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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/06/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1400/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di ConIGlio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Roberto Aponte Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis ConIGliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1400/2024 RG posta in decisione all'udienza del 10.6.2025 e discussa in
Camera di ConIGlio il 17.6.2025, promossa da
in persona del l.r.p.t. (P. IVA ), con patrocinio degli avvocati Parte_1 P.IVA_1
Andrea Nervi, Edoardo Paolini, e Enrico Mancini e con domicilio eletto nel loro studio in Roma,
Piazza Ungheria n. 6
APPELLANTE contro
(C.F. ), con patrocinio dell'avvocato Franca Scaffeo Controparte_1 C.F._1
e domicilio eletto presso il suo studio in Cornaredo (MI), Via Vittorio Veneto 24/B
APPELLATA
, in persona del l.r.p.t. (P. IVA ), con patrocinio degli avvocati Federico CP_2 P.IVA_2
Viero, Otello Dal Zotto, Carlo Felice Daffan e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
Milano, Via della Guastalla n. 15
APPELLATA
OGGETTO: Vendita di cose mobili pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello e, quindi, in riforma della Sentenza n. 1981/2024 pubblicata il 22 febbraio 2024 del Tribunale Ordinario di Milano, GOT Dott.ssa Marina Bruni, notificata all'odierna appellante il 4 aprile 2024, resa nel giudizio contraddistinto con RGN. 55879/2019 del Tribunale
Ordinario di Milano, così provvedere:
1.in via preliminare e cautelare, il Presidente della Corte di Appello adita, sospendere inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 1981/2024 pubblicata il 22 febbraio 2024 del Tribunale Ordinario di Milano, per tutti i motivi di cui in narrativa;
2.ovvero, sempre in via preliminare, previa eventuale fissazione di apposita udienza, sospendere, per le ragioni tutte esposte, l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 1981/2024 pubblicata il 22 febbraio 2024 del Tribunale Ordinario di Milano
3.in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta integrale cessazione della materia del contendere a seguito della proposta conciliativa formulata dal Giudice di prime cure ex art. 185 bis c.p.c., formalmente accettata da tutte le parti come da atti di accettazione depositati nel fascicolo telematico di primo grado, e della conseguente rinuncia ad ogni azione ed eccezione formulata in giudizio e per l'effetto disporre l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite e di CTU, accertando e dichiarando il diritto di di ripetere da la somma Parte_1 Controparte_2 di Euro 6.249,02 corrisposta con riserva a seguito della notifica dell'atto di precetto, oltre interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla data di pagamento al saldo effettivo;
4.in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di cui al precedente punto n. 3 delle presenti conclusioni e dunque di conferma della Sentenza impugnata, procedere alla compensazione dei rispettivi crediti delle Parti e/o comunque alla riconciliazione delle rispettive poste di dare e avere, con elisione automatica delle relative obbligazioni fino alla reciproca concorrenza e con accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite;
5.in via ulteriormente subordinata in caso di rigetto della precedente domanda subordinata di cui al precedente punto n. 4 delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 di ripetere le somme dalla stessa corrisposte in esecuzione della proposta conciliativa formulata
[...] dal Giudice di prime cure ex art. 185 bis c.p.c. e per l'effetto condannare la IG.ra Controparte_1
a restituire a la somma di Euro 3.000,00 oltre interessi legali dalla data
[...] Parte_1 del pagamento fino al saldo effettivo e condannare altresì a restituire a Controparte_2 [...] la somma di Euro 3.000,00 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalla data del pagamento Parte_1 fino al saldo effettivo.
6.In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI DELL' APPELLATA Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previo rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza non sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora;
-dichiarare inammissibile l'appello proposto da per tutti i motivi sopra esposti e Parte_1 rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
-in parziale riforma della sentenza condannare alla restituzione in favore della IG.ra CP_2 [...] alla somma complessiva di Euro 1.926,04 corrisposta a titolo di spese legali. CP_1 Con vittoria di spese e competenze di questo grado di giudizio”.
CONCLUSIONI DELL' APPELLATA Controparte_2
“Nel merito pagina 2 di 7 1)In via principale: rigettarsi in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti, la pretesa della soc. di ottenere, in riforma della sentenza n. 1981/2024 - n. Parte_1 55879/2019 R.G., emessa dal Tribunale di Milano in data 22.02.2024, l'integrale compensazione delle spese di lite e di CTU nei confronti della soc. e, di conseguenza, “di ripetere da Controparte_2 la somma di euro 6.249,02 [di cui euro 2.132,39 per il rimborso delle spese di CTU] Controparte_2 corrisposta con riserva a seguito della notifica dell'atto di precetto”. 2)In via di impugnazione incidentale: accertata e dichiarata la totale assenza di responsabilità in capo alla soc. in relazione ai vizi di funzionamento della caldaia lamentati dalla IG.ra Controparte_2 [...]
e, di conseguenza, la totale soccombenza della IG.ra e Controparte_1 Controparte_1 della soc. nei confronti della soc. in riforma dei capi C) e D) Parte_1 Controparte_2 della sentenza n. 1981/2024 - n. 55879/2019 R.G., emessa dal Tribunale di Milano in data 22.02.2024, condannarsi la IG.ra e la soc. in base ai rispettivi Controparte_1 Parte_1 gradi di soccombenza, a rifondere integralmente alla soc. le spese del giudizio di Controparte_2 primo grado, già complessivamente liquidate in euro 6.600,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei legali antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3)In ogni caso: rigettarsi in quanto infondata in fatto ed in diritto l'impugnazione incidentale della IG.ra . Controparte_1
4)Spese e compensi del presente grado di giudizio (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014 e con l'aumento del 30% ai sensi del successivo art. 4 comma 2) integralmente rifusi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
La IG.ra ha convenuto in giudizio (d'ora innanzi per Controparte_1 Parte_1 brevità solo ) innanzi al Tribunale di Milano al fine di sentire dichiarare la risoluzione del Pt_1 contratto di vendita avente ad oggetto la “Caldaia Termopellet HP22 Evo - Matricola n. A300009123”, prodotta da , con la conseguente restituzione del prezzo di vendita (€. 4.450,00), dei CP_2 costi di installazione (€. 3.279,10), oltre al risarcimento dei danni quantificati in €. 10.000,00 “per il mancato utilizzo da oltre due anni dell'appartamento di villeggiatura ove è stata installata la caldaia”.
Costituendosi nel giudizio così instaurato (n. 55879/2019 RG), ha contestato ogni addebito ed Pt_1
ha formulato istanza per la chiamata in causa del produttore della caldaia in contestazione, la società
(d'ora innanzi per brevità solo “ ”) che, costituendosi in giudizio, ha a sua CP_2 CP_2
volta negato ogni sua responsabilità in ordine ai difetti riscontrati nella caldaia.
Instauratosi il contraddittorio ed all'esito alla CTU espletata, il Tribunale, con ordinanza 26.10.2022, ha formulato proposta ex art. 185 bis cpc che, in un primo momento, è stata accettata da tutte le parti e successivamente è stata rifiutata da parte attrice che, all'udienza del 19.7.2023, dopo aver dato atto del ripristino della caldaia a far data dal maggio 2023, ha ritenuto di non poter rinunciare al risarcimento del danno patito in oltre sette anni di mancato utilizzo della caldaia.
pagina 3 di 7 Con sentenza n. 1981/2024 pubblicata il 22/02/2024 il Tribunale di Milano, dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere, ha condannato a corrispondere alla IGnora la Pt_1 CP_1 minor somma di €. 225,00 oltre interessi legali dall'esborso al saldo effettivo. Ha poi condannato la medesima a rifondere alle controparti le spese di lite come liquidate in dispositivo oltre alle Pt_1
spese della CTU espletata in corso di causa. Ha infine condannato la IGnora a rifondere ad CP_1
le spese di lite come liquidate in dispositivo da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi CP_2
antistatari.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha interposto gravame avverso la Pt_1
suindicata sentenza chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività della stessa, di accertare e dichiarare l'intervenuta integrale cessazione della materia del contendere a seguito dell'adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice di prime cure ex art. 185 bis c.p.c. e della conseguente rinuncia ad ogni azione ed eccezione formulata in giudizio e, per l'effetto, ha chiesto di disporre l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite e di CTU. In via subordinata ha chiesto di procedere alla compensazione dei rispettivi crediti delle parti e, in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare il diritto di di ripetere le somme dalla stessa corrisposte Pt_1
in esecuzione della proposta conciliativa formulata dal Giudice di prime cure ex art. 185 bis c.p.c. e per l'effetto condannare la IG.ra e a restituire a la somma di €. 3.000,00 CP_1 CP_2 Pt_1
ciascuno oltre interessi dalla data del pagamento fino al saldo effettivo. Il tutto con vittoria delle spese processuali.
Si è costituita la IGnora contestando in toto l'appello avversario ritenuto Controparte_1
inammissibile e comunque infondato. Ha formulato appello incidentale a mezzo del quale ha chiesto la condanna di alla restituzione in suo favore della somma complessivamente corrisposta a CP_2
titolo di spese legali. Vinte le spese processuali del grado.
Si è costituita che ha contestato l'appello principale formulato da e quello CP_2 Pt_1
incidentale della convenuta proponendo a sua volta appello incidentale onde ottenere da CP_1
quest'ultima l'integrale versamento delle spese di giudizio di primo grado da distrarsi in favore dei legali antistatari. Vinte le spese processuali sempre da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari.
All'udienza del 12.11.2024, concessi i termini ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del
29.4.2025, poi rinviata d'ufficio al 10.6.2025, data in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 4 di 7 Con il primo motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver tenuto conto dell'intervenuta conciliazione giudiziale della causa a seguito dell'accettazione della proposta conciliativa così come formulata dal Giudice di prime cure ex art. 185bis cpc che avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di integrale cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Lamenta l'appellante che il Giudice, facendo erronea interpretazione dell'art. 185 bis cpc, ha invece ritenuto solo parzialmente cessata la materia del contendere, statuendo sulla domanda risarcitoria formulata dalla IGnora e sulle spese legali in base al principio della soccombenza CP_1
virtuale, così addivenendo ad una decisione abnorme.
Il motivo merita accoglimento e va pertanto accolto nei termini che seguono.
Come poc'anzi evidenziato, con ordinanza 26.10.2022, il Tribunale, preso atto delle risultanze della
CTU secondo cui “i malfunzionamenti/blocchi [della caldaia] sono derivati e causati da anomalie, carenze e/o guasti dei componenti dell'impianto termico cui è collegata la caldaia stessa che non necessita di alcuna riparazione, né deve essere sostituita” e che “al fine di ripristinare la funzionalità della caldaia, occorre intervenire ed effettuare opere di completamento / sostituzione / riparazione sull'impianto termico e sulla caldaia con l'installazione della valvola anticondensa”, ha formulato la proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc del seguente tenore: “la parte convenuta , Pt_1
installatrice della caldaia, esegue i lavori come indicati in CTU con inizio degli stessi entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a tacitazione di ogni pretesa corrispondendo inoltre a parte attrice [ € 3.000,00 omnia per spese legali e di CTU;
la parte convenuta versa un CP_1 contributo di € 3.000,00 omnia per spese legali e di CTU alla terza chiamata;
CP_2 rinunciando i contendenti ad ogni azione ed eccezione formulata in giudizio”.
A seguito dell'adesione delle parti alla predetta proposta (pacificamente espressa dalle parti rispettivamente con istanze del 4.11.2022, 15.11.2022 e 22.11.2022), la stessa ha avuto regolare esecuzione con la sistemazione della caldaia, tornata ad essere perfettamente funzionante come confermato da tutte le parti all'udienza del 5.7.2023, e con il versamento, da parte di del Pt_1
contributo per le spese di lite e di CTU in favore della IG.ra e della Controparte_1
. CP_2
Solo alla successiva udienza del 19.7.2023, fissata per la formalizzazione dell'accordo a definizione del giudizio, la IGnora – che già aveva richiesto il rilascio della garanzia dei lavori eseguiti, CP_1
accordato da pur essendo ultroneo rispetto ai termini della proposta accettata – ha inteso Pt_1
insistere sulla residua pretesa sostanziale dedotta in giudizio, afferente il risarcimento del danno patito.
pagina 5 di 7 Tanto osservato, il Tribunale avrebbe dovuto dare atto dell'integrale cessazione della materia del contendere valutando la persistenza dell'interesse dell'attrice ad ottenere una pronuncia giudiziale in merito alla domanda risarcitoria come una ingiusta pretesa, essendo stata la stessa oggetto di espressa rinuncia in caso di esecuzione, da parte di degli obblighi assunti con l'accettazione della Pt_1
proposta ex art. 185 bis cpc.
Non è pertanto condivisibile il percorso argomentativo del Tribunale che, in conseguenza dell'esecuzione della proposta conciliativa, ha dichiarato solo parzialmente cessata la materia del contendere ed ha ritenuto di statuire sulla domanda risarcitoria già rinunciata nonché sulle spese legali non considerando i versamenti già effettuati da a tale titolo ed affidandosi al principio della Pt_1
soccombenza virtuale (addivenendo peraltro ad una contraddittoria ripartizione di quelle poste in capo alla IGnora ed in favore di senza argomentare in ordire alla sussistenza dei CP_1 CP_2
presupposti che, in ipotesi, avrebbero potuto giustificare una parziale compensazione a discapito di benché quest'ultima fosse risultata totalmente vittoriosa all'esito del giudizio di primo CP_2
grado).
Pertanto, pur essendosi formato il giudicato sulla statuizione che ha riconosciuto alla IGnora CP_1 il solo danno patrimoniale dimostrato (pari ad €. 225,00 per le spese sostenute dall'attrice in primo grado per soggiornare in albergo attesa l'inagibilità della propria casa priva non solo di riscaldamento ma anche di acqua calda) in mancanza di specifico motivo di impugnazione sul punto, ritiene questo
Collegio che la decisione afferente la regolamentazione delle spese di giudizio maturate successivamente all'illegittimo rifiuto manifestato dalla sola IGnora di conciliare la lite alle CP_1
condizioni prospettate dal primo Giudice e pacificamente rispettate, debba essere riformata con integrale compensazione delle stesse.
Stante l'intervenuta sistemazione della caldaia e la corresponsione, da parte di delle somme Pt_1
indicate dal Tribunale nella proposta quale contributo per le spese processuali e di CTU in favore della IGnora e di devono quindi ritenersi compensate le successive spese relative a CP_1 CP_2
tutti i rapporti processuali di primo grado: sia quello tra l'allora attrice e la convenuta CP_1
sia quello tra dette parti e la terza chiamata con conseguente assorbimento dei Pt_1 CP_2
diversi profili di censura rispettivamente sviluppati nel secondo motivo di appello principale e negli appelli incidentali.
Ne consegue la condanna della IGnora e di a restituire a le spese CP_1 CP_2 Pt_1
eventualmente versate loro in esecuzione dei capi B e C della sentenza gravata;
stesso dicasi per la pagina 6 di 7 quota di spese legali eventualmente corrisposte da ad in forza del capo D della CP_1 CP_2
sentenza gravata che, per le ragioni che precedono, deve essere restituita.
Assorbita ogni ulteriore eccezione o argomentazione e tenuto conto del complessivo esito della lite e della reciproca soccombenza (sostanziale e processuale) delle parti, sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra loro anche delle spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e su quelli incidentali proposti da ed Parte_1 Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1981/2024 pubblicata il 22/02/2024, così provvede:
1) in accoglimento del primo motivo di appello principale, dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di primo grado e, per l'effetto,
2) condanna e alla restituzione in favore di Controparte_1 CP_2 [...]
delle somme da questa eventualmente corrisposte in loro favore in forza dei capi B Parte_1
e C della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al saldo effettivo;
3) condanna alla restituzione in favore di delle somme da CP_2 Controparte_1
questa eventualmente corrisposte in suo favore in forza del capo D della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al saldo effettivo;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano nella Camera di ConIGlio del 17 giugno 2025.
Il ConIGliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Roberto Aponte
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di ConIGlio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Roberto Aponte Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis ConIGliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1400/2024 RG posta in decisione all'udienza del 10.6.2025 e discussa in
Camera di ConIGlio il 17.6.2025, promossa da
in persona del l.r.p.t. (P. IVA ), con patrocinio degli avvocati Parte_1 P.IVA_1
Andrea Nervi, Edoardo Paolini, e Enrico Mancini e con domicilio eletto nel loro studio in Roma,
Piazza Ungheria n. 6
APPELLANTE contro
(C.F. ), con patrocinio dell'avvocato Franca Scaffeo Controparte_1 C.F._1
e domicilio eletto presso il suo studio in Cornaredo (MI), Via Vittorio Veneto 24/B
APPELLATA
, in persona del l.r.p.t. (P. IVA ), con patrocinio degli avvocati Federico CP_2 P.IVA_2
Viero, Otello Dal Zotto, Carlo Felice Daffan e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
Milano, Via della Guastalla n. 15
APPELLATA
OGGETTO: Vendita di cose mobili pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello e, quindi, in riforma della Sentenza n. 1981/2024 pubblicata il 22 febbraio 2024 del Tribunale Ordinario di Milano, GOT Dott.ssa Marina Bruni, notificata all'odierna appellante il 4 aprile 2024, resa nel giudizio contraddistinto con RGN. 55879/2019 del Tribunale
Ordinario di Milano, così provvedere:
1.in via preliminare e cautelare, il Presidente della Corte di Appello adita, sospendere inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 1981/2024 pubblicata il 22 febbraio 2024 del Tribunale Ordinario di Milano, per tutti i motivi di cui in narrativa;
2.ovvero, sempre in via preliminare, previa eventuale fissazione di apposita udienza, sospendere, per le ragioni tutte esposte, l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 1981/2024 pubblicata il 22 febbraio 2024 del Tribunale Ordinario di Milano
3.in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta integrale cessazione della materia del contendere a seguito della proposta conciliativa formulata dal Giudice di prime cure ex art. 185 bis c.p.c., formalmente accettata da tutte le parti come da atti di accettazione depositati nel fascicolo telematico di primo grado, e della conseguente rinuncia ad ogni azione ed eccezione formulata in giudizio e per l'effetto disporre l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite e di CTU, accertando e dichiarando il diritto di di ripetere da la somma Parte_1 Controparte_2 di Euro 6.249,02 corrisposta con riserva a seguito della notifica dell'atto di precetto, oltre interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla data di pagamento al saldo effettivo;
4.in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di cui al precedente punto n. 3 delle presenti conclusioni e dunque di conferma della Sentenza impugnata, procedere alla compensazione dei rispettivi crediti delle Parti e/o comunque alla riconciliazione delle rispettive poste di dare e avere, con elisione automatica delle relative obbligazioni fino alla reciproca concorrenza e con accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite;
5.in via ulteriormente subordinata in caso di rigetto della precedente domanda subordinata di cui al precedente punto n. 4 delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 di ripetere le somme dalla stessa corrisposte in esecuzione della proposta conciliativa formulata
[...] dal Giudice di prime cure ex art. 185 bis c.p.c. e per l'effetto condannare la IG.ra Controparte_1
a restituire a la somma di Euro 3.000,00 oltre interessi legali dalla data
[...] Parte_1 del pagamento fino al saldo effettivo e condannare altresì a restituire a Controparte_2 [...] la somma di Euro 3.000,00 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalla data del pagamento Parte_1 fino al saldo effettivo.
6.In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI DELL' APPELLATA Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previo rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza non sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora;
-dichiarare inammissibile l'appello proposto da per tutti i motivi sopra esposti e Parte_1 rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
-in parziale riforma della sentenza condannare alla restituzione in favore della IG.ra CP_2 [...] alla somma complessiva di Euro 1.926,04 corrisposta a titolo di spese legali. CP_1 Con vittoria di spese e competenze di questo grado di giudizio”.
CONCLUSIONI DELL' APPELLATA Controparte_2
“Nel merito pagina 2 di 7 1)In via principale: rigettarsi in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti, la pretesa della soc. di ottenere, in riforma della sentenza n. 1981/2024 - n. Parte_1 55879/2019 R.G., emessa dal Tribunale di Milano in data 22.02.2024, l'integrale compensazione delle spese di lite e di CTU nei confronti della soc. e, di conseguenza, “di ripetere da Controparte_2 la somma di euro 6.249,02 [di cui euro 2.132,39 per il rimborso delle spese di CTU] Controparte_2 corrisposta con riserva a seguito della notifica dell'atto di precetto”. 2)In via di impugnazione incidentale: accertata e dichiarata la totale assenza di responsabilità in capo alla soc. in relazione ai vizi di funzionamento della caldaia lamentati dalla IG.ra Controparte_2 [...]
e, di conseguenza, la totale soccombenza della IG.ra e Controparte_1 Controparte_1 della soc. nei confronti della soc. in riforma dei capi C) e D) Parte_1 Controparte_2 della sentenza n. 1981/2024 - n. 55879/2019 R.G., emessa dal Tribunale di Milano in data 22.02.2024, condannarsi la IG.ra e la soc. in base ai rispettivi Controparte_1 Parte_1 gradi di soccombenza, a rifondere integralmente alla soc. le spese del giudizio di Controparte_2 primo grado, già complessivamente liquidate in euro 6.600,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei legali antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3)In ogni caso: rigettarsi in quanto infondata in fatto ed in diritto l'impugnazione incidentale della IG.ra . Controparte_1
4)Spese e compensi del presente grado di giudizio (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014 e con l'aumento del 30% ai sensi del successivo art. 4 comma 2) integralmente rifusi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
La IG.ra ha convenuto in giudizio (d'ora innanzi per Controparte_1 Parte_1 brevità solo ) innanzi al Tribunale di Milano al fine di sentire dichiarare la risoluzione del Pt_1 contratto di vendita avente ad oggetto la “Caldaia Termopellet HP22 Evo - Matricola n. A300009123”, prodotta da , con la conseguente restituzione del prezzo di vendita (€. 4.450,00), dei CP_2 costi di installazione (€. 3.279,10), oltre al risarcimento dei danni quantificati in €. 10.000,00 “per il mancato utilizzo da oltre due anni dell'appartamento di villeggiatura ove è stata installata la caldaia”.
Costituendosi nel giudizio così instaurato (n. 55879/2019 RG), ha contestato ogni addebito ed Pt_1
ha formulato istanza per la chiamata in causa del produttore della caldaia in contestazione, la società
(d'ora innanzi per brevità solo “ ”) che, costituendosi in giudizio, ha a sua CP_2 CP_2
volta negato ogni sua responsabilità in ordine ai difetti riscontrati nella caldaia.
Instauratosi il contraddittorio ed all'esito alla CTU espletata, il Tribunale, con ordinanza 26.10.2022, ha formulato proposta ex art. 185 bis cpc che, in un primo momento, è stata accettata da tutte le parti e successivamente è stata rifiutata da parte attrice che, all'udienza del 19.7.2023, dopo aver dato atto del ripristino della caldaia a far data dal maggio 2023, ha ritenuto di non poter rinunciare al risarcimento del danno patito in oltre sette anni di mancato utilizzo della caldaia.
pagina 3 di 7 Con sentenza n. 1981/2024 pubblicata il 22/02/2024 il Tribunale di Milano, dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere, ha condannato a corrispondere alla IGnora la Pt_1 CP_1 minor somma di €. 225,00 oltre interessi legali dall'esborso al saldo effettivo. Ha poi condannato la medesima a rifondere alle controparti le spese di lite come liquidate in dispositivo oltre alle Pt_1
spese della CTU espletata in corso di causa. Ha infine condannato la IGnora a rifondere ad CP_1
le spese di lite come liquidate in dispositivo da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi CP_2
antistatari.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha interposto gravame avverso la Pt_1
suindicata sentenza chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività della stessa, di accertare e dichiarare l'intervenuta integrale cessazione della materia del contendere a seguito dell'adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice di prime cure ex art. 185 bis c.p.c. e della conseguente rinuncia ad ogni azione ed eccezione formulata in giudizio e, per l'effetto, ha chiesto di disporre l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite e di CTU. In via subordinata ha chiesto di procedere alla compensazione dei rispettivi crediti delle parti e, in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare il diritto di di ripetere le somme dalla stessa corrisposte Pt_1
in esecuzione della proposta conciliativa formulata dal Giudice di prime cure ex art. 185 bis c.p.c. e per l'effetto condannare la IG.ra e a restituire a la somma di €. 3.000,00 CP_1 CP_2 Pt_1
ciascuno oltre interessi dalla data del pagamento fino al saldo effettivo. Il tutto con vittoria delle spese processuali.
Si è costituita la IGnora contestando in toto l'appello avversario ritenuto Controparte_1
inammissibile e comunque infondato. Ha formulato appello incidentale a mezzo del quale ha chiesto la condanna di alla restituzione in suo favore della somma complessivamente corrisposta a CP_2
titolo di spese legali. Vinte le spese processuali del grado.
Si è costituita che ha contestato l'appello principale formulato da e quello CP_2 Pt_1
incidentale della convenuta proponendo a sua volta appello incidentale onde ottenere da CP_1
quest'ultima l'integrale versamento delle spese di giudizio di primo grado da distrarsi in favore dei legali antistatari. Vinte le spese processuali sempre da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari.
All'udienza del 12.11.2024, concessi i termini ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del
29.4.2025, poi rinviata d'ufficio al 10.6.2025, data in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 4 di 7 Con il primo motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver tenuto conto dell'intervenuta conciliazione giudiziale della causa a seguito dell'accettazione della proposta conciliativa così come formulata dal Giudice di prime cure ex art. 185bis cpc che avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di integrale cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Lamenta l'appellante che il Giudice, facendo erronea interpretazione dell'art. 185 bis cpc, ha invece ritenuto solo parzialmente cessata la materia del contendere, statuendo sulla domanda risarcitoria formulata dalla IGnora e sulle spese legali in base al principio della soccombenza CP_1
virtuale, così addivenendo ad una decisione abnorme.
Il motivo merita accoglimento e va pertanto accolto nei termini che seguono.
Come poc'anzi evidenziato, con ordinanza 26.10.2022, il Tribunale, preso atto delle risultanze della
CTU secondo cui “i malfunzionamenti/blocchi [della caldaia] sono derivati e causati da anomalie, carenze e/o guasti dei componenti dell'impianto termico cui è collegata la caldaia stessa che non necessita di alcuna riparazione, né deve essere sostituita” e che “al fine di ripristinare la funzionalità della caldaia, occorre intervenire ed effettuare opere di completamento / sostituzione / riparazione sull'impianto termico e sulla caldaia con l'installazione della valvola anticondensa”, ha formulato la proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc del seguente tenore: “la parte convenuta , Pt_1
installatrice della caldaia, esegue i lavori come indicati in CTU con inizio degli stessi entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a tacitazione di ogni pretesa corrispondendo inoltre a parte attrice [ € 3.000,00 omnia per spese legali e di CTU;
la parte convenuta versa un CP_1 contributo di € 3.000,00 omnia per spese legali e di CTU alla terza chiamata;
CP_2 rinunciando i contendenti ad ogni azione ed eccezione formulata in giudizio”.
A seguito dell'adesione delle parti alla predetta proposta (pacificamente espressa dalle parti rispettivamente con istanze del 4.11.2022, 15.11.2022 e 22.11.2022), la stessa ha avuto regolare esecuzione con la sistemazione della caldaia, tornata ad essere perfettamente funzionante come confermato da tutte le parti all'udienza del 5.7.2023, e con il versamento, da parte di del Pt_1
contributo per le spese di lite e di CTU in favore della IG.ra e della Controparte_1
. CP_2
Solo alla successiva udienza del 19.7.2023, fissata per la formalizzazione dell'accordo a definizione del giudizio, la IGnora – che già aveva richiesto il rilascio della garanzia dei lavori eseguiti, CP_1
accordato da pur essendo ultroneo rispetto ai termini della proposta accettata – ha inteso Pt_1
insistere sulla residua pretesa sostanziale dedotta in giudizio, afferente il risarcimento del danno patito.
pagina 5 di 7 Tanto osservato, il Tribunale avrebbe dovuto dare atto dell'integrale cessazione della materia del contendere valutando la persistenza dell'interesse dell'attrice ad ottenere una pronuncia giudiziale in merito alla domanda risarcitoria come una ingiusta pretesa, essendo stata la stessa oggetto di espressa rinuncia in caso di esecuzione, da parte di degli obblighi assunti con l'accettazione della Pt_1
proposta ex art. 185 bis cpc.
Non è pertanto condivisibile il percorso argomentativo del Tribunale che, in conseguenza dell'esecuzione della proposta conciliativa, ha dichiarato solo parzialmente cessata la materia del contendere ed ha ritenuto di statuire sulla domanda risarcitoria già rinunciata nonché sulle spese legali non considerando i versamenti già effettuati da a tale titolo ed affidandosi al principio della Pt_1
soccombenza virtuale (addivenendo peraltro ad una contraddittoria ripartizione di quelle poste in capo alla IGnora ed in favore di senza argomentare in ordire alla sussistenza dei CP_1 CP_2
presupposti che, in ipotesi, avrebbero potuto giustificare una parziale compensazione a discapito di benché quest'ultima fosse risultata totalmente vittoriosa all'esito del giudizio di primo CP_2
grado).
Pertanto, pur essendosi formato il giudicato sulla statuizione che ha riconosciuto alla IGnora CP_1 il solo danno patrimoniale dimostrato (pari ad €. 225,00 per le spese sostenute dall'attrice in primo grado per soggiornare in albergo attesa l'inagibilità della propria casa priva non solo di riscaldamento ma anche di acqua calda) in mancanza di specifico motivo di impugnazione sul punto, ritiene questo
Collegio che la decisione afferente la regolamentazione delle spese di giudizio maturate successivamente all'illegittimo rifiuto manifestato dalla sola IGnora di conciliare la lite alle CP_1
condizioni prospettate dal primo Giudice e pacificamente rispettate, debba essere riformata con integrale compensazione delle stesse.
Stante l'intervenuta sistemazione della caldaia e la corresponsione, da parte di delle somme Pt_1
indicate dal Tribunale nella proposta quale contributo per le spese processuali e di CTU in favore della IGnora e di devono quindi ritenersi compensate le successive spese relative a CP_1 CP_2
tutti i rapporti processuali di primo grado: sia quello tra l'allora attrice e la convenuta CP_1
sia quello tra dette parti e la terza chiamata con conseguente assorbimento dei Pt_1 CP_2
diversi profili di censura rispettivamente sviluppati nel secondo motivo di appello principale e negli appelli incidentali.
Ne consegue la condanna della IGnora e di a restituire a le spese CP_1 CP_2 Pt_1
eventualmente versate loro in esecuzione dei capi B e C della sentenza gravata;
stesso dicasi per la pagina 6 di 7 quota di spese legali eventualmente corrisposte da ad in forza del capo D della CP_1 CP_2
sentenza gravata che, per le ragioni che precedono, deve essere restituita.
Assorbita ogni ulteriore eccezione o argomentazione e tenuto conto del complessivo esito della lite e della reciproca soccombenza (sostanziale e processuale) delle parti, sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra loro anche delle spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e su quelli incidentali proposti da ed Parte_1 Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1981/2024 pubblicata il 22/02/2024, così provvede:
1) in accoglimento del primo motivo di appello principale, dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di primo grado e, per l'effetto,
2) condanna e alla restituzione in favore di Controparte_1 CP_2 [...]
delle somme da questa eventualmente corrisposte in loro favore in forza dei capi B Parte_1
e C della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al saldo effettivo;
3) condanna alla restituzione in favore di delle somme da CP_2 Controparte_1
questa eventualmente corrisposte in suo favore in forza del capo D della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al saldo effettivo;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano nella Camera di ConIGlio del 17 giugno 2025.
Il ConIGliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Roberto Aponte
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