TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3018/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del Giudice istruttore dott. Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.3018 dell'anno 2023 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 29 ottobre 2024, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente
TRA
(P.I. ), con sede in Milano, alla via San Prospero n.4, Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale cessionaria dei crediti della società rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Melchiorri del foro Controparte_1
di Roma, giusta procura generali alle liti per atto Notaio del Persona_1
04.03.2019, presso il cui studio in Roma alla via Sardegna n.50 ha eletto domicilio.
-attrice-
CONTRO
(P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Creaco, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in presso il Controparte_2
proprio ufficio legale alla via Sant'Anna II tronco Palazzo Tibi
-convenuta-
NONCHE'
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 6 All'udienza del 29 ottobre 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e nei verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 22.11.2023 la società quale Parte_1
cessionaria dei crediti vantati dalla conveniva in giudizio l' Controparte_1 [...]
per sentirla condannare al pagamento in suo favore della complessiva Controparte_3
somma di € 41.200,49 a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 avendo corrisposto in ritardo il pagamento della complessiva somma di € 264.356,18.
Si costituiva l' la quale eccepiva, in via pregiudiziale, la Controparte_3
decadenza dalla azione per l'omessa circolarizzazione del credito nel termine perentorio fissato dall'art.16 septies della Legge n.215/2021 che prevede la obbligatorietà della circolarizzazione dei debiti commerciali pregressi;
deduceva, in ogni caso nel merito,
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di causa.
In assenza di richieste istruttorie, all'udienza del 29.10.2024 svoltasi mediante trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione.
La domanda è infondata e non merita accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciate.
Ed invero, va rilevato, in via assorbente e decisiva ed in applicazione del principio della ragione più liquida, che l'eccezione di prescrizione decennale tempestivamente sollevata dall'azienda sanitaria convenuta coglie nel segno, laddove quand'anche si CP_4
volesse attribuire rilevanza all'accordo transattivo intervenuto tra la società cedente e la Regione Calabria risalente al 2012, che involgerebbe le fatture emesse CP_1
sino al 31.12.2008, non può non evidenziarsi che non risultano in alcun modo indicate o altrimenti individuabili le fatture oggetto della predetta convenzione, atteso che la società cessionaria odierna attrice non ha prodotto il c.. allegato 1 che, secondo quanto previsto all'art.1, avrebbe dovuto contenere l'elenco dettagliato dei “Crediti Liquidati”,
pagina 2 di 6 onde consentire al Giudicante di verificare se il credito da ritardato pagamento azionato nel presente giudizio fosse o meno ricompreso tra tali crediti liquidati.
D'altra parte, non va sottaciuto, ancora, che proprio l'art.11 dell'accordo transattivo invocato dall'attrice prevedeva espressamente un divieto di cessione di detti crediti, e che l'art.3 invece la rinuncia a qualsiasi azione.
Per una maggiore completezza di esposizione, va detto, a conferma della palese infondatezza della domanda, che non è stata data prova della stipula del contratto in forma scritta per l'anno 2008 da cui deriverebbero i crediti per cui si agisce, avendo l'attrice prodotto il contratto relativo all'anno 2007.
Ed invero, deve osservarsi che i contratti con la P.A. devono essere redatti in forma scritta e stipulati da chi ha la rappresentanza esterna dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e dalla controparte, in un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto;
tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere.
Da ciò discende che la ricorrenza di un valido contratto non può derivare da atti che provengano da organi che sono preposti ad altri servizi e deve escludersi la validità di accordo perfezionatosi mediante manifestazione implicita di volontà o per facta concludentia ovvero per mezzo di condotte che siano attuative dell'esecuzione di un accordo negoziale prima della conclusione in forma scritta (anche nelle forme della corrispondenza commerciale mediante scambio di proposta ed accettazione ex art. 17
RD 2240 del 1923) dell'accordo (Cass. n.7478/2020; Cass. n.20690/2016; Cass.
n.22994/2015; Cass. n.12323/2005).
pagina 3 di 6 Ed occorre evidenziare la natura di ente pubblico economico dell Controparte_2
ai sensi dell'art.3 comma 1-bis del d.lgs. n.502 del 1992 (introdotto dal d.lgs
[...]
n.229 del 1999).
L'onere probatorio del creditore, pertanto, deve estendersi alla documentazione della ricorrenza di contratto stipulato nel rispetto della forma scritta quale valida fonte del credito azionato attesa la natura di organismo di diritto pubblico, e destinatario di risorse economiche di sanità, soggette a controllo di contabilità.
Ed essendo la forma scritta richiesta per la validità del contratto, la prova dell'esistenza di un valido contratto non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito, né può essere ritenuta la sua esistenza sulla base del principio di non contestazione.
Ne consegue, in linea con l'orientamento giurisprudenziale unanime sul punto, che va dichiarata la nullità non sanabile, e passibile di rilievo officioso, dei contratti conclusi con la P.A. in violazione dell'obbligo di forma, ed altresì l'inidoneità di qualunque atto prodromico o preparatorio che dir si voglia ad integrare il requisito formale richiesto, che è quello del documento contestualmente sottoscritto da entrambe le parti, e, nello specifico, del soggetto dotato del c.d. potere di firma, ossia il legale rappresentante che può impegnare l'ente.
Ebbene, soffermandosi sulla vicenda processuale scrutinata, va detto che a fronte della pretesa creditoria azionata è preliminare che sia data prova della stipula di contratti in forma scritta da cui deriverebbero le forniture e i crediti per cui si agisce, proprio perché, come già affermato, i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass.
pagina 4 di 6 n.27910/2018; Cass. n.19410/2016; Cass. n.17646/2002; Cass. n.13039/1999; Cass.
n.21477/2013; Cass. n.1606/2007; Cass. n.22537/2007).
Ciò posto, se parte attrice intende far valere quei crediti, aveva anche l'onere di produrre il contratto per l'anno 2008 da cui detti crediti derivano, non potendo appunto ritenersi esistente il credito sulla base di fatture, anche se in parte pagate, né dai contratti di cessione, che presuppongono comunque l'esistenza di un valido contratto che giustifichi l'esistenza del credito.
D'altra parte, va rammentato che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, va inquadrata tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con la conseguenza che, qualora il rapporto sia contestato tra le parti ovvero l'altra parte pretesa debitrice è contumace, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio.
Restano assorbite le altre questioni.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come da dispositivo
P.Q.M
.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società quale cessionaria della Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti dell
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con atto di citazione Controparte_3
notificato il 22.11.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta la domanda per le causali di cui in parte motiva;
-condanna la società quale cessionaria della al Parte_1 Controparte_1
pagamento, in favore dell' , delle spese processuali del presente Controparte_3
pagina 5 di 6 giudizio che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 09.04.2025
Il Giudice Istruttore
dott. Giuseppe Campagna
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del Giudice istruttore dott. Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.3018 dell'anno 2023 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 29 ottobre 2024, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente
TRA
(P.I. ), con sede in Milano, alla via San Prospero n.4, Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale cessionaria dei crediti della società rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Melchiorri del foro Controparte_1
di Roma, giusta procura generali alle liti per atto Notaio del Persona_1
04.03.2019, presso il cui studio in Roma alla via Sardegna n.50 ha eletto domicilio.
-attrice-
CONTRO
(P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Creaco, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in presso il Controparte_2
proprio ufficio legale alla via Sant'Anna II tronco Palazzo Tibi
-convenuta-
NONCHE'
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 6 All'udienza del 29 ottobre 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e nei verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 22.11.2023 la società quale Parte_1
cessionaria dei crediti vantati dalla conveniva in giudizio l' Controparte_1 [...]
per sentirla condannare al pagamento in suo favore della complessiva Controparte_3
somma di € 41.200,49 a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 avendo corrisposto in ritardo il pagamento della complessiva somma di € 264.356,18.
Si costituiva l' la quale eccepiva, in via pregiudiziale, la Controparte_3
decadenza dalla azione per l'omessa circolarizzazione del credito nel termine perentorio fissato dall'art.16 septies della Legge n.215/2021 che prevede la obbligatorietà della circolarizzazione dei debiti commerciali pregressi;
deduceva, in ogni caso nel merito,
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di causa.
In assenza di richieste istruttorie, all'udienza del 29.10.2024 svoltasi mediante trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione.
La domanda è infondata e non merita accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciate.
Ed invero, va rilevato, in via assorbente e decisiva ed in applicazione del principio della ragione più liquida, che l'eccezione di prescrizione decennale tempestivamente sollevata dall'azienda sanitaria convenuta coglie nel segno, laddove quand'anche si CP_4
volesse attribuire rilevanza all'accordo transattivo intervenuto tra la società cedente e la Regione Calabria risalente al 2012, che involgerebbe le fatture emesse CP_1
sino al 31.12.2008, non può non evidenziarsi che non risultano in alcun modo indicate o altrimenti individuabili le fatture oggetto della predetta convenzione, atteso che la società cessionaria odierna attrice non ha prodotto il c.. allegato 1 che, secondo quanto previsto all'art.1, avrebbe dovuto contenere l'elenco dettagliato dei “Crediti Liquidati”,
pagina 2 di 6 onde consentire al Giudicante di verificare se il credito da ritardato pagamento azionato nel presente giudizio fosse o meno ricompreso tra tali crediti liquidati.
D'altra parte, non va sottaciuto, ancora, che proprio l'art.11 dell'accordo transattivo invocato dall'attrice prevedeva espressamente un divieto di cessione di detti crediti, e che l'art.3 invece la rinuncia a qualsiasi azione.
Per una maggiore completezza di esposizione, va detto, a conferma della palese infondatezza della domanda, che non è stata data prova della stipula del contratto in forma scritta per l'anno 2008 da cui deriverebbero i crediti per cui si agisce, avendo l'attrice prodotto il contratto relativo all'anno 2007.
Ed invero, deve osservarsi che i contratti con la P.A. devono essere redatti in forma scritta e stipulati da chi ha la rappresentanza esterna dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e dalla controparte, in un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto;
tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere.
Da ciò discende che la ricorrenza di un valido contratto non può derivare da atti che provengano da organi che sono preposti ad altri servizi e deve escludersi la validità di accordo perfezionatosi mediante manifestazione implicita di volontà o per facta concludentia ovvero per mezzo di condotte che siano attuative dell'esecuzione di un accordo negoziale prima della conclusione in forma scritta (anche nelle forme della corrispondenza commerciale mediante scambio di proposta ed accettazione ex art. 17
RD 2240 del 1923) dell'accordo (Cass. n.7478/2020; Cass. n.20690/2016; Cass.
n.22994/2015; Cass. n.12323/2005).
pagina 3 di 6 Ed occorre evidenziare la natura di ente pubblico economico dell Controparte_2
ai sensi dell'art.3 comma 1-bis del d.lgs. n.502 del 1992 (introdotto dal d.lgs
[...]
n.229 del 1999).
L'onere probatorio del creditore, pertanto, deve estendersi alla documentazione della ricorrenza di contratto stipulato nel rispetto della forma scritta quale valida fonte del credito azionato attesa la natura di organismo di diritto pubblico, e destinatario di risorse economiche di sanità, soggette a controllo di contabilità.
Ed essendo la forma scritta richiesta per la validità del contratto, la prova dell'esistenza di un valido contratto non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito, né può essere ritenuta la sua esistenza sulla base del principio di non contestazione.
Ne consegue, in linea con l'orientamento giurisprudenziale unanime sul punto, che va dichiarata la nullità non sanabile, e passibile di rilievo officioso, dei contratti conclusi con la P.A. in violazione dell'obbligo di forma, ed altresì l'inidoneità di qualunque atto prodromico o preparatorio che dir si voglia ad integrare il requisito formale richiesto, che è quello del documento contestualmente sottoscritto da entrambe le parti, e, nello specifico, del soggetto dotato del c.d. potere di firma, ossia il legale rappresentante che può impegnare l'ente.
Ebbene, soffermandosi sulla vicenda processuale scrutinata, va detto che a fronte della pretesa creditoria azionata è preliminare che sia data prova della stipula di contratti in forma scritta da cui deriverebbero le forniture e i crediti per cui si agisce, proprio perché, come già affermato, i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass.
pagina 4 di 6 n.27910/2018; Cass. n.19410/2016; Cass. n.17646/2002; Cass. n.13039/1999; Cass.
n.21477/2013; Cass. n.1606/2007; Cass. n.22537/2007).
Ciò posto, se parte attrice intende far valere quei crediti, aveva anche l'onere di produrre il contratto per l'anno 2008 da cui detti crediti derivano, non potendo appunto ritenersi esistente il credito sulla base di fatture, anche se in parte pagate, né dai contratti di cessione, che presuppongono comunque l'esistenza di un valido contratto che giustifichi l'esistenza del credito.
D'altra parte, va rammentato che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, va inquadrata tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con la conseguenza che, qualora il rapporto sia contestato tra le parti ovvero l'altra parte pretesa debitrice è contumace, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio.
Restano assorbite le altre questioni.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come da dispositivo
P.Q.M
.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società quale cessionaria della Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti dell
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con atto di citazione Controparte_3
notificato il 22.11.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta la domanda per le causali di cui in parte motiva;
-condanna la società quale cessionaria della al Parte_1 Controparte_1
pagamento, in favore dell' , delle spese processuali del presente Controparte_3
pagina 5 di 6 giudizio che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 09.04.2025
Il Giudice Istruttore
dott. Giuseppe Campagna
pagina 6 di 6