
assistiti del erogate negli anni dal 2003 al 2008, in virtù di nove fatture datate CP_5
Parte 21.05.2009; a motivi dell'opposizione, l' ccepiva, preliminarmente,
l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 642, II comma c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, oltre al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione amministrativa, nonché la prescrizione del diritto azionato dall'opposta relativamente ai crediti relativi agli anni 2003 e 2004, per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.; nel merito, rilevava che il credito azionato in via monitoria non era dovuto, in quanto eccedente il limite di spesa previsto, con conseguente applicazione delle previste regressioni tariffarie, per ciascun anno per il quale era stato ottenuto il decreto ingiuntivo;
deduceva, inoltre, l'inapplicabilità al caso di specie degli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/02, concludendo per l'accoglimento delle spiegate eccezioni preliminari e, nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la “
[...]
, che contestava Controparte_3
l'opposizione, evidenziando la tardività e genericità delle delibere dedotte da parte dell'ente opponente a fondamento della proposta opposizione e la circostanza che
Parte l' per ciascuno degli anni dal 2003 al 2008, non avesse mai fornito precise indicazioni o criteri utili per l'individuazione dei tetti di spesa o comunicazioni relative all'avvenuto sforamento degli stessi;
contestava, ancora, l'applicabilità dei limiti dei tetti di spesa, in considerazione della natura delle prestazioni erogate dal centro accreditato e, tenuto conto del fatto che, in caso di accoglimento dell'opposizione, il disconoscimento delle somme ingiunte avrebbe costituito una evidente ipotesi di
Parte ingiustificato arricchimento per l chiedeva, in via subordinata, di essere indennizzata ex art. 2041 c.c.; chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e, in subordine, disporsi il pagamento della somma che dovesse risultare a qualsiasi titolo dovuta in corso di causa, vinte le spese e competenze del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Con ordinanza depositata in data 27.02.2013, il Tribunale si riservava di decidere unitamente al merito sull'eccezione di difetto di giurisdizione e sull'irregolarità della
Parte costituzione in giudizio dell opponente;
sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante la rilevata mancata produzione in atti degli accordi ex art.
8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 relativamente agli anni 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, risultando in atti il solo accordo contrattuale relativo all'anno 2008, e concedeva alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c..
Con nota telematica depositata in data 18.11.2019, l'originaria società opposta produceva in atti l'accordo transattivo stipulato tra l ed il centro Parte_3
“ ”, privo di data, che aveva ad oggetto una dilazione di pagamento attinente al CP_4
“credito certificato dall relativamente alle mensilità da Aprile ad Agosto CP_6
2005”; il contratto stipulato tra le medesime parti in data 25.05.2007 con riguardo alle prestazioni riabilitative da eseguire per l'anno 2007; il contratto stipulato tra le medesime parti con riguardo alle prestazioni riabilitative da eseguire per l'anno 2008
e l'atto di accreditamento definitivo n. 116 del 31.10.2014.
Dopo numerosi rinvii disposti per tentativi di bonario componimento e per la precisazione delle conclusioni, con comparsa del 15.05.2020, si costituiva in giudizio la “ , quale procuratrice speciale della “ , deducendo che i Parte_1 Controparte_1
crediti oggetto del giudizio, prima retroceduti alla “Sanatrix nuovo Elaion S.p.A.”
dalla , erano stati ceduti poi in favore della “ a CP_3 Controparte_1
seguito di una operazione di cartolarizzazione intercorsa tra la e la Controparte_1
“ ; contestava tutte le eccezioni preliminari CP_4 Controparte_4
sollevate dall'opponente, e quelle di merito concernenti il superamento dei tetti di spesa e la non debenza degli interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/2002,
chiedendo, previo accertamento e declaratoria di esistenza del credito azionato,
Parte dichiararsi l'inadempimento dell così associandosi alle difese rassegnate da parte della società opposta.
Con sentenza n. 1834/2024, pubblicata il 05.04.2024, Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 4672/11 e
Parte condannava l l pagamento, in favore della “ , rappresentata dalla Controparte_1
“Cosi S.r.l.”, la somma di €. 184.429,13, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 D.lgs. n.231/2002 decorrenti dal 24.07.2009 al soddisfo;
rigettava la domanda di arricchimento senza causa originariamente formulata da parte della
[...]
; dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno Controparte_3 originariamente formulata da parte della;
Controparte_3
compensava per la quota di due terzi le spese di lite e condanna l' alla Parte_3
refusione della restante quota di un terzo delle spese di lite in favore della “
[...]
e della “ . Controparte_7 Parte_1
Più in particolare, in via preliminare, confermava la giurisdizione del Tribunale per i fatti di causa, riscontrava l'astratta titolarità attiva del credito controverso in capo alla
“ , cessionaria del credito originariamente acquistato da parte della Controparte_1
società opposta, a sua volta cessionaria del credito maturato da parte della “
[...]
e rigettava l'eccezione di abusivo frazionamento del credito Controparte_8
sollevata da parte dell' e quella del difetto di costituzione in giudizio Parte_3
sollevata dall'opposta.
Nel merito, il Tribunale di primo grado rilevava che era stato depositato tempestivamente esclusivamente l'accordo contrattuale di cui all'art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992 riferito all'anno 2008, dovendosi ritenere tardivo il deposito dell'accordo riferito all'anno 2007 (essendo stato questo prodotto in allegato alla nota del 18.11.2019, quindi ben oltre la scadenza dei termini concessi con l'ordinanza del
27.02.2013) e risultando del tutto omessa la produzione degli accordi relativi agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
Conseguentemente, il Tribunale affermava la fondatezza della richiesta di pagamento degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per l'espletamento delle prestazioni di assistenza riabilitativa rese da parte della solo con riferimento all'anno 2008, CP_4 Parte ritendendo, al contempo, infondata la doglianza dell circa il superamento del tetto di spesa, con riferimento ai corrispettivi maturati in relazione alle prestazioni di quell'anno, non avendo la stessa fornito alcuna allegazione o prova a suffragio dell'effettivo sforamento del tetto di spesa da parte dell'originario centro opposto.
Avvero tale sentenza ha proposto appello la quale procuratore speciale Parte_1
della “ , chiedendone la riforma, con il favore delle spese, deducendo Controparte_1
a motivi:
1) La erroneità della decisione con riguardo alla mancata produzione dei contratti per gli anni dal 2003 al 2007 e sulla validità dei documenti depositati: vizio di ultrapetizione, contraddittorietà e illogicità; l'appellante deduce la “incongrua decisione” adottata dal Tribunale che ha ritenuto inutilizzabili i documenti, a comprova dell'azionato credito, prodotti in data 18.11.2019, ritenendo, invece,
in maniera illogica e contraddittoria, utilizzabile l'atto di accreditamento definitivo n. 116 del 31.10.2014 contestualmente depositato, perché
sopravvenuto alla maturazione delle preclusioni istruttorie;
l'appellante lamenta,
altresì, che il giudice di primo grado ha ritenuto nulli i contratti ex art. 8
quinquies d.lgs. 502/1992 per difetto della forma scritta ad substantiam e,
comunque, non provato il titolo in base al quale era vantato il credito da parte della “ ” per gli anni compresi tra il 2003 e il 2007, incorrendo nel vizio CP_4
di ultrapetizione in quanto la nullità dei contratti non era stata mai stata eccepita
Parte dalla che anzi avrebbe già pagato, senza successive contestazioni, le mensilità relative alle annualità tra il 2003 e il 2008, rispetto alle quali si chiede nel presente giudizio solo l'aggiornamento tariffario.
2) L'erronea statuizione in ordine al difetto di titolarità attiva del rapporto giuridico con riguardo alla posizione degli enti cessionari dei crediti oggetto di causa, e,
in ogni caso, sul merito alla domanda di arricchimento senza causa formulata in via subordinata da parte dell'originaria società opposta in sede di costituzione in giudizio;
l'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di arricchimento senza causa, originariamente formulata da parte della
“ , rilevando che non vi fosse alcuna prova Controparte_3
circa il fatto che tale specifica posizione di credito era stata ceduta da parte dell'originario centro accreditato in favore della nonché della CP_3
società interventrice;
più in particolare, sostiene che dall'atto di cessione emergeva che il cedente non si era limitato a cedere solo le obbligazioni ex contractu ma anche quelle maturate a titolo di ingiustificato arricchimento tra le altre;
lamenta, inoltre, che il giudice aveva comunque ritenuto inammissibile la domanda per la mancanza del carattere di residualità, tenendo conto delle potenziali azioni contrattuali che gli enti cessionari avrebbero potuto esercitare
Parte nei confronti del cedente. Ha, chiesto, pertanto la condanna dell' al residuo importo di € 2.744.399,46 pari alla differenza rispetto a quanto riconosciuto in primo grado, o a quella somma maggiore o minore che riterrà la Corte all'esito del giudizio, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/02 a favore della cessionaria;
in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento del primo motivo, previo accertamento e declaratoria di legittimazione della cessionaria a promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento, dichiarare sussistenti i presupposti di cui all' art. 2041 c.c. e, per l'effetto, condannare la appellata al Parte_3
pagamento dell'indennizzo pari ad €. 2.744.399,46 o quella diversa somma maggiore o minore che la Corte riterrà di liquidare oltre interessi come dovuti per legge, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita la che, in via preliminare, ha Controparte_9
chiesto la estromissione dal giudizio in ragione dell'avvenuta retrocessione dei crediti e, nel merito, si è associata alle difese svolte dalla chiedendo CP_10
l'accoglimento dell'appello, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita l che, in via preliminare, ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., chiedendone, altresì, il rigetto nel merito.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, all'udienza del
26.06.2025 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., avanzata dalla difesa dell' , deve Controparte_11
rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante ha argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì, i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.,
non essendo l'impugnazione prima facie ancorata a motivi illogici o pretestuosi, tanto che la Corte ne ha disposto la trattazione nel merito.
Ciò posto, rileva la Corte che l'appello proposto dalla è infondato. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante lamenta che la sentenza di primo grado risulta affetta dal vizio di contraddittorietà e illogicità, in quanto il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dall ritenendo non utilizzabili i documenti, Parte_3
eccetto quello relativo all'accreditamento definitivo n. 116 del 31.10.2014, depositati in data 18.11.2019 e comprovanti l'esistenza degli accordi contrattuali afferenti gli anni 2003 – 2007; più in particolare, l'appellante si duole che il giudice di prime cure,
arbitrariamente, ha ritenuto utilizzabile uno solo dei documenti depositati e non anche gli altri che, altrimenti, avrebbero fornito una piena prova dell'esistenza dei rapporti contrattuali;
deduce che, in ogni caso, il giudice è incorso nel vizio di ultrapetizione
Parte in quanto l non ha mai eccepito la nullità degli accordi contrattuali e, anzi, ne ha implicitamente riconosciuto l'esistenza e la validità adempiendo alle obbligazioni derivanti dagli stessi.
Orbene, la doglianza relativa al vizio di ultrapetizione non merita di essere accolta.
Come affermato in maniera, ormai, costante dalla giurisprudenza, il vizio di ultrapetizione ricorre “quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato;
al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice, nell'esercizio della sua
“potestas decidendi”, resta libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa, attenendo ciò all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge.” (cfr. ex multis, Cass., Sez. II, ord. n. 11304 del 10/05/2018; Cass., Sez.
III, sent. n. 21745 del 11/10/2006). Nel caso di specie, il giudice ha esercitato la sua potestas decidendi fondando la propria pronuncia su due questioni rilevabili d'ufficio, ovverosia, da un lato, l'intempestività
del deposito del contratto stipulato tra la e l relativo alle CP_4 Parte_3
prestazioni riabilitative da eseguire per l'anno 2007, e, dall'altro, la nullità per carenza della forma scritta ad substantiam dei contratti aventi ad oggetto le medesime prestazioni ma con riferimento agli anni dal 2003 al 2006.
Occorre precisare, infatti, che l'adeguamento tariffario, richiesto dall'odierna appellante, consistendo, per definizione, in un adeguamento del corrispettivo pattuito tra le parti, rinviene il suo titolo giustificativo non solo nella deliberazione n° 224 del
13.02.09, pubblicata sul BURC n°14 che l'ha disposto, ma ancor prima nel contratto a monte tra le stesse parti.
Tale accordo contrattuale integra, infatti, in uno con l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e all' accreditamento istituzionale, un indispensabile presupposto costitutivo del credito azionato (cfr. art 8 bis d.lgs. 502/1992) e deve essere consacrato in forma scritta ad substantiam (cfr. Cass. civ. n. 9165/02).
Non è possibile dubitare che tale requisito formale sia richiesto, a pena di nullità, anche nel caso in cui la pubblica amministrazione agisca iure privatorum, essendo finalizzato a garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa non solo nell'interesse del cittadino, costituendo una remora al compimento di atti arbitrari e vessatori, ma anche nell'interesse della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo alla quale la pubblica amministrazione è soggetta. Queste finalità presuppongono, quindi, che, per identificare, con la dovuta precisione,
il contenuto impegnativo di un rapporto instaurato dalla pubblica amministrazione,
l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto, che, in ogni caso, è idoneo a vincolare le parti esclusivamente nei limiti delineati dalle pattuizioni espressamente concordate per iscritto (cfr. Cass. civ. n. 7913/02; Cass. civ. n. 15488/01).
Ciò risponde alla ratio di garanzia e controllo, destinata a sovrintendere alla concreta attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Né la forma scritta ad substantiam può essere surrogata dalla deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, ove tale deliberazione, costituente un mero atto interno e preparatorio del negozio, non sia stata trasfusa in un atto,
sottoscritto da entrambi i contraenti, dal cui tenore sia possibile evincere la concreta regolamentazione del rapporto e le specifiche pattuizioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed ai prezzi concordati (cfr., in ordine all'infungibilità della forma scritta ad substantiam, non surrogabile con la deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, Cass. civ. n. 5234/04).
Al cospetto di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, nullo,
non è possibile, inoltre, concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è
possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti. E l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità da un lato di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr., Cass. civ. n.
12178/00 e Cass. civ. n. 11765/02) e dall'altro di poter desumere implicitamente la volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione da un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr.
Cass. civ. n. 11649/02, Cass. civ. n. 8621/06, Cass. civ. n. 13886/11 e, in termini collimanti, Cass. civ. n. 13628/01) come, ad esempio, l'avvenuto pagamento delle rate
Parte mensili da parte dell
Peraltro, è ormai pacifico in giurisprudenza che “il principio per cui il giudice deve porre a base della decisione unicamente i fatti allegati dalle parti e l'altro [principio]
per cui i fatti pacifici tra le parti non hanno bisogno di essere provati incontrano un limite allorquando la legge richiede per la prova di tale fatti un atto scritto ad substantiam” (cfr. ex multis, Cass., 10 febbraio 1968, n. 442; Cass., 6 agosto 2002,
Cass. ord. 17 ottobre 2018, n. 25999).
Orbene, posto che, ai fini dell'accertamento della fondatezza della pretesa, è onere del giudice verificare la validità dei titoli addotti dalla parte, e ciò a prescindere da un'espressa contestazione della controparte sul punto allorquando si versi in un'ipotesi in cui la forma scritta sia richiesta ad substantiam, alcun vizio di ultrapetizione può
ravvisarsi con riferimento alla sentenza appellata, avendo il Tribunale assolto al suo obbligo inerente all'esatta applicazione della legge, rilevando d'ufficio la nullità dei contratti riferiti agli anni 2003-2006 per mancanza di forma scritta e l'inutilizzabilità
del contratto riferito all'anno 2007, perché tardivamente depositato.
Affermato, dunque, che la sentenza non può ritenersi nulla per violazione dell'art 112
c.p.c., occorre ora affrontare le censure relative al vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Tali censure non meritano accoglimento.
Il giudice di prime cure, in modo coerente e logico, oltre che legittimo, ha ritenuto l'accordo transattivo stipulato tra l ed il centro “ ”, peraltro privo Parte_3 CP_4
di data, avente ad oggetto una dilazione di pagamento attinente al “credito certificato dall relativamente alle mensilità da Aprile ad Agosto 2005” e il contratto CP_6
stipulato tra le medesime parti in data 25.05.2007, con riguardo alle prestazioni riabilitative da eseguire per l'anno 2007, prodotti con la nota telematica del 18.11.2019,
inutilizzabili in quanto depositati dopo la scadenza dei termini perentori previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c., già concessi con ordinanza del 27 febbraio 2013.
Al contempo, in modo coerente, ha ritenuto utilizzabile l'atto di accreditamento definitivo n. 116 del 31.10.2014, depositato con la stessa nota telematica, in quanto documento formatosi successivamente alla scadenza dei termini istruttori a cui,
dunque, non è possibile applicare alcun regime preclusivo (in tal senso cfr., ex multis,
Cass., Sez. II, ord. n. 10557/2025).
Come correttamente rilevato anche dal Tribunale, la questione circa la nullità dei contratti per difetto di forma scritta ad substantiam era già stata sollevata con ordinanza del 27.02.2013, così entrando a far parte del thema decidendum del giudizio in epoca antecedente alla concessione dei termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c..
Con tale ordinanza, infatti, il giudice, il Tribunale, rilevando che “non risulta in atti
Parte alcun accordo, ex art 8 quinquies D.lgs. 502/1992, stipulato tra l' opponente ed il per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, risultando in atti Controparte_12
solo l'accordo relativo all'anno 2008”, e, dopo aver specificato che la mancanza in atti di tali accordi incideva in senso negativo sulla pretesa creditoria dell'opposta,
trattandosi di elementi costitutivi del diritto di credito fatto valere nel giudizio, ha sospeso la provvisoria esecuzione e assegnato i termini ex art 183, comma 6, c.p.c..
E, infatti, secondo il disposto di cui all'art. 8 bis del d.lgs. n. 502/1992, l'esercizio di attività sanitarie per conto e a carico del servizio sanitario nazionale è subordinato, non solo all'autorizzazione e al suo accreditamento istituzionale, ma anche alla stipulazione degli accordi contrattuali.
Al di fuori del contratto la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti e per converso l'amministrazione sanitaria non è tenuta a pagare la relativa remunerazione.
Orbene, a fronte di tale ordinanza, la parte opposta avrebbe dovuto depositare tempestivamente tutti i documenti, che riteneva utili alla difesa e già formati, prima della scadenza dei termini istruttori. Le norme che prevedono tali termini, come chiarito dalla giurisprudenza, “sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183
c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali”(cfr.
Cass., 26 giugno 2018, 16800).
Tali preclusioni non operano solo nell'ipotesi in cui il fatto costitutivo è un fatto non contestato, in quanto, in forza del principio espresso dall'art 115 c.p.c. ( Cass. S.U., n.
761 del 2002), non sarebbe ab origine necessaria alcuna prova rispetto a tale fatto.
Viceversa, nel caso di specie, il principio di non contestazione non può valere perché
trattasi di fatti per la cui prova la legge richiede la forma scritta ad substantiam.
La forma scritta ad substantiam è, infatti, richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 9165/02).
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può, quindi, desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e,
pertanto, non ha alcun rilievo, nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente,
nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. civ. n.
11649/02, Cass. civ. n. 8621/06, Cass. civ. n. 13886/11).
Né è possibile dubitare che tali requisiti formali siano richiesti, a pena di nullità, anche nel caso in cui la pubblica amministrazione agisca jure privatorum, essendo finalizzati a garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa non solo nell'interesse del cittadino, perché costituiscono, o dovrebbero costituire, una remora al compimento di atti arbitrari e vessatori, ma anche nell'interesse della collettività, perché agevolano,
o dovrebbero agevolare, l'espletamento della funzione di controllo alla quale la pubblica amministrazione è soggetta.
Queste finalità presuppongono pure che, per identificare con la dovuta precisione il contenuto impegnativo di un rapporto instaurato dalla pubblica amministrazione,
l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto, che, in ogni caso, è idoneo a vincolare le parti esclusivamente nei limiti delineati dalle pattuizioni espressamente concordate per iscritto (cfr., Cass. civ. n. 7913/02; Cass. civ. n. 15488/01).
La necessità che sia integralmente desumibile dal corpus contrattuale l'assetto regolamentare divisato, con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere, si spiega proprio in funzione della ratio evocata di garanzia e controllo, destinata a sovrintendere alla concreta attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (Cass. civ.
n. 7297/09).
Al cospetto di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, nullo,
non è possibile, inoltre, concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è
possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti,
come invocato da parte appellante.
Inoltre, l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione, pur invocato da parte appellante, dovendosi applicare il correlato principio secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, che possono essere posti a fondamento della decisione senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto,
ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cass. n. 25999/18; Cass. civ. n.
12178/00 e Cass. civ. n. 11765/02). Parte Pertanto, alcuna valenza, ai fini invocati, possono avere i pagamenti eseguiti dall per le prestazioni erogate negli anni in questione.
In conseguenza, dunque, correttamente il Tribunale ha accolto l'opposizione in relazione agli anni per i quali non è stata dimostrata l'esistenza di un valido contratto scritto, richiesto “ad substantiam”.
Il motivo non può, quindi, essere accolto.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale ha rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata dall'originaria parte opposta e successivamente riproposta dalla società Controparte_3
interventrice, per difetto di titolarità attiva del rapporto giuridico, ritenendola,
comunque, inammissibile per carenza di residualità della domanda.
Secondo la prospettazione di parte appellante il Tribunale ha errato nel non considerare che, con l'atto di cessione, il cedente non si era limitato a cedere le sole obbligazioni ex contractu, ma anche quelle maturate a titolo di ingiustificato arricchimento e, comunque, avrebbe errato nella parte in cui ha escluso il carattere residuale della domanda.
Chiede, quindi, di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti di cui all'art. 2041
c.c. e per l'effetto di condannare l al pagamento dell'indennizzo. Parte_3
Il motivo non è fondato. Il Tribunale ha, infatti, correttamente dedotto dai documenti in atti il difetto di titolarità attiva del rapporto giuridico in capo all'originaria opposta.
Invero, dai documenti depositati si evince chiaramente che la cessione dalla CP_4
alla ia avvenuta “pro solvendo” e che la cessione abbia avuto ad oggetto CP_3
esclusivamente i crediti derivanti dalle fatture emesse nel 2009 e riferite ai crediti aventi ad oggetto l'adeguamento tariffario stabilito per le prestazioni riabilitative rese tra il 2003 e il 2008. Nessuna menzione specifica si fa ai diritti sussidiari, né
all'azione di arricchimento senza causa, che non nasce da un contratto ma da un fatto oggettivo di spostamento patrimoniale ingiustificato.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la domanda di ingiustificato arricchimento, nel caso di specie, sarebbe comunque priva del carattere di residualità in quanto la vrebbe potuto esperire potenziali azioni CP_3
contrattuali nei confronti dell'ente cedente.
Invero, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “ai sensi dell'art 2042 c.c. l'azione di arricchimento senza causa non può essere esperita, in virtù del suo carattere sussidiario, quando il danneggiato possa esperire un'azione tipica nei confronti dell'arricchito o di altri soggetti, che siano obbligati nei suoi confronti “ex lege” o in virtù di un contratto” (Cass. Civ. Sez. I, 21.2.2007, n. 4099; cfr. anche ex multis Cass.
5.8.2003, n. 11835). Per quanto concerne la posizione della quale procuratore speciale della Parte_1
occorre sottolineare che il contratto di cessione intercorso tra Controparte_1
quest'ultima e la è un contratto di cessione “pro soluto”. CP_4
Dall'art. 3 del contratto emerge che la ha acquistato anche la Controparte_1
legittimazione ad esperire l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti
Parte dell (“il Cessionario acquista pro soluto dal NT […] nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai relativi Rapporti Sottostanti” art. 3, comma 1, contratto di cessione).
Diversamente da quanto statuito dal Tribunale, questo Collegio ritiene che la previsione di una clausola risolutiva espressa come quella contenuta nell'art 7 del contratto di cessione non valga ad escludere la legittimazione attiva dell'odierna appellante all'esercizio dell'azione di arricchimento senza causa, in quanto tale clausola subordina la risoluzione stessa all'avvenuto accertamento con sentenza definitiva dell'inesistenza del credito ceduto, fattispecie che allo stato non ricorre.
Ciò posto, è necessario verificare se, con riferimento all'odierna appellante, ricorrono anche gli altri presupposti per l'esercizio dell'azione in parola, in relazione alle singole annualità per cui è richiesta la corresponsione dell'adeguamento tariffario.
Per quanto attiene all'annualità 2007, l'azione di arricchimento senza causa deve essere considerata inammissibile per difetto del requisito di sussidiarietà. Invero, la domanda principale volta all'ottenimento dell'adeguamento tariffario è stata rigettata per il mancato assolvimento dell'onere probatorio, in quanto il creditore non ha depositato, entro i limiti temporali imposti dal Codice, il documento che dava prova del titolo, la cui forma era richiesta ad substantiam, sulla cui base avanzava la propria pretesa.
Tale documento, ossia il contratto stipulato tra la e l relativo alle CP_4 Parte_3
prestazioni riabilitative eseguite nel 2007, è stato infatti depositato tardivamente (nella nota telematica del 18 novembre 2019, ben oltre la scadenza dei termini istruttori concessi dal giudice dopo aver rilevato la mancanza del contratto in atti) ed è stato pertanto correttamente ritenuto inutilizzabile.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella recente sentenza n.
33954/2023, va “tenuto fermo il principio per cui resta precluso l'esercizio dell'azione di arricchimento, ove l'azione suscettibile di proposizione in via principale sia andata persa per un comportamento imputabile all'impoverito”.
Nel caso di specie, l'odierna appellante avrebbe potuto esperire vittoriosamente l'azione contrattuale se non fosse incorso nella preclusione istruttoria, motivo per il quale deve ritenersi inammissibile l'azione ex art 2041 c.c..
Per quanto attiene, invece, ai rapporti riferibili agli anni dal 2003 al 2006, rispetto ai quali alcun contratto tra la e l è stato stipulato, occorre CP_4 Parte_3
premettere che questo Collegio non ignora che la questione relativa alle conseguenze derivanti dalla nullità del contratto della P.A. per mancanza della forma scritta “ad substantiam” sia stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(ord. n. 1284/2025; ord. n. 12740/2025).
Infatti, la “quaestio iuris” della qualificazione della nullità derivante dall'inosservanza della forma (pre)scritta a pena di nullità nel caso dei contratti conclusi dalla Pubblica
Amministrazione, alla stregua di nullità “strutturale” (art. 1418, co. 2, c.c.) oppure
“virtuale” per contrarietà alle norme imperative (art. 1418, co. 1, c.c.) oppure all'ordine pubblico, può comportare la sussistenza oppure no del requisito dell'”actio de in rem verso” della sussidiarietà della stessa, secondo il concetto di sussidiarietà “temperata”
delineato dalle Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 33954 del 2023, che ha sancito che l'azione di cui all'art. 2041 c.c. è inammissibile in caso di nullità del titolo contrattuale, qualora la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
Questo Collegio, tuttavia, ritiene di aderire all'orientamento più consolidato e, dunque,
che tale nullità debba considerarsi come rientrante tra quelle dovute alla violazione di norme imperative o dell'ordine pubblico, atteso che si tratta di norme, quelle che impongono la forma scritta “ad validitatem actus” dei contratti conclusi dalla P.A., in particolar modo quelli cc.dd. “passivi”, cioè che comportano un esborso di denaro pubblico, che sono volte a presidiare interessi generali, pubblicistici e certamente inderogabili per volontà delle parti, quali quelli costituzionali di buon andamento ed imparzialità della P.A., ex art. 97 Cost., essendo poste a tutela sia dell'Ente, il quale deve essere in condizione di conoscere la portata ed il contenuto degli impegni che si assume (cfr. Cass. Civ., n. 20690/2016), sia della collettività, coinvolgendo l'utilizzo di risorse pubbliche, appartenenti appunto a tutti, oltre a dover consentire i controlli sull'uso di tali risorse.
Da tanto consegue che, anche con riferimento alle domande di arricchimento senza causa relative agli adeguamenti tariffari per gli anni dal 2003 al 2006, difetta il requisito della sussidiarietà di cui all'articolo 2042 c.c. e che, pertanto, l'azione vada dichiarata inammissibile e il motivo di appello rigettato.
A ciò si aggiunga che nell'azione di indebito arricchimento il depauperamento dell'attore non può essere determinato in base al corrispettivo che il soggetto avrebbe potuto ottenere se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido, bensì in base alle spese sostenute e le perdite patrimoniali subite per la prestazione resa.
Orbene, posto che le prestazioni riabilitative per l'anno in questione sono state regolarmente retribuite, spettava all'appellante provare che le somme corrisposte non risultassero adeguate ad indennizzare le spese sostenute e le perdite patrimoniali subite.
In assenza di tale prova, la domanda non può essere accolta.
Senza considerare, poi, che la vicenda afferente la spettanza e la misura delle differenze tariffarie rimanda sempre alla necessità di un valido contratto scritto che impegnasse
Parte validamente l corrisponderle.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto. La condanna dell'appellante, in solido con la , Controparte_3 [...]
che ha aderito alle difese svolte dalla Controparte_3 [...]
alle spese del presente grado, liquidate nel minimo per la non complessità CP_10
delle questioni trattate, e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in narrativa, avverso la sentenza n. 1834/2024 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Condanna l'appellante, in solido con Banca Controparte_3 [...]
Parte finanziari alle imprese S.p.A., a rifondere all'appellata le spese del CP_3
presente grado di giudizio, liquidate in €.17.002,00 per onorario, oltre oneri riflessi
3) Dichiara interamente compensate le spese tra la quale procuratrice CP_10
speciale della e la , Banca per i servizi CP_1 Controparte_3
finanziari alle imprese CP_3
Dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 13.11.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Maria Balletti