Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/06/2025, n. 3321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3321 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5168/2024 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 01/12/1978 (C.F.: e da Parte_1 C.F._1
n. a CATANIA (CT) il 10/01/1989, (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappr. e dif. dall'avv. INDELICATO AGATA, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 05.06.2025, a seguito dell'udienza cartolare del
14.05.2025, svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 26.11.2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo n. 149 del 2022, e chiedevano a questo Parte_1 Parte_2
tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato in Misterbianco il
28.04.2010 e dal quale nasceva la figlia il 21.09.2010. Per_1
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano
Il giudice delegato assegnava termine fino al 14.05.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale il 25.02.2021.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1. Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1
sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso
l'abitazione della madre.
2. La casa coniugale è stata lasciata al padre, il quale ha contribuito ed intende contribuire al pagamento del canone di locazione per l'abitazione ove risiede la minore, versando alla sig.ra la somma di € 150,00 entro il 20 di ogni mese, impegnandosi in tal modo Pt_2 al pagamento di quota del canone di locazione, che viene all'uopo inteso come mantenimento.
3. Il padre corrisponderà mensilmente, per il mantenimento ordinario della figlia la somma di € 250,00 da versarsi entro il 20 di ogni mese e da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, mentre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la figlia secondo le linee guida approvate da questo
Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere. L'assegno unico universale è e sarà interamente percepito dalla madre.
4. Il padre, attesa anche l'età della minore, potrà vederla e tenerla con sé ogni qualvolta che la figlia vorrà e comunque, in mancanza di accordi tra le parti: nei week-end a fine settimana alternati, dalle ore 21.00 del sabato sino alle ore 21.00 della domenica;
a settimane alterne il lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00. Durante le vacanze natalizie il sig. terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre Pt_1
oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà, con ciascuno dei due genitori, due settimane anche non consecutive;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con la figlia minore.
5. I coniugi confermano che nessuna forma di mantenimento è reciprocamente dovuta, rinunciando all'assegno divorzile, avendo ciascuno propria capacità economica.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Misterbianco il 28.04.2020 tra e Parte_1
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato Parte_2
civile del Comune di Misterbianco dell'anno 2010, al n. 17, della parte 1, alle condizioni di cui al ricorso.
Statuisce in ordine al mantenimento e all'affidamento della minore come in parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 06/06/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco