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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/11/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 64/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di C.F._1 mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Alfonso Amato e Annarita Sica, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Sicignano degli Alburni, alla via Roma, n. 19; appellante-opponente
E
nato a [...] l'[...], cod. fisc. Controparte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa C.F._2 di costituzione e risposta, dall'avv. Laura Giovine, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Trieste, n. 23; appellato-opposto
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5608/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “1) in accoglimento del primo motivo di appello, dichiararsi la nullità della impugnata sentenza e rimettersi gli atti al Tribunale di
Salerno per la riunione del proc. 267/2022 a quello definito con la impugnata sentenza;
2) 1 in riforma della impugnata sentenza, accogliersi le conclusioni di cui all' atto di opposizione a precetto, in punto di fatto integralmente riportate;
3) in riforma della impugnata sentenza, condannarsi l'appellato alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
4) in riforma della impugnata sentenza, revocarsi in ogni caso il capo della sentenza di primo grado, che ha visto il condannato alla rifusione delle Parte_1 spese di lite”; per l'appellato (come da comparsa di risposta) – “rigettare l'appello con conseguente condanna dell'appellante alle spese di giudizio con attribuzione ex art 93 c.p.c”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5608/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di , ex art. 615, comma Parte_1 Controparte_1
1, c.p.c., con atto di citazione notificato il 16 aprile 2019, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione spiegata dal avverso l'atto di precetto notificatogli dal il 3 Pt_1 CP_1 aprile 2019 per ottenere, in forza della sentenza n. 4171/2018 dello stesso Ufficio giudiziario, il rilascio dell'abitazione e del vano terraneo ad uso negozio censiti nel catasto fabbricati del Comune di Buccino al foglio 21, particella 179, subalterno 3, vani 5, e subalterno 1, mq. 54; 2) condannava il alla refusione delle spese processuali. Pt_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione notificato l'11 Pt_1 gennaio 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva violato l'art. 274 c.p.c., avendo disatteso l'istanza di riunione al giudizio di opposizione a precetto del giudizio di opposizione all'esecuzione per rilascio, nonostante i due procedimenti fossero caratterizzati dalla stessa causa petendi e dallo stesso petitum; 2) il giudice di prime cure aveva violato gli artt. 625 cod. civ. e 474 c.p.c., giacché il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 4171/2018, con la quale il Tribunale di Salerno aveva condannato l'opponente, quale erede universale di , al rilascio del Persona_1 negozio richiamato nel legato da costui costituito in favore del l'8 marzo 2004, CP_1 era privo dei requisiti della certezza e della liquidità del diritto azionato, non consentendo in alcun modo di accertare l'effettiva volontà del de cuius e, dunque, di individuare tale immobile;
in ogni caso, il negozio menzionato nel legato non poteva giammai coincidere con l'immobile descritto dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice dell'incardinata esecuzione per rilascio, vale a dire con quello contraddistinto nel catasto fabbricati del Comune di Buccino al foglio 21, particella 179, subalterni 1 e 4, giacché quest'ultimo, comprensivo di deposito e cantina, aveva una superficie notevolmente maggiore dei 35 mq. del vano terraneo ove il aveva esercitato la propria attività Per_1
2 commerciale;
3) il giudice di primo grado aveva violato gli artt. 625 cod. civ. e 474 c.p.c. anche con riferimento all'abitazione oggetto del legato dell'8 marzo 2004 e della sentenza n. 4171/2018 del Tribunale di Salerno, giacché sia dall'atto mortis causa, sia dal titolo giudiziale non emergevano elementi che ne rendessero possibile l'identificazione, soprattutto in ragione della circostanza che, in via Marconi del Comune di Buccino, il
[...] era stato proprietario di due appartamenti ad uso residenziale, di cui uno riportato Per_1 nel catasto fabbricati al foglio 21, particella 179, subalterno 3, vani 5, e l'altro al foglio
21, particella 179, subalterno 5, vani 7; peraltro, avendo proprio il , con l'opposto CP_1 atto di precetto, chiesto il rilascio dell'abitazione censita come subalterno 3, il giudice di primo grado non avrebbe in alcun modo potuto condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio incaricato nel procedimento esecutivo, che aveva ritenuto di individuare nell'immobile distinto come subalterno 5 quello costituente oggetto del legato disposto dal 4) la sentenza impugnata era affetta dalla violazione degli artt. 605 e segg. Per_1 nonché dell'art. 102 c.p.c., atteso che il Tribunale di Salerno, nel rigettare l'opposizione, aveva ritenuto legittima un'esecuzione per rilascio di beni (riportati nel catasto fabbricati del Comune di Buccino al foglio 21, particella 179, subalterni 1, 4 e 5) diversi da quelli
(riportati nel catasto fabbricati del Comune di Buccino al foglio 21, particella 179, subalterni 1 e 3) indicati nell'atto di precetto;
5) il , avendo illegittimamente CP_1 rifiutato le chiavi dell'abitazione identificata con il subalterno 3, non poteva, con l'atto di precetto, intimare il rilascio di tale bene, sicché il Tribunale di Salerno, rigettando l'opposizione, era incorso in un'ulteriore violazione degli artt. 605 e segg. c.p.c.; 6) il
Tribunale di Salerno aveva violato gli artt. 116 e 191 c.p.c., giacché non aveva accolto l'istanza di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad individuare i beni oggetto del legato dell' 8 marzo 2004 e del titolo esecutivo, omettendo di valutare le osservazioni mosse dall'opponente alla relazione peritale espletata nel procedimento di rilascio;
7) il Tribunale di Salerno non poteva porre a carico dell'opponente le spese di lite, per avere ritenuto legittima un'esecuzione per rilascio di immobili diversi da quelli indicati nell'atto di precetto, avvalendosi, peraltro, di una consulenza tecnica d'ufficio redatta dopo la proposizione della domanda introduttiva del giudizio.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 9 ottobre 2024, il CP_1 contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, di natura documentale, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del
17 luglio 2025, poi sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
3 Indi, con ordinanza del 25 agosto/25 settembre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto, sebbene debba esserne disatteso il primo motivo, con cui il eccepisce la violazione dell'art. 274 c.p.c., giacché il provvedimento con il quale Pt_1 viene accolta o disattesa l'istanza di riunione di procedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso Ufficio giudiziario costituisce atto processuale di carattere meramente ordinatorio, espressione di una discrezionale valutazione effettuata dal giudice in ordine all'opportunità di una trattazione congiunta di cause, sicché
l'esercizio, o il mancato esercizio, di tale potere è insindacabile in sede di gravame (cfr., ex plurimis, Cass. 27 maggio 2010, n. 12989; Cass. ord. 18 novembre 2014, n. 24496;
Cass. ord. 30 settembre 2022, n. 28539).
Ciò posto, ai fini dell'accoglimento dell'appello, assumono dirimente rilevanza il secondo, il terzo e il quarto motivo di gravame, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, essendo diretti, sotto diversi profili, a contestare l'idoneità del titolo giudiziale, costituito dalla sentenza n. 4171/2018 del Tribunale di Salerno, ad identificare gli immobili oggetto del legato testamentario dell'8 marzo 2004 e del suo capo di condanna al rilascio e, di conseguenza, a legittimare l'esercizio della relativa azione esecutiva, dapprima preannunciata con l'opposto atto di precetto e successivamente incardinata dal nei confronti del . CP_1 Pt_1
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che il giudice dell'esecuzione o il giudice della proposta opposizione all'esecuzione è istituzionalmente investito del compito di interpretare il titolo esecutivo di formazione giudiziale, onde determinarne l'esatta portata precettiva, sulla base del principio dell'unità strutturale del provvedimento, vale a dire in forza della lettura congiunta e complessiva delle statuizioni del dispositivo e delle enunciazioni della motivazione (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 12 dicembre 2018, n. 32196;
Cass. 26 luglio 2022, n. 23344; Cass. 5 agosto 2025, n. 22655).
Tuttavia, quando l'esame del titolo esecutivo giudiziale, in tal modo compiuto, riveli incertezze o ambiguità, è consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state ivi trattate e possano intendersi come univocamente definite, essendo mancata o, comunque, essendosi rivelata insufficiente soltanto la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o anche nel corpo del decisum (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un. 2 luglio 2012, n. 11066; Cass. 17 gennaio 2013,
n. 1027; Cass. 31 ottobre 2014, n. 23159; Cass. ord. 5 giugno 2018, n. 14356).
4 Pertanto, il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche con atti ad esso estrinseci, ma presupposti o richiamati dai primi,
a condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su vicende comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente esternate al momento della formazione del documento, e che il provvedimento possa essere completato in maniera inequivoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo
(cfr., ex ceteris, Cass. 17 gennaio 2013, n. 1027; Cass. ord. 16 gennaio 2014, n. 1619;
Cass. 11 novembre 2024, n. 29003).
Ne consegue che, nelle ipotesi in cui il comando contenuto nella sentenza o in altro provvedimento non sia esattamente individuabile neanche sulla base della loro interpretazione extratestuale, il titolo giudiziale è privo degli essenziali requisiti della certezza e della liquidità del diritto ivi sancito e, come tale, risulta inidoneo a costituire il presupposto genetico dell'azione esecutiva.
Nella fattispecie de qua agitur, la sentenza n. 4171/2018 del Tribunale di Salerno non consente in alcun modo di individuare gli immobili oggetto del suo capo di condanna al rilascio, limitandosi a tal fine a richiamare il legato costituito dal in favore del Per_1
in data 8 marzo 2004, nel quale il disponente li aveva genericamente descritti CP_1 come “la casa e il negozio di via Guglielmo Marconi”, senza indicarne né i dati di identificazione catastale, né la consistenza, né i confini, né, comunque, ulteriori elementi utili ad accertarli con la necessaria esattezza, come sarebbe stato necessario per distinguerli dalle altre consistenze immobiliari devolute al , quale erede universale, Pt_1 con il precedente testamento olografo del 19 marzo 2003.
Parimenti, non ricorrono le condizioni per individuare con certezza i beni menzionati nella sentenza n. 4171/2018 mediante una sua interpretazione extratestuale, condotta sulla base degli elementi acquisiti nel processo nel quale è stata emanata, atteso che le parti non hanno prodotto gli atti e i documenti di quel giudizio, avendo soltanto il depositato Pt_1 alcuni verbali di udienza, che, tuttavia, non rendono neanche astrattamente possibile l'individuazione degli immobili attribuiti dal al . Per_1 CP_1
Ne deriva che, non consentendo né il dispositivo, né la motivazione, né la loro lettura combinata, né l'interpretazione extratestuale della sentenza n. 4171/2018 del Tribunale di
Salerno l'identificazione dei beni che il è stato condannato a rilasciare al , Pt_1 CP_1 tale provvedimento non integra un titolo esecutivo, a norma dell'art. 474, comma 1, c.p.c., giacché privo degli indefettibili presupposti della certezza e della liquidità del diritto in esso sancito, in virtù dei quali la situazione giuridica riconosciuta in favore di una parte
5 deve emergere esattamente e compiutamente, nel suo contenuto e nei suoi limiti, dal provvedimento giurisdizionale o, comunque, dalla sua integrazione con gli atti del processo, non potendo risultare da elementi estrinseci o da un'attività cognitiva suppletiva.
Non essendo i cespiti richiamati dalla sentenza n. 4171/2018 determinati o determinabili neanche mediante gli atti del giudizio da cui è scaturita, il non aveva il diritto di CP_1 preannunciare e, di seguito, di promuovere l'azione esecutiva di rilascio degli immobili contraddistinti nel Comune di Buccino al foglio 21, particella 179, subalterno 3, vani 5, e subalterno 1, mq. 54, per non sussistere alcuna certezza che tali cespiti fossero quelli dei quali il aveva effettivamente inteso disporre con il legato dell'8 marzo 2004. Per_1
Proprio in ragione della necessità di individuare gli immobili attribuiti dal al Per_1
soltanto sulla base della sentenza n. 4171/2018 e, in via integrativa, degli CP_1 elementi emersi nel relativo giudizio, il Tribunale di Salerno, con la sentenza impugnata, non poteva ritenere che tale provvedimento era idoneo ad assurgere a titolo esecutivo e, quindi, ad identificare i cespiti di cui trattasi alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel procedimento coattivo di rilascio medio tempore incardinato nei confronti del , id est di elementi valutativi attinti aliunde. Pt_1
In sostanza, l'errore commesso dal giudice di primo grado risiede nell'aver individuato gli immobili di cui il ha diritto di ottenere il rilascio non sulla scorta del CP_1 provvedimento sotteso all'opposto atto di precetto o, quanto meno, delle emergenze dell'inerente processo di cognizione, ma su dati ad esso esterni, in tal modo completando il contenuto di un comando giudiziale intrinsecamente ineseguibile.
Non potendo il giudice di prime cure avvalersi della consulenza tecnica d'ufficio impropriamente espletata nel corso del procedimento coattivo per rilascio, giacché il giudice dell'esecuzione, a sua volta, non avrebbe potuto integrare il titolo azionato mediante elementi non emersi in sede di cognizione, risultano prive di qualsiasi rilevanza le conclusioni rassegnate dall'ausiliario incaricato della relazione peritale in ordine all'individuazione degli immobili indicati dal nell'atto dispositivo dell'8 marzo Per_1
2004 e dalla sentenza n. 4171/2018, per essere state incentrate su dati e documenti estranei al compendio istruttorio formatosi prima della sua emanazione.
In ogni caso, le risultanze della predetta consulenza tecnica d'ufficio sono completamente inidonee a ricostruire con esattezza la volontà del de cuius e, di conseguenza, a identificare, in maniera univoca, i cespiti oggetto della condanna al rilascio contenuta nella sentenza n. 4171/2018, avendo l'ausiliario ritenuto, da un lato, che il “negozio” richiamato nel legato dell'8 marzo 2004 comprendesse non solo la superficie di mq. 35
6 destinata dal all'esercizio della sua attività commerciale, ma anche l'adiacente Per_1 deposito di mq. 108 e il vano retrostante con annessa cantina interrata, nonostante tali beni non fossero stati menzionati nell'atto mortis causa, né, tanto meno, fossero evincibili dagli atti del giudizio di cognizione, e, dall'altro, che la “casa … di via Guglielmo Marconi” fosse quella censita nel catasto fabbricati del Comune di Buccino al foglio 21, particella
179, subalterno 5, vani 7, pur essendo ubicata in tale strada anche quella contraddistinta al foglio 21, particella 179, subalterno 3, vani 5, che, peraltro, il , con l'atto di CP_1 precetto notificato al il 3 aprile 2019, aveva indicato come l'abitazione di cui il Pt_1 testatore avrebbe disposto in suo favore.
In definitiva, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento esecutivo per rilascio non ha individuato con certezza gli immobili che il aveva voluto Per_1 assegnare al neanche sulla base di dati e documenti non confluiti nel giudizio di CP_1 cognizione, essendo pervenuto a conclusioni che, per la loro equivocità, non possono giammai riflettere la reale intenzione del testatore e, di conseguenza, integrare, ab externo,
l'oggetto del diritto consacrato nella sentenza n. 4171/2018 del Tribunale di Salerno.
L'assoluta indeterminatezza o indeterminabilità dei beni menzionati dal nell'atto Per_1 dispositivo dell'8 marzo 2004 e, quindi, la carenza dei requisiti della certezza e della liquidità del diritto riconosciuto nel titolo giudiziale in esame è comprovata proprio dalla mancanza di corrispondenza tra gli immobili di cui il ha chiesto il rilascio con CP_1
l'atto di precetto in contestazione e quelli che il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto essere stati attribuiti dal testatore.
Ed invero, come innanzi rilevato, mentre il ha intimato ed intrapreso il rilascio CP_1 dell'abitazione e del vano terraneo riportati nel catasto fabbricati del Comune di Buccino al foglio 21, particella 179, subalterno 3, vani 5, e al foglio 21, particella 179, subalterno
1, mq. 54, il consulente tecnico d'ufficio ha individuato come beni richiamati nel legato dell'8 marzo 2004 e, per relationem, nella sentenza n. 4178/2018 quelli censiti al foglio
21, particella 179, subalterno 5, vani 7, e al foglio 21, particella 179, subalterno 1, mq. 54,
e subalterno 4, mq. 108, sicché tale antinomia conferma che il titolo giudiziale posto a fondamento dell'atto di precetto e del successivo procedimento esecutivo precludeva ab imis l'esatta identificazione del diritto controverso.
In tale prospettiva, il giudice di primo grado non avrebbe in alcun modo potuto rigettare l'opposizione spiegata dal avverso l'atto di precetto notificatogli il 3 aprile 2019 Pt_1 sull'assunto dell'attitudine della sentenza n. 4171/2018 ad integrare un valido titolo esecutivo, giacché proprio il contrasto tra la pretesa vantata dal e le risultanze CP_1
7 della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento per rilascio costituiva, al di là della strutturale incompletezza del provvedimento giudiziario coattivamente azionato, non sanabile neppure in virtù di una sua interpretazione extratestuale, prova ulteriore dell'esistenza di un diritto privo dei connotati della certezza e della liquidità e, di conseguenza, ineseguibile.
Costituendo la sentenza n. 4171/2018 del Tribunale di Salerno un provvedimento inidoneo a fondare un'azione esecutiva per rilascio, il , quale parte interessata ad ottenere CP_1 la concreta realizzazione del diritto riconosciutogli, avrebbe dovuto promuovere un autonomo giudizio di cognizione diretto ad accertare il perimetro oggettivo della disposizione testamentaria dell'8 marzo 2004 e, quindi, ad individuare, con certezza e senza ambiguità, gli immobili di cui era il aveva inteso renderlo beneficiario. Per_1
Del resto, il giudizio conclusosi con la sentenza n. 4171/2018 era stato incardinato dal per l'accertamento negativo dell'autenticità, tra l'altro, del testamento olografo Pt_1 redatto in favore del l'8 marzo 2004, non involgendo anche l'identificazione dei CP_1 beni ivi indicati, sicché soltanto la produzione, nel corso di tale processo, di atti o documenti che fornissero la loro esatta individuazione poteva consentire all'opposto di avvalersi della decisione in esame come titolo esecutivo per legittimare l'azione coattiva di rilascio in danno dell'opponente.
La fondatezza del secondo, del terzo e del quarto motivo di gravame, comportando l'integrale accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado, con la conseguenziale declaratoria dell'insussistenza del diritto dell'opposto di agire in executivis in forza della sentenza n. 4171/2018, assorbe la rilevanza delle ulteriori ragioni di impugnazione con le quali il ha lamentato che il Tribunale di Salerno aveva Pt_1 ritenuto che il fosse legittimato ad intimare il precetto di rilascio per l'abitazione CP_1 censita nel catasto fabbricati del Comune di Buccino al foglio 21, particella 179, subalterno 3, vani 5, nonostante il precedente rifiuto delle relative chiavi di accesso, non aveva accolto l'istanza di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad individuare i beni oggetto del legato dell' 8 marzo 2004 e del titolo esecutivo, omettendo anche di valutare le osservazioni mosse alla relazione peritale espletata nel procedimento esecutivo, ed aveva condannato l'opponente alle spese di lite.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si
8 effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'inesistenza del diritto del di procedere ad CP_1 esecuzione forzata in virtù della sentenza n. 4171/2018 del Tribunale di Salerno, devono gravare sull'opposto e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore indeterminabile, per non emergere dagli atti processuali la consistenza economica del compendio immobiliare oggetto dell'azione coattiva di rilascio, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'opponente, per il primo grado, in euro 6.545,00, di cui euro 545,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compenso (euro 1.700,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro
1.100,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro 6.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 6.000,00 per compenso
(euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 5608/2023 del Tribunale di Salerno con atto di Parte_1 citazione notificato l'11 gennaio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara che non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_1 confronti di in virtù della sentenza n. 4171/2018 del Tribunale di Salerno;
Parte_1
2. condanna alla refusione, in favore di , delle spese del Controparte_1 Parte_1 doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro 6.545,00, di cui euro 545,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compenso difensivo (euro 1.700,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro 1.100,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro
6.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 6.000,00 per compenso difensivo
(euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro
2.600,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva
9 sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
10
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 64/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di C.F._1 mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Alfonso Amato e Annarita Sica, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Sicignano degli Alburni, alla via Roma, n. 19; appellante-opponente
E
nato a [...] l'[...], cod. fisc. Controparte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa C.F._2 di costituzione e risposta, dall'avv. Laura Giovine, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Trieste, n. 23; appellato-opposto
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5608/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “1) in accoglimento del primo motivo di appello, dichiararsi la nullità della impugnata sentenza e rimettersi gli atti al Tribunale di
Salerno per la riunione del proc. 267/2022 a quello definito con la impugnata sentenza;
2) 1 in riforma della impugnata sentenza, accogliersi le conclusioni di cui all' atto di opposizione a precetto, in punto di fatto integralmente riportate;
3) in riforma della impugnata sentenza, condannarsi l'appellato alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
4) in riforma della impugnata sentenza, revocarsi in ogni caso il capo della sentenza di primo grado, che ha visto il condannato alla rifusione delle Parte_1 spese di lite”; per l'appellato (come da comparsa di risposta) – “rigettare l'appello con conseguente condanna dell'appellante alle spese di giudizio con attribuzione ex art 93 c.p.c”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5608/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di , ex art. 615, comma Parte_1 Controparte_1
1, c.p.c., con atto di citazione notificato il 16 aprile 2019, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione spiegata dal avverso l'atto di precetto notificatogli dal il 3 Pt_1 CP_1 aprile 2019 per ottenere, in forza della sentenza n. 4171/2018 dello stesso Ufficio giudiziario, il rilascio dell'abitazione e del vano terraneo ad uso negozio censiti nel catasto fabbricati del Comune di Buccino al foglio 21, particella 179, subalterno 3, vani 5, e subalterno 1, mq. 54; 2) condannava il alla refusione delle spese processuali. Pt_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione notificato l'11 Pt_1 gennaio 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva violato l'art. 274 c.p.c., avendo disatteso l'istanza di riunione al giudizio di opposizione a precetto del giudizio di opposizione all'esecuzione per rilascio, nonostante i due procedimenti fossero caratterizzati dalla stessa causa petendi e dallo stesso petitum; 2) il giudice di prime cure aveva violato gli artt. 625 cod. civ. e 474 c.p.c., giacché il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 4171/2018, con la quale il Tribunale di Salerno aveva condannato l'opponente, quale erede universale di , al rilascio del Persona_1 negozio richiamato nel legato da costui costituito in favore del l'8 marzo 2004, CP_1 era privo dei requisiti della certezza e della liquidità del diritto azionato, non consentendo in alcun modo di accertare l'effettiva volontà del de cuius e, dunque, di individuare tale immobile;
in ogni caso, il negozio menzionato nel legato non poteva giammai coincidere con l'immobile descritto dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice dell'incardinata esecuzione per rilascio, vale a dire con quello contraddistinto nel catasto fabbricati del Comune di Buccino al foglio 21, particella 179, subalterni 1 e 4, giacché quest'ultimo, comprensivo di deposito e cantina, aveva una superficie notevolmente maggiore dei 35 mq. del vano terraneo ove il aveva esercitato la propria attività Per_1
2 commerciale;
3) il giudice di primo grado aveva violato gli artt. 625 cod. civ. e 474 c.p.c. anche con riferimento all'abitazione oggetto del legato dell'8 marzo 2004 e della sentenza n. 4171/2018 del Tribunale di Salerno, giacché sia dall'atto mortis causa, sia dal titolo giudiziale non emergevano elementi che ne rendessero possibile l'identificazione, soprattutto in ragione della circostanza che, in via Marconi del Comune di Buccino, il
[...] era stato proprietario di due appartamenti ad uso residenziale, di cui uno riportato Per_1 nel catasto fabbricati al foglio 21, particella 179, subalterno 3, vani 5, e l'altro al foglio
21, particella 179, subalterno 5, vani 7; peraltro, avendo proprio il , con l'opposto CP_1 atto di precetto, chiesto il rilascio dell'abitazione censita come subalterno 3, il giudice di primo grado non avrebbe in alcun modo potuto condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio incaricato nel procedimento esecutivo, che aveva ritenuto di individuare nell'immobile distinto come subalterno 5 quello costituente oggetto del legato disposto dal 4) la sentenza impugnata era affetta dalla violazione degli artt. 605 e segg. Per_1 nonché dell'art. 102 c.p.c., atteso che il Tribunale di Salerno, nel rigettare l'opposizione, aveva ritenuto legittima un'esecuzione per rilascio di beni (riportati nel catasto fabbricati del Comune di Buccino al foglio 21, particella 179, subalterni 1, 4 e 5) diversi da quelli
(riportati nel catasto fabbricati del Comune di Buccino al foglio 21, particella 179, subalterni 1 e 3) indicati nell'atto di precetto;
5) il , avendo illegittimamente CP_1 rifiutato le chiavi dell'abitazione identificata con il subalterno 3, non poteva, con l'atto di precetto, intimare il rilascio di tale bene, sicché il Tribunale di Salerno, rigettando l'opposizione, era incorso in un'ulteriore violazione degli artt. 605 e segg. c.p.c.; 6) il
Tribunale di Salerno aveva violato gli artt. 116 e 191 c.p.c., giacché non aveva accolto l'istanza di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad individuare i beni oggetto del legato dell' 8 marzo 2004 e del titolo esecutivo, omettendo di valutare le osservazioni mosse dall'opponente alla relazione peritale espletata nel procedimento di rilascio;
7) il Tribunale di Salerno non poteva porre a carico dell'opponente le spese di lite, per avere ritenuto legittima un'esecuzione per rilascio di immobili diversi da quelli indicati nell'atto di precetto, avvalendosi, peraltro, di una consulenza tecnica d'ufficio redatta dopo la proposizione della domanda introduttiva del giudizio.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 9 ottobre 2024, il CP_1 contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, di natura documentale, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del
17 luglio 2025, poi sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
3 Indi, con ordinanza del 25 agosto/25 settembre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto, sebbene debba esserne disatteso il primo motivo, con cui il eccepisce la violazione dell'art. 274 c.p.c., giacché il provvedimento con il quale Pt_1 viene accolta o disattesa l'istanza di riunione di procedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso Ufficio giudiziario costituisce atto processuale di carattere meramente ordinatorio, espressione di una discrezionale valutazione effettuata dal giudice in ordine all'opportunità di una trattazione congiunta di cause, sicché
l'esercizio, o il mancato esercizio, di tale potere è insindacabile in sede di gravame (cfr., ex plurimis, Cass. 27 maggio 2010, n. 12989; Cass. ord. 18 novembre 2014, n. 24496;
Cass. ord. 30 settembre 2022, n. 28539).
Ciò posto, ai fini dell'accoglimento dell'appello, assumono dirimente rilevanza il secondo, il terzo e il quarto motivo di gravame, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, essendo diretti, sotto diversi profili, a contestare l'idoneità del titolo giudiziale, costituito dalla sentenza n. 4171/2018 del Tribunale di Salerno, ad identificare gli immobili oggetto del legato testamentario dell'8 marzo 2004 e del suo capo di condanna al rilascio e, di conseguenza, a legittimare l'esercizio della relativa azione esecutiva, dapprima preannunciata con l'opposto atto di precetto e successivamente incardinata dal nei confronti del . CP_1 Pt_1
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che il giudice dell'esecuzione o il giudice della proposta opposizione all'esecuzione è istituzionalmente investito del compito di interpretare il titolo esecutivo di formazione giudiziale, onde determinarne l'esatta portata precettiva, sulla base del principio dell'unità strutturale del provvedimento, vale a dire in forza della lettura congiunta e complessiva delle statuizioni del dispositivo e delle enunciazioni della motivazione (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 12 dicembre 2018, n. 32196;
Cass. 26 luglio 2022, n. 23344; Cass. 5 agosto 2025, n. 22655).
Tuttavia, quando l'esame del titolo esecutivo giudiziale, in tal modo compiuto, riveli incertezze o ambiguità, è consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state ivi trattate e possano intendersi come univocamente definite, essendo mancata o, comunque, essendosi rivelata insufficiente soltanto la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o anche nel corpo del decisum (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un. 2 luglio 2012, n. 11066; Cass. 17 gennaio 2013,
n. 1027; Cass. 31 ottobre 2014, n. 23159; Cass. ord. 5 giugno 2018, n. 14356).
4 Pertanto, il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche con atti ad esso estrinseci, ma presupposti o richiamati dai primi,
a condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su vicende comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente esternate al momento della formazione del documento, e che il provvedimento possa essere completato in maniera inequivoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo
(cfr., ex ceteris, Cass. 17 gennaio 2013, n. 1027; Cass. ord. 16 gennaio 2014, n. 1619;
Cass. 11 novembre 2024, n. 29003).
Ne consegue che, nelle ipotesi in cui il comando contenuto nella sentenza o in altro provvedimento non sia esattamente individuabile neanche sulla base della loro interpretazione extratestuale, il titolo giudiziale è privo degli essenziali requisiti della certezza e della liquidità del diritto ivi sancito e, come tale, risulta inidoneo a costituire il presupposto genetico dell'azione esecutiva.
Nella fattispecie de qua agitur, la sentenza n. 4171/2018 del Tribunale di Salerno non consente in alcun modo di individuare gli immobili oggetto del suo capo di condanna al rilascio, limitandosi a tal fine a richiamare il legato costituito dal in favore del Per_1
in data 8 marzo 2004, nel quale il disponente li aveva genericamente descritti CP_1 come “la casa e il negozio di via Guglielmo Marconi”, senza indicarne né i dati di identificazione catastale, né la consistenza, né i confini, né, comunque, ulteriori elementi utili ad accertarli con la necessaria esattezza, come sarebbe stato necessario per distinguerli dalle altre consistenze immobiliari devolute al , quale erede universale, Pt_1 con il precedente testamento olografo del 19 marzo 2003.
Parimenti, non ricorrono le condizioni per individuare con certezza i beni menzionati nella sentenza n. 4171/2018 mediante una sua interpretazione extratestuale, condotta sulla base degli elementi acquisiti nel processo nel quale è stata emanata, atteso che le parti non hanno prodotto gli atti e i documenti di quel giudizio, avendo soltanto il depositato Pt_1 alcuni verbali di udienza, che, tuttavia, non rendono neanche astrattamente possibile l'individuazione degli immobili attribuiti dal al . Per_1 CP_1
Ne deriva che, non consentendo né il dispositivo, né la motivazione, né la loro lettura combinata, né l'interpretazione extratestuale della sentenza n. 4171/2018 del Tribunale di
Salerno l'identificazione dei beni che il è stato condannato a rilasciare al , Pt_1 CP_1 tale provvedimento non integra un titolo esecutivo, a norma dell'art. 474, comma 1, c.p.c., giacché privo degli indefettibili presupposti della certezza e della liquidità del diritto in esso sancito, in virtù dei quali la situazione giuridica riconosciuta in favore di una parte
5 deve emergere esattamente e compiutamente, nel suo contenuto e nei suoi limiti, dal provvedimento giurisdizionale o, comunque, dalla sua integrazione con gli atti del processo, non potendo risultare da elementi estrinseci o da un'attività cognitiva suppletiva.
Non essendo i cespiti richiamati dalla sentenza n. 4171/2018 determinati o determinabili neanche mediante gli atti del giudizio da cui è scaturita, il non aveva il diritto di CP_1 preannunciare e, di seguito, di promuovere l'azione esecutiva di rilascio degli immobili contraddistinti nel Comune di Buccino al foglio 21, particella 179, subalterno 3, vani 5, e subalterno 1, mq. 54, per non sussistere alcuna certezza che tali cespiti fossero quelli dei quali il aveva effettivamente inteso disporre con il legato dell'8 marzo 2004. Per_1
Proprio in ragione della necessità di individuare gli immobili attribuiti dal al Per_1
soltanto sulla base della sentenza n. 4171/2018 e, in via integrativa, degli CP_1 elementi emersi nel relativo giudizio, il Tribunale di Salerno, con la sentenza impugnata, non poteva ritenere che tale provvedimento era idoneo ad assurgere a titolo esecutivo e, quindi, ad identificare i cespiti di cui trattasi alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel procedimento coattivo di rilascio medio tempore incardinato nei confronti del , id est di elementi valutativi attinti aliunde. Pt_1
In sostanza, l'errore commesso dal giudice di primo grado risiede nell'aver individuato gli immobili di cui il ha diritto di ottenere il rilascio non sulla scorta del CP_1 provvedimento sotteso all'opposto atto di precetto o, quanto meno, delle emergenze dell'inerente processo di cognizione, ma su dati ad esso esterni, in tal modo completando il contenuto di un comando giudiziale intrinsecamente ineseguibile.
Non potendo il giudice di prime cure avvalersi della consulenza tecnica d'ufficio impropriamente espletata nel corso del procedimento coattivo per rilascio, giacché il giudice dell'esecuzione, a sua volta, non avrebbe potuto integrare il titolo azionato mediante elementi non emersi in sede di cognizione, risultano prive di qualsiasi rilevanza le conclusioni rassegnate dall'ausiliario incaricato della relazione peritale in ordine all'individuazione degli immobili indicati dal nell'atto dispositivo dell'8 marzo Per_1
2004 e dalla sentenza n. 4171/2018, per essere state incentrate su dati e documenti estranei al compendio istruttorio formatosi prima della sua emanazione.
In ogni caso, le risultanze della predetta consulenza tecnica d'ufficio sono completamente inidonee a ricostruire con esattezza la volontà del de cuius e, di conseguenza, a identificare, in maniera univoca, i cespiti oggetto della condanna al rilascio contenuta nella sentenza n. 4171/2018, avendo l'ausiliario ritenuto, da un lato, che il “negozio” richiamato nel legato dell'8 marzo 2004 comprendesse non solo la superficie di mq. 35
6 destinata dal all'esercizio della sua attività commerciale, ma anche l'adiacente Per_1 deposito di mq. 108 e il vano retrostante con annessa cantina interrata, nonostante tali beni non fossero stati menzionati nell'atto mortis causa, né, tanto meno, fossero evincibili dagli atti del giudizio di cognizione, e, dall'altro, che la “casa … di via Guglielmo Marconi” fosse quella censita nel catasto fabbricati del Comune di Buccino al foglio 21, particella
179, subalterno 5, vani 7, pur essendo ubicata in tale strada anche quella contraddistinta al foglio 21, particella 179, subalterno 3, vani 5, che, peraltro, il , con l'atto di CP_1 precetto notificato al il 3 aprile 2019, aveva indicato come l'abitazione di cui il Pt_1 testatore avrebbe disposto in suo favore.
In definitiva, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento esecutivo per rilascio non ha individuato con certezza gli immobili che il aveva voluto Per_1 assegnare al neanche sulla base di dati e documenti non confluiti nel giudizio di CP_1 cognizione, essendo pervenuto a conclusioni che, per la loro equivocità, non possono giammai riflettere la reale intenzione del testatore e, di conseguenza, integrare, ab externo,
l'oggetto del diritto consacrato nella sentenza n. 4171/2018 del Tribunale di Salerno.
L'assoluta indeterminatezza o indeterminabilità dei beni menzionati dal nell'atto Per_1 dispositivo dell'8 marzo 2004 e, quindi, la carenza dei requisiti della certezza e della liquidità del diritto riconosciuto nel titolo giudiziale in esame è comprovata proprio dalla mancanza di corrispondenza tra gli immobili di cui il ha chiesto il rilascio con CP_1
l'atto di precetto in contestazione e quelli che il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto essere stati attribuiti dal testatore.
Ed invero, come innanzi rilevato, mentre il ha intimato ed intrapreso il rilascio CP_1 dell'abitazione e del vano terraneo riportati nel catasto fabbricati del Comune di Buccino al foglio 21, particella 179, subalterno 3, vani 5, e al foglio 21, particella 179, subalterno
1, mq. 54, il consulente tecnico d'ufficio ha individuato come beni richiamati nel legato dell'8 marzo 2004 e, per relationem, nella sentenza n. 4178/2018 quelli censiti al foglio
21, particella 179, subalterno 5, vani 7, e al foglio 21, particella 179, subalterno 1, mq. 54,
e subalterno 4, mq. 108, sicché tale antinomia conferma che il titolo giudiziale posto a fondamento dell'atto di precetto e del successivo procedimento esecutivo precludeva ab imis l'esatta identificazione del diritto controverso.
In tale prospettiva, il giudice di primo grado non avrebbe in alcun modo potuto rigettare l'opposizione spiegata dal avverso l'atto di precetto notificatogli il 3 aprile 2019 Pt_1 sull'assunto dell'attitudine della sentenza n. 4171/2018 ad integrare un valido titolo esecutivo, giacché proprio il contrasto tra la pretesa vantata dal e le risultanze CP_1
7 della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento per rilascio costituiva, al di là della strutturale incompletezza del provvedimento giudiziario coattivamente azionato, non sanabile neppure in virtù di una sua interpretazione extratestuale, prova ulteriore dell'esistenza di un diritto privo dei connotati della certezza e della liquidità e, di conseguenza, ineseguibile.
Costituendo la sentenza n. 4171/2018 del Tribunale di Salerno un provvedimento inidoneo a fondare un'azione esecutiva per rilascio, il , quale parte interessata ad ottenere CP_1 la concreta realizzazione del diritto riconosciutogli, avrebbe dovuto promuovere un autonomo giudizio di cognizione diretto ad accertare il perimetro oggettivo della disposizione testamentaria dell'8 marzo 2004 e, quindi, ad individuare, con certezza e senza ambiguità, gli immobili di cui era il aveva inteso renderlo beneficiario. Per_1
Del resto, il giudizio conclusosi con la sentenza n. 4171/2018 era stato incardinato dal per l'accertamento negativo dell'autenticità, tra l'altro, del testamento olografo Pt_1 redatto in favore del l'8 marzo 2004, non involgendo anche l'identificazione dei CP_1 beni ivi indicati, sicché soltanto la produzione, nel corso di tale processo, di atti o documenti che fornissero la loro esatta individuazione poteva consentire all'opposto di avvalersi della decisione in esame come titolo esecutivo per legittimare l'azione coattiva di rilascio in danno dell'opponente.
La fondatezza del secondo, del terzo e del quarto motivo di gravame, comportando l'integrale accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado, con la conseguenziale declaratoria dell'insussistenza del diritto dell'opposto di agire in executivis in forza della sentenza n. 4171/2018, assorbe la rilevanza delle ulteriori ragioni di impugnazione con le quali il ha lamentato che il Tribunale di Salerno aveva Pt_1 ritenuto che il fosse legittimato ad intimare il precetto di rilascio per l'abitazione CP_1 censita nel catasto fabbricati del Comune di Buccino al foglio 21, particella 179, subalterno 3, vani 5, nonostante il precedente rifiuto delle relative chiavi di accesso, non aveva accolto l'istanza di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad individuare i beni oggetto del legato dell' 8 marzo 2004 e del titolo esecutivo, omettendo anche di valutare le osservazioni mosse alla relazione peritale espletata nel procedimento esecutivo, ed aveva condannato l'opponente alle spese di lite.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si
8 effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'inesistenza del diritto del di procedere ad CP_1 esecuzione forzata in virtù della sentenza n. 4171/2018 del Tribunale di Salerno, devono gravare sull'opposto e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore indeterminabile, per non emergere dagli atti processuali la consistenza economica del compendio immobiliare oggetto dell'azione coattiva di rilascio, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'opponente, per il primo grado, in euro 6.545,00, di cui euro 545,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compenso (euro 1.700,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro
1.100,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro 6.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 6.000,00 per compenso
(euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 5608/2023 del Tribunale di Salerno con atto di Parte_1 citazione notificato l'11 gennaio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara che non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_1 confronti di in virtù della sentenza n. 4171/2018 del Tribunale di Salerno;
Parte_1
2. condanna alla refusione, in favore di , delle spese del Controparte_1 Parte_1 doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro 6.545,00, di cui euro 545,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compenso difensivo (euro 1.700,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro 1.100,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro
6.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 6.000,00 per compenso difensivo
(euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro
2.600,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva
9 sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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