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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/11/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3360/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 3360/2025 V.G. posta in decisione il 17.10.2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], C.F. , e residente Parte_1 C.F._1 in Cervia (RA), Via Sergio Cavina n. 13 (avv.ti Federica Ferdani e Francesca Sangiorgi)
e
, nata a [...] il [...], C.F. , e residente a CP_1 C.F._2
Meldola, Via Antonio Maria Valsalva n. 23 (avv. Barbara Ratti)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
26.08.2025; preso atto che l'udienza del 14.10.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi non nascevano figli;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] il Parte_1
06.10.1967, C.F. , e , nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 CP_1
, celebrato con rito civile il 10.03.2022 a Cervia (RA), in regime patrimoniale C.F._2 di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.5, parte
I, anno 2022;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Cervia (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) Le Parti continueranno a vivere separati come già accade dalla loro separazione, e potranno
fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno.
2) Le Parti dichiarano che sono già stati prelevati dalla casa coniugale di proprietà del sig. Pt_1
tutti gli oggetti personali della sig.ra e tutti i beni che erano stati oggetto di accordo in sede CP_1
separativa.
3) Le Parti altresì dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi che nessuna somma
verrà versata da un coniuge all'altro a titolo di assegno divorzile.
4) Le Parti dichiarano altresì di aver già risolto ogni controversia di carattere patrimoniale derivante
dal loro matrimonio e quindi confermano di non avere più nulla da pretendere l'una dall'altro per
nessun titolo, ragione e/o causa.
5) Ciascuna parte provvederà, altresì, al pagamento delle spese e dei compensi legali dei rispettivi
avvocati con espressa rinuncia fin da ora dei rispettivi difensori al vincolo di solidarietà
professionale ex art. 13 comma 8 della Legge Professionale forense.” Ravenna, 03/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 3360/2025 V.G. posta in decisione il 17.10.2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], C.F. , e residente Parte_1 C.F._1 in Cervia (RA), Via Sergio Cavina n. 13 (avv.ti Federica Ferdani e Francesca Sangiorgi)
e
, nata a [...] il [...], C.F. , e residente a CP_1 C.F._2
Meldola, Via Antonio Maria Valsalva n. 23 (avv. Barbara Ratti)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
26.08.2025; preso atto che l'udienza del 14.10.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi non nascevano figli;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] il Parte_1
06.10.1967, C.F. , e , nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 CP_1
, celebrato con rito civile il 10.03.2022 a Cervia (RA), in regime patrimoniale C.F._2 di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.5, parte
I, anno 2022;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Cervia (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) Le Parti continueranno a vivere separati come già accade dalla loro separazione, e potranno
fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno.
2) Le Parti dichiarano che sono già stati prelevati dalla casa coniugale di proprietà del sig. Pt_1
tutti gli oggetti personali della sig.ra e tutti i beni che erano stati oggetto di accordo in sede CP_1
separativa.
3) Le Parti altresì dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi che nessuna somma
verrà versata da un coniuge all'altro a titolo di assegno divorzile.
4) Le Parti dichiarano altresì di aver già risolto ogni controversia di carattere patrimoniale derivante
dal loro matrimonio e quindi confermano di non avere più nulla da pretendere l'una dall'altro per
nessun titolo, ragione e/o causa.
5) Ciascuna parte provvederà, altresì, al pagamento delle spese e dei compensi legali dei rispettivi
avvocati con espressa rinuncia fin da ora dei rispettivi difensori al vincolo di solidarietà
professionale ex art. 13 comma 8 della Legge Professionale forense.” Ravenna, 03/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè