Articolo 4 della Legge 15 aprile 2025, n. 51
Articolo 3
Versione
1 maggio 2025
Art. 4. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 1, comma 3, e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4, pari a euro 161.145.499 per l'anno 2025, a euro 160.403.814 per l'anno 2026, a euro 156.061.104 per l'anno 2027, a euro 158.468.594 per l'anno 2028, a euro 153.855.135 per l'anno 2029, a euro 152.981.804 per l'anno 2030, a euro 150.010.605 per l'anno 2031, a euro 148.793.916 per l'anno 2032 e a euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:
a) quanto a euro 158.000.000 per l'anno 2025, a euro 151.799.930 per l'anno 2026, a euro 147.457.220 per l'anno 2027, a euro 149.864.710 per l'anno 2028, a euro 145.251.251 per l'anno 2029, a euro 144.377.920 per l'anno 2030, a euro 138.000.000 per l'anno 2031, a euro 136.000.000 per l'anno 2032 e a euro 124.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ;
b) quanto a euro 3.145.499 per l'anno 2025 e a euro 8.603.884 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
c) quanto a euro 3.406.721 per l'anno 2031, a euro 4.190.032 per l'anno 2032 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150 .
Note all'art. 4:
- Si riporta il comma 370, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023:
«370. Per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 , anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, al fine di garantire la continuita' delle funzioni medesime e di accrescerne l'efficienza, nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito un fondo con una dotazione di euro 177,47 milioni per l'anno 2024, di euro 158 milioni per l'anno 2025, di euro 157 milioni per l'anno 2026, di euro 152 milioni per l'anno 2027, di euro 151 milioni per l'anno 2028, di euro 146 milioni per l'anno 2029, di euro 145 milioni per l'anno 2030, di euro 138 milioni per l'anno 2031, di euro 136 milioni per l'anno 2032 e di euro 124 milioni annui a decorrere dall'anno 2033.».
- Si riporta l' articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150 recante: «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 , per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2005:
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche' disposizioni ulteriori). - (Omissis)
37. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), e' autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall'anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed e euro 2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera m).
(Omissis).».
Entrata in vigore il 1 maggio 2025