Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 3524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3524 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03524/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01484/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1484 del 2025, proposto da
RA AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Emilio Magro, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro n. 1115 del 4 giugno 2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa GA LL UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 7 luglio 2025 la ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di Messina ha dichiarato il diritto di AR RA alla costituzione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all’art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, ad accreditare sulla carta docente la somma di euro 3.000,00 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/23, oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo.
2. Il Ministero dell’istruzione e del merito non si è costituito in giudizio.
3. All’udienza in camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
La sentenza in epigrafe è stata notificata presso la sede dell’ente 18 dicembre 2024 ed è, altresì, passata in giudicato, come da attestazione del funzionario giudiziario presso il Tribunale di Messina– Sezione Lavoro del 15 maggio 2025.
Dalla notifica è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Ministero intimato di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute alla parte ricorrente (con esclusione delle spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda, in quanto distratte in favore del difensore che non è parte del presente giudizio), entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, in possesso della necessaria professionalità, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’intimato Ministero.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 1706; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 25 settembre 2024, n. 2621; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
5. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori che hanno reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore , di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina - Sez. lavoro, n. 1115/2024 nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, commissario ad acta il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;
- condanna il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa nella somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CR IA AV, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
GA LL UD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA LL UD | CR IA AV |
IL SEGRETARIO