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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/06/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1020 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Natale De Meco in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Crotone, Via Panella n. 182/B;
- appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, Controparte_1 [...] quale mandataria di a propria volta CP_2 Controparte_3 mandataria di rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovan Battista Controparte_1
Santangelo e Maria Francesca Scandale in virtù di distinte procure in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, sito in Catanzaro, Via
Buccarelli n. 49;
- appellata
sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro adita, contraris reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta l'opposizione formulata dal e conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, al contrario accogliendola, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo opposto e che nulla è dovuto dall'odierno appellante alla società appellata per intervenuta prescrizione del diritto ed in quanto il credito non è dovuto.
Il tutto con condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del procuratore concludente.
- Per l'appellata: Chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, voglia:
-nel merito, rigettare i motivi di gravame in quanto infondati, pretestuosi, dilatori, tardivi ed inammissibili, in fatto ed in diritto per tutte le ragioni supra spiegate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado, anche sulla base di quanto in merito si evince dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti nei termini che seguono.
e proponevano con atto di citazione ritualmente Controparte_4 Parte_2 notificato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 274/2015 emesso dal
Tribunale Civile di Crotone, con il quale veniva ingiunto al , in qualità di Pt_1 obbligato principale, il pagamento in favore di della somma Controparte_1 complessiva di €uro 25.236,42 e a in qualità di garante Parte_2 dell'obbligato principale, la somma di €uro 12.646,75, oltre interessi, spese di procedura e rimborso spese generali e accessori di legge.
La somma richiesta derivava da due contratti di finanziamento e, segnatamente, il primo concluso in data 18.07.1997 tra il e la Findomestic Banca S.p.A. (già Pt_1
Findomestic S.p.A.) finalizzato all'acquisto di un'autovettura, per un importo complessivo di €uro 5.267,86, da restituire mediante il pagamento di n. 36 rate mensili, ciascuna di €uro 197,03, per un totale di €uro 7.093,02 e relativamente al quale veniva aperta una linea di credito sia per effettuare acquisti, sia per ottenere l'erogazione diretta di somme di denaro;
il secondo finanziamento n. 2240064 concluso in data 14.11.2002 tra la già ed il CP_5 Controparte_6 Pt_1 era funzionale all'acquisto di un'autovettura, per un importo complessivo di €uro
12.533,25, da restituirsi mediante pagamento di n. 60 rate mensili, ciascuna pari ad
€uro 263,00, per un totale di €uro 15.780,00. Tale secondo contratto di finanziamento veniva sottoscritto, altresì, da in qualità di garante. Il si Parte_2 Pt_1 rendeva moroso nel pagamento delle rate pattuite sia per l'utilizzo delle predette linee di credito, che per il finanziamento concesso, a seguito del mancato puntuale pagamento della rata mensile del 05/10/2007, nonché delle successive, sino alla data di chiusura della linea di credito.
Il credito, inoltre, era stato più volte oggetto di cessione ed era stato monitoriamente azionato da parte della Più nello specifico, per quanto riguarda il Controparte_1 credito dell' poi diventata (a seguito della fusione per CP_5 Controparte_7 incorporazione tra e la a far data dal 31.12.2009), il CP_7 CP_5 credito veniva ceduto pro soluto, in data 23.12.2010, alla a socio unico, CP_8
(già ), cessione comunicata al debitore (per un Controparte_9 importo pari, complessivamente, ad €uro 17.357,98); il credito vantato dalla
Findomestic Banca S.p.A., invece, veniva ceduto in data 29.06.2012, nell'ambito del più ampio negozio di cessione, alla società svedese , con CP_10 contestuale comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione del credito.
La società ricorrente era divenuta titolare del credito già vantato da Parte_3 nei confronti del , all'esito di una operazione di CP_8 Parte_1 cartolarizzazione, realizzata ai sensi della Legge n. 130/1999, perfezionatasi in data
16.04.2014, con efficacia dal 31.03.2014, ed era divenuta altresì titolare del credito già vantato dalla nei confronti del predetto , all'esito di una CP_10 Pt_1 operazione di cartolarizzazione, realizzata ai sensi della Legge n. 130/1999, perfezionatasi in data 17.11.2014, con efficacia dal 31.10.2014.
La precitata società, poi, conferiva ampio mandato alla Controparte_3
a compiere ogni atto relativo alla migliore gestione dei propri crediti ed al
[...] recupero degli stessi, la quale ultima a sua volta aveva conferito ampio mandato alla per i medesimi incombenti, cosicchè a seguito del mancato Controparte_11 pagamento di quanto dovuto da parte del adiva l'Autorità Giudiziaria per il Pt_1 recupero dei propri crediti.
A sostegno della proposta opposizione gli opponenti affermavano che esso era illegittimo, in quanto il non era mai stato formalmente costituito in mora dalla Pt_1 creditrice;
che la domanda era improponibile, in quanto carente del requisito della prova scritta;
che il credito in oggetto all'opposto decreto ingiuntivo era prescritto, in quanto lo stesso veniva concesso al dalla Findomestic Banca S.p.A. in data Pt_1
18.07.1997, per poi essere ceduto in pro soluto alla in data CP_10
29.06.2012 ovvero ben oltre dieci anni dalla stipulazione del relativo contratto di finanziamento;
che sia gli interessi, che la somma portati a credito dalla società opposta erano stati calcolati secondo modalità errate, da verificare attraverso una c.t.u. contabile;
in particolare, la riferiva di non aver mai Parte_2 sottoscritto in qualità di garante il contratto di finanziamento n. 2240064 e, pertanto, disconosceva formalmente, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., le firme apposte al suddetto contratto di finanziamento e ricondotte dalla controparte alla persona di essa opponente.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale adito di dichiarare, in via preliminare, nullo il decreto ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione del credito;
nel merito, revocarlo in quanto infondato, in fatto ed in diritto, nullo ed illegittimo;
accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia credito in favore della società opposta e a carico degli opponenti;
in via istruttoria, disporsi c.t.u. contabile, al fine di verificare la dovutezza delle somme richieste dalla società ingiungente, nonché la conformità degli interessi applicati a quelli legali.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata in atti, si costituiva in giudizio la impugnando e contestando quanto ex adverso Controparte_12 dedotto ed eccepito, chiedendo il rigetto integrale della spiegata opposizione, in quanto pretestuosa ed infondata, atteso che: erano state inviate regolari diffide e costituzioni in mora ai debitori in data 22.2.2012 (rifiutate dal e restituite al Pt_1 mittente per compiuta giacenza quanto alla e del 27.3.2014 al , Pt_2 Pt_1 regolarmente ricevuta;
non era maturata alcuna prescrizione, atteso che dal 5.7.2007 alla data del ricevimento delle diffide non erano decorsi dieci anni;
il disconoscimento della firma era stato effettuato in modo generico dalla nel Pt_2 merito, la società opposta aveva fornito ampia prova della sussistenza e dell'ammontare del credito.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito: in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione dell'opposto provvedimento ex art. 648 c.p.c; nel merito, rigettare integralmente la proposta opposizione e, per l'effetto, confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo n. 274/2015.
Dopo alcuni rinvii per tentativi di bonario componimento, con provvedimento del
5.12.2017 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante l'insussistenza di prova scritta alla base dell'opposizione, e assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
In assenza di attività istruttoria, discussa la causa all'udienza del 11/03/2019, all'esito il Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, depositava a definizione di essa la sentenza depositata in data 11-3-2029 n. 328, con la quale rigettava l'opposizione formulata dal , confermando il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, sulla base della non contestazione del rapporto, né delle avvenute cessioni dei crediti, rilevando altresì che l'opponente non aveva fornito alcuna prova che legittimasse i propri assunti, mentre, invece, risultava completa la documentazione prodotta da parte opposta già nel fascicolo relativo alla fase monitoria;
per quanto riguarda, invece, la posizione della Parte_2 dichiarava cessata la materia del contendere tra questa e la società opposta, in quanto il decreto ingiuntivo non era stato ad essa notificato e per questo era divenuto inefficace, ritenendo assorbita la questione relativa al disconoscimento della firma risultante apposta a nome di quest'ultima quale garante sul contratto dedotto in causa, con condanna del al pagamento delle spese processuali e Pt_1 compensazione integrale delle stesse nel rapporto tra e la società Parte_2 opposta.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 3-5-2019, deducendo Parte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva ritenuto non contestato il rapporto tra le parti, evidenziando che al contrario nel proprio atto di citazione in opposizione aveva eccepito l'intero portato del decreto ingiuntivo chiedendo, al fine della verifica dell'esatto calcolo interessi, anche una consulenza tecnica d'ufficio, che non era stata ammessa senza alcun tipo di motivazione dal
Giudice di prime cure. Rappresentava, inoltre, che, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, la documentazione prodotta dall'allora opposta non permetteva di verificare a chi fossero indirizzate le missive inviate dalla stessa.
Impugnava, poi, la pronuncia nella parte in cui aveva disatteso la sollevata eccezione di prescrizione del credito. Affermava tal proposito, infatti, che il credito di €uro
25.236,42 risaliva al 18.07.1997 e non vi erano tracce di messa in mora se non la Cont lettera da parte della del 22.02.2012, cui mancava la ricevuta di ritorno, rendendo così impossibile comprendere a chi fosse destinata e da chi fosse stata ricevuta. Aggiungeva che parimenti, che il finanziamento del 18.07.1997, pari ad
€uro 7.093,02, concessogli dalla Findomestic e ceduto alla in data CP_10
29.06.2012, risultava prescritto, sul rilievo che tutti i presunti atti notificati successivamente a quelle data fossero inidonei a interrompere il decorso della prescrizione che all'epoca era già maturata.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva, come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5-10-
2019, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, Controparte_2 quale mandataria di a propria volta mandataria di Controparte_3
per resistere all'avverso gravame, di cui contestava la fondatezza Controparte_1
e chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Tenutasi l'udienza di prima comparizione, dopo un primo rinvio per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la Corte dichiarava con ordinanza in atti la inammissibilità della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza di parte appellante e rigettava altresì la richiesta di quest'ultima di espletamento di consulenza tecnica di ufficio, rinviando all'esito la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii per i suddetti incombenti, in esito all'udienza collegiale del 14-1-
2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante il deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio in atti, la
Corte, viste le note depositate in via telematica in atti e le richieste conclusive in esse rassegnate, assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è a giudizio della Corte, da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Di nessun pregio si atteggiano, in primo luogo, i rilievi addotti dall'appellante avverso la decisione di primo grado sotto il profilo della denunciata erroneità nella parte in cui aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo dal medesimo proposta fondandola sull'argomento della mancata contestazione da parte sua del credito ingiunto, nonché su quello ulteriore dell'omesso assolvimento dell'onere probatorio, con conseguente rigetto della invocata ammissione della Ctu contabile.
Giova premettere, come affermato da costante giurisprudenza, che “nel momento in cui l'opponente-debitore in opposizione a decreto ingiuntivo sollevi l'eccezione di usurarietà degli interessi corrispettivi o di mora relativi al contratto bancario oggetto di causa non è sufficiente una mera dichiarazione in tal senso in quanto
l'eccezione deve essere documentalmente provata e la parte che la solleva deve produrre in giudizio i Decreti Ministeriali per la rilevazione delle soglie-usura. In particolare, il cliente-debitore “ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità (…), dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare questi ultimi” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 9941/2009).
Ne deriva che in mancanza di tali elementi non possa essere accolta la richiesta di ammissione Ctu tecnico-contabile, da un lato, per la mancanza di prova a supporto dall'eccezione in esame e, dall'altro lato, “stante il carattere manifestamente esplorativo della medesima indagine tecnica derivante dalla totale assenza di motivi di opposizione circostanziati e corroborati dagli elementi di giudizio già disponibili.”
Dunque, non è sufficiente una mera contestazione formale in quanto l'onere di allegazione gravante sulla parte opponente, che è parte sostanziale del giudizio di opposizione, non può sostanziarsi in una generica contestazione di invalidità delle condizioni pattuite o delle poste applicate da parte della opposta. L'opponente è, al contrario, gravato dall'onere di sollevare specifici addebiti sulle singole poste che avrebbero portato a quel saldo (cfr. Cass. Civ. n. 23807/2008) muovendo censure circostanziate e dirette contro determinate annotazioni relative alla contabilità tenuta dall'istituto di credito (cfr. Cass. Civ., n. 2765/1992 e n. 14849/2000); in particolare, in tema di prova dell'illegittimità degli addebiti operati dalla Banca deve trovare applicazione il principio generale secondo cui la parte che afferma il carattere indebito delle operazioni è tenuta a provare i fatti costitutivi della sua pretesa.
Al contrario, nel caso in esame l'appellante non allegava, a sostegno della propria eccezione, alcun tipo di prova o, ancora, una consulenza di parte, ma si limitava a chiedere l'espletamento di una CTU contabile, che lo stesso giudice di prime cure, con provvedimento del 15-5-18 al termine della contestuale udienza, non ammetteva, sulla base del fatto che “questa fosse inammissibile ed irrilevante in quanto non era stato fornito alcun principio di prova idoneo a contestare i conteggi della società opposta”.
Deve, poi, parimenti essere disattesa la censura mossa dall'appellante alla sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure riteneva il rapporto non contestato, in quanto anche in tale sede si condividono le risultanze del provvedimento impugnato, atteso che il predetto non solo non negava l'instaurazione del contratto di finanziamento, né tanto meno affermava di non essere a conoscenza delle cessioni del credito, né di non essere inadempiente, ma basava l'opposizione essenzialmente sulla mancata notificazione da parte della banca della messa in mora e delle diffide di pagamento e, dunque, sul verificarsi della prescrizione del credito vantato nei suoi confronti, per come poteva evincersi dal contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in atti.
A tale specifico proposito è da ritenere privo di pregio anche l'ulteriore ordine di doglianze addotte avverso la pronuncia di primo grado a mezzo del proposto gravame per avere il giudice, a detta dell'appellante, ancora una volta in maniera del tutto erronea rigettato l'eccezione di prescrizione del credito da lui sollevata in quella sede. In argomento, infatti, è appena il caso di evidenziare che non solo nel fascicolo di primo grado parte opposta ha allegato tutte le comunicazioni di cessione, con contestuale messa in mora, che non sono state contestate, ma anche che la messa in mora non risale al 1997, data della contrattazione del finanziamento, ma al 2007, ossia al mancato pagamento della prima rata e che le comunicazioni ricevute in merito per raccomandata (e prodotte in giudizio) sono del 22-02-2012 (rifiutate dal e restituite al mittente per compiuta giacenza quanto alla e del 27- Pt_1 Pt_2
03-2014 al . Sebbene, infatti, l'appellante contesti di non aver ricevuto, né Pt_1 firmato tali documenti, il medesimo non offre prove a sostegno di questa sua tesi, affermando genericamente di non averle sottoscritte e che la firma è illeggibile, non effettuando però un formale disconoscimento delle stesse.
Ciò posto, deve comunque segnalarsi l'irrilevanza della verifica circa la tempestività
o meno della formale messa in mora in questione alla stregua dell' ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il termine di prescrizione, decennale, non decorre né dalla stipula del contratto di finanziamento (per cui la prescrizione, in caos di mancanza di atti interruttivi, si sarebbe verificata nel 2007), né dalla prima rata non pagata (che nel caso de quo risale al 2007, per cui il credito, in assenza di atti interruttivi, si sarebbe dovuto prescrivere nel 2017, mentre il decreto ingiuntivo
è del 2015 e le cessioni, non contestate, sono successive al 2012), bensì dalla scadenza dell'ultima rata dovuta.
Infatti, se in linea generale l'art. 2946 c.c. indica quale ordinario termine prescrizione quello decennale, applicabile anche ai contratti di finanziamento, si è affermato in giurisprudenza in merito al dies a quo di decorrenza che esso non coincide con la data di stipula del contratto, né con la scadenza delle singole rate del piano di ammortamento, in quanto nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 4232 del 10 febbraio 2023;
Cass. Civ. 2004/2301; 2010/19291; 2011/17798).
Ciò deriva dal fatto che nel contratto di finanziamento la restituzione del capitale mutuato ed il dovere di restituzione ne rappresentano tanto l'effetto quanto la causa di estinzione. Ma è proprio il differimento della restituzione del capitale a conferire al mutuo il carattere di contratto di durata e le diverse rate non costituiscono obbligazioni autonome e distinte, ma l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Infatti, sebbene, il mutuatario può adempiere l'obbligazione di restituzione in una sola soluzione o in più rate, le diverse rate costituiscono l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione restitutoria, per cui esiste un unico termine di prescrizione decennale che decorre non dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima rata. L'unicità del debito contratto, peraltro, non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (cfr. Cass. 1994/1110,
2002/12707, 2013/18915).
Ne discende, pertanto, che, dovendosi con riferimento alla concreta fattispecie che qui occupa computare il termine di prescrizione decennale sulla base di una data di decorrenza da individuarsi in quella della scadenza dell'ultima rata del finanziamento e non già in quella di avvenuta stipulazione del contratto (cfr. Cass.
n. 17798/2011; conf. Cass. n. 19291/2010; Cass. n. 2301/2004), è da reputarsi che del tutto correttamente il primo giudice abbia disatteso l'eccezione di estinzione del credito monitoriamente azionato sollevata in quella sede.
In definitiva, dal complesso delle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell'appello proposto e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza impugnata.
In applicazione del criterio della soccombenza, infine, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione CP_1 notificato il giorno 3-5-2019, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, depositata in data 11-3-2019 n. 328, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 2.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1020 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Natale De Meco in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Crotone, Via Panella n. 182/B;
- appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, Controparte_1 [...] quale mandataria di a propria volta CP_2 Controparte_3 mandataria di rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovan Battista Controparte_1
Santangelo e Maria Francesca Scandale in virtù di distinte procure in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, sito in Catanzaro, Via
Buccarelli n. 49;
- appellata
sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro adita, contraris reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta l'opposizione formulata dal e conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, al contrario accogliendola, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo opposto e che nulla è dovuto dall'odierno appellante alla società appellata per intervenuta prescrizione del diritto ed in quanto il credito non è dovuto.
Il tutto con condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del procuratore concludente.
- Per l'appellata: Chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, voglia:
-nel merito, rigettare i motivi di gravame in quanto infondati, pretestuosi, dilatori, tardivi ed inammissibili, in fatto ed in diritto per tutte le ragioni supra spiegate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado, anche sulla base di quanto in merito si evince dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti nei termini che seguono.
e proponevano con atto di citazione ritualmente Controparte_4 Parte_2 notificato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 274/2015 emesso dal
Tribunale Civile di Crotone, con il quale veniva ingiunto al , in qualità di Pt_1 obbligato principale, il pagamento in favore di della somma Controparte_1 complessiva di €uro 25.236,42 e a in qualità di garante Parte_2 dell'obbligato principale, la somma di €uro 12.646,75, oltre interessi, spese di procedura e rimborso spese generali e accessori di legge.
La somma richiesta derivava da due contratti di finanziamento e, segnatamente, il primo concluso in data 18.07.1997 tra il e la Findomestic Banca S.p.A. (già Pt_1
Findomestic S.p.A.) finalizzato all'acquisto di un'autovettura, per un importo complessivo di €uro 5.267,86, da restituire mediante il pagamento di n. 36 rate mensili, ciascuna di €uro 197,03, per un totale di €uro 7.093,02 e relativamente al quale veniva aperta una linea di credito sia per effettuare acquisti, sia per ottenere l'erogazione diretta di somme di denaro;
il secondo finanziamento n. 2240064 concluso in data 14.11.2002 tra la già ed il CP_5 Controparte_6 Pt_1 era funzionale all'acquisto di un'autovettura, per un importo complessivo di €uro
12.533,25, da restituirsi mediante pagamento di n. 60 rate mensili, ciascuna pari ad
€uro 263,00, per un totale di €uro 15.780,00. Tale secondo contratto di finanziamento veniva sottoscritto, altresì, da in qualità di garante. Il si Parte_2 Pt_1 rendeva moroso nel pagamento delle rate pattuite sia per l'utilizzo delle predette linee di credito, che per il finanziamento concesso, a seguito del mancato puntuale pagamento della rata mensile del 05/10/2007, nonché delle successive, sino alla data di chiusura della linea di credito.
Il credito, inoltre, era stato più volte oggetto di cessione ed era stato monitoriamente azionato da parte della Più nello specifico, per quanto riguarda il Controparte_1 credito dell' poi diventata (a seguito della fusione per CP_5 Controparte_7 incorporazione tra e la a far data dal 31.12.2009), il CP_7 CP_5 credito veniva ceduto pro soluto, in data 23.12.2010, alla a socio unico, CP_8
(già ), cessione comunicata al debitore (per un Controparte_9 importo pari, complessivamente, ad €uro 17.357,98); il credito vantato dalla
Findomestic Banca S.p.A., invece, veniva ceduto in data 29.06.2012, nell'ambito del più ampio negozio di cessione, alla società svedese , con CP_10 contestuale comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione del credito.
La società ricorrente era divenuta titolare del credito già vantato da Parte_3 nei confronti del , all'esito di una operazione di CP_8 Parte_1 cartolarizzazione, realizzata ai sensi della Legge n. 130/1999, perfezionatasi in data
16.04.2014, con efficacia dal 31.03.2014, ed era divenuta altresì titolare del credito già vantato dalla nei confronti del predetto , all'esito di una CP_10 Pt_1 operazione di cartolarizzazione, realizzata ai sensi della Legge n. 130/1999, perfezionatasi in data 17.11.2014, con efficacia dal 31.10.2014.
La precitata società, poi, conferiva ampio mandato alla Controparte_3
a compiere ogni atto relativo alla migliore gestione dei propri crediti ed al
[...] recupero degli stessi, la quale ultima a sua volta aveva conferito ampio mandato alla per i medesimi incombenti, cosicchè a seguito del mancato Controparte_11 pagamento di quanto dovuto da parte del adiva l'Autorità Giudiziaria per il Pt_1 recupero dei propri crediti.
A sostegno della proposta opposizione gli opponenti affermavano che esso era illegittimo, in quanto il non era mai stato formalmente costituito in mora dalla Pt_1 creditrice;
che la domanda era improponibile, in quanto carente del requisito della prova scritta;
che il credito in oggetto all'opposto decreto ingiuntivo era prescritto, in quanto lo stesso veniva concesso al dalla Findomestic Banca S.p.A. in data Pt_1
18.07.1997, per poi essere ceduto in pro soluto alla in data CP_10
29.06.2012 ovvero ben oltre dieci anni dalla stipulazione del relativo contratto di finanziamento;
che sia gli interessi, che la somma portati a credito dalla società opposta erano stati calcolati secondo modalità errate, da verificare attraverso una c.t.u. contabile;
in particolare, la riferiva di non aver mai Parte_2 sottoscritto in qualità di garante il contratto di finanziamento n. 2240064 e, pertanto, disconosceva formalmente, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., le firme apposte al suddetto contratto di finanziamento e ricondotte dalla controparte alla persona di essa opponente.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale adito di dichiarare, in via preliminare, nullo il decreto ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione del credito;
nel merito, revocarlo in quanto infondato, in fatto ed in diritto, nullo ed illegittimo;
accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia credito in favore della società opposta e a carico degli opponenti;
in via istruttoria, disporsi c.t.u. contabile, al fine di verificare la dovutezza delle somme richieste dalla società ingiungente, nonché la conformità degli interessi applicati a quelli legali.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata in atti, si costituiva in giudizio la impugnando e contestando quanto ex adverso Controparte_12 dedotto ed eccepito, chiedendo il rigetto integrale della spiegata opposizione, in quanto pretestuosa ed infondata, atteso che: erano state inviate regolari diffide e costituzioni in mora ai debitori in data 22.2.2012 (rifiutate dal e restituite al Pt_1 mittente per compiuta giacenza quanto alla e del 27.3.2014 al , Pt_2 Pt_1 regolarmente ricevuta;
non era maturata alcuna prescrizione, atteso che dal 5.7.2007 alla data del ricevimento delle diffide non erano decorsi dieci anni;
il disconoscimento della firma era stato effettuato in modo generico dalla nel Pt_2 merito, la società opposta aveva fornito ampia prova della sussistenza e dell'ammontare del credito.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito: in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione dell'opposto provvedimento ex art. 648 c.p.c; nel merito, rigettare integralmente la proposta opposizione e, per l'effetto, confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo n. 274/2015.
Dopo alcuni rinvii per tentativi di bonario componimento, con provvedimento del
5.12.2017 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante l'insussistenza di prova scritta alla base dell'opposizione, e assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
In assenza di attività istruttoria, discussa la causa all'udienza del 11/03/2019, all'esito il Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, depositava a definizione di essa la sentenza depositata in data 11-3-2029 n. 328, con la quale rigettava l'opposizione formulata dal , confermando il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, sulla base della non contestazione del rapporto, né delle avvenute cessioni dei crediti, rilevando altresì che l'opponente non aveva fornito alcuna prova che legittimasse i propri assunti, mentre, invece, risultava completa la documentazione prodotta da parte opposta già nel fascicolo relativo alla fase monitoria;
per quanto riguarda, invece, la posizione della Parte_2 dichiarava cessata la materia del contendere tra questa e la società opposta, in quanto il decreto ingiuntivo non era stato ad essa notificato e per questo era divenuto inefficace, ritenendo assorbita la questione relativa al disconoscimento della firma risultante apposta a nome di quest'ultima quale garante sul contratto dedotto in causa, con condanna del al pagamento delle spese processuali e Pt_1 compensazione integrale delle stesse nel rapporto tra e la società Parte_2 opposta.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 3-5-2019, deducendo Parte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva ritenuto non contestato il rapporto tra le parti, evidenziando che al contrario nel proprio atto di citazione in opposizione aveva eccepito l'intero portato del decreto ingiuntivo chiedendo, al fine della verifica dell'esatto calcolo interessi, anche una consulenza tecnica d'ufficio, che non era stata ammessa senza alcun tipo di motivazione dal
Giudice di prime cure. Rappresentava, inoltre, che, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, la documentazione prodotta dall'allora opposta non permetteva di verificare a chi fossero indirizzate le missive inviate dalla stessa.
Impugnava, poi, la pronuncia nella parte in cui aveva disatteso la sollevata eccezione di prescrizione del credito. Affermava tal proposito, infatti, che il credito di €uro
25.236,42 risaliva al 18.07.1997 e non vi erano tracce di messa in mora se non la Cont lettera da parte della del 22.02.2012, cui mancava la ricevuta di ritorno, rendendo così impossibile comprendere a chi fosse destinata e da chi fosse stata ricevuta. Aggiungeva che parimenti, che il finanziamento del 18.07.1997, pari ad
€uro 7.093,02, concessogli dalla Findomestic e ceduto alla in data CP_10
29.06.2012, risultava prescritto, sul rilievo che tutti i presunti atti notificati successivamente a quelle data fossero inidonei a interrompere il decorso della prescrizione che all'epoca era già maturata.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva, come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5-10-
2019, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, Controparte_2 quale mandataria di a propria volta mandataria di Controparte_3
per resistere all'avverso gravame, di cui contestava la fondatezza Controparte_1
e chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Tenutasi l'udienza di prima comparizione, dopo un primo rinvio per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la Corte dichiarava con ordinanza in atti la inammissibilità della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza di parte appellante e rigettava altresì la richiesta di quest'ultima di espletamento di consulenza tecnica di ufficio, rinviando all'esito la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii per i suddetti incombenti, in esito all'udienza collegiale del 14-1-
2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante il deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio in atti, la
Corte, viste le note depositate in via telematica in atti e le richieste conclusive in esse rassegnate, assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è a giudizio della Corte, da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Di nessun pregio si atteggiano, in primo luogo, i rilievi addotti dall'appellante avverso la decisione di primo grado sotto il profilo della denunciata erroneità nella parte in cui aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo dal medesimo proposta fondandola sull'argomento della mancata contestazione da parte sua del credito ingiunto, nonché su quello ulteriore dell'omesso assolvimento dell'onere probatorio, con conseguente rigetto della invocata ammissione della Ctu contabile.
Giova premettere, come affermato da costante giurisprudenza, che “nel momento in cui l'opponente-debitore in opposizione a decreto ingiuntivo sollevi l'eccezione di usurarietà degli interessi corrispettivi o di mora relativi al contratto bancario oggetto di causa non è sufficiente una mera dichiarazione in tal senso in quanto
l'eccezione deve essere documentalmente provata e la parte che la solleva deve produrre in giudizio i Decreti Ministeriali per la rilevazione delle soglie-usura. In particolare, il cliente-debitore “ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità (…), dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare questi ultimi” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 9941/2009).
Ne deriva che in mancanza di tali elementi non possa essere accolta la richiesta di ammissione Ctu tecnico-contabile, da un lato, per la mancanza di prova a supporto dall'eccezione in esame e, dall'altro lato, “stante il carattere manifestamente esplorativo della medesima indagine tecnica derivante dalla totale assenza di motivi di opposizione circostanziati e corroborati dagli elementi di giudizio già disponibili.”
Dunque, non è sufficiente una mera contestazione formale in quanto l'onere di allegazione gravante sulla parte opponente, che è parte sostanziale del giudizio di opposizione, non può sostanziarsi in una generica contestazione di invalidità delle condizioni pattuite o delle poste applicate da parte della opposta. L'opponente è, al contrario, gravato dall'onere di sollevare specifici addebiti sulle singole poste che avrebbero portato a quel saldo (cfr. Cass. Civ. n. 23807/2008) muovendo censure circostanziate e dirette contro determinate annotazioni relative alla contabilità tenuta dall'istituto di credito (cfr. Cass. Civ., n. 2765/1992 e n. 14849/2000); in particolare, in tema di prova dell'illegittimità degli addebiti operati dalla Banca deve trovare applicazione il principio generale secondo cui la parte che afferma il carattere indebito delle operazioni è tenuta a provare i fatti costitutivi della sua pretesa.
Al contrario, nel caso in esame l'appellante non allegava, a sostegno della propria eccezione, alcun tipo di prova o, ancora, una consulenza di parte, ma si limitava a chiedere l'espletamento di una CTU contabile, che lo stesso giudice di prime cure, con provvedimento del 15-5-18 al termine della contestuale udienza, non ammetteva, sulla base del fatto che “questa fosse inammissibile ed irrilevante in quanto non era stato fornito alcun principio di prova idoneo a contestare i conteggi della società opposta”.
Deve, poi, parimenti essere disattesa la censura mossa dall'appellante alla sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure riteneva il rapporto non contestato, in quanto anche in tale sede si condividono le risultanze del provvedimento impugnato, atteso che il predetto non solo non negava l'instaurazione del contratto di finanziamento, né tanto meno affermava di non essere a conoscenza delle cessioni del credito, né di non essere inadempiente, ma basava l'opposizione essenzialmente sulla mancata notificazione da parte della banca della messa in mora e delle diffide di pagamento e, dunque, sul verificarsi della prescrizione del credito vantato nei suoi confronti, per come poteva evincersi dal contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in atti.
A tale specifico proposito è da ritenere privo di pregio anche l'ulteriore ordine di doglianze addotte avverso la pronuncia di primo grado a mezzo del proposto gravame per avere il giudice, a detta dell'appellante, ancora una volta in maniera del tutto erronea rigettato l'eccezione di prescrizione del credito da lui sollevata in quella sede. In argomento, infatti, è appena il caso di evidenziare che non solo nel fascicolo di primo grado parte opposta ha allegato tutte le comunicazioni di cessione, con contestuale messa in mora, che non sono state contestate, ma anche che la messa in mora non risale al 1997, data della contrattazione del finanziamento, ma al 2007, ossia al mancato pagamento della prima rata e che le comunicazioni ricevute in merito per raccomandata (e prodotte in giudizio) sono del 22-02-2012 (rifiutate dal e restituite al mittente per compiuta giacenza quanto alla e del 27- Pt_1 Pt_2
03-2014 al . Sebbene, infatti, l'appellante contesti di non aver ricevuto, né Pt_1 firmato tali documenti, il medesimo non offre prove a sostegno di questa sua tesi, affermando genericamente di non averle sottoscritte e che la firma è illeggibile, non effettuando però un formale disconoscimento delle stesse.
Ciò posto, deve comunque segnalarsi l'irrilevanza della verifica circa la tempestività
o meno della formale messa in mora in questione alla stregua dell' ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il termine di prescrizione, decennale, non decorre né dalla stipula del contratto di finanziamento (per cui la prescrizione, in caos di mancanza di atti interruttivi, si sarebbe verificata nel 2007), né dalla prima rata non pagata (che nel caso de quo risale al 2007, per cui il credito, in assenza di atti interruttivi, si sarebbe dovuto prescrivere nel 2017, mentre il decreto ingiuntivo
è del 2015 e le cessioni, non contestate, sono successive al 2012), bensì dalla scadenza dell'ultima rata dovuta.
Infatti, se in linea generale l'art. 2946 c.c. indica quale ordinario termine prescrizione quello decennale, applicabile anche ai contratti di finanziamento, si è affermato in giurisprudenza in merito al dies a quo di decorrenza che esso non coincide con la data di stipula del contratto, né con la scadenza delle singole rate del piano di ammortamento, in quanto nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 4232 del 10 febbraio 2023;
Cass. Civ. 2004/2301; 2010/19291; 2011/17798).
Ciò deriva dal fatto che nel contratto di finanziamento la restituzione del capitale mutuato ed il dovere di restituzione ne rappresentano tanto l'effetto quanto la causa di estinzione. Ma è proprio il differimento della restituzione del capitale a conferire al mutuo il carattere di contratto di durata e le diverse rate non costituiscono obbligazioni autonome e distinte, ma l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Infatti, sebbene, il mutuatario può adempiere l'obbligazione di restituzione in una sola soluzione o in più rate, le diverse rate costituiscono l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione restitutoria, per cui esiste un unico termine di prescrizione decennale che decorre non dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima rata. L'unicità del debito contratto, peraltro, non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (cfr. Cass. 1994/1110,
2002/12707, 2013/18915).
Ne discende, pertanto, che, dovendosi con riferimento alla concreta fattispecie che qui occupa computare il termine di prescrizione decennale sulla base di una data di decorrenza da individuarsi in quella della scadenza dell'ultima rata del finanziamento e non già in quella di avvenuta stipulazione del contratto (cfr. Cass.
n. 17798/2011; conf. Cass. n. 19291/2010; Cass. n. 2301/2004), è da reputarsi che del tutto correttamente il primo giudice abbia disatteso l'eccezione di estinzione del credito monitoriamente azionato sollevata in quella sede.
In definitiva, dal complesso delle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell'appello proposto e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza impugnata.
In applicazione del criterio della soccombenza, infine, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione CP_1 notificato il giorno 3-5-2019, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, depositata in data 11-3-2019 n. 328, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 2.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)