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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 533/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
NN GE, TO
GITTARDI CLAUDIO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3718/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' A Responsabilita' Limitata Sempl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 319/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio trae origine dal ricorso notificato il 7 luglio 2025 da Ricorrente_1 S.r.l.s. avverso il silenzio-rifiuto che si sarebbe formato sull'istanza di annullamento in autotutela presentata il 7 febbraio
2025 in relazione alla cartella di pagamento n. 06820230080755952000, dell'importo complessivo di circa euro 41.758, riferita a IVA e imposte dirette per il secondo trimestre 2021.
La società ricorrente assume che l'istanza di discarico, inviata sia all'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II di Milano sia all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non abbia ricevuto alcun riscontro nei novanta giorni di legge, con conseguente formazione di un diniego tacito, impugnabile innanzi a questo giudice tributario
Nel ricorso si ricostruisce preliminarmente la genesi della pretesa erariale, sostenendo che la cartella sarebbe priva di valido titolo in quanto mai preceduta da un atto presupposto ritualmente notificato. La difesa della contribuente concentra l'attenzione soprattutto sulla asserita inesistenza giuridica della notifica a mezzo PEC, deducendo che l'indirizzo di posta elettronica certificata del mittente non risulterebbe iscritto in pubblici elenchi abilitanti (IPA, INI-PEC o Reginde), con conseguente radicale nullità – anzi inesistenza – della notificazione. A ciò si aggiunge la doglianza relativa alla mancata esibizione della cartella e della prova di notifica, che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere fornita dall'Agente della riscossione a seguito dell'istanza di accesso e discarico.
Ulteriori profili di illegittimità vengono individuati nella intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti erariali, nella carenza di motivazione della cartella, nella mancata dimostrazione della regolare formazione e consegna del ruolo e, in subordine, nell'inesigibilità delle somme per tardiva notifica rispetto ai termini decadenziali. Sulla base di tali argomentazioni, la società chiede alla Corte di accertare la non debenza delle somme iscritte a ruolo e di annullare la cartella, ovvero, in via subordinata, di rideterminare l'importo con esclusione di sanzioni e interessi.
A fronte del ricorso, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, depositando articolate controdeduzioni. L'Ufficio, dopo aver ricostruito puntualmente i fatti, evidenzia come la cartella derivi da omessi versamenti IVA dichiarati dalla stessa contribuente nella comunicazione delle liquidazioni periodiche del secondo trimestre 2021, trasmessa nel settembre 2021, a seguito della quale era stata inviata una comunicazione di irregolarità via PEC nell'aprile 2022. In assenza di pagamento, gli importi erano stati iscritti a ruolo e la cartella era stata regolarmente notificata il 25 luglio
2023. Circostanza, questa, che l'Ufficio ritiene incontrovertibile anche perché la società, nell'agosto 2023, aveva chiesto e ottenuto la rateizzazione in 72 rate, provvedendo poi al pagamento di numerose rate fino al febbraio 2025, comportamento considerato incompatibile con la pretesa mancata conoscenza dell'atto
In via pregiudiziale, l'Agenzia delle Entrate eccepisce l'inammissibilità del ricorso per inesistenza o invalidità della procura alle liti, in quanto priva della sottoscrizione del legale rappresentante della società, nonché per mancata prova dell'effettivo invio dell'istanza di autotutela del 7 febbraio 2025, che renderebbe indeterminato il dies a quo per il computo dei novanta giorni. Sotto altro profilo, l'Ufficio sostiene che la cartella è divenuta definitiva per decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica del luglio 2023 e che l'impugnazione del silenzio sull'autotutela costituirebbe un uso strumentale dell'istituto volto ad aggirare la decadenza.
Nel merito, l'Amministrazione afferma che l'istanza proposta dalla contribuente rientra, al più, nell'autotutela facoltativa ex art. 10-quinquies dello Statuto del contribuente, per la quale l'ordinamento non consente l'impugnazione del silenzio, ma solo del diniego espresso. Viene inoltre rimarcato che la società non contesta in alcun modo la debenza delle imposte, trattandosi di somme autoliquidate, e che ogni eccezione sulla notifica risulta comunque superata dalla richiesta di rateizzazione e dai pagamenti effettuati.
Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che, a sua volta, ha chiesto il rigetto del ricorso, sollevando eccezioni in parte sovrapponibili. L'Agente della riscossione insiste in particolare sulla tardività dell'impugnazione, rilevando che la cartella è stata notificata via PEC il 25 luglio 2023 all'indirizzo della società e che il ricorso è stato proposto solo nel luglio 2025. Viene ribadita la piena validità della notifica telematica, effettuata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973, mediante indirizzo PEC del mittente regolarmente censito nei pubblici elenchi, nonché la sanatoria di ogni eventuale vizio per effetto della conoscenza dell'atto e dei successivi comportamenti concludenti del contribuente
L'Agente della riscossione eccepisce, inoltre, il difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze concernenti gli atti prodromici e la prescrizione del credito, ritenendo che tali profili attengano esclusivamente all'attività dell'ente impositore. Anche sotto il profilo della motivazione della cartella, viene sostenuto che l'atto, quale estrinsecazione del ruolo, è sufficientemente motivato e che non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa.
Nel complesso, le controdeduzioni delle Amministrazioni resistenti delineano un quadro nel quale il ricorso viene qualificato come inammissibile e infondato, sia sotto il profilo processuale (per difetto di procura, tardività e non impugnabilità del silenzio su autotutela facoltativa), sia nel merito, in ragione della definitività della cartella, della regolarità della notifica e dell'assenza di contestazioni sulla pretesa tributaria sostanziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e, pertanto, non può essere esaminato nel merito.
In via preliminare, occorre rilevare come l'impugnazione proposta sia formalmente diretta avverso il preteso silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di annullamento in autotutela presentata dalla parte ricorrente in data 7 febbraio 2025, con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820230080755952000, notificata il 25 luglio 2023. Tuttavia, l'azione risulta preclusa sotto molteplici e concorrenti profili di inammissibilità.
In primo luogo, la parte ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'effettivo invio e ricezione dell'istanza di autotutela asseritamente presentata in data 7 febbraio 2025. In mancanza di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza alle amministrazioni resistenti, non risulta dimostrato il presupposto stesso per la formazione del silenzio-rifiuto, né è possibile individuare con certezza il dies a quo dal quale far decorrere il termine di novanta giorni previsto dall'art. 21, comma 2, del D.lgs. n.
546/1992. Tale carenza probatoria incide direttamente sulla legittimazione attiva della ricorrente e sul rispetto dei termini di proposizione del ricorso, determinandone l'inammissibilità.
In ogni caso, anche a voler ritenere provata la presentazione dell'istanza, il ricorso è comunque inammissibile per difetto oggettivo di impugnabilità del silenzio serbato dall'Amministrazione. L'istanza proposta dalla società ricorrente non rientra, infatti, nelle ipotesi tassative di autotutela obbligatoria previste dall'art. 10-quater della legge n. 212/2000, ma integra, al più, una richiesta di autotutela facoltativa ai sensi dell'art. 10-quinquies della medesima legge. Per costante orientamento giurisprudenziale, il silenzio dell'Amministrazione su istanze di autotutela facoltativa non è suscettibile di impugnazione, essendo previsto dall'art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992 il rimedio giurisdizionale esclusivamente in presenza di un diniego espresso, che nel caso di specie non risulta adottato.
Ulteriore e assorbente profilo di inammissibilità deriva dalla definitività della cartella di pagamento oggetto dell'istanza. La cartella risulta regolarmente notificata in data 25 luglio 2023 e non è stata impugnata nel termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992. Ne consegue che la pretesa tributaria si è definitivamente consolidata, con conseguente impossibilità di rimetterne in discussione la legittimità attraverso la strumentale impugnazione del silenzio su una successiva istanza di autotutela. Sul punto, deve ribadirsi che l'istituto dell'autotutela non può essere utilizzato quale mezzo surrettizio per eludere i termini decadenziali di impugnazione degli atti impositivi.
A ciò si aggiunga che la parte ricorrente ha tenuto una condotta incompatibile con la dedotta mancata conoscenza dell'atto, avendo presentato istanza di rateizzazione della cartella nell'agosto 2023 e provveduto al pagamento di numerose rate fino al febbraio 2025. Tale comportamento integra un inequivoco riconoscimento dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo, con effetto sanante rispetto a ogni eventuale vizio di notifica e con ulteriore consolidamento della definitività della pretesa.
Da ultimo, deve rilevarsi che il ricorso è affetto anche da vizio di rappresentanza processuale, in quanto la procura alle liti depositata risulta priva della sottoscrizione del legale rappresentante della società ricorrente. In assenza di valida procura, il ricorso deve ritenersi giuridicamente inesistente o, comunque, inammissibile per difetto di valida costituzione in giudizio, trattandosi di controversia di valore superiore alla soglia per la quale è obbligatoria l'assistenza tecnica.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni ulteriore questione di merito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate liquidate in complessivi euro 1.500,00. Milano, 4 febbraio 2026 Il Giudice estensore Il Presidente Angelo Renna Lorenzo Di Gaetano
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
NN GE, TO
GITTARDI CLAUDIO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3718/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' A Responsabilita' Limitata Sempl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 319/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio trae origine dal ricorso notificato il 7 luglio 2025 da Ricorrente_1 S.r.l.s. avverso il silenzio-rifiuto che si sarebbe formato sull'istanza di annullamento in autotutela presentata il 7 febbraio
2025 in relazione alla cartella di pagamento n. 06820230080755952000, dell'importo complessivo di circa euro 41.758, riferita a IVA e imposte dirette per il secondo trimestre 2021.
La società ricorrente assume che l'istanza di discarico, inviata sia all'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II di Milano sia all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non abbia ricevuto alcun riscontro nei novanta giorni di legge, con conseguente formazione di un diniego tacito, impugnabile innanzi a questo giudice tributario
Nel ricorso si ricostruisce preliminarmente la genesi della pretesa erariale, sostenendo che la cartella sarebbe priva di valido titolo in quanto mai preceduta da un atto presupposto ritualmente notificato. La difesa della contribuente concentra l'attenzione soprattutto sulla asserita inesistenza giuridica della notifica a mezzo PEC, deducendo che l'indirizzo di posta elettronica certificata del mittente non risulterebbe iscritto in pubblici elenchi abilitanti (IPA, INI-PEC o Reginde), con conseguente radicale nullità – anzi inesistenza – della notificazione. A ciò si aggiunge la doglianza relativa alla mancata esibizione della cartella e della prova di notifica, che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere fornita dall'Agente della riscossione a seguito dell'istanza di accesso e discarico.
Ulteriori profili di illegittimità vengono individuati nella intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti erariali, nella carenza di motivazione della cartella, nella mancata dimostrazione della regolare formazione e consegna del ruolo e, in subordine, nell'inesigibilità delle somme per tardiva notifica rispetto ai termini decadenziali. Sulla base di tali argomentazioni, la società chiede alla Corte di accertare la non debenza delle somme iscritte a ruolo e di annullare la cartella, ovvero, in via subordinata, di rideterminare l'importo con esclusione di sanzioni e interessi.
A fronte del ricorso, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, depositando articolate controdeduzioni. L'Ufficio, dopo aver ricostruito puntualmente i fatti, evidenzia come la cartella derivi da omessi versamenti IVA dichiarati dalla stessa contribuente nella comunicazione delle liquidazioni periodiche del secondo trimestre 2021, trasmessa nel settembre 2021, a seguito della quale era stata inviata una comunicazione di irregolarità via PEC nell'aprile 2022. In assenza di pagamento, gli importi erano stati iscritti a ruolo e la cartella era stata regolarmente notificata il 25 luglio
2023. Circostanza, questa, che l'Ufficio ritiene incontrovertibile anche perché la società, nell'agosto 2023, aveva chiesto e ottenuto la rateizzazione in 72 rate, provvedendo poi al pagamento di numerose rate fino al febbraio 2025, comportamento considerato incompatibile con la pretesa mancata conoscenza dell'atto
In via pregiudiziale, l'Agenzia delle Entrate eccepisce l'inammissibilità del ricorso per inesistenza o invalidità della procura alle liti, in quanto priva della sottoscrizione del legale rappresentante della società, nonché per mancata prova dell'effettivo invio dell'istanza di autotutela del 7 febbraio 2025, che renderebbe indeterminato il dies a quo per il computo dei novanta giorni. Sotto altro profilo, l'Ufficio sostiene che la cartella è divenuta definitiva per decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica del luglio 2023 e che l'impugnazione del silenzio sull'autotutela costituirebbe un uso strumentale dell'istituto volto ad aggirare la decadenza.
Nel merito, l'Amministrazione afferma che l'istanza proposta dalla contribuente rientra, al più, nell'autotutela facoltativa ex art. 10-quinquies dello Statuto del contribuente, per la quale l'ordinamento non consente l'impugnazione del silenzio, ma solo del diniego espresso. Viene inoltre rimarcato che la società non contesta in alcun modo la debenza delle imposte, trattandosi di somme autoliquidate, e che ogni eccezione sulla notifica risulta comunque superata dalla richiesta di rateizzazione e dai pagamenti effettuati.
Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che, a sua volta, ha chiesto il rigetto del ricorso, sollevando eccezioni in parte sovrapponibili. L'Agente della riscossione insiste in particolare sulla tardività dell'impugnazione, rilevando che la cartella è stata notificata via PEC il 25 luglio 2023 all'indirizzo della società e che il ricorso è stato proposto solo nel luglio 2025. Viene ribadita la piena validità della notifica telematica, effettuata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973, mediante indirizzo PEC del mittente regolarmente censito nei pubblici elenchi, nonché la sanatoria di ogni eventuale vizio per effetto della conoscenza dell'atto e dei successivi comportamenti concludenti del contribuente
L'Agente della riscossione eccepisce, inoltre, il difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze concernenti gli atti prodromici e la prescrizione del credito, ritenendo che tali profili attengano esclusivamente all'attività dell'ente impositore. Anche sotto il profilo della motivazione della cartella, viene sostenuto che l'atto, quale estrinsecazione del ruolo, è sufficientemente motivato e che non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa.
Nel complesso, le controdeduzioni delle Amministrazioni resistenti delineano un quadro nel quale il ricorso viene qualificato come inammissibile e infondato, sia sotto il profilo processuale (per difetto di procura, tardività e non impugnabilità del silenzio su autotutela facoltativa), sia nel merito, in ragione della definitività della cartella, della regolarità della notifica e dell'assenza di contestazioni sulla pretesa tributaria sostanziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e, pertanto, non può essere esaminato nel merito.
In via preliminare, occorre rilevare come l'impugnazione proposta sia formalmente diretta avverso il preteso silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di annullamento in autotutela presentata dalla parte ricorrente in data 7 febbraio 2025, con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820230080755952000, notificata il 25 luglio 2023. Tuttavia, l'azione risulta preclusa sotto molteplici e concorrenti profili di inammissibilità.
In primo luogo, la parte ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'effettivo invio e ricezione dell'istanza di autotutela asseritamente presentata in data 7 febbraio 2025. In mancanza di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza alle amministrazioni resistenti, non risulta dimostrato il presupposto stesso per la formazione del silenzio-rifiuto, né è possibile individuare con certezza il dies a quo dal quale far decorrere il termine di novanta giorni previsto dall'art. 21, comma 2, del D.lgs. n.
546/1992. Tale carenza probatoria incide direttamente sulla legittimazione attiva della ricorrente e sul rispetto dei termini di proposizione del ricorso, determinandone l'inammissibilità.
In ogni caso, anche a voler ritenere provata la presentazione dell'istanza, il ricorso è comunque inammissibile per difetto oggettivo di impugnabilità del silenzio serbato dall'Amministrazione. L'istanza proposta dalla società ricorrente non rientra, infatti, nelle ipotesi tassative di autotutela obbligatoria previste dall'art. 10-quater della legge n. 212/2000, ma integra, al più, una richiesta di autotutela facoltativa ai sensi dell'art. 10-quinquies della medesima legge. Per costante orientamento giurisprudenziale, il silenzio dell'Amministrazione su istanze di autotutela facoltativa non è suscettibile di impugnazione, essendo previsto dall'art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992 il rimedio giurisdizionale esclusivamente in presenza di un diniego espresso, che nel caso di specie non risulta adottato.
Ulteriore e assorbente profilo di inammissibilità deriva dalla definitività della cartella di pagamento oggetto dell'istanza. La cartella risulta regolarmente notificata in data 25 luglio 2023 e non è stata impugnata nel termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992. Ne consegue che la pretesa tributaria si è definitivamente consolidata, con conseguente impossibilità di rimetterne in discussione la legittimità attraverso la strumentale impugnazione del silenzio su una successiva istanza di autotutela. Sul punto, deve ribadirsi che l'istituto dell'autotutela non può essere utilizzato quale mezzo surrettizio per eludere i termini decadenziali di impugnazione degli atti impositivi.
A ciò si aggiunga che la parte ricorrente ha tenuto una condotta incompatibile con la dedotta mancata conoscenza dell'atto, avendo presentato istanza di rateizzazione della cartella nell'agosto 2023 e provveduto al pagamento di numerose rate fino al febbraio 2025. Tale comportamento integra un inequivoco riconoscimento dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo, con effetto sanante rispetto a ogni eventuale vizio di notifica e con ulteriore consolidamento della definitività della pretesa.
Da ultimo, deve rilevarsi che il ricorso è affetto anche da vizio di rappresentanza processuale, in quanto la procura alle liti depositata risulta priva della sottoscrizione del legale rappresentante della società ricorrente. In assenza di valida procura, il ricorso deve ritenersi giuridicamente inesistente o, comunque, inammissibile per difetto di valida costituzione in giudizio, trattandosi di controversia di valore superiore alla soglia per la quale è obbligatoria l'assistenza tecnica.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni ulteriore questione di merito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate liquidate in complessivi euro 1.500,00. Milano, 4 febbraio 2026 Il Giudice estensore Il Presidente Angelo Renna Lorenzo Di Gaetano