Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 533
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Mancanza di prova dell'invio dell'istanza di autotutela

    La Corte rileva la mancanza di documentazione attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza, necessaria per la formazione del silenzio-rifiuto e il calcolo dei termini.

  • Inammissibile
    Non impugnabilità del silenzio su autotutela facoltativa

    La Corte ritiene che l'istanza rientri nell'autotutela facoltativa e che, secondo l'art. 19, comma 1, D.lgs. n. 546/1992, il ricorso sia esperibile solo in caso di diniego espresso.

  • Inammissibile
    Definitività della cartella di pagamento

    La cartella è stata notificata il 25 luglio 2023 e non impugnata nel termine di sessanta giorni, consolidando la pretesa tributaria e rendendo impossibile la discussione della sua legittimità tramite l'autotutela.

  • Inammissibile
    Condotta incompatibile con la mancata conoscenza dell'atto

    La richiesta di rateizzazione nell'agosto 2023 e i pagamenti fino a febbraio 2025 costituiscono un riconoscimento dell'atto impositivo e sanano ogni vizio di notifica.

  • Inammissibile
    Vizio di rappresentanza processuale

    La procura alle liti depositata è priva della sottoscrizione del legale rappresentante della società ricorrente, comportando l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Inesistenza giuridica della notifica a mezzo PEC per indirizzo non iscritto in pubblici elenchi

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per vari motivi, tra cui la definitività della cartella e la condotta incompatibile della ricorrente, assorbendo ogni questione di merito relativa alla notifica.

  • Inammissibile
    Mancata esibizione della cartella e della prova di notifica

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per vari motivi, tra cui la definitività della cartella e la condotta incompatibile della ricorrente, assorbendo ogni questione di merito relativa alla notifica.

  • Inammissibile
    Prescrizione quinquennale dei crediti erariali

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per vari motivi, tra cui la definitività della cartella e la condotta incompatibile della ricorrente, assorbendo ogni questione di merito relativa alla prescrizione.

  • Inammissibile
    Carenza di motivazione della cartella

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per vari motivi, tra cui la definitività della cartella e la condotta incompatibile della ricorrente, assorbendo ogni questione di merito relativa alla motivazione.

  • Inammissibile
    Mancata dimostrazione della regolare formazione e consegna del ruolo

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per vari motivi, tra cui la definitività della cartella e la condotta incompatibile della ricorrente, assorbendo ogni questione di merito relativa alla formazione del ruolo.

  • Inammissibile
    Domanda subordinata di rideterminazione

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso, assorbendo ogni questione di merito.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 533
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 533
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo