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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/12/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1135 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale”;
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dagli Avv.ti Lisa Angarano e Maria Assunta Corsi
Ricorrente
E
(c.f. ), rappresentato e difeso nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Liliana Tari
Resistente con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 18.3.2024 – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con , in Sezze (LT), in data 2.10.1993 e che nel corso del matrimonio Controparte_1 erano nati due figli, di anni 30 e di anni 27, entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti - chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale delle parti;
di assegnare alla ricorrente la casa coniugale;
di porre a carico del marito un assegno di mantenimento della moglie di euro 250,00 mensili oltre rivalutazione Istat.
A sostegno delle proprie richieste parte ricorrente deduceva che: il matrimonio era entrato in crisi a causa del comportamento del marito, il quale nel mese di Febbraio 2023, aveva deciso di non far più rientro a casa, lasciando il tetto coniugale, la moglie ed i figli, senza dare più notizie di sé, senza fornire alcun contributo alla famiglia ma soprattutto alla moglie, da sempre casalinga e senza un lavoro;
le parti, sin dai primi anni di matrimonio, avevano deciso che la moglie si dedicasse alla famiglia ed alla crescita dei figli mentre il marito al lavoro;
il CP_1 era un metalmeccanico, dipendente di una società che eseguiva lavori in appalto anche fuori dalla provincia di Latina, si assentava spesso da casa, talvolta per settimane intere e conseguentemente ogni onere di gestione, anche di organizzazione e mantenimento dei figli, era delegato alla moglie, casalinga, ivi compresa la gestione del denaro;
la casa coniugale era di proprietà della ricorrente, nuda proprietaria anche di un altro immobile gravato dall'usufrutto in favore del genitore;
la ricorrente era intestataria di una Polizza Vita “Posta Futuro Certo 2011”
n. 50009472943 con scadenza il 6.8.2034 e con beneficiari, in caso di morte dell'assicurato, i figli e da quando il marito si era allontanato dirottando lo stipendio su un conto Per_2 Per_1 corrente diverso da quello cointestato tra i coniugi la ricorrente si era trovata in enorme difficoltà economica ed affrontava talune spese col contributo dei figli, con la stessa conviventi, e svolgendo lavori saltuari in nero;
percepiva uno stipendio Controparte_1 mensile di € 1.900,00 circa.
Si costituiva in giudizio , il quale, non si opponeva alla richiesta di Controparte_1 separazione personale dei coniugi, ma ne chiedeva l'addebito alla moglie. Chiedeva, inoltre, di assegnare la ex casa coniugale alla di rigettare la richiesta di assegno di mantenimento in Pt_1 favore della ricorrente;
di condannare la al risarcimento del danno per violazione del Pt_1 dovere coniugale, valutato secondo equità dal Tribunale di Latina.
2 A sostegno delle proprie domande parte resistente assumeva che: la crisi del matrimonio era stata causata dal comportamento della moglie, resasi responsabile di infedeltà finanziaria;
il resistente, invero, aveva sempre lavorato fuori Latina e non era in possesso di carta di credito o bancomat per poter effettuare i prelievi, ma aveva scoperto, sul conto corrente cointestato, prelievi per circa 60.000,00 euro da parte della moglie che non aveva né condiviso né autorizzato;
il resistente era gravato dal canone di locazione, “aveva dovuto contrarre un finanziamento per sopperire alle immediate esigenze di vita avendo lasciato la casa coniugale” ed era del tutto privo di risparmi;
la moglie era dotata di capacità lavorativa, svolgendo saltuari lavori in nero, ed aveva la disponibilità della casa familiare, pertanto non doveva prevedersi in suo favore un assegno di mantenimento.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 5.11.2024, il Giudice istruttore, ex art. 473 bis.22 c.p.c., in via provvisoria ed urgente, poneva a carico del resistente il versamento della somma mensile di euro 150,00, oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I., da corrispondere alla ricorrente entro il cinque di ogni mese, a decorrere dalla domanda e rinviava per la decisione all'udienza del 5.11.2025.
Il Giudice istruttore, inoltre, con successivo provvedimento del 27.03.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 11.11.2025, per la discussione orale, previa precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 11.11.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo in data 10.09.2025) - sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Preliminarmente, deve rilevarsi che la causa risulta matura per la decisione, come rilevato dal
Giudice istruttore con provvedimento del 27.03.2025 (rigettando implicitamente le richieste istruttorie delle parti), non potendosi ammettere le prove orali richieste dalle parti, in quanto afferenti a circostanze documentali e/o incontestate e/o generiche;
inoltre, le richieste ex art. 210 c.p.c. e di indagini della Polizia Tributaria appaiono esplorative.
Sulla domanda di separazione
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i
3 coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole.
In particolare, le allegazioni delle parti, la domanda di addebito di pare resistente, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si evince, quindi, che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Sulla domanda di addebito.
Parte resistente ha chiesto di addebitare la separazione alla moglie per infedeltà finanziaria- patrimoniale.
Premesso che, come noto, grava in capo al richiedente l'addebito sia la prova della violazione del dovere coniugale da parte dell'altro coniuge, sia la prova del nesso di causalità tra la predetta violazione e l'intollerabilità della convivenza (ex multis, Cassazione civile, sez. I, 27/06/2006, n.
14840), questo Tribunale ritiene che la domanda di addebito formulata dal resistente debba essere rigettata, non essendo emersa in corso di causa né la violazione da parte della dei Pt_1 doveri coniugali né la riconducibilità causale del fallimento del matrimonio, se non in via esclusiva quantomeno prevalente, ad asseriti comportamenti della moglie, secondo le prospettazioni del violativi dei doveri nascenti dal matrimonio. CP_1
Nel caso di specie, difatti, parte resistente, da un lato, ha dedotto che il rapporto matrimoniale e la relativa convivenza sarebbero divenuti insostenibili a causa di un naturale esaurimento dell'affectio coniugalis (v. comparsa di costituzione ove sub. pag. 3 è dato leggersi: “il rapporto tra le parti si è esaurito naturalmente, alimentato anche dalla mancata quotidianità della vita familiare che ha alterato
4 sistematicamente l'equilibrio necessario per mantenere in vita il matrimonio. La mancanza di comunicazione tra
i coniugi, una volta cresciuti i figli e resi indipendenti, ha determinato una crisi irreversibile generando inevitabili liti e discussioni continue”), dall'altro, ha genericamente ricondotto l'insorgere della crisi coniugale all'improvvisa scoperta di reiterati e frequenti prelievi sul conto corrente cointestato, asseritamente posti in essere dalla moglie senza concertazione alcuna con il marito (v. verbale udienza 5.11.2024, dichiarazioni “mia moglie ha sempre gestito il mio conto e mi sono CP_1 ritrovato senza soldi, pur lavorando solo io”).
Tali circostanze, tuttavia, sono rimaste allo stato di mera allegazione e sfornite di apprezzabile supporto probatorio. Le richieste istruttorie articolate dal resistente, peraltro, risultano inammissibili (perché in parte generiche o in parte afferenti a fatti incontestati o da provarsi in via documentale) e, pertanto, inidonee a suffragare la domanda di addebito. In altri termini,
l'istruttoria richiesta dal resistente non avrebbe potuto condurre alla prova dell'esclusiva, o quantomeno prevalente, riferibilità del fallimento del matrimonio alle condotte asseritamente tenute dalla moglie.
La domanda di addebito formulata dal resistente deve, pertanto, essere rigettata, con conseguente rigetto anche della domanda risarcitoria, in quanto connessa alla prova della violazione dei doveri coniugali.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
In ordine alla richiesta di assegnazione alla moglie della casa coniugale, avanzata da ambedue le parti, la stessa deve essere rigettata, attesa l'assenza di prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente convivente.
Infatti, come noto, l'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di evitare loro l'ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare (v. S.U. 2002 n. 11096, in motiv.; n. 11696 del 2011; n. 11630 del 2001;n. 6706 del
2000).
Tale ratio protettiva, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (Cass.
Civ. n. 3015 del 7.2.2018).
5 Attesa l'autosufficienza economica dei figli e conviventi con la madre, la Per_2 Per_1 domanda di assegnazione della casa coniugale non può che essere rigettata.
Di conseguenza, il regime di godimento della casa familiare sarà regolato dalle ordinarie regole del diritto privato.
Sulle statuizioni economiche
Per quanto concerne la richiesta di mantenimento in favore della moglie, deve preliminarmente osservarsi che, in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156 c.c., questo spetta al coniuge che non
è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Segnatamente, il coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, ha il diritto di ricevere dall' altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione. La Corte di legittimità ha inoltre chiarito che, al fine della determinazione del
"quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno
2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).
Al riguardo, occorre precisare che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (vedi tra le altre Cass. civ. 25618/2007, 14081/2009).
Ebbene, con riferimento alle situazioni reddituali ed economiche delle parti, nel corso del giudizio è emerso quanto segue.
ha dedotto di svolgere lavori saltuari e di far fronte alle necessità quotidiane con il Parte_1 sostegno economico dei figli - con la stessa conviventi - e del proprio padre.
6 La ricorrente, nonostante l'età (57 anni), ha dato prova di essersi attivata nella ricerca di un impiego (v. iscrizione al centro per l'impiego, in atti) e non risulta gravata da costi abitativi, quali mutuo o affitto, essendo rimasta nella disponibilità della ex casa coniugale di sua proprietà.
Inoltre, come già rilevato dal Giudice istruttore nell'ordinanza provvisoria ex art. 473 bis.22
c.p.c. è incontestato che nel corso della vita matrimoniale la moglie, su accordo delle parti, si sia occupata in via esclusiva della cura della casa e dei figli (cfr. “è pacifico tra le parti che alla Pt_1 spettava la gestione familiare compresa quella economica dal momento che il sin dal primo anno di CP_1 matrimonio ha lavorato fuori sede, costretto a delegare la moglie per la organizzazione e mantenimento dei figli
(v. pag. 3 della comparsa di costituzione)”.
Con riguardo a parte resistente, dalle dichiarazioni dei redditi 2024 (c.u. 2024, relativa ai redditi
2023) del risulta la percezione da parte dello stesso di un reddito da lavoro lordo CP_1 annuo pari a 32.873,92 euro. Con dichiarazione sostituiva del 4.10.2024, il resistente ha affermato di avere in corso un finanziamento con rateo mensile pari ad euro 199,00.Tale circostanza è stata altresì dedotta dalla difesa di parte resistente nel corso dell'udienza del
5.11.2024 (v. verbale udienza del 5.11.2024, ove è dato leggersi: “per parte resistente l'Avv.TARI
LILIANA, la quale si riporta alla comparsa di costituzione e fa presente che il proprio assistito ha una busta di euro 1.800 circa e paga un canone di locazione di euro 122 più le utenze. Ha un finanziamento per il pagamento del furgone, con rata mensile di euro 200.00”).
Tenuto conto di quanto emerso, deve ritenersi che sussista un divario reddituale ed economico tra le parti e che la non abbia redditi propri adeguati a consentirle di mantenere il tenore di Pt_1 vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione.
Pertanto, valutate le situazioni patrimoniali e reddituali delle parti appare equo confermare l'importo dell'assegno di mantenimento, da porre a carico del in favore della da CP_1 Pt_1 corrispondere, entro il 5 di ogni mese, nella somma pari a € 150,00, oltre rivalutazione annuale come per legge, come già disposto con i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite devono porsi a carico del resistente in forza del principio di soccombenza;
le stesse sono liquidate in base al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta.
7
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , in atti meglio Controparte_1 Parte_1 generalizzati, sposatisi in Sezze (LT) in data 2.10.1993 (atto n. 65, parte II, Seria A, anno 1993);
- rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie spiegata da;
Controparte_1
- rigetta la dimanda di assegnazione della casa coniugale a , spiegata da ambedue le Parte_1 parti;
- pone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento di , Controparte_1 Parte_1 versando alla stessa, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 150,00 da rivalutarsi annualmente come per legge;
- rigetta la domanda risarcitoria formulata dal resistente;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 nell'ammontare di € 3.809,00 per compensi professionali ed € 98,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Latina, 01.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1135 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale”;
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dagli Avv.ti Lisa Angarano e Maria Assunta Corsi
Ricorrente
E
(c.f. ), rappresentato e difeso nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Liliana Tari
Resistente con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 18.3.2024 – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con , in Sezze (LT), in data 2.10.1993 e che nel corso del matrimonio Controparte_1 erano nati due figli, di anni 30 e di anni 27, entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti - chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale delle parti;
di assegnare alla ricorrente la casa coniugale;
di porre a carico del marito un assegno di mantenimento della moglie di euro 250,00 mensili oltre rivalutazione Istat.
A sostegno delle proprie richieste parte ricorrente deduceva che: il matrimonio era entrato in crisi a causa del comportamento del marito, il quale nel mese di Febbraio 2023, aveva deciso di non far più rientro a casa, lasciando il tetto coniugale, la moglie ed i figli, senza dare più notizie di sé, senza fornire alcun contributo alla famiglia ma soprattutto alla moglie, da sempre casalinga e senza un lavoro;
le parti, sin dai primi anni di matrimonio, avevano deciso che la moglie si dedicasse alla famiglia ed alla crescita dei figli mentre il marito al lavoro;
il CP_1 era un metalmeccanico, dipendente di una società che eseguiva lavori in appalto anche fuori dalla provincia di Latina, si assentava spesso da casa, talvolta per settimane intere e conseguentemente ogni onere di gestione, anche di organizzazione e mantenimento dei figli, era delegato alla moglie, casalinga, ivi compresa la gestione del denaro;
la casa coniugale era di proprietà della ricorrente, nuda proprietaria anche di un altro immobile gravato dall'usufrutto in favore del genitore;
la ricorrente era intestataria di una Polizza Vita “Posta Futuro Certo 2011”
n. 50009472943 con scadenza il 6.8.2034 e con beneficiari, in caso di morte dell'assicurato, i figli e da quando il marito si era allontanato dirottando lo stipendio su un conto Per_2 Per_1 corrente diverso da quello cointestato tra i coniugi la ricorrente si era trovata in enorme difficoltà economica ed affrontava talune spese col contributo dei figli, con la stessa conviventi, e svolgendo lavori saltuari in nero;
percepiva uno stipendio Controparte_1 mensile di € 1.900,00 circa.
Si costituiva in giudizio , il quale, non si opponeva alla richiesta di Controparte_1 separazione personale dei coniugi, ma ne chiedeva l'addebito alla moglie. Chiedeva, inoltre, di assegnare la ex casa coniugale alla di rigettare la richiesta di assegno di mantenimento in Pt_1 favore della ricorrente;
di condannare la al risarcimento del danno per violazione del Pt_1 dovere coniugale, valutato secondo equità dal Tribunale di Latina.
2 A sostegno delle proprie domande parte resistente assumeva che: la crisi del matrimonio era stata causata dal comportamento della moglie, resasi responsabile di infedeltà finanziaria;
il resistente, invero, aveva sempre lavorato fuori Latina e non era in possesso di carta di credito o bancomat per poter effettuare i prelievi, ma aveva scoperto, sul conto corrente cointestato, prelievi per circa 60.000,00 euro da parte della moglie che non aveva né condiviso né autorizzato;
il resistente era gravato dal canone di locazione, “aveva dovuto contrarre un finanziamento per sopperire alle immediate esigenze di vita avendo lasciato la casa coniugale” ed era del tutto privo di risparmi;
la moglie era dotata di capacità lavorativa, svolgendo saltuari lavori in nero, ed aveva la disponibilità della casa familiare, pertanto non doveva prevedersi in suo favore un assegno di mantenimento.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 5.11.2024, il Giudice istruttore, ex art. 473 bis.22 c.p.c., in via provvisoria ed urgente, poneva a carico del resistente il versamento della somma mensile di euro 150,00, oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I., da corrispondere alla ricorrente entro il cinque di ogni mese, a decorrere dalla domanda e rinviava per la decisione all'udienza del 5.11.2025.
Il Giudice istruttore, inoltre, con successivo provvedimento del 27.03.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 11.11.2025, per la discussione orale, previa precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 11.11.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo in data 10.09.2025) - sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Preliminarmente, deve rilevarsi che la causa risulta matura per la decisione, come rilevato dal
Giudice istruttore con provvedimento del 27.03.2025 (rigettando implicitamente le richieste istruttorie delle parti), non potendosi ammettere le prove orali richieste dalle parti, in quanto afferenti a circostanze documentali e/o incontestate e/o generiche;
inoltre, le richieste ex art. 210 c.p.c. e di indagini della Polizia Tributaria appaiono esplorative.
Sulla domanda di separazione
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i
3 coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole.
In particolare, le allegazioni delle parti, la domanda di addebito di pare resistente, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si evince, quindi, che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Sulla domanda di addebito.
Parte resistente ha chiesto di addebitare la separazione alla moglie per infedeltà finanziaria- patrimoniale.
Premesso che, come noto, grava in capo al richiedente l'addebito sia la prova della violazione del dovere coniugale da parte dell'altro coniuge, sia la prova del nesso di causalità tra la predetta violazione e l'intollerabilità della convivenza (ex multis, Cassazione civile, sez. I, 27/06/2006, n.
14840), questo Tribunale ritiene che la domanda di addebito formulata dal resistente debba essere rigettata, non essendo emersa in corso di causa né la violazione da parte della dei Pt_1 doveri coniugali né la riconducibilità causale del fallimento del matrimonio, se non in via esclusiva quantomeno prevalente, ad asseriti comportamenti della moglie, secondo le prospettazioni del violativi dei doveri nascenti dal matrimonio. CP_1
Nel caso di specie, difatti, parte resistente, da un lato, ha dedotto che il rapporto matrimoniale e la relativa convivenza sarebbero divenuti insostenibili a causa di un naturale esaurimento dell'affectio coniugalis (v. comparsa di costituzione ove sub. pag. 3 è dato leggersi: “il rapporto tra le parti si è esaurito naturalmente, alimentato anche dalla mancata quotidianità della vita familiare che ha alterato
4 sistematicamente l'equilibrio necessario per mantenere in vita il matrimonio. La mancanza di comunicazione tra
i coniugi, una volta cresciuti i figli e resi indipendenti, ha determinato una crisi irreversibile generando inevitabili liti e discussioni continue”), dall'altro, ha genericamente ricondotto l'insorgere della crisi coniugale all'improvvisa scoperta di reiterati e frequenti prelievi sul conto corrente cointestato, asseritamente posti in essere dalla moglie senza concertazione alcuna con il marito (v. verbale udienza 5.11.2024, dichiarazioni “mia moglie ha sempre gestito il mio conto e mi sono CP_1 ritrovato senza soldi, pur lavorando solo io”).
Tali circostanze, tuttavia, sono rimaste allo stato di mera allegazione e sfornite di apprezzabile supporto probatorio. Le richieste istruttorie articolate dal resistente, peraltro, risultano inammissibili (perché in parte generiche o in parte afferenti a fatti incontestati o da provarsi in via documentale) e, pertanto, inidonee a suffragare la domanda di addebito. In altri termini,
l'istruttoria richiesta dal resistente non avrebbe potuto condurre alla prova dell'esclusiva, o quantomeno prevalente, riferibilità del fallimento del matrimonio alle condotte asseritamente tenute dalla moglie.
La domanda di addebito formulata dal resistente deve, pertanto, essere rigettata, con conseguente rigetto anche della domanda risarcitoria, in quanto connessa alla prova della violazione dei doveri coniugali.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
In ordine alla richiesta di assegnazione alla moglie della casa coniugale, avanzata da ambedue le parti, la stessa deve essere rigettata, attesa l'assenza di prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente convivente.
Infatti, come noto, l'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di evitare loro l'ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare (v. S.U. 2002 n. 11096, in motiv.; n. 11696 del 2011; n. 11630 del 2001;n. 6706 del
2000).
Tale ratio protettiva, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (Cass.
Civ. n. 3015 del 7.2.2018).
5 Attesa l'autosufficienza economica dei figli e conviventi con la madre, la Per_2 Per_1 domanda di assegnazione della casa coniugale non può che essere rigettata.
Di conseguenza, il regime di godimento della casa familiare sarà regolato dalle ordinarie regole del diritto privato.
Sulle statuizioni economiche
Per quanto concerne la richiesta di mantenimento in favore della moglie, deve preliminarmente osservarsi che, in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156 c.c., questo spetta al coniuge che non
è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Segnatamente, il coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, ha il diritto di ricevere dall' altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione. La Corte di legittimità ha inoltre chiarito che, al fine della determinazione del
"quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno
2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).
Al riguardo, occorre precisare che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (vedi tra le altre Cass. civ. 25618/2007, 14081/2009).
Ebbene, con riferimento alle situazioni reddituali ed economiche delle parti, nel corso del giudizio è emerso quanto segue.
ha dedotto di svolgere lavori saltuari e di far fronte alle necessità quotidiane con il Parte_1 sostegno economico dei figli - con la stessa conviventi - e del proprio padre.
6 La ricorrente, nonostante l'età (57 anni), ha dato prova di essersi attivata nella ricerca di un impiego (v. iscrizione al centro per l'impiego, in atti) e non risulta gravata da costi abitativi, quali mutuo o affitto, essendo rimasta nella disponibilità della ex casa coniugale di sua proprietà.
Inoltre, come già rilevato dal Giudice istruttore nell'ordinanza provvisoria ex art. 473 bis.22
c.p.c. è incontestato che nel corso della vita matrimoniale la moglie, su accordo delle parti, si sia occupata in via esclusiva della cura della casa e dei figli (cfr. “è pacifico tra le parti che alla Pt_1 spettava la gestione familiare compresa quella economica dal momento che il sin dal primo anno di CP_1 matrimonio ha lavorato fuori sede, costretto a delegare la moglie per la organizzazione e mantenimento dei figli
(v. pag. 3 della comparsa di costituzione)”.
Con riguardo a parte resistente, dalle dichiarazioni dei redditi 2024 (c.u. 2024, relativa ai redditi
2023) del risulta la percezione da parte dello stesso di un reddito da lavoro lordo CP_1 annuo pari a 32.873,92 euro. Con dichiarazione sostituiva del 4.10.2024, il resistente ha affermato di avere in corso un finanziamento con rateo mensile pari ad euro 199,00.Tale circostanza è stata altresì dedotta dalla difesa di parte resistente nel corso dell'udienza del
5.11.2024 (v. verbale udienza del 5.11.2024, ove è dato leggersi: “per parte resistente l'Avv.TARI
LILIANA, la quale si riporta alla comparsa di costituzione e fa presente che il proprio assistito ha una busta di euro 1.800 circa e paga un canone di locazione di euro 122 più le utenze. Ha un finanziamento per il pagamento del furgone, con rata mensile di euro 200.00”).
Tenuto conto di quanto emerso, deve ritenersi che sussista un divario reddituale ed economico tra le parti e che la non abbia redditi propri adeguati a consentirle di mantenere il tenore di Pt_1 vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione.
Pertanto, valutate le situazioni patrimoniali e reddituali delle parti appare equo confermare l'importo dell'assegno di mantenimento, da porre a carico del in favore della da CP_1 Pt_1 corrispondere, entro il 5 di ogni mese, nella somma pari a € 150,00, oltre rivalutazione annuale come per legge, come già disposto con i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite devono porsi a carico del resistente in forza del principio di soccombenza;
le stesse sono liquidate in base al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta.
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , in atti meglio Controparte_1 Parte_1 generalizzati, sposatisi in Sezze (LT) in data 2.10.1993 (atto n. 65, parte II, Seria A, anno 1993);
- rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie spiegata da;
Controparte_1
- rigetta la dimanda di assegnazione della casa coniugale a , spiegata da ambedue le Parte_1 parti;
- pone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento di , Controparte_1 Parte_1 versando alla stessa, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 150,00 da rivalutarsi annualmente come per legge;
- rigetta la domanda risarcitoria formulata dal resistente;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 nell'ammontare di € 3.809,00 per compensi professionali ed € 98,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Latina, 01.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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