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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/09/2025, n. 4907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4907 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente relatore dr. Riccardo Massera Consigliere dr.ssa Caterina Garufi Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2435 Ruolo generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza dell'28.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge per il deposito di conferma delle conclusioni e vertente tra
TRA
(P.IVA: ), con sede in Terracina, in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Formia, via XX Settembre n. 10, presso lo studio dell'Avv. Mattia Aprea, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta di cui al giudizio di primo grado n. 300548/2012 R.G
APPELLANTE
E
nato a [...], il [...], (C.F.: CP_1
,); C.F._1
nata a [...], l'[...], (C.F.: CP_2
,); entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via F. C.F._2
Crispi n.36, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Bianchi che li rappresenta e difende, anche in unione all'avv. Federico Bianchi, per procura allegata telematicamente su foglio separato all'atto di comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c. APPELLATI
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, n. 554/2022,
r.g. n. 1 pubblicata in data 18.03.2022 e notificata in pari data – distanze legali –
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del proposto appello riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere l'appello proposto anche previa rinnovazione/integrazione della CTU, non essendo preclusa atteso che non costituisce nuovo mezzo di prova, con l'accertamento che la scala metallica esterna realizzata dalla Parte_1 sul lato sud del proprio fabbricato non viola alcuna distanza così come prevista dalla normativa codicistica di riferimento. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
CONCLUSIONI PER GLI APPELLATI SOMMA ROBERTO E SOMMA FABRIZIA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dichiarare inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., ovvero, in subordine, rigettare nel merito il proposto appello, perché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente l'impugnata sentenza. Al contempo, condannare l'appellante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma III, c.p.c., al versamento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata da lite temeraria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello notificato il 19.04.2022, la Parte_1 ha impugnato la sentenza del Tribunale di Latina, n. 554/2022, con la quale il Giudice, accogliendo la domanda di e di ha CP_1 CP_2 condannato la in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 rimozione delle opere illegittimamente eseguite e al pagamento di una somma di
€ 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno, con il favore delle spese. Il giudizio definito dalla sentenza impugnata ha avuto inizio con l'atto di citazione con cui e hanno chiesto al Tribunale CP_1 CP_2 di Latina di accertare e dichiarare che la installazione della scala esterna di sicurezza, di pertinenza della proprietà sia avvenuta in difetto Parte_1 della distanza prevista dall'art. 873 c.c. e, per l'effetto, condannare la società, in persona del legale suo rappresentante p.t., al ripristino dello status quo ante e/o all'arretramento dell'opera con la condanna ai danni derivanti;
altresì di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'apertura di luci, vedute, terrazze, commessa da parte della società allora convenuta, per la ricorrente ipotesi di violazione delle norme, anche regolamentari, di cui agli artt. 900 e ss. c.c.. e, conseguentemente, condannare la al risarcimento dei danni patrimoniali e non, Parte_1 derivanti dall'illecito posizionamento dell'opera, da determinarsi ex art. 1226 c.c.
r.g. n. 2 oppure in via equitativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
A sostegno della domanda, e hanno CP_1 CP_2 dedotto che:
- essi erano comproprietari dell'immobile sito in Terracina (LT), alla via Roma n. 94, costituito da un piano primo di 7,5 vani, collegato, con una scala interna, ad un piano secondo di ulteriori 3 vani, comprensivo di terrazzo esclusivo a livello circostante, il tutto distinto in catasto Urbano del Comune di Terracina al Foglio 115, Particella, 115, sub. 2, e Particella 495, sub. 1 e che l'accesso all'immobile di loro proprietà era consentito da un portone che immetteva in una galleria coperta dalla palazzina sovrastante di proprietà della
- il c.d. ex “Cinema Fontana”, attualmente “Leila Gallery” - sita Parte_1 al civico n°80 e distinta alle p.lle 116 e 496, sub. 2;
- la aveva avviato una complessa attività di ristrutturazione Parte_1
e restauro dell'intero complesso in forza di Permesso a Costruire n. 4293/2005 e successiva Variante n. 4506 dell'11.04.2006, rilasciato dal Comune di Terracina, e tra gli interventi vi era l'illegittima realizzazione di una scala metallica esterna di notevole ingombro posta nell'area cortilizia a confine con gli immobili di proprietà degli stessi, assicurata per un tratto sul muro di proprietà di CP_1
e in spregio delle distanze legali stabilite dall'art. 873
[...] CP_2
c.c., in violazione del locale PPE , dell'art. 4 del DM 19.08.1996, nonché dell'art. 142 e del punto 7.15 del Regolamento Edilizio Comunale, puntualizzando infine che detti manufatti venivano realizzati in difformità rispetto ai titoli edilizi rilasciati dal competente Comune, i quali integravano, altresì violazione delle disposizioni codicistiche in tema di vedute e balconi di cui agli artt. 905 e 907 c.c., invocando, pertanto, la tutela in forma specifica di cui all'art. 872 c.c.
Si era costituita la la quale aveva contestato la domanda, Parte_1 proponendo una domanda riconvenzionale, diretta ad accertare una presunta illegittima sopraelevazione realizzata da e CP_1 CP_2 sull'immobile di loro proprietà. La causa veniva istruita mediante prova testimoniale ed interrogatorio formale del legale rappresentante della società e di e CP_1 CP_2
Veniva, altresì, disposta una prima CTU con incarico conferito in data
[...]
18.05.2015 all'Ing. il quale provvedeva al deposito Persona_1 dell'elaborato peritale in data 24.09.2015. Tuttavia, a seguito di indisponibilità del nominato CTU a fornire i chiarimenti in udienza, in data 24.09.2019, veniva nominato CTU l'Ing. il quale provvedeva al deposito della Persona_2 consulenza in data 07.04.2021. All'udienza 30.09.2021 la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e definita con la sentenza oggi impugnata. Il Tribunale di Latina ha così deciso:
“1) Accoglie la domanda degli attori e Parte_2 [...]
e per l'effetto condanna la parte convenuta, CP_2 Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., alla rimozione delle opere
r.g. n. 3 illegittimamente eseguite, a sua cura e sue spese, con il rispristino dello status quo ante ovvero eventuale ricostruzione delle stesse nel rispetto dei limiti delle distanze legali;
2) Condanna la convenuta in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al risarcimento del danno subito dagli attori
[...]
e per effetto della violazione delle distanze delle Pt_2 CP_2 opere illegittimamente eseguite dalla convenuta, liquidato equitativamente in € 2.500,00;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
4) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di entrambe le CTU;
5) Condanna parte convenuta in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore degli attori e liquidate in € 464,18 per spese, Parte_2 CP_2
1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1720,00 per la fase istruttoria e € 2.767,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a. con distrazione a favore del procuratore antistatario Avv. Maurizio Bianchi.”
Ad avviso del Tribunale di Latina, le conclusioni del CTU Ing. erano Per_2 apparse condivisibili in quanto adeguatamente motivate e tecnicamente supportate, a fronte di un accertamento tecnico incompleto svolto dal precedente CTU, peraltro resosi indisponibile a rendere i chiarimenti richiestigli dal giudice. All'esito dell'attività istruttoria espletata è risultata inoltre comprovata la non sussistenza della scala in contesa, prima degli interventi di ristrutturazione. Pertanto, il Giudice di primo grado, accertato che gli interventi eseguiti dalla società integrano violazione del Regolamento Edilizio del Comune di Terracina, sia in ordine al tipo di intervento che in ordine alle distanze di cui all'art. 142, e che inoltre le luci, vedute, terrazze realizzate dalla società configurano violazione di cui all'art. 907 c.c., ha accolto la domanda di condanna della alla rimozione delle opere, con il ripristino dello status quo Parte_1 ante, nonché il risarcimento del danno, respingendo la domanda riconvenzionale per difetto di prova circa le violazioni edilizie allegate. La ha proposto appello richiedendo, previa Parte_1 rinnovazione/integrazione della CTU, la totale riforma della sentenza impugnata, sulla base di un unico motivo, concludendo nel senso riportato in epigrafe. Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti e CP_1
i quali hanno richiesto il rigetto dell'appello perché infondato CP_2 in fatto e in diritto, previa declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità. Gli appellati hanno concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 554/2022 del Tribunale di Latina, pubblicata il 18.03.2022, con vittoria di spese e onorari nonché condanna ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma III, al versamento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata da lite temeraria. Dopo una serie di rinvii per motivi di ufficio , la Corte ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza dell'28.11.2024, sostituita ai sensi dell'art.
r.g. n. 4 127 ter c.p.c dal deposito di note scritte, con la concessione dei termini di legge ai sensi degli artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, opposta dagli appellati. L'art. 342 c.p.c., nel testo vigente al momento della proposizione dell'impugnazione, precedente alla riformulazione che si deve all'art. 3, comma 26, lett. a) del D.Lvo 10.10.2022 n. 149, ha formato oggetto di una costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, i limiti di ammissibilità formale dell'atto di appello “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. Sez. Un. 27199 del 16/11/2017); di conseguenza, «Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (Cass. n. 7675 del 19/03/2019). Tanto premesso, la Corte reputa che dal motivo di appello risulta agevolmente ricavabile, senza incertezze, sia i punti della sentenza impugnati, essenzialmente riconducibili alle condivise conclusioni della CTU, sia le ragioni di dissenso rispetto alla decisione in fatto e in diritto cui è giunto il primo giudice e che dunque l'appello proposto da è certamente ammissibile. Parte_1
2. Passando a considerare il merito, si osserva che l'impugnazione della società appellante si fonda su un unico motivo di impugnazione (Omessa valutazione delle contestazioni e rilievi critici della odierna appellante alla Ctu elaborata dall'ing. ed omessa motivazione sul punto), con il quale si Per_2 censura che il Giudice di primo grado avrebbe errato nell' aderire integralmente alla CTU dell'Ing. fondandovi la propria decisione, nonostante le Per_2 contestazioni e rilievi formulati dal CTP della società appellante, asseritamente non valutate e immotivatamente disattese. Come sopra riportato, sono state espletate due consulenze tecniche nel corso del giudizio, la prima delle quali ebbe a concludere per la completa legittimità delle opere eseguite dalla La seconda consulenza fu Parte_1 disposta a seguito della indisponibilità del consulente incaricato, ing. a Per_1
r.g. n. 5 rendere chiarimenti esplicativi in ordine alle conclusioni, peraltro motivate in maniera oltremodo sintetica. La giurisprudenza di legittimità afferma il principio per il quale “qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo elaborato, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (Cass., sez. II, 30.10.2009 n. 23063). Tuttavia, dalla lettura degli atti di causa emerge che il giudice di primo grado non ha aderito immotivatamente alla seconda delle relazioni peritali rese nel giudizio, poiché ha espressamente indicato le ragioni della sua condivisione. “… risulta evidente che la prima consulenza tecnica elaborata dall'Ing. e depositata in data 24.09.2015, Per_1 non può essere utilizzata da questo Giudice al fine del decidere, in quanto è risultata in corso di giudizio incompleta, insufficiente e lacunosa tanto da rendersi necessaria una convocazione a chiarimenti ed una successiva nomina di altro CTU. …Diversamente, la CTU depositata dall'Ing. risulta completa, esaustiva, specifica e le conclusioni a Per_2 cui è giunto si ritiene siano provate e tecnicamente supportate. “ Esattamente il Tribunale di Latina, individua il cuore della decisione nella qualificazione degli interventi di ristrutturazione eseguiti dalla società convenuta, ovvero “se possano integrare un'ipotesi di nuova costruzione e, come tale, essere assoggettata al limite delle distanze legali previsto dalla normativa codicistica e regolamentare.” Il parametro normativo al quale àncora tale fondamentale valutazione è ricavato dalla costante giurisprudenza di legittimità, per la quale ( Cass. 16 febbraio 2022 n. 5023; Cass. 15 dicembre 2020 n. 28612; Cass. 2 ottobre 2018 n. 23856), è considerata costruzione “qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dall'uniformità o continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione e dalla sua funzione o destinazione “. In applicazione di tali principi, 'In tema di distanze legali tra edifici, costituisce volume tecnico, non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale, perché destinata a contenere impianti serventi di un edificio principale, per esigenze tecnico funzionali dell'abitazione, che non possono essere ubicati nello stessa (come quelli connessi alla condotta idrica e termica)….” (Cass., Sez. II , 27.11.2018 n. 30708; Cass.,Sez. 2 - , 21.3.2024 n. 7673) E, di conseguenza, …'nel calcolo della distanza minima fra costruzioni, posta dall'art. 873 cod. civ. o da norme regolamentari integrative, deve tenersi conto anche delle strutture accessorie di un fabbricato (nella specie, scala esterna in muratura), qualora queste, presentando connotati di consistenza e stabilità, abbiano natura di opera edilizia.' (Cass., 30.1.2007 n. 1966). E' sulla scorta di tali principi che la sentenza impugnata richiama e condivide 'le conclusioni del CTU ing. ritenute utili ai fini del decidere, in quanto Per_2 adeguatamente motivate e tecnicamente supportate: “In materia di scale, a nulla rileva il fatto che esse siano a struttura chiusa, ovvero in tutto o in parte aperte, ovvero in tutto o in parte coperte. Essenziale è soltanto il fatto che esse siano idonee a creare una volumetria (ingombro ndr) nuova, anche soltanto parziale…. Se, In genere infatti una scala metallica è certamente un'opera stabile, e non è certamente di “consistenza” notevole e pertanto non dovrebbe rispettare le distanze minime dal confine, proprio per
r.g. n. 6 via del minimo ingombro che essa comporta…. Nel caso di specie invece, la scala metallica oggetto della controversia tra le due parti in causa è praticamente tutta in metallo con pilastri e travi in ferro con profilati pesanti su cui sono innestati i gradini, oltre al corrimano e la balaustra a formare una struttura considerevolmente ingombrante, in alcuni punti anche collegata alla muratura perimetrale di parte attrice (Foto 12), occupante tutta l'area cortilizia affiancata sia alla proprietà attrice che alla proprietà convenuta, come mostrato nelle Foto 6, 7, 8, 9, 10 e 11, per cui è parere dello scrivente che la scala metallica in oggetto non è avulsa dal rispetto delle distanze legali stabilite dall'art. 873 del cod. civile”. Va inoltre sottolineato che la prima consulenza che espone conclusioni di piena legittimità delle opere eseguite dalla oltre ad affermare del tutto Parte_1 apoditticamente tali valutazioni, non smentisce la consistenza e la natura dell'opera , ancorché sinteticamente definita 'scala di sicurezza dei piani superiori, esterna, realizzata in acciaio' , poiché si limita ad osservare che le opere in oggetto 'se pur aumentano la sagoma di ingombro dell'edificio, non alterano la sua volumetria in quanto costituiscono volume tecnico'. Per quanto esposto, risulta chiarito tecnicamente e congruamente motivato, anche con l'argomentato richiamo alla Ctu dell'ing. che la costruzione della detta scala Per_2 metallica integri la fattispecie di nuova costruzione, come tale soggetta alle distanze stabilite dal codice civile e dalle disposizioni locali. Il motivo di appello, pertanto, è infondato anche alla luce degli ulteriori argomenti di prova che la sentenza impugnata adduce all'esito dell'attività istruttoria espletata che comprova univocamente la riferibilità dell'esecuzione delle opere alla Parte_1 oltre alla natura e alla conformazione dell'opera. Ne consegue, il rigetto dell'appello, con la piena conferma della sentenza impugnata.
3. Attesa la piena soccombenza, pur non sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'invocata condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la società appellante deve essere condannata a rifondere le parti appellate delle spese di lite, secondo i parametri medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al terzo scaglione). Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] nei confronti di e e avverso la Pt_1 CP_1 CP_2 sentenza del Tribunale di Latina n. 554/2022, pubblicata in data 18.03.2022 e notificata in pari data, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
Condanna la società appellante al pagamento in favore delle parti appellate, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12,
r.g. n. 7 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Roma in data 13.3.2025
La PRESIDENTE rel.
Franca MANGANO
Sentenza redatta con la collaborazione della funzionaria UPP dott.ssa Silvia Sapienza.
r.g. n. 8
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente relatore dr. Riccardo Massera Consigliere dr.ssa Caterina Garufi Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2435 Ruolo generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza dell'28.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge per il deposito di conferma delle conclusioni e vertente tra
TRA
(P.IVA: ), con sede in Terracina, in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Formia, via XX Settembre n. 10, presso lo studio dell'Avv. Mattia Aprea, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta di cui al giudizio di primo grado n. 300548/2012 R.G
APPELLANTE
E
nato a [...], il [...], (C.F.: CP_1
,); C.F._1
nata a [...], l'[...], (C.F.: CP_2
,); entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via F. C.F._2
Crispi n.36, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Bianchi che li rappresenta e difende, anche in unione all'avv. Federico Bianchi, per procura allegata telematicamente su foglio separato all'atto di comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c. APPELLATI
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, n. 554/2022,
r.g. n. 1 pubblicata in data 18.03.2022 e notificata in pari data – distanze legali –
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del proposto appello riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere l'appello proposto anche previa rinnovazione/integrazione della CTU, non essendo preclusa atteso che non costituisce nuovo mezzo di prova, con l'accertamento che la scala metallica esterna realizzata dalla Parte_1 sul lato sud del proprio fabbricato non viola alcuna distanza così come prevista dalla normativa codicistica di riferimento. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
CONCLUSIONI PER GLI APPELLATI SOMMA ROBERTO E SOMMA FABRIZIA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dichiarare inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., ovvero, in subordine, rigettare nel merito il proposto appello, perché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente l'impugnata sentenza. Al contempo, condannare l'appellante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma III, c.p.c., al versamento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata da lite temeraria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello notificato il 19.04.2022, la Parte_1 ha impugnato la sentenza del Tribunale di Latina, n. 554/2022, con la quale il Giudice, accogliendo la domanda di e di ha CP_1 CP_2 condannato la in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 rimozione delle opere illegittimamente eseguite e al pagamento di una somma di
€ 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno, con il favore delle spese. Il giudizio definito dalla sentenza impugnata ha avuto inizio con l'atto di citazione con cui e hanno chiesto al Tribunale CP_1 CP_2 di Latina di accertare e dichiarare che la installazione della scala esterna di sicurezza, di pertinenza della proprietà sia avvenuta in difetto Parte_1 della distanza prevista dall'art. 873 c.c. e, per l'effetto, condannare la società, in persona del legale suo rappresentante p.t., al ripristino dello status quo ante e/o all'arretramento dell'opera con la condanna ai danni derivanti;
altresì di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'apertura di luci, vedute, terrazze, commessa da parte della società allora convenuta, per la ricorrente ipotesi di violazione delle norme, anche regolamentari, di cui agli artt. 900 e ss. c.c.. e, conseguentemente, condannare la al risarcimento dei danni patrimoniali e non, Parte_1 derivanti dall'illecito posizionamento dell'opera, da determinarsi ex art. 1226 c.c.
r.g. n. 2 oppure in via equitativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
A sostegno della domanda, e hanno CP_1 CP_2 dedotto che:
- essi erano comproprietari dell'immobile sito in Terracina (LT), alla via Roma n. 94, costituito da un piano primo di 7,5 vani, collegato, con una scala interna, ad un piano secondo di ulteriori 3 vani, comprensivo di terrazzo esclusivo a livello circostante, il tutto distinto in catasto Urbano del Comune di Terracina al Foglio 115, Particella, 115, sub. 2, e Particella 495, sub. 1 e che l'accesso all'immobile di loro proprietà era consentito da un portone che immetteva in una galleria coperta dalla palazzina sovrastante di proprietà della
- il c.d. ex “Cinema Fontana”, attualmente “Leila Gallery” - sita Parte_1 al civico n°80 e distinta alle p.lle 116 e 496, sub. 2;
- la aveva avviato una complessa attività di ristrutturazione Parte_1
e restauro dell'intero complesso in forza di Permesso a Costruire n. 4293/2005 e successiva Variante n. 4506 dell'11.04.2006, rilasciato dal Comune di Terracina, e tra gli interventi vi era l'illegittima realizzazione di una scala metallica esterna di notevole ingombro posta nell'area cortilizia a confine con gli immobili di proprietà degli stessi, assicurata per un tratto sul muro di proprietà di CP_1
e in spregio delle distanze legali stabilite dall'art. 873
[...] CP_2
c.c., in violazione del locale PPE , dell'art. 4 del DM 19.08.1996, nonché dell'art. 142 e del punto 7.15 del Regolamento Edilizio Comunale, puntualizzando infine che detti manufatti venivano realizzati in difformità rispetto ai titoli edilizi rilasciati dal competente Comune, i quali integravano, altresì violazione delle disposizioni codicistiche in tema di vedute e balconi di cui agli artt. 905 e 907 c.c., invocando, pertanto, la tutela in forma specifica di cui all'art. 872 c.c.
Si era costituita la la quale aveva contestato la domanda, Parte_1 proponendo una domanda riconvenzionale, diretta ad accertare una presunta illegittima sopraelevazione realizzata da e CP_1 CP_2 sull'immobile di loro proprietà. La causa veniva istruita mediante prova testimoniale ed interrogatorio formale del legale rappresentante della società e di e CP_1 CP_2
Veniva, altresì, disposta una prima CTU con incarico conferito in data
[...]
18.05.2015 all'Ing. il quale provvedeva al deposito Persona_1 dell'elaborato peritale in data 24.09.2015. Tuttavia, a seguito di indisponibilità del nominato CTU a fornire i chiarimenti in udienza, in data 24.09.2019, veniva nominato CTU l'Ing. il quale provvedeva al deposito della Persona_2 consulenza in data 07.04.2021. All'udienza 30.09.2021 la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e definita con la sentenza oggi impugnata. Il Tribunale di Latina ha così deciso:
“1) Accoglie la domanda degli attori e Parte_2 [...]
e per l'effetto condanna la parte convenuta, CP_2 Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., alla rimozione delle opere
r.g. n. 3 illegittimamente eseguite, a sua cura e sue spese, con il rispristino dello status quo ante ovvero eventuale ricostruzione delle stesse nel rispetto dei limiti delle distanze legali;
2) Condanna la convenuta in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al risarcimento del danno subito dagli attori
[...]
e per effetto della violazione delle distanze delle Pt_2 CP_2 opere illegittimamente eseguite dalla convenuta, liquidato equitativamente in € 2.500,00;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
4) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di entrambe le CTU;
5) Condanna parte convenuta in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore degli attori e liquidate in € 464,18 per spese, Parte_2 CP_2
1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1720,00 per la fase istruttoria e € 2.767,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a. con distrazione a favore del procuratore antistatario Avv. Maurizio Bianchi.”
Ad avviso del Tribunale di Latina, le conclusioni del CTU Ing. erano Per_2 apparse condivisibili in quanto adeguatamente motivate e tecnicamente supportate, a fronte di un accertamento tecnico incompleto svolto dal precedente CTU, peraltro resosi indisponibile a rendere i chiarimenti richiestigli dal giudice. All'esito dell'attività istruttoria espletata è risultata inoltre comprovata la non sussistenza della scala in contesa, prima degli interventi di ristrutturazione. Pertanto, il Giudice di primo grado, accertato che gli interventi eseguiti dalla società integrano violazione del Regolamento Edilizio del Comune di Terracina, sia in ordine al tipo di intervento che in ordine alle distanze di cui all'art. 142, e che inoltre le luci, vedute, terrazze realizzate dalla società configurano violazione di cui all'art. 907 c.c., ha accolto la domanda di condanna della alla rimozione delle opere, con il ripristino dello status quo Parte_1 ante, nonché il risarcimento del danno, respingendo la domanda riconvenzionale per difetto di prova circa le violazioni edilizie allegate. La ha proposto appello richiedendo, previa Parte_1 rinnovazione/integrazione della CTU, la totale riforma della sentenza impugnata, sulla base di un unico motivo, concludendo nel senso riportato in epigrafe. Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti e CP_1
i quali hanno richiesto il rigetto dell'appello perché infondato CP_2 in fatto e in diritto, previa declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità. Gli appellati hanno concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 554/2022 del Tribunale di Latina, pubblicata il 18.03.2022, con vittoria di spese e onorari nonché condanna ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma III, al versamento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata da lite temeraria. Dopo una serie di rinvii per motivi di ufficio , la Corte ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza dell'28.11.2024, sostituita ai sensi dell'art.
r.g. n. 4 127 ter c.p.c dal deposito di note scritte, con la concessione dei termini di legge ai sensi degli artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, opposta dagli appellati. L'art. 342 c.p.c., nel testo vigente al momento della proposizione dell'impugnazione, precedente alla riformulazione che si deve all'art. 3, comma 26, lett. a) del D.Lvo 10.10.2022 n. 149, ha formato oggetto di una costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, i limiti di ammissibilità formale dell'atto di appello “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. Sez. Un. 27199 del 16/11/2017); di conseguenza, «Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (Cass. n. 7675 del 19/03/2019). Tanto premesso, la Corte reputa che dal motivo di appello risulta agevolmente ricavabile, senza incertezze, sia i punti della sentenza impugnati, essenzialmente riconducibili alle condivise conclusioni della CTU, sia le ragioni di dissenso rispetto alla decisione in fatto e in diritto cui è giunto il primo giudice e che dunque l'appello proposto da è certamente ammissibile. Parte_1
2. Passando a considerare il merito, si osserva che l'impugnazione della società appellante si fonda su un unico motivo di impugnazione (Omessa valutazione delle contestazioni e rilievi critici della odierna appellante alla Ctu elaborata dall'ing. ed omessa motivazione sul punto), con il quale si Per_2 censura che il Giudice di primo grado avrebbe errato nell' aderire integralmente alla CTU dell'Ing. fondandovi la propria decisione, nonostante le Per_2 contestazioni e rilievi formulati dal CTP della società appellante, asseritamente non valutate e immotivatamente disattese. Come sopra riportato, sono state espletate due consulenze tecniche nel corso del giudizio, la prima delle quali ebbe a concludere per la completa legittimità delle opere eseguite dalla La seconda consulenza fu Parte_1 disposta a seguito della indisponibilità del consulente incaricato, ing. a Per_1
r.g. n. 5 rendere chiarimenti esplicativi in ordine alle conclusioni, peraltro motivate in maniera oltremodo sintetica. La giurisprudenza di legittimità afferma il principio per il quale “qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo elaborato, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (Cass., sez. II, 30.10.2009 n. 23063). Tuttavia, dalla lettura degli atti di causa emerge che il giudice di primo grado non ha aderito immotivatamente alla seconda delle relazioni peritali rese nel giudizio, poiché ha espressamente indicato le ragioni della sua condivisione. “… risulta evidente che la prima consulenza tecnica elaborata dall'Ing. e depositata in data 24.09.2015, Per_1 non può essere utilizzata da questo Giudice al fine del decidere, in quanto è risultata in corso di giudizio incompleta, insufficiente e lacunosa tanto da rendersi necessaria una convocazione a chiarimenti ed una successiva nomina di altro CTU. …Diversamente, la CTU depositata dall'Ing. risulta completa, esaustiva, specifica e le conclusioni a Per_2 cui è giunto si ritiene siano provate e tecnicamente supportate. “ Esattamente il Tribunale di Latina, individua il cuore della decisione nella qualificazione degli interventi di ristrutturazione eseguiti dalla società convenuta, ovvero “se possano integrare un'ipotesi di nuova costruzione e, come tale, essere assoggettata al limite delle distanze legali previsto dalla normativa codicistica e regolamentare.” Il parametro normativo al quale àncora tale fondamentale valutazione è ricavato dalla costante giurisprudenza di legittimità, per la quale ( Cass. 16 febbraio 2022 n. 5023; Cass. 15 dicembre 2020 n. 28612; Cass. 2 ottobre 2018 n. 23856), è considerata costruzione “qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dall'uniformità o continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione e dalla sua funzione o destinazione “. In applicazione di tali principi, 'In tema di distanze legali tra edifici, costituisce volume tecnico, non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale, perché destinata a contenere impianti serventi di un edificio principale, per esigenze tecnico funzionali dell'abitazione, che non possono essere ubicati nello stessa (come quelli connessi alla condotta idrica e termica)….” (Cass., Sez. II , 27.11.2018 n. 30708; Cass.,Sez. 2 - , 21.3.2024 n. 7673) E, di conseguenza, …'nel calcolo della distanza minima fra costruzioni, posta dall'art. 873 cod. civ. o da norme regolamentari integrative, deve tenersi conto anche delle strutture accessorie di un fabbricato (nella specie, scala esterna in muratura), qualora queste, presentando connotati di consistenza e stabilità, abbiano natura di opera edilizia.' (Cass., 30.1.2007 n. 1966). E' sulla scorta di tali principi che la sentenza impugnata richiama e condivide 'le conclusioni del CTU ing. ritenute utili ai fini del decidere, in quanto Per_2 adeguatamente motivate e tecnicamente supportate: “In materia di scale, a nulla rileva il fatto che esse siano a struttura chiusa, ovvero in tutto o in parte aperte, ovvero in tutto o in parte coperte. Essenziale è soltanto il fatto che esse siano idonee a creare una volumetria (ingombro ndr) nuova, anche soltanto parziale…. Se, In genere infatti una scala metallica è certamente un'opera stabile, e non è certamente di “consistenza” notevole e pertanto non dovrebbe rispettare le distanze minime dal confine, proprio per
r.g. n. 6 via del minimo ingombro che essa comporta…. Nel caso di specie invece, la scala metallica oggetto della controversia tra le due parti in causa è praticamente tutta in metallo con pilastri e travi in ferro con profilati pesanti su cui sono innestati i gradini, oltre al corrimano e la balaustra a formare una struttura considerevolmente ingombrante, in alcuni punti anche collegata alla muratura perimetrale di parte attrice (Foto 12), occupante tutta l'area cortilizia affiancata sia alla proprietà attrice che alla proprietà convenuta, come mostrato nelle Foto 6, 7, 8, 9, 10 e 11, per cui è parere dello scrivente che la scala metallica in oggetto non è avulsa dal rispetto delle distanze legali stabilite dall'art. 873 del cod. civile”. Va inoltre sottolineato che la prima consulenza che espone conclusioni di piena legittimità delle opere eseguite dalla oltre ad affermare del tutto Parte_1 apoditticamente tali valutazioni, non smentisce la consistenza e la natura dell'opera , ancorché sinteticamente definita 'scala di sicurezza dei piani superiori, esterna, realizzata in acciaio' , poiché si limita ad osservare che le opere in oggetto 'se pur aumentano la sagoma di ingombro dell'edificio, non alterano la sua volumetria in quanto costituiscono volume tecnico'. Per quanto esposto, risulta chiarito tecnicamente e congruamente motivato, anche con l'argomentato richiamo alla Ctu dell'ing. che la costruzione della detta scala Per_2 metallica integri la fattispecie di nuova costruzione, come tale soggetta alle distanze stabilite dal codice civile e dalle disposizioni locali. Il motivo di appello, pertanto, è infondato anche alla luce degli ulteriori argomenti di prova che la sentenza impugnata adduce all'esito dell'attività istruttoria espletata che comprova univocamente la riferibilità dell'esecuzione delle opere alla Parte_1 oltre alla natura e alla conformazione dell'opera. Ne consegue, il rigetto dell'appello, con la piena conferma della sentenza impugnata.
3. Attesa la piena soccombenza, pur non sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'invocata condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la società appellante deve essere condannata a rifondere le parti appellate delle spese di lite, secondo i parametri medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al terzo scaglione). Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] nei confronti di e e avverso la Pt_1 CP_1 CP_2 sentenza del Tribunale di Latina n. 554/2022, pubblicata in data 18.03.2022 e notificata in pari data, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
Condanna la società appellante al pagamento in favore delle parti appellate, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12,
r.g. n. 7 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Roma in data 13.3.2025
La PRESIDENTE rel.
Franca MANGANO
Sentenza redatta con la collaborazione della funzionaria UPP dott.ssa Silvia Sapienza.
r.g. n. 8