TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/05/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 289/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Serafina Cavaliere;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP C.F._2
Lucia Rita Pistola;
CONVENUTO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 25.10.2003 ha contratto matrimonio con Parte_1 CP
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Crotone al n.
[...]
217, parte II, serie A, anno 2003); che dall'unione sono nati i figli , il Persona_1
31.03.2006, e , il 12.05.2011; che la famiglia abita in Crotone, alla via Per_2
Poseidonia n. 9/B, in un immobile di proprietà esclusiva di essa ricorrente;
che è venuta
1 meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
assegnare a sé la casa familiare, affinché vi abiti con i figli;
affidare i figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé e regolamentazione delle frequentazioni con il padre;
porre a carico del convenuto un assegno a titolo di mantenimento dei figli, dell'importo di € 600,00 per ciascuno, per un totale di € 1.200,00, oltre compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%. ha aderito alla domanda di separazione, ma ha resistito alle avverse CP
deduzioni circa le cause del venir meno dell'affectio coniugalis e circa la propria condizione patrimoniale e reddituale;
ha dedotto che l'immobile posto in Crotone, alla via Poseidonia n. 9/B, è stato acquistato esclusivamente con proprie risorse economiche e solo formalmente intestato alla ricorrente, mentre il mutuo acceso per il prezzo residuo dell'immobile è stato pagato con prelievi dal conto comune sino al dicembre 2020 allorquando la con unilaterale determinazione ne ha disposto l'interruzione; che la Pt_1 somma effettivamente sborsata dalla per tale mutuo ammonta ad oggi a € Pt_1
7259,00; che l'immobile è divisibile in natura e che la soluzione migliore nell'interesse dei figli è che il padre permanga in una porzione dell'immobile. Ha prospettato le seguenti “soluzioni”: “1) in via principale e nel precipuo interesse della tutela del benessere psico-fisico del minore , il insiste nel permanere in porzione di Per_2 CP
casa coniugale, da dividere come da allegato progetto, restando autorizzato dal
Giudice ad effettuare le momentanee divisioni a propria cura e spese ed in tal caso il
è disponibile : a) a versare alla il 50% di tutte le utenze della casa CP Pt_1
coniugale; b) a provvedere a propria cura e spesa alla manutenzione ordinaria delle parti esterne e condivise dell'immobile; c) a provvedere nella misura del 50% alla manutenzione straordinaria dell'immobile; d) a versare alla un assegno mensile Pt_1
di contributo al mantenimento per i figli di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie concordate;
e) ad autorizzare la a riscuotere e gestire l'indennità di Pt_1 frequenza del minore per necessità previamente documentate e l'intero importo Per_2
degli assegni unici, utilizzandoli per le necessità dei figli. La dovrà pagare Pt_1
l'intera rata mensile del mutuo per la casa di Via Poseidonia 9, fino a completa estinzione perché questa somma corrisponde a quanto di propria spettanza avendo il già pagato quanto da lui dovuto quale quota per l'acquisto della casa CP
2 coniugale. Nell'ipotesi di non accoglimento della predetta richiesta, considerato che le esigenze e le relative spese per la sopravvivenza personale e professionale del convenuto graveranno esclusivamente a suo carico (Cfr. doc. all.), si propone: 2)
Seconda soluzione: vendita della casa coniugale per l'estinzione del mutuo residuo e la divisione della restante somma nella misura del 50% cadauno (il ricavato della vendita garantirebbe alla la possibilità di acquistare altro appartamento liberando da Pt_1
ogni onere lo stipendio ed il col ricavato avrebbe la possibilità di ristrutturare CP ed ultimare l'appartamento di Via Frontera, 6, al fine di ospitare i figli che, comunque, ne sa-ranno i futuri beneficiari). In tal caso il reddito del Migale resterebbe gravato del relativo mutuo. Il per tale soluzione verserebbe alla contributo al CP Pt_1 mantenimento per i figli di € 400,00 mensili più spese straordinarie fino al completamento della ristrutturazione dell'appartamento con impegno all'esito di aumento. Anche per tale soluzione la sarebbe autorizzata riscuotere e gestire Pt_1
l'indennità di frequenza del minore per esigenze previamente documentate e Per_2
l'intero importo degli assegni unici, utilizzandoli per le necessità dei figli. 3) Terza soluzione: il propone in vendita alla ricorrente la propria quota del 50% CP dell'immobile di Via Poseidonia 9B, attuale casa coniugale, previa valutazione e stima dell'immobile. Anche in questo caso, col ricavato, il avrebbe la possibilità di CP ristrutturare ed ultimare l'appartamento di Via Frontera 6, per ospitare i figli che comunque ne saranno i futuri beneficiari. Poiché il reddito del Migale resterebbe gravato sempre dal mutuo per l'acquisto di quest'ultimo immobile, inizialmente, il offrirebbe di versare alla contributo al mantenimento per i figli non CP Pt_1 superiore ad € 500,00 mensili, oltre spese straordinarie documentate. Ciò fino al completamento della ristrutturazione dell'appartamento di Via Frontera e all'esito
l'assegno potrebbe essere aumentato. Anche per tale soluzione si manifesta disponibilità a chè la riscuota/gestisca l'indennità di frequenza del minore Pt_1
per esigenze previamente documentate e l'intero importo degli assegni unici, Per_2
utilizzandoli per le necessità dei figli. 4) quarta soluzione: affido paritetico dei figli con collocamento stabile dei figli nella casa coniugale ed alternanza trimestrale dei genitori nella casa familiare con i figli. In tal caso ciascuno dei genitori nel periodo di permanenza con i figli provvederà a mantenimento senza versare alcun contributo all'altro (v. Tribunale di Perugia 1.9.2021; Corte d'Appello di Perugia n. 479/2021)”.
3 Tanto premesso, ha concluso chiedendo che in via provvisoria il Tribunale di Crotone voglia “dichiarare la separazione dei coniugi e disporre l'affido condiviso dei figli minori;
disporre quanto all'abitazione della casa coniugale secondo la soluzione prospettata al numero 1 ovvero in subordine secondo quelle indicate ai successivi punti con conseguenziale pronuncia relativamente alla quantificazione del contributo per il mantenimento dei minori ed alla provvisoria ripartizione di arredi ed oggetti di comune appartenenza (resta escluso ciò che è di personale pertinenza e provenienza) e senza regolamentazione delle visite e tempi di permanenza dei figli (per le esposte motivazioni)”.
Sentiti i coniugi e adottati i provvedimenti provvisori da parte del Presidente del
Tribunale, la causa è stata rimessa al giudice istruttore, il quale, sentite le parti e disposta l'audizione dei figli, ha in un primo tempo trattenuto la causa per la decisione.
Successivamente, tenuto conto delle sopravvenienze rappresentate dalla parte ricorrente in ordine al collocamento del figlio maggiore, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore per consentire l'interlocuzione delle parti al riguardo. In seguito, sentite nuovamente le parti nonché il figlio maggiore, la causa è stata definitivamente trattenuta per la decisione collegiale.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Quanto alle ulteriori statuizioni, deve anzitutto rilevarsi che il figlio è Persona_1
divenuto nelle more maggiorenne, con la conseguenza che nessuna statuizione deve essere adottata in merito all'affidamento e al collocamento del ragazzo, né in ordine al regime delle frequentazioni con il genitore non convivente.
Il minore deve essere affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, non Per_2
emergendo dagli atti ragioni che inducano a derogare a tale regime ordinario, e collocato prevalentemente presso la madre, secondo l'attuale assetto, non sussistendo motivi per derogare all'attuale situazione, considerata anche la volontà espressa dal minore in sede di audizione, di cui si dirà.
Deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, come già
4 disposto con ordinanza presidenziale – integrata dall'ordinanza del 16.10.2023 (per la quale l'immobile è identificato come segue: immobile sito in Crotone alla via
Poseidonia n. 9, composto di otto vani catastali tra i piani seminterrato, terra, primo e secondo, con annesse veranda e corte di pertinenza esclusiva, censito nel catasto fabbricati del comune di Crotone al foglio 45 particella 4895 subalterno 7, zona censuaria 1, categoria A/7, classe 2, vani 8, superficie catastale totale mq171, totale escluse aree scoperte mq156, RC euro 599,09, via Poseidonia n.snc, piano T -1-2-S1; nonché : Vano terreno, adibito a box, di pertinenza dell'appartamento suddetto censito nel catasto fabbricati del Comune di Crotone al foglio 45 particella 4895 subalterno 6, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 2, mq17, superficie catastale totale mq22, RC euro 70,24, via Poseidonia snc, piano S1) – affinché vi abiti con il figlio minore , Per_2
ed il figlio maggiorenne non ancora economicamente Persona_1 autosufficiente, il quale all'udienza del 21.11.2024 ha espresso la propria preferenza a convivere con la madre presso la casa coniugale.
Non può essere accolta la domanda del convenuto con la quale chiede di poter permanere nella casa coniugale, previa divisione in natura dell'immobile, secondo la relazione del consulente tecnico prodotta in atti.
Anzitutto si precisa che la domanda, vertendosi nell'ambito di giudizio di separazione, deve essere qualificata come domanda di assegnazione parziale della casa alla ricorrente. Difatti, consentire al coniuge non assegnatario di utilizzare una parte dell'immobile si risolverebbe in un'assegnazione parziale della casa all'altro coniuge, alla quale tuttavia può pervenirsi soltanto laddove ricorrano specifiche e comprovate esigenze, ad esempio quando ciò risponda all'interesse della prole, al fine di agevolare la condivisione della genitorialità, e quando l'unità immobiliare consenta un godimento separato ed autonomo. Nella specie, prescindendosi da ogni considerazione circa l'effettiva divisibilità dell'immobile e dunque circa la possibilità che una porzione del medesimo possa essere effettivamente goduta in via separata dal convenuto (possibilità che richiede in ogni caso l'esecuzione di taluni lavori futuri, rispetto ai quali non vi è accordo tra i coniugi), ritiene il Tribunale che l'assegnazione parziale della casa non possa essere disposta, considerata la perdurante conflittualità tra le parti, manifestatasi anche nel corso del procedimento, che potrebbe acuirsi in caso di disponibilità di parte dei locali in capo al convenuto (cfr. Cass. n. 11783/2016, secondo cui il giudice può
5 limitare l'assegnazione della casa familiare a una porzione dell'immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell'ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell'intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione del lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori, ma la decisione sulla possibilità di assegnare una parte limitata dell'immobile è affidata alla valutazione discrezionale del giudice che dovrà valutare il grado di conflittualità esistente e la rispondenza dell'assegnazione parziale al genitore non affidatario all'interesse dei figli).
Considerato il collocamento del figlio presso la casa familiare, assegnata alla Per_2
ricorrente, si reputa conforme agli interessi del minore disporre in merito alle visite conformemente alla volontà espressa dal minore stesso. In sede di audizione, infatti, il minore ha dichiarato di voler continuare a vedere il padre secondo l'attuale calendario, ossia a fine settimana alternati e durante la settimana il martedì e il giovedì, dalle ore
15.00 o dalle ore 16.00 e sino alle ore 19.00 o alle ore 20.00. A domanda del giudice circa la possibilità di un collocamento paritetico, il minore ha aggiunto “non voglio stare a settimane alterne con mamma e PÀ perché PÀ durante la settimana lavora.
Vorrei che tutto restasse così com'è ora, solo vorrei cambiare questo: il fine settimana che tocca a PÀ vorrei andare da lui dal venerdì sera e dormire da lui, in modo da stare da lui tutto sabato e domenica”. Non emergendo elementi di segno contrario, può dunque essere disposto, in conformità alla volontà espressa dal minore, che il padre potrà vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati, dal venerdì sera sino alla domenica sera, nonché il martedì e il giovedì, dalle 15.00 alle ore 19.00, oppure dalle
16.00 sino alle ore 20.00. Il minore trascorrerà con ciascun genitore le festività natalizie e pasquali, in modo alternato, e trascorrerà con il padre durante l'estate un periodo di 15 giorni consecutivi in un mese che i coniugi sceglieranno in base ai loro impegni lavorativi.
Quanto, invece, all'obbligo di mantenimento dei figli, deve senz'altro affermarsi la necessità di provvedere al mantenimento del figlio minore , da parte del Per_2
convenuto, quale genitore non collocatario. Con riguardo al figlio , Persona_1
divenuto maggiorenne, – il quale all'udienza del 21.11.2024 ha manifestato la propria volontà di vivere con la madre presso la casa familiare – si evidenzia che l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente
6 con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica, o sia stato posto nelle concrete condizioni di poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n. 1773/2012). Nella specie, è incontroverso che il figlio non abbia raggiunto una propria Persona_1
autosufficienza economica, con conseguente dovere per il padre, quale genitore non convivente, di contribuire al relativo mantenimento.
In merito al quantum debeatur, si evidenzia che dall'esame delle dichiarazioni dei redditi versate in atti, emerge che nel 2018 il convenuto, libero professionista, ha percepito redditi lordi pari a € 22.978,00, nel 2019 redditi lordi pari ad € 45.277,00, nel
2020 redditi lordi pari ad € 41.734,00 e nel 2021 redditi lordi pari ad € 31.066,00. È inoltre pacifico, oltre che provato in via documentale, che il convenuto sia gravato di una serie di esborsi, quali le spese professionali documentate, nonché le rate del mutuo contratto per l'acquisito di un immobile sito in Crotone, alla via Frontera n. 6, per €
7.812,00 annuali, ossia € 651,00 mensili. Tenuto conto di tali elementi, della necessità per il convenuto di provvedere alle proprie esigenze abitative (in considerazione dell'assegnazione della casa coniugale, nella sua interezza, alla ricorrente), nonché della disponibilità, esclusivamente in capo alla , del libretto di risparmio relativo al Pt_1
minore ove confluiscono le somme percepite a titolo di indennità di frequenza Per_2 pari ad € 302,00 (così come disposto dal Presidente del Tribunale, con statuizione che in questa sede si ritiene di dover confermare, considerato il collocamento prevalente del minore presso la madre), ritiene il Tribunale di dover confermare l'importo di € 400,00 mensili, come già previsto dal Presidente del Tribunale, quale contributo al mantenimento dei figli da porre a carico del convenuto, oltre compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
È incontroverso che nel corso del procedimento il figlio abbia Persona_1 vissuto presso il padre dall'8 febbraio 2024 sino al mese di ottobre 2024, con la conseguenza che non risulta dovuto il versamento alla dell'assegno di Pt_1
mantenimento per il figlio , per il periodo da marzo a settembre 2024, Persona_1
avendo il padre provveduto direttamente al mantenimento del figlio, temporaneamente collocato presso di sé. Posto che in tale periodo nulla è stato previsto a carico della a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio , collocato Pt_1 Persona_1
7 presso il padre, può ritenersi che limitatamente a tale periodo (nel quale il figlio ha convissuto con il padre, mentre il figlio ha continuato a Persona_1 Per_2
vivere presso la madre) ciascun genitore abbia provveduto direttamente al mantenimento del figlio collocato presso di sé, con la conseguenza che nulla è dovuto da parte del a titolo di mantenimento dei figli nel periodo da marzo a settembre CP
2024.
L'assegno unico erogato dall'Inps, in mancanza di accordo tra le parti, sarà percepito da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale nella misura del 50% ciascuno, come per legge (art. 2, comma 2, D.lgs. n. 230/2021).
Infine, devono essere dichiarate inammissibili le domande spiegate dalle parti relativamente alla restituzione di somme (a titolo di indennità di frequenza, di assegno di mantenimento e di assegno unico), al prelievo di beni personali e alla liberazione della dalla posizione di fideiussore, trattandosi di domande che esulano Pt_1 dall'oggetto del presente giudizio.
Tenuto conto della convergenza delle parti in merito alla domanda principale e del complessivo esito del giudizio, nonché degli interessi coinvolti, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione e domanda disattesa:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Crotone al n.
217, parte II, serie A, anno 2003);
- assegna la casa coniugale, come dettagliatamente identificata in parte motiva, a
[...]
affinché vi abiti con i figli;
Parte_1
- affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2
prevalente presso la madre e regolamentazione delle modalità e dei tempi di frequentazione tra il minore e il padre come in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di versare a un assegno CP Parte_1 mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Persona_1
(€ 200,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_2
ISTAT, oltre alla compartecipazione nella misura del 50%, alle spese straordinarie, da
8 concordarsi preventivamente, salvo i casi di urgenza;
- dichiara non dovuto l'assegno di mantenimento dei figli da parte di CP
relativamente al periodo marzo-settembre 2024;
- dispone che le somme percepite a titolo di indennità per il minore rimangano Per_2
nella disponibilità di , quale genitore collocatario;
Parte_1
- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.04.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 289/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Serafina Cavaliere;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP C.F._2
Lucia Rita Pistola;
CONVENUTO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 25.10.2003 ha contratto matrimonio con Parte_1 CP
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Crotone al n.
[...]
217, parte II, serie A, anno 2003); che dall'unione sono nati i figli , il Persona_1
31.03.2006, e , il 12.05.2011; che la famiglia abita in Crotone, alla via Per_2
Poseidonia n. 9/B, in un immobile di proprietà esclusiva di essa ricorrente;
che è venuta
1 meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
assegnare a sé la casa familiare, affinché vi abiti con i figli;
affidare i figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé e regolamentazione delle frequentazioni con il padre;
porre a carico del convenuto un assegno a titolo di mantenimento dei figli, dell'importo di € 600,00 per ciascuno, per un totale di € 1.200,00, oltre compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%. ha aderito alla domanda di separazione, ma ha resistito alle avverse CP
deduzioni circa le cause del venir meno dell'affectio coniugalis e circa la propria condizione patrimoniale e reddituale;
ha dedotto che l'immobile posto in Crotone, alla via Poseidonia n. 9/B, è stato acquistato esclusivamente con proprie risorse economiche e solo formalmente intestato alla ricorrente, mentre il mutuo acceso per il prezzo residuo dell'immobile è stato pagato con prelievi dal conto comune sino al dicembre 2020 allorquando la con unilaterale determinazione ne ha disposto l'interruzione; che la Pt_1 somma effettivamente sborsata dalla per tale mutuo ammonta ad oggi a € Pt_1
7259,00; che l'immobile è divisibile in natura e che la soluzione migliore nell'interesse dei figli è che il padre permanga in una porzione dell'immobile. Ha prospettato le seguenti “soluzioni”: “1) in via principale e nel precipuo interesse della tutela del benessere psico-fisico del minore , il insiste nel permanere in porzione di Per_2 CP
casa coniugale, da dividere come da allegato progetto, restando autorizzato dal
Giudice ad effettuare le momentanee divisioni a propria cura e spese ed in tal caso il
è disponibile : a) a versare alla il 50% di tutte le utenze della casa CP Pt_1
coniugale; b) a provvedere a propria cura e spesa alla manutenzione ordinaria delle parti esterne e condivise dell'immobile; c) a provvedere nella misura del 50% alla manutenzione straordinaria dell'immobile; d) a versare alla un assegno mensile Pt_1
di contributo al mantenimento per i figli di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie concordate;
e) ad autorizzare la a riscuotere e gestire l'indennità di Pt_1 frequenza del minore per necessità previamente documentate e l'intero importo Per_2
degli assegni unici, utilizzandoli per le necessità dei figli. La dovrà pagare Pt_1
l'intera rata mensile del mutuo per la casa di Via Poseidonia 9, fino a completa estinzione perché questa somma corrisponde a quanto di propria spettanza avendo il già pagato quanto da lui dovuto quale quota per l'acquisto della casa CP
2 coniugale. Nell'ipotesi di non accoglimento della predetta richiesta, considerato che le esigenze e le relative spese per la sopravvivenza personale e professionale del convenuto graveranno esclusivamente a suo carico (Cfr. doc. all.), si propone: 2)
Seconda soluzione: vendita della casa coniugale per l'estinzione del mutuo residuo e la divisione della restante somma nella misura del 50% cadauno (il ricavato della vendita garantirebbe alla la possibilità di acquistare altro appartamento liberando da Pt_1
ogni onere lo stipendio ed il col ricavato avrebbe la possibilità di ristrutturare CP ed ultimare l'appartamento di Via Frontera, 6, al fine di ospitare i figli che, comunque, ne sa-ranno i futuri beneficiari). In tal caso il reddito del Migale resterebbe gravato del relativo mutuo. Il per tale soluzione verserebbe alla contributo al CP Pt_1 mantenimento per i figli di € 400,00 mensili più spese straordinarie fino al completamento della ristrutturazione dell'appartamento con impegno all'esito di aumento. Anche per tale soluzione la sarebbe autorizzata riscuotere e gestire Pt_1
l'indennità di frequenza del minore per esigenze previamente documentate e Per_2
l'intero importo degli assegni unici, utilizzandoli per le necessità dei figli. 3) Terza soluzione: il propone in vendita alla ricorrente la propria quota del 50% CP dell'immobile di Via Poseidonia 9B, attuale casa coniugale, previa valutazione e stima dell'immobile. Anche in questo caso, col ricavato, il avrebbe la possibilità di CP ristrutturare ed ultimare l'appartamento di Via Frontera 6, per ospitare i figli che comunque ne saranno i futuri beneficiari. Poiché il reddito del Migale resterebbe gravato sempre dal mutuo per l'acquisto di quest'ultimo immobile, inizialmente, il offrirebbe di versare alla contributo al mantenimento per i figli non CP Pt_1 superiore ad € 500,00 mensili, oltre spese straordinarie documentate. Ciò fino al completamento della ristrutturazione dell'appartamento di Via Frontera e all'esito
l'assegno potrebbe essere aumentato. Anche per tale soluzione si manifesta disponibilità a chè la riscuota/gestisca l'indennità di frequenza del minore Pt_1
per esigenze previamente documentate e l'intero importo degli assegni unici, Per_2
utilizzandoli per le necessità dei figli. 4) quarta soluzione: affido paritetico dei figli con collocamento stabile dei figli nella casa coniugale ed alternanza trimestrale dei genitori nella casa familiare con i figli. In tal caso ciascuno dei genitori nel periodo di permanenza con i figli provvederà a mantenimento senza versare alcun contributo all'altro (v. Tribunale di Perugia 1.9.2021; Corte d'Appello di Perugia n. 479/2021)”.
3 Tanto premesso, ha concluso chiedendo che in via provvisoria il Tribunale di Crotone voglia “dichiarare la separazione dei coniugi e disporre l'affido condiviso dei figli minori;
disporre quanto all'abitazione della casa coniugale secondo la soluzione prospettata al numero 1 ovvero in subordine secondo quelle indicate ai successivi punti con conseguenziale pronuncia relativamente alla quantificazione del contributo per il mantenimento dei minori ed alla provvisoria ripartizione di arredi ed oggetti di comune appartenenza (resta escluso ciò che è di personale pertinenza e provenienza) e senza regolamentazione delle visite e tempi di permanenza dei figli (per le esposte motivazioni)”.
Sentiti i coniugi e adottati i provvedimenti provvisori da parte del Presidente del
Tribunale, la causa è stata rimessa al giudice istruttore, il quale, sentite le parti e disposta l'audizione dei figli, ha in un primo tempo trattenuto la causa per la decisione.
Successivamente, tenuto conto delle sopravvenienze rappresentate dalla parte ricorrente in ordine al collocamento del figlio maggiore, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore per consentire l'interlocuzione delle parti al riguardo. In seguito, sentite nuovamente le parti nonché il figlio maggiore, la causa è stata definitivamente trattenuta per la decisione collegiale.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Quanto alle ulteriori statuizioni, deve anzitutto rilevarsi che il figlio è Persona_1
divenuto nelle more maggiorenne, con la conseguenza che nessuna statuizione deve essere adottata in merito all'affidamento e al collocamento del ragazzo, né in ordine al regime delle frequentazioni con il genitore non convivente.
Il minore deve essere affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, non Per_2
emergendo dagli atti ragioni che inducano a derogare a tale regime ordinario, e collocato prevalentemente presso la madre, secondo l'attuale assetto, non sussistendo motivi per derogare all'attuale situazione, considerata anche la volontà espressa dal minore in sede di audizione, di cui si dirà.
Deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, come già
4 disposto con ordinanza presidenziale – integrata dall'ordinanza del 16.10.2023 (per la quale l'immobile è identificato come segue: immobile sito in Crotone alla via
Poseidonia n. 9, composto di otto vani catastali tra i piani seminterrato, terra, primo e secondo, con annesse veranda e corte di pertinenza esclusiva, censito nel catasto fabbricati del comune di Crotone al foglio 45 particella 4895 subalterno 7, zona censuaria 1, categoria A/7, classe 2, vani 8, superficie catastale totale mq171, totale escluse aree scoperte mq156, RC euro 599,09, via Poseidonia n.snc, piano T -1-2-S1; nonché : Vano terreno, adibito a box, di pertinenza dell'appartamento suddetto censito nel catasto fabbricati del Comune di Crotone al foglio 45 particella 4895 subalterno 6, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 2, mq17, superficie catastale totale mq22, RC euro 70,24, via Poseidonia snc, piano S1) – affinché vi abiti con il figlio minore , Per_2
ed il figlio maggiorenne non ancora economicamente Persona_1 autosufficiente, il quale all'udienza del 21.11.2024 ha espresso la propria preferenza a convivere con la madre presso la casa coniugale.
Non può essere accolta la domanda del convenuto con la quale chiede di poter permanere nella casa coniugale, previa divisione in natura dell'immobile, secondo la relazione del consulente tecnico prodotta in atti.
Anzitutto si precisa che la domanda, vertendosi nell'ambito di giudizio di separazione, deve essere qualificata come domanda di assegnazione parziale della casa alla ricorrente. Difatti, consentire al coniuge non assegnatario di utilizzare una parte dell'immobile si risolverebbe in un'assegnazione parziale della casa all'altro coniuge, alla quale tuttavia può pervenirsi soltanto laddove ricorrano specifiche e comprovate esigenze, ad esempio quando ciò risponda all'interesse della prole, al fine di agevolare la condivisione della genitorialità, e quando l'unità immobiliare consenta un godimento separato ed autonomo. Nella specie, prescindendosi da ogni considerazione circa l'effettiva divisibilità dell'immobile e dunque circa la possibilità che una porzione del medesimo possa essere effettivamente goduta in via separata dal convenuto (possibilità che richiede in ogni caso l'esecuzione di taluni lavori futuri, rispetto ai quali non vi è accordo tra i coniugi), ritiene il Tribunale che l'assegnazione parziale della casa non possa essere disposta, considerata la perdurante conflittualità tra le parti, manifestatasi anche nel corso del procedimento, che potrebbe acuirsi in caso di disponibilità di parte dei locali in capo al convenuto (cfr. Cass. n. 11783/2016, secondo cui il giudice può
5 limitare l'assegnazione della casa familiare a una porzione dell'immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell'ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell'intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione del lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori, ma la decisione sulla possibilità di assegnare una parte limitata dell'immobile è affidata alla valutazione discrezionale del giudice che dovrà valutare il grado di conflittualità esistente e la rispondenza dell'assegnazione parziale al genitore non affidatario all'interesse dei figli).
Considerato il collocamento del figlio presso la casa familiare, assegnata alla Per_2
ricorrente, si reputa conforme agli interessi del minore disporre in merito alle visite conformemente alla volontà espressa dal minore stesso. In sede di audizione, infatti, il minore ha dichiarato di voler continuare a vedere il padre secondo l'attuale calendario, ossia a fine settimana alternati e durante la settimana il martedì e il giovedì, dalle ore
15.00 o dalle ore 16.00 e sino alle ore 19.00 o alle ore 20.00. A domanda del giudice circa la possibilità di un collocamento paritetico, il minore ha aggiunto “non voglio stare a settimane alterne con mamma e PÀ perché PÀ durante la settimana lavora.
Vorrei che tutto restasse così com'è ora, solo vorrei cambiare questo: il fine settimana che tocca a PÀ vorrei andare da lui dal venerdì sera e dormire da lui, in modo da stare da lui tutto sabato e domenica”. Non emergendo elementi di segno contrario, può dunque essere disposto, in conformità alla volontà espressa dal minore, che il padre potrà vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati, dal venerdì sera sino alla domenica sera, nonché il martedì e il giovedì, dalle 15.00 alle ore 19.00, oppure dalle
16.00 sino alle ore 20.00. Il minore trascorrerà con ciascun genitore le festività natalizie e pasquali, in modo alternato, e trascorrerà con il padre durante l'estate un periodo di 15 giorni consecutivi in un mese che i coniugi sceglieranno in base ai loro impegni lavorativi.
Quanto, invece, all'obbligo di mantenimento dei figli, deve senz'altro affermarsi la necessità di provvedere al mantenimento del figlio minore , da parte del Per_2
convenuto, quale genitore non collocatario. Con riguardo al figlio , Persona_1
divenuto maggiorenne, – il quale all'udienza del 21.11.2024 ha manifestato la propria volontà di vivere con la madre presso la casa familiare – si evidenzia che l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente
6 con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica, o sia stato posto nelle concrete condizioni di poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n. 1773/2012). Nella specie, è incontroverso che il figlio non abbia raggiunto una propria Persona_1
autosufficienza economica, con conseguente dovere per il padre, quale genitore non convivente, di contribuire al relativo mantenimento.
In merito al quantum debeatur, si evidenzia che dall'esame delle dichiarazioni dei redditi versate in atti, emerge che nel 2018 il convenuto, libero professionista, ha percepito redditi lordi pari a € 22.978,00, nel 2019 redditi lordi pari ad € 45.277,00, nel
2020 redditi lordi pari ad € 41.734,00 e nel 2021 redditi lordi pari ad € 31.066,00. È inoltre pacifico, oltre che provato in via documentale, che il convenuto sia gravato di una serie di esborsi, quali le spese professionali documentate, nonché le rate del mutuo contratto per l'acquisito di un immobile sito in Crotone, alla via Frontera n. 6, per €
7.812,00 annuali, ossia € 651,00 mensili. Tenuto conto di tali elementi, della necessità per il convenuto di provvedere alle proprie esigenze abitative (in considerazione dell'assegnazione della casa coniugale, nella sua interezza, alla ricorrente), nonché della disponibilità, esclusivamente in capo alla , del libretto di risparmio relativo al Pt_1
minore ove confluiscono le somme percepite a titolo di indennità di frequenza Per_2 pari ad € 302,00 (così come disposto dal Presidente del Tribunale, con statuizione che in questa sede si ritiene di dover confermare, considerato il collocamento prevalente del minore presso la madre), ritiene il Tribunale di dover confermare l'importo di € 400,00 mensili, come già previsto dal Presidente del Tribunale, quale contributo al mantenimento dei figli da porre a carico del convenuto, oltre compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
È incontroverso che nel corso del procedimento il figlio abbia Persona_1 vissuto presso il padre dall'8 febbraio 2024 sino al mese di ottobre 2024, con la conseguenza che non risulta dovuto il versamento alla dell'assegno di Pt_1
mantenimento per il figlio , per il periodo da marzo a settembre 2024, Persona_1
avendo il padre provveduto direttamente al mantenimento del figlio, temporaneamente collocato presso di sé. Posto che in tale periodo nulla è stato previsto a carico della a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio , collocato Pt_1 Persona_1
7 presso il padre, può ritenersi che limitatamente a tale periodo (nel quale il figlio ha convissuto con il padre, mentre il figlio ha continuato a Persona_1 Per_2
vivere presso la madre) ciascun genitore abbia provveduto direttamente al mantenimento del figlio collocato presso di sé, con la conseguenza che nulla è dovuto da parte del a titolo di mantenimento dei figli nel periodo da marzo a settembre CP
2024.
L'assegno unico erogato dall'Inps, in mancanza di accordo tra le parti, sarà percepito da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale nella misura del 50% ciascuno, come per legge (art. 2, comma 2, D.lgs. n. 230/2021).
Infine, devono essere dichiarate inammissibili le domande spiegate dalle parti relativamente alla restituzione di somme (a titolo di indennità di frequenza, di assegno di mantenimento e di assegno unico), al prelievo di beni personali e alla liberazione della dalla posizione di fideiussore, trattandosi di domande che esulano Pt_1 dall'oggetto del presente giudizio.
Tenuto conto della convergenza delle parti in merito alla domanda principale e del complessivo esito del giudizio, nonché degli interessi coinvolti, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione e domanda disattesa:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Crotone al n.
217, parte II, serie A, anno 2003);
- assegna la casa coniugale, come dettagliatamente identificata in parte motiva, a
[...]
affinché vi abiti con i figli;
Parte_1
- affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2
prevalente presso la madre e regolamentazione delle modalità e dei tempi di frequentazione tra il minore e il padre come in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di versare a un assegno CP Parte_1 mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Persona_1
(€ 200,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_2
ISTAT, oltre alla compartecipazione nella misura del 50%, alle spese straordinarie, da
8 concordarsi preventivamente, salvo i casi di urgenza;
- dichiara non dovuto l'assegno di mantenimento dei figli da parte di CP
relativamente al periodo marzo-settembre 2024;
- dispone che le somme percepite a titolo di indennità per il minore rimangano Per_2
nella disponibilità di , quale genitore collocatario;
Parte_1
- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.04.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
9