Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/05/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4152/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. nato in [...], il Parte_1 C.F._1
17/02/1982, residente in [...]8 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Ferruccio Barnaba, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Ricorrente - contro
, C.F. nata in Controparte_1 C.F._2
Ecuador, il 16/07/1984, residente in [...]15, contumace
- Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, in accoglimento del ricorso, pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Genova in data 8 aprile 2004 iscritto al n. 227 Parte I Anno 2004 Ufficio 1 del registro dello Stato Civile, tra il signor
conseguentemente ordinare all'ufficiale di stato civile di provvedere all'annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni:
1) assegnare la casa coniugale sita in Genova alla via P.A. De Cavero 6/15 sc. B, alla signora
; Controparte_1
2) affidamento condiviso ad entrambe i genitori del figlio minore con collocazione presso la madre, in Genova alla via P.A. De Cavero 6/15 sc. B;
3) il padre terrà con sè il figlio un intero weekend con il sistema dell'alternanza e, comunque, il minore potrà stare con il genitore ogni qualvolta lo ritenga opportuno compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive.
I genitori trascorreranno con il figlio le principali festività ed il compleanno secondo il criterio dell'alternanza.
Durante le ferie estive il padre potrà tenere seco il figlio anche per un mese sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive dello stesso;
4) disporre a carico del padre un contributo mensile al mantenimento in favore del figlio in misura di euro 200,00 rivalutabile annualmente in base agli indici istat da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alla madre. Al compimento della maggiore età di Persona_1
il predetto contributo verrà direttamente versato dal padre al figlio;
5) i genitori concorreranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Documento di Orientamento Uniforme 15 settembre 2016 della
Sezione IV Civile del Tribunale di Genova, che dovranno essere sostenute in favore del figlio;
6) reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto anche con il figlio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/04/2024, il IG. ha chiesto Parte_1
che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Genova (GE) in data 08/04/2004 con la IG.ra , dalla cui unione era nato Controparte_1
sempre a Genova il figlio minore in data 03/09/2007 e da cui si era separato Persona_1
come da sentenza n. 904/2019 del Tribunale di Genova pubblicata in data 01/04/2019, chiedendo sostanzialmente la conferma delle condizioni ivi stabilite ad eccezione del contributo economico posto a suo carico per il mantenimento del minore di cui ha chiesto la riduzione da € 500,00 ad € 200,00 mensili, allegando il peggioramento delle proprie condizioni economiche e la nascita della figlia avuta con la nuova compagna in data
08/02/2023.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo effettuata ai sensi dell'art. 140
c.p.c. presso l'indirizzo di residenza della convenuta risultante dai certificati anagrafici aggiornati versati in atti, la IG.ra non si è costituita in giudizio ne è comparsa CP_1
alla prima udienza del 21/01/2025, rimanendo contumace.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 06/02/2025 per l'ascolto del figlio minore ultradodicenne, all'esito del quale, ritenuta sufficientemente matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza cartolare del 20/03/2025 per la precisazione delle conclusioni, che parte ricorrente ha precisato come in epigrafe, ed è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di divorzio, a cui la convenuta non si è opposta rimanendo contumace, deve certamente essere accolta sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) lett.
b della Legge 01/12/1970, n. 898.
I coniugi si sono infatti separati come da sentenza n. 904/2019 emessa dal Tribunale di
Genova pubblicata in data 01/04/2019, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione, come confermato dalle dichiarazioni rese in udienza dal ricorrente e dal fatto che lo stesso ha formato una nuova famiglia con l'attuale compagna.
Quanto alle condizioni di divorzio, non vi è motivo di discostarsi dal regime di affidamento condiviso del figlio minore, il quale nel corso del suo ascolto, in cui ha mostrato una sufficiente capacità di discernimento anche in ragione della sua età di ormai 17 anni, ha dichiarato di vivere prevalentemente con la madre ove è rimasto collocato sin dall'epoca della separazione, alla quale va per l'effetto confermata l'assegnazione della casa ex coniugale, come richiesto dal ricorrente.
Quanto invece al regime di visita padre-figlio, alla luce dell'età di ormai 17 anni del minore, il quale ha riferito di vedere il padre circa una volta al mese, e della sua sufficiente capacità di autodeterminarsi nei rapporti con i genitori, appare maggiormente conforme al superiore interesse dello stesso stabilire un regime di visite libero, previ accordi diretti padre-figlio.
Per quanto concerne il contributo paterno al mantenimento del figlio minore, come è noto la sua quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita del figlio in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337 ter, co. IV, c.c.
Nell'ambito del generale obbligo di mantenimento dei figli si è soliti poi distinguere fra un contributo al mantenimento cosiddetto ordinario dalle spese straordinarie: il primo si sostanzia in un assegno periodico con cui il genitore collocatario prevalente deve far fronte alle esigenze di vita quotidiana del minore – fra cui sono ricompresi generalmente la spesa alimentare in senso stretto, il vestiario, la compartecipazione alle esigenze abitative (canone di locazione/mutuo, amministrazione e utenze domestiche) – mentre le seconde consistono in tutte quelle voci di spesa che, pur soddisfacendo le esigenze di vita dei figli, non rientrano nelle normali consuetudini di vita dei figli ma sono riferibili a quegli eventi eccezionali e imprevedibili, per l'appunto straordinari, tali da non poter essere predeterminabili sia nell'an
(non è detto infatti che il figlio debba necessariamente soddisfare tali esigenze), sia nel quantum.
Orbene, nel caso di specie, la documentazione reddituale versata in atti dal ricorrente appare del tutto inverosimile alla luce delle dichiarazioni rese in udienza in cui il IG. Parte_1
ha riferito di aver costituito con la sua attuale compagna una società che si occupa di noleggio con conducente e di guadagnare circa € 10.000,00 netti all'anno, senza tuttavia che di ciò vi sia alcun riscontro nelle dichiarazioni fiscali.
A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha dimostrato l'effettivo peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto al periodo in cui fu pronunciata la separazione, sebbene possa permettersi di trascorrere nel periodo estivo un mese in Sud Americo. Inoltre, non vi è ad oggi un significativo contributo diretto alle esigenze di vita del figlio, che tiene con sé sporadicamente per circa una sola volta al mese e le cui esigenze di vita sono aumentate in ragione dell'età di ormai 17 anni.
Stante poi l'impossibilità di ricostruire le effettive condizioni economiche del ricorrente, non
è possibile valutare in concreto la l'incidenza sulle stesse delle esigenze del nuovo nucleo familiare costituito con la nuova compagna, ben potendo il padre disporre di sufficienti risorse economiche per consentire al figlio di mantenere il medesimo tenore di vita.
In questo quadro, in assenza di significativi elementi di novità rispetto alla separazione, appare congruo confermare l'importo stabilito a suo carico per il mantenimento del minore ad € 500,00 mensili come in oggi rivalutato, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016.
Per quanto riguarda le spese di lite, stante la natura costitutiva della causa a cui la convenuta non si è opposta rimanendo contumace e tenuto conto della soccombenza del ricorrente in punto economico, le stesse rimarranno a carico di quest'ultimo con contestuale trasmissione degli atti all'Agenzia delle Entrate per la verifica dei presupposti per l'ammissione al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Genova (GE) in data
08/04/2004 trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 227 Parte I
Serie Anno 2004 Uff. 1, tra e Parte_1 Controparte_1
CONFERMA l'affidamento condiviso del figlio minore nato a [...] Persona_1
(GE) in data 03/09/2007, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita con il padre libero previ accordi presi direttamente con lo stesso;
CONFERMA l'assegnazione della casa ex coniugale sita in Genova, Via P. De Cavero n.
6/15 Sc. B alla IG.ra , nell'interesse del figlio minore;
Controparte_1 CONFERMA a carico del IG. l'obbligo di corrispondere entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese alla IG.ra un contributo al Controparte_1
mantenimento del figlio minore pari ad € 500,00 mensili come in oggi rivalutati, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi come da documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione
IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016;
DISPONE la trasmissione all'Agenzia delle Entrate di Genova per la verifica dei presupposti per l'ammissione al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
DICHIARA irripetibili le spese di lite del presente giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni