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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13940 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice NA SC ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27974 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. GREBLO FRANCESCA Parte_1
PARTE OPPONENTE
e
e per essa quale procuratrice speciale, Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Michele Ferrari
PARTE OPPOSTA nonchè
e per essa, quale procuratrice e servicer la Controparte_3 [...] che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con Controparte_4 rappresentanza e sub-servicer in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti che associa alla difesa l'Avv. Riccardo Rosaria Ciampa
PARTE INTERVENUTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)
FATTO - Con atto di citazione, il sig. proponeva opposizione al precetto Parte_1 notificatogli dalla e per essa quale procuratrice speciale, Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni: “In via cautelare - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo concorrendo i gravi motivi esposti in narrativa anche inaudita altera parte;
Nel merito - accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari e ricalcolare il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
In via istruttoria: - disporre CTU contabile per accertare il corretto rapporto di dare e avere tra la banca e il ricorrente sulla base di quanto su esposto e che qui si abbia per integralmente richiamato. Con vittoria di spese diritti e onorari”.
A sostegno delle proprie istanze deduceva, sostanzialmente, che i tassi applicati per il calcolo dell'importo precettato in forza del decreto ingiuntivo n. 10595/2018
(R.G.22735/18) emesso dal Tribunale di Roma in data 06.05.2018, dichiarato definitivamente esecutivo in data 31.07.2019 stante la mancata opposizione, erano da considerare usurari.
Si è costituita in giudizio la parte opposta la quale ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis - IN VIA PRELIMINARE rigettare l'istanza inibitoria proposta ex adverso stante l'insussistenza dei requisiti di legge normativamente previsti;
IN VIA PRINCIPALE respingere integralmente l'opposizione proposta dal Sig. Pt_2
x art. 615, 624 e 617 c.p.c., siccome inammissibile e, comunque infondata in fatto
[...]
e in diritto, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare valido ed efficace
l'atto di precetto opposto;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Nel corso del giudizio è intervenuta la e per essa, quale procuratrice Controparte_3
e servicer la he a sua volta agisce Controparte_4 per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer Controparte_5
“Ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare della CP_1 nel giudizio n. 27974/2024 pendente dinanzi all'intestato Tribunale di Roma,
[...] richiamando e confermando tutte le istanze, richieste, difese, deduzioni e conclusioni già formulata dalla cedente da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e chiedendo che il giudizio prosegua nei propri confronti”.
All'udienza del 24/09/2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cod.proc.civ.
DIRITTO – L'opposizione appare infondata e, pertanto, non può essere accolta.
In primo luogo, il giudice dell'opposizione a precetto ha il potere di sindacare l'esecutorietà del titolo (sia esso di formazione stragiudiziale che di formazione giudiziale) ma detto potere può essere esercitato solo in via “residuale”, ovverossia quando le contestazioni non possono essere avanzate con un mezzo di impugnazione legislativamente previsto. Inoltre, se, come nel caso in esame, il titolo esecutivo è
Pag. 2 di 4 costituito da un decreto ingiuntivo, divenuto definitivo per mancata opposizione e in cui l'opponente riveste la qualità di amministratore della società garantita (vds. quanto indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo), le eccezioni relative alla sussistenza e all'ammontare del credito potevano essere fatte esclusivamente valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo. Lo stesso dicasi per l'eventuale (ma nel caso in esame non adeguatamente dimostrata) presenza di interessi usurari che potrebbero rilevare solo ove maturati successivamente alla definitività del decreto ingiuntivo.
Inoltre, non avendo mosso l'opponente contestazioni sussumibili nell'ambito di cui alla eventuale proposizione di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. (Cass.
Civ. Sezioni Unite n.9479/2023), si osserva che: “si rivelano puntuali e condivisibili le considerazioni del precedente rappresentato da Cass. n. 13207/2015, la cui motivazione evidenzia che poiché il giudicato sostanziale "copre il dedotto ed il deducibile", ciò impedisce alle parti del rapporto processuale ormai definito di sollevare, in altri giudizi:
(a) le stesse questioni oggetto di giudicato;
(b) le questioni che costituiscano il necessario presupposto delle prime. Ne deriva che la pronuncia di condanna al pagamento d'una prestazione contrattuale (nella specie il pagamento del canone di locazione, ma nel nostro caso del compenso per una prestazione professionale, che la stessa ricorrente riconnette ad un rapporto contrattuale unitario) presuppone necessariamente
l'accertamento dell'esistenza e della validità del credito e della sua fonte. Pertanto, il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, ed avente ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni la cui fonte risiede nel contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità della clausola contrattuale ovvero, come nella fattispecie dell'intero contratto, posto che tale questione resta infatti coperta dal c.d. "giudicato per implicazione discendente" (vds., in motivazione, Cass. N.
31636 del 04/11/2021).
Le spese di lite, comprensive della fase cautelare, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare rilevanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ rigetta l'opposizione a precetto;
Pag. 3 di 4 ✓ condanna rimborsare, in favore di e per Parte_1 Controparte_3 essa, quale procuratrice e servicer la
[...] he a sua volta agisce per il tramite della mandataria Controparte_4 con rappresentanza e sub-servicer le spese di giudizio Controparte_5
(comprensive della fase cautelare) che liquida, per l'intero, in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre la C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15% come per Legge.
Tribunale di Roma, 10/10/2025
Il Giudice
NA SC
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice NA SC ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27974 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. GREBLO FRANCESCA Parte_1
PARTE OPPONENTE
e
e per essa quale procuratrice speciale, Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Michele Ferrari
PARTE OPPOSTA nonchè
e per essa, quale procuratrice e servicer la Controparte_3 [...] che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con Controparte_4 rappresentanza e sub-servicer in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti che associa alla difesa l'Avv. Riccardo Rosaria Ciampa
PARTE INTERVENUTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)
FATTO - Con atto di citazione, il sig. proponeva opposizione al precetto Parte_1 notificatogli dalla e per essa quale procuratrice speciale, Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni: “In via cautelare - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo concorrendo i gravi motivi esposti in narrativa anche inaudita altera parte;
Nel merito - accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari e ricalcolare il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
In via istruttoria: - disporre CTU contabile per accertare il corretto rapporto di dare e avere tra la banca e il ricorrente sulla base di quanto su esposto e che qui si abbia per integralmente richiamato. Con vittoria di spese diritti e onorari”.
A sostegno delle proprie istanze deduceva, sostanzialmente, che i tassi applicati per il calcolo dell'importo precettato in forza del decreto ingiuntivo n. 10595/2018
(R.G.22735/18) emesso dal Tribunale di Roma in data 06.05.2018, dichiarato definitivamente esecutivo in data 31.07.2019 stante la mancata opposizione, erano da considerare usurari.
Si è costituita in giudizio la parte opposta la quale ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis - IN VIA PRELIMINARE rigettare l'istanza inibitoria proposta ex adverso stante l'insussistenza dei requisiti di legge normativamente previsti;
IN VIA PRINCIPALE respingere integralmente l'opposizione proposta dal Sig. Pt_2
x art. 615, 624 e 617 c.p.c., siccome inammissibile e, comunque infondata in fatto
[...]
e in diritto, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare valido ed efficace
l'atto di precetto opposto;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Nel corso del giudizio è intervenuta la e per essa, quale procuratrice Controparte_3
e servicer la he a sua volta agisce Controparte_4 per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer Controparte_5
“Ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare della CP_1 nel giudizio n. 27974/2024 pendente dinanzi all'intestato Tribunale di Roma,
[...] richiamando e confermando tutte le istanze, richieste, difese, deduzioni e conclusioni già formulata dalla cedente da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e chiedendo che il giudizio prosegua nei propri confronti”.
All'udienza del 24/09/2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cod.proc.civ.
DIRITTO – L'opposizione appare infondata e, pertanto, non può essere accolta.
In primo luogo, il giudice dell'opposizione a precetto ha il potere di sindacare l'esecutorietà del titolo (sia esso di formazione stragiudiziale che di formazione giudiziale) ma detto potere può essere esercitato solo in via “residuale”, ovverossia quando le contestazioni non possono essere avanzate con un mezzo di impugnazione legislativamente previsto. Inoltre, se, come nel caso in esame, il titolo esecutivo è
Pag. 2 di 4 costituito da un decreto ingiuntivo, divenuto definitivo per mancata opposizione e in cui l'opponente riveste la qualità di amministratore della società garantita (vds. quanto indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo), le eccezioni relative alla sussistenza e all'ammontare del credito potevano essere fatte esclusivamente valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo. Lo stesso dicasi per l'eventuale (ma nel caso in esame non adeguatamente dimostrata) presenza di interessi usurari che potrebbero rilevare solo ove maturati successivamente alla definitività del decreto ingiuntivo.
Inoltre, non avendo mosso l'opponente contestazioni sussumibili nell'ambito di cui alla eventuale proposizione di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. (Cass.
Civ. Sezioni Unite n.9479/2023), si osserva che: “si rivelano puntuali e condivisibili le considerazioni del precedente rappresentato da Cass. n. 13207/2015, la cui motivazione evidenzia che poiché il giudicato sostanziale "copre il dedotto ed il deducibile", ciò impedisce alle parti del rapporto processuale ormai definito di sollevare, in altri giudizi:
(a) le stesse questioni oggetto di giudicato;
(b) le questioni che costituiscano il necessario presupposto delle prime. Ne deriva che la pronuncia di condanna al pagamento d'una prestazione contrattuale (nella specie il pagamento del canone di locazione, ma nel nostro caso del compenso per una prestazione professionale, che la stessa ricorrente riconnette ad un rapporto contrattuale unitario) presuppone necessariamente
l'accertamento dell'esistenza e della validità del credito e della sua fonte. Pertanto, il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, ed avente ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni la cui fonte risiede nel contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità della clausola contrattuale ovvero, come nella fattispecie dell'intero contratto, posto che tale questione resta infatti coperta dal c.d. "giudicato per implicazione discendente" (vds., in motivazione, Cass. N.
31636 del 04/11/2021).
Le spese di lite, comprensive della fase cautelare, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare rilevanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ rigetta l'opposizione a precetto;
Pag. 3 di 4 ✓ condanna rimborsare, in favore di e per Parte_1 Controparte_3 essa, quale procuratrice e servicer la
[...] he a sua volta agisce per il tramite della mandataria Controparte_4 con rappresentanza e sub-servicer le spese di giudizio Controparte_5
(comprensive della fase cautelare) che liquida, per l'intero, in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre la C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15% come per Legge.
Tribunale di Roma, 10/10/2025
Il Giudice
NA SC
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