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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/12/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa GE Di EF, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 395 del 2025, e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. AGNELLO Parte_1
FRANCESCO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. ILARDO GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Assegno - pensione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 4.2.2025 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di contestazioni delle conclusioni dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c.
Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare i requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71, all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa, con il favore delle spese.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle CP_1 spese.
La causa, istruita tramite CTU medica, veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025.
1 Motivi della decisione
Va innanzitutto rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav.,
n. 6084/2014).
La spiegata domanda di condanna deve quindi essere rigettata.
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dai ricorrenti nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.).
L'ausiliario nominato in questa fase di merito: “Diabete mellito di tipo 1 in trattamento insulinico. tiroidite cronica autoimmune. gonartrosi bilaterale in scoliosi. fibroma uterino. Sindrome ansioso-depressiva”.
In relazione alla nuova documentazione prodotta in questa fase di merito, il perito ha analizzato le patologie di cui è affetto il ricorrente e ha evidenziato, quanto al diabete mellito di tipo 1, che il quadro clinico documentato, seppur privo di particolari complicanze, ha determinato la presenza di uno scompenso glicometabolico, al quale, in applicazione della voce tabellare 9310, è stata attribuita la valutazione del 51%.
Con riguardo agli accertamenti radiografici che hanno evidenziato scoliosi lombare destro- convessa e segni di gonartosi bilaterale, durante l'esame peritale il CTU ha documentato una limitazione dei movimenti del rachide di circa un quarto e una dolenzia articolare con riduzione del movimento di flesso-estensione delle ginocchia. Pertanto, applicando per analogia la voce tabellare 7010, e tenuto conto della non configurabilità di un'anchilosi, ha stimato un'invalidità del 25%.
E ancora, sulla base della documentazione neurologica del gennaio 2025, che riportava note ansioso-depressive e prescrizione di terapia psicofarmacologica, nel corso della visita il perito ha riscontrato marcata deflessione del tono dell'umore
2 con componente ansiosa persistente. È stata pertanto applicata la voce tabellare
2205, con valutazione del 25%.
Infine, è stata rilevata la presenza di un fibroma uterino sottosieroso di 20 mm, patologia per la quale ha applicato la voce 9322, attribuendo l'11%, nonché l'esistenza di tiroidite autoimmune in tiroide normofunzionante, affezione ritenuta a incidenza invalidante modesta e comunque inferiore alla soglia rilevante ai fini del cumulo tabellare.
L'Ausiliario ha dunque concluso ritenendo che le patologie accertate, interessando apparati ed organi distinti, devono considerarsi coesistenti e, applicando la formula di Balthazard, ha determinato un grado complessivo di invalidità pari al 75%, tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71, sin dal gennaio 2025, epoca in cui la sindrome ansioso- depressiva si è aggiunta alle patologie pregresse consentendo il raggiungimento della soglia invalidante.
Tuttavia, in considerazione della potenziale evoluzione favorevole di alcune condizioni, il perito ha suggerito revisione nel gennaio 2027.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU (alla cui relazione ampiamente si rimanda), basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite sono compensate alla luce della decorrenza di riconoscimento del beneficio, e del rigetto della domanda di condanna al pagamento del beneficio.
Spese di CTU di ambo le fasi in capo a , come da separati decreti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e accerta la sussistenza del requisito sanitario ex art. 13 L. 118/71 per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, sin dal gennaio 2025; rigetta la richiesta di condanna al pagamento dei ratei;
compensa le spese;
pone le spese di CTU a carico di come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Agrigento, 10/12/2025
Il Giudice
GE Di EF
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