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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2796 / 2022
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2796 / 2022
Oggi 27 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Elisabetta Arrigoni, sono comparsi:
Per l'avv. VITO PALUMBO, oggi dall'avv. Buzzacchi Parte_1 CP_1
Marco;
Per , l'avv. DIEGO BERTOLETTI ed avv. Erika Scaroli. CP_2
E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
I quali precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., la pubblicazione della sentenza equivale a lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2796 / 2022 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 protempore, con il patrocinio dell'avv. e dom. Vito Palumbo del foro di Salerno;
ATTORICE contro
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti e dom.ri CP_2 C.F._1
Diego Bertoletti e Erika Scaroni, entrambi del foro di Brescia;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
L'attrice come da note conclusive del 17.3.2025: “Voglia l'On.le Tribunale di Brescia, ogni contraria istanza disattesa, in via principale dichiarare ed accertare l'inefficacia e/o illegittimità e/o tardività del recesso dai contratti di vendita di opere d'arte, cedola n. 01013 del 16.9.2020 e n. 0118 del 2.12.2020, esercitato dal convenuto e, per l'effetto, condannarlo all'integrale pagamento del saldo del prezzo relativo al contratto cedola n.
0118 del 2.12.2020, pari ad € 23.700,00, oltre rivalutazione ed interessi in favore della società attrice e in ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta in quanto generica, inammissibile, illegittima nonché infondata, in fatto e in diritto, per le motivazioni esposte nel presente atto oltre che nell'atto di citazione e nei precedenti scritti difensivi, per essere i due contratti stipulati, in data 16.9.2020 e
2.12.2020, pienamente validi ed efficaci, con conseguente condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014 (come modificato dal D.M. n. 37/2018)”.
Il convenuto come da note conclusive del 17.3.2025: “In via principale, respingere la domanda attorea, in quanto infondata per le ragioni espresse in narrativa.
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la tempestività e l'efficacia del recesso esercitato dal sig. er le causali di cui in premessa e, per l'effetto, accertata la non CP_2 debenza delle somme pretese da parte attrice, condannare quest'ultima al rimborso dell'importo incassato, pari a € 44.300,00 e disporre perché il convenuto riconsegni le opere ad avvenuto incasso.
Subordinatamente, in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di non ritenute tempestività ed efficacia del recesso, accertare e dichiarare che il consenso del sig
stato carpito con dolo, senza il quale il convenuto non si sarebbe mai determinato CP_2
ad acquistare, ovvero, in ipotesi di non ritenuta sussistenza dei raggiri, accertare e dichiarare che il consenso del sig. stato viziato da errore rilevante, senza il quale CP_2
il convenuto non si sarebbe mai determinato ad acquistare, per le ragioni espresse in narrativa: per l'effetto, annullare i contratti di compravendita oggetto di causa ex artt. 1427
e ss. c.c. e condannare l'attrice al rimborso dell'importo di € 44.300,00.
In via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti domande riconvenzionali, accertare e dichiarare la sussistenza del dolo incidente in capo alla senza i raggiri della quale il convenuto avrebbe contratto a Parte_1 differenti condizioni e, per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento del danno ex art. 1440 c.c., nella misura data dalla differenza tra il prezzo pagato e l'effettivo valore di mercato stimato o nella minor somma ritenuta di giustizia, ovvero, accertato che la vendita
è viziata da aliud pro alio, risolvere i contratti di compravendita o, in subordine, dichiarare la riduzione del prezzo all'effettivo valore di mercato.
In via istruttoria, ferme le istanze di cui alla comparsa di costituzione e risposta, si produce
[.. sub doc. 14 la stampa delle pagine dei siti , e Parte_2 Controparte_3
. CP_3
In ogni caso: con ogni più ampia riserva di nuove produzioni nei termini di cui alle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., per la concessione dei quali si insiste sin d'ora, nonchè di diversamente argomentare, dedurre, eccepire e concludere anche in fase istruttoria. Spese di causa interamente rifuse”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società attrice ha chiesto l'accertamento dell'inefficacia del Parte_1 recesso da alcuni contratti di vendita di opere d'arte, esercitato dal convenuto
[...] mediante raccomandata a.r. del 10.2.2021 (ricevuta dall'attrice in data CP_2
15.2.2021) con condanna del convenuto al pagamento del saldo del prezzo relativo al contratto sottoscritto in data 2.12.2020 e pari ad € 23.700,00.
A sostegno della domanda parte attrice invocava, in particolare, il perfezionamento del contratto di vendita inter partes in data 2.12.2020 presso il domicilio del convenuto (doc.
2) ed eccepiva la tardività del recesso esercitato dallo stesso in data 15.2.2021, oltre il termine di 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto (art. 52 del Codice del Consumo).
Deduceva inoltre di aver informato il convenuto del diritto di recesso, come risultava dalla sottoscrizione da parte dello stesso della informativa precontrattuale contenente il modulo per il recesso che, regolarmente consegnati al cliente, rilevando altresì che in allegato al contratto erano presenti le condizioni generali di vendiate nelle quali all'art. 1 erano specificati termini e le modalità di recesso, con conseguente assolvimento da parte attrice degli obblighi informativi.
Si è costituito il convenuto contestando in toto la domanda attorea, CP_2
deducendo, in particolare, che il recesso inviato in data 10.2.2021 era tempestivo in quanto in violazione all'art. 49 del CDS alcuna formativa era stata consegnata al cliente da parte della società attrice (la documentazione prodotta non era idonea a dimostrare la ricezione essendovi discrepanza tra il doc. 2 e il doc. 4). Deduceva che in base al disposto dell'art. 53 del CDS andava applicato il termine di 12 mesi (successivi al periodo di recesso iniziale) e pertanto per il primo contratto del 16.9.2020 il termine era da individuare al 30.9.2021, mentre per il secondo contratto del 2.12.2020 era da individuare al 16.12.2021. In ogni caso, il convenuto eccepiva l'annullabilità dei contratti sottoscritti per vizio del consenso (sussistendo dolo, errore su una qualità dell'oggetto della prestazione, errore sull'identità e qualità dell'altro contraente); infine il convenuto eccepiva in via ulteriormente subordinata la sussistenza dell'ipotesi della vendita di aliud pro alio.
Il convenuto chiedeva al Tribunale di Brescia il rigetto della domanda attorea;
in via riconvenzionale, l'accertamento della tempestività ed efficacia del recesso, con condanna della società attrice al rimborso della somma si € 68.000 e riconsegna delle opere;
in subordine, l'accertamento del dolo della attrice con annullamento dei contratti di vendita;
in ulteriore subordine, l'accertamento del dolo incidente da parte attrice con condanna al risarcimento del danno.
Il giudice su richiesta delle parti concedeva i termini ex art. 183, comma 6, cpc, e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva rinvio ex art. 281 sexies cpc, con termini per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 26 marzo 2025 la causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
***
La società attrice ha chiesto l'accertamento della inefficacia del Parte_3 recesso dal contratto di vendita, avente ad oggetto l'acquisto da parte del convenuto
[...] delle seguenti opere: dipinto “Perenne inno alla vita” di e scultura CP_2 CP_4
“La preponderanza del grande” di , al prezzo complessivo di € 49.500, Persona_2
sottoscritto in Irma (BS) in data 2 dicembre 2020 (doc. 2).
Di contro, il convenuto ha chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento CP_2
della tempestività ed efficacia del recesso dal predetto contratto inviato a mezzo raccomandata a.r. in data 10 febbraio 2021, nonché dai contratti sottoscritti in data 10 febbraio 2020, 16 settembre 2020, in applicazione della disciplina del Codice del Consumo, invocando sia la propria qualifica di consumatore, sia le modalità della vendita a domicilio, sia la mancata consegna da parte della società attrice della documentazione informativa
(doc. 3).
Si tratta di valutare l'applicabilità al caso in esame della disciplina prevista in tema di vendita dal Codice del Consumo.
Secondo la tesi di parte attrice il convenuto andrebbe qualificato come collezionista di opere d'arte ed esperto del settore, a sostegno di tale prospettazione richiama il contenuto del questionario (doc. 4), contestato dal convenuto.
Si osserva che -ferme le contestazioni da prete del convenuto- nel questionario, in risposta alla domanda n. 7: “Perché lei acquista opere d'arte?”, risultano apposte due crocette: rispettivamente sulla opzione a) “Per mero piacere personale” e b) “Per collezionismo”.
Risulta poi che il convenuto nel corso degli anni abbia acquistato varie opere d'arte.
Tali elementi di per sé non possono essere ritenuti sufficienti ad escludere che il convenuto ricopra la qualità di consumatore.
Peraltro, è la stessa parte attrice a richiamare l'applicazione della normativa del Codice del Consumo in tema di recesso.
In un tale contesto, in mancanza di elementi di segno contrario, non pare sussistano ostacoli all'applicazione della normativa del Codice del Consumo. Venendo poi ad esaminare il recesso posto in essere dal convenuto si osserva quanto segue.
Nel caso in esame le modalità di vendita presso il domicilio del convenuto non risultano in contestazione, peraltro la documentazione prodotta dalle parti riporta in calce il luogo di sottoscrizione indicato in Irma (BS), quindi presso la residenza del convenuto (docc. 2,
4 attrice;
4, 5 e 11 convenuto).
Secondo la tesi di parte attrice al momento della sottoscrizione dei contratti veniva illustrata e consegnata al convenuto l'informativa pre-contrattuale come previsto dall'art. 49 del CDC, con specifica indicazione delle modalità e tempistiche per esercitare l'eventuale recesso dal contratto, inoltre al convenuto veniva sottoposto specifico questionario nel quale egli precisava, in risposta al quesito n. 11, di essere stato informato delle modalità di recesso (docc. 2 e 4).
Di contro, il convenuto contesta la circostanza, rilevando la mancanza di illustrazione e/o consegna della informativa sul recesso e comunque la inidoneità della documentazione prodotta in giudizio dalla attrice a dimostrazione della consegna sia della informativa, che del questionario. Evidenzia discrepanze tra il documento n. 2 di parte attrice, costituito da n. 2 fogli distinti: contratto sottoscritto dal convenuto in data 2 dicembre 2020 e condizioni contrattuali ed il doc. 4 costituito da due fogli distinti: questionario non compilato dal convenuto e contratto sottoscritto in data 2 dicembre 2020.
In particolare, secondo il convenuto il contratto prodotto quale documento n. 2 risulta spillato alle condizioni generali, mentre il medesimo contratto, prodotto quale documento n. 4, risulta privo della spillatura. Con la conseguenza che mancherebbe la prova della consegna delle condizioni generali del contratto al convenuto, tenuto anche conto che il foglio non risultava nemmeno sottoscritto dallo stesso.
L'art. 49 del CDC stabilisce che: “Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto
a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: (...) h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma
1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B. (...)
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate. (...) 5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti”.
All'ultimo comma la norma stabilisce inoltre che: “10. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.”
La normativa in esame rende pertanto più stringenti gli obblighi informativi precontrattuali posti a carico del professionista, tenuto conto che al fine di salvaguardare la libertà contrattuale del consumatore e metterlo al riparo dalle possibili pressioni psicologiche subite nella contrattazione fuori dei locali commerciali, nei contratti da stipulare con tecniche speciali di negoziazione gli obblighi informativi sono previsti in misura più specifica rispetto alla diversa ipotesi dei contratti stipulati presso gli esercizi commerciali del professionista.
In altri termini, sono previsti obblighi informativi di carattere specifico c.d. “a statuto forte”.
Nel caso in esame, il convenuto ha allegato l'omessa ricezione delle informazioni prescritte, contestando di aver ricevuto le condizioni generali di contratto ed il modulo per il recesso.
Il contratto datato 2 dicembre 2020 sottoscritto dal convenuto non riporta specifiche informazioni sulle modalità di recesso, né il questionario fa riferimento a termini.
D'altro canto, le condizioni generali del contratto non risultano specificamente sottoscritte dal convenuto, nemmeno per ricevuta e lo stesso ne ha contestato la ricezione.
Nemmeno risulta documentazione a sostegno della intervenuta consegna del modulo di recesso (in effetti non utilizzato dal consumatore).
In un tal contesto, non può dirsi quindi assolto da parte attrice l'onus probandi in ordine al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi di informazione precontrattuali con specifico riguardo al recesso.
In base all'art. 52 del CDC, in caso di contratto di vendita fuori dai locali commerciali, al consumatore è concesso un periodo di 14 giorni per esercitare il recesso ad nutum (“senza dover fornire alcuna motivazione”).
La decorrenza del termine è prevista: “b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni”.
Nondimeno, l'art. 53 del CDC prevede: “Se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera
h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo 52, comma 2”.
Con questa norma viene previsto un allungamento dello spatium deliberandi in caso di mancato assolvimento da parte del professionista dagli obblighi informativi concernenti il diritto di recesso.
In caso di omessa informazione, infatti, si cumulano i due termini, quello breve e quello lungo, così che il consumatore beneficerà di un primo termine breve di 14 giorni e di un successivo termine lungo di 12 mesi, che inizierà a decorrere con lo spirare del primo termine.
Nel caso in esame, risulta che il convenuto abbia esercitato il proprio diritto di recesso mediante l'invio di raccomandata a.r. in data 10 febbraio 2021, ricevuta dall'attrice in data
15 febbraio 2021.
La missiva indica il recesso da parte del convenuto dai contratti del 10 febbraio 2020,
16 settembre 2020 e 2 dicembre 2020.
Non è specificamente allegato dalle parti il momento della consegna dei beni oggetto dei contratti, né parrebbe individuabile nella documentazione prodotta;
nondimeno è verosimile che le opere d'arte siano state consegnate al convenuto certamente successivamente alla data indicata nei singoli contratti.
Ne consegue che il recesso giungeva al destinatario entro il termine previsto dall'art. 53 del CDC con la conseguenza che il recesso va ritenuto valido ed efficace con riguardo a tutti e tre i contratti di vendita.
La domanda attorea va pertanto rigettata.
Il convenuto chiede in via riconvenzionale la restituzione della somma di € 68.000, poi rettificato in € 44.300 (prima memoria convento).
Va rilevato che il convenuto non ha prodotto specifica documentazione attestante i singoli pagamenti effettuati in favore della società attrice.
Sulla scorta delle allegazioni e della documentazione in atti è possibile ricostruire quanto segue.
Con riguardo al contratto del 2 dicembre 2020 il prezzo indicato è pari ad € 49.500,
l'attrice ha dato atto di aver incassato n. tre assegni bancari dell'importo di € 7.900 ciascuno, chiedendo il pagamento del saldo, pari ad € 23.700, conseguentemente è possibile dedurre che il convenuto abbia versato la somma di € 25.800.
Con riguardo al contratto del 16 settembre 2020 il prezzo indicato è pari ad € 18.500, la stessa attrice ha dato che lo stesso si era perfezionato, può quindi ritenersi che il convenuto abbia provveduto all'integrale pagamento del prezzo. Con riguardo infine al contratto del 10 febbraio 2020 il prezzo indicato è pari ad € 3.800
(doc. 11 convenuto), l'attrice ha tuttavia contestato di aver venduto l'opera indicata in contratto al convenuto. Il documento non risulta sottoscritto dalla parte attrice. In mancanza della prova del pagamento alcuna somma può essere chiesta in restituzione dal convenuto, né l'attrice potrà chiede la restituzione dell'opera indicata nel documento.
In definitiva, può dirsi che il convenuto abbia corrisposto alla società attrice in forza dei contratti sopra indicati la somma complessiva di € 44.300.
L'attrice va pertanto condannata alla restituzione della predetta somma in favore del convenuto, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Il convenuto è tenuto alla restituzione delle opere oggetto dei contratti sottoscritti in data
2 dicembre 2020 e in data 16 settembre 2020.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 5.261,00, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15 %), cpa ed iva come per legge, valori medi, ai mini per la fase istruttoria non tenuta e decisoria stante la forma semplificata della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda di parte attrice.
Accoglie la domanda svolta in via riconvenzionale dal convenuto, e per l'effetto,
Condanna l'attrice alla restituzione in favore del convenuto della somma di € 44.300,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Dispone che il convenuto restituisca all'attrice le opere d'arte di cui in parte motiva, a proprie spese.
Condanna l'attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite per anticipazioni e compensi, che si liquidano come in parte motiva.
Rigetta per il resto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 27 marzo 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2796 / 2022
Oggi 27 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Elisabetta Arrigoni, sono comparsi:
Per l'avv. VITO PALUMBO, oggi dall'avv. Buzzacchi Parte_1 CP_1
Marco;
Per , l'avv. DIEGO BERTOLETTI ed avv. Erika Scaroli. CP_2
E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
I quali precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., la pubblicazione della sentenza equivale a lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2796 / 2022 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 protempore, con il patrocinio dell'avv. e dom. Vito Palumbo del foro di Salerno;
ATTORICE contro
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti e dom.ri CP_2 C.F._1
Diego Bertoletti e Erika Scaroni, entrambi del foro di Brescia;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
L'attrice come da note conclusive del 17.3.2025: “Voglia l'On.le Tribunale di Brescia, ogni contraria istanza disattesa, in via principale dichiarare ed accertare l'inefficacia e/o illegittimità e/o tardività del recesso dai contratti di vendita di opere d'arte, cedola n. 01013 del 16.9.2020 e n. 0118 del 2.12.2020, esercitato dal convenuto e, per l'effetto, condannarlo all'integrale pagamento del saldo del prezzo relativo al contratto cedola n.
0118 del 2.12.2020, pari ad € 23.700,00, oltre rivalutazione ed interessi in favore della società attrice e in ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta in quanto generica, inammissibile, illegittima nonché infondata, in fatto e in diritto, per le motivazioni esposte nel presente atto oltre che nell'atto di citazione e nei precedenti scritti difensivi, per essere i due contratti stipulati, in data 16.9.2020 e
2.12.2020, pienamente validi ed efficaci, con conseguente condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014 (come modificato dal D.M. n. 37/2018)”.
Il convenuto come da note conclusive del 17.3.2025: “In via principale, respingere la domanda attorea, in quanto infondata per le ragioni espresse in narrativa.
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la tempestività e l'efficacia del recesso esercitato dal sig. er le causali di cui in premessa e, per l'effetto, accertata la non CP_2 debenza delle somme pretese da parte attrice, condannare quest'ultima al rimborso dell'importo incassato, pari a € 44.300,00 e disporre perché il convenuto riconsegni le opere ad avvenuto incasso.
Subordinatamente, in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di non ritenute tempestività ed efficacia del recesso, accertare e dichiarare che il consenso del sig
stato carpito con dolo, senza il quale il convenuto non si sarebbe mai determinato CP_2
ad acquistare, ovvero, in ipotesi di non ritenuta sussistenza dei raggiri, accertare e dichiarare che il consenso del sig. stato viziato da errore rilevante, senza il quale CP_2
il convenuto non si sarebbe mai determinato ad acquistare, per le ragioni espresse in narrativa: per l'effetto, annullare i contratti di compravendita oggetto di causa ex artt. 1427
e ss. c.c. e condannare l'attrice al rimborso dell'importo di € 44.300,00.
In via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti domande riconvenzionali, accertare e dichiarare la sussistenza del dolo incidente in capo alla senza i raggiri della quale il convenuto avrebbe contratto a Parte_1 differenti condizioni e, per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento del danno ex art. 1440 c.c., nella misura data dalla differenza tra il prezzo pagato e l'effettivo valore di mercato stimato o nella minor somma ritenuta di giustizia, ovvero, accertato che la vendita
è viziata da aliud pro alio, risolvere i contratti di compravendita o, in subordine, dichiarare la riduzione del prezzo all'effettivo valore di mercato.
In via istruttoria, ferme le istanze di cui alla comparsa di costituzione e risposta, si produce
[.. sub doc. 14 la stampa delle pagine dei siti , e Parte_2 Controparte_3
. CP_3
In ogni caso: con ogni più ampia riserva di nuove produzioni nei termini di cui alle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., per la concessione dei quali si insiste sin d'ora, nonchè di diversamente argomentare, dedurre, eccepire e concludere anche in fase istruttoria. Spese di causa interamente rifuse”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società attrice ha chiesto l'accertamento dell'inefficacia del Parte_1 recesso da alcuni contratti di vendita di opere d'arte, esercitato dal convenuto
[...] mediante raccomandata a.r. del 10.2.2021 (ricevuta dall'attrice in data CP_2
15.2.2021) con condanna del convenuto al pagamento del saldo del prezzo relativo al contratto sottoscritto in data 2.12.2020 e pari ad € 23.700,00.
A sostegno della domanda parte attrice invocava, in particolare, il perfezionamento del contratto di vendita inter partes in data 2.12.2020 presso il domicilio del convenuto (doc.
2) ed eccepiva la tardività del recesso esercitato dallo stesso in data 15.2.2021, oltre il termine di 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto (art. 52 del Codice del Consumo).
Deduceva inoltre di aver informato il convenuto del diritto di recesso, come risultava dalla sottoscrizione da parte dello stesso della informativa precontrattuale contenente il modulo per il recesso che, regolarmente consegnati al cliente, rilevando altresì che in allegato al contratto erano presenti le condizioni generali di vendiate nelle quali all'art. 1 erano specificati termini e le modalità di recesso, con conseguente assolvimento da parte attrice degli obblighi informativi.
Si è costituito il convenuto contestando in toto la domanda attorea, CP_2
deducendo, in particolare, che il recesso inviato in data 10.2.2021 era tempestivo in quanto in violazione all'art. 49 del CDS alcuna formativa era stata consegnata al cliente da parte della società attrice (la documentazione prodotta non era idonea a dimostrare la ricezione essendovi discrepanza tra il doc. 2 e il doc. 4). Deduceva che in base al disposto dell'art. 53 del CDS andava applicato il termine di 12 mesi (successivi al periodo di recesso iniziale) e pertanto per il primo contratto del 16.9.2020 il termine era da individuare al 30.9.2021, mentre per il secondo contratto del 2.12.2020 era da individuare al 16.12.2021. In ogni caso, il convenuto eccepiva l'annullabilità dei contratti sottoscritti per vizio del consenso (sussistendo dolo, errore su una qualità dell'oggetto della prestazione, errore sull'identità e qualità dell'altro contraente); infine il convenuto eccepiva in via ulteriormente subordinata la sussistenza dell'ipotesi della vendita di aliud pro alio.
Il convenuto chiedeva al Tribunale di Brescia il rigetto della domanda attorea;
in via riconvenzionale, l'accertamento della tempestività ed efficacia del recesso, con condanna della società attrice al rimborso della somma si € 68.000 e riconsegna delle opere;
in subordine, l'accertamento del dolo della attrice con annullamento dei contratti di vendita;
in ulteriore subordine, l'accertamento del dolo incidente da parte attrice con condanna al risarcimento del danno.
Il giudice su richiesta delle parti concedeva i termini ex art. 183, comma 6, cpc, e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva rinvio ex art. 281 sexies cpc, con termini per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 26 marzo 2025 la causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
***
La società attrice ha chiesto l'accertamento della inefficacia del Parte_3 recesso dal contratto di vendita, avente ad oggetto l'acquisto da parte del convenuto
[...] delle seguenti opere: dipinto “Perenne inno alla vita” di e scultura CP_2 CP_4
“La preponderanza del grande” di , al prezzo complessivo di € 49.500, Persona_2
sottoscritto in Irma (BS) in data 2 dicembre 2020 (doc. 2).
Di contro, il convenuto ha chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento CP_2
della tempestività ed efficacia del recesso dal predetto contratto inviato a mezzo raccomandata a.r. in data 10 febbraio 2021, nonché dai contratti sottoscritti in data 10 febbraio 2020, 16 settembre 2020, in applicazione della disciplina del Codice del Consumo, invocando sia la propria qualifica di consumatore, sia le modalità della vendita a domicilio, sia la mancata consegna da parte della società attrice della documentazione informativa
(doc. 3).
Si tratta di valutare l'applicabilità al caso in esame della disciplina prevista in tema di vendita dal Codice del Consumo.
Secondo la tesi di parte attrice il convenuto andrebbe qualificato come collezionista di opere d'arte ed esperto del settore, a sostegno di tale prospettazione richiama il contenuto del questionario (doc. 4), contestato dal convenuto.
Si osserva che -ferme le contestazioni da prete del convenuto- nel questionario, in risposta alla domanda n. 7: “Perché lei acquista opere d'arte?”, risultano apposte due crocette: rispettivamente sulla opzione a) “Per mero piacere personale” e b) “Per collezionismo”.
Risulta poi che il convenuto nel corso degli anni abbia acquistato varie opere d'arte.
Tali elementi di per sé non possono essere ritenuti sufficienti ad escludere che il convenuto ricopra la qualità di consumatore.
Peraltro, è la stessa parte attrice a richiamare l'applicazione della normativa del Codice del Consumo in tema di recesso.
In un tale contesto, in mancanza di elementi di segno contrario, non pare sussistano ostacoli all'applicazione della normativa del Codice del Consumo. Venendo poi ad esaminare il recesso posto in essere dal convenuto si osserva quanto segue.
Nel caso in esame le modalità di vendita presso il domicilio del convenuto non risultano in contestazione, peraltro la documentazione prodotta dalle parti riporta in calce il luogo di sottoscrizione indicato in Irma (BS), quindi presso la residenza del convenuto (docc. 2,
4 attrice;
4, 5 e 11 convenuto).
Secondo la tesi di parte attrice al momento della sottoscrizione dei contratti veniva illustrata e consegnata al convenuto l'informativa pre-contrattuale come previsto dall'art. 49 del CDC, con specifica indicazione delle modalità e tempistiche per esercitare l'eventuale recesso dal contratto, inoltre al convenuto veniva sottoposto specifico questionario nel quale egli precisava, in risposta al quesito n. 11, di essere stato informato delle modalità di recesso (docc. 2 e 4).
Di contro, il convenuto contesta la circostanza, rilevando la mancanza di illustrazione e/o consegna della informativa sul recesso e comunque la inidoneità della documentazione prodotta in giudizio dalla attrice a dimostrazione della consegna sia della informativa, che del questionario. Evidenzia discrepanze tra il documento n. 2 di parte attrice, costituito da n. 2 fogli distinti: contratto sottoscritto dal convenuto in data 2 dicembre 2020 e condizioni contrattuali ed il doc. 4 costituito da due fogli distinti: questionario non compilato dal convenuto e contratto sottoscritto in data 2 dicembre 2020.
In particolare, secondo il convenuto il contratto prodotto quale documento n. 2 risulta spillato alle condizioni generali, mentre il medesimo contratto, prodotto quale documento n. 4, risulta privo della spillatura. Con la conseguenza che mancherebbe la prova della consegna delle condizioni generali del contratto al convenuto, tenuto anche conto che il foglio non risultava nemmeno sottoscritto dallo stesso.
L'art. 49 del CDC stabilisce che: “Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto
a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: (...) h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma
1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B. (...)
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate. (...) 5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti”.
All'ultimo comma la norma stabilisce inoltre che: “10. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.”
La normativa in esame rende pertanto più stringenti gli obblighi informativi precontrattuali posti a carico del professionista, tenuto conto che al fine di salvaguardare la libertà contrattuale del consumatore e metterlo al riparo dalle possibili pressioni psicologiche subite nella contrattazione fuori dei locali commerciali, nei contratti da stipulare con tecniche speciali di negoziazione gli obblighi informativi sono previsti in misura più specifica rispetto alla diversa ipotesi dei contratti stipulati presso gli esercizi commerciali del professionista.
In altri termini, sono previsti obblighi informativi di carattere specifico c.d. “a statuto forte”.
Nel caso in esame, il convenuto ha allegato l'omessa ricezione delle informazioni prescritte, contestando di aver ricevuto le condizioni generali di contratto ed il modulo per il recesso.
Il contratto datato 2 dicembre 2020 sottoscritto dal convenuto non riporta specifiche informazioni sulle modalità di recesso, né il questionario fa riferimento a termini.
D'altro canto, le condizioni generali del contratto non risultano specificamente sottoscritte dal convenuto, nemmeno per ricevuta e lo stesso ne ha contestato la ricezione.
Nemmeno risulta documentazione a sostegno della intervenuta consegna del modulo di recesso (in effetti non utilizzato dal consumatore).
In un tal contesto, non può dirsi quindi assolto da parte attrice l'onus probandi in ordine al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi di informazione precontrattuali con specifico riguardo al recesso.
In base all'art. 52 del CDC, in caso di contratto di vendita fuori dai locali commerciali, al consumatore è concesso un periodo di 14 giorni per esercitare il recesso ad nutum (“senza dover fornire alcuna motivazione”).
La decorrenza del termine è prevista: “b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni”.
Nondimeno, l'art. 53 del CDC prevede: “Se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera
h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo 52, comma 2”.
Con questa norma viene previsto un allungamento dello spatium deliberandi in caso di mancato assolvimento da parte del professionista dagli obblighi informativi concernenti il diritto di recesso.
In caso di omessa informazione, infatti, si cumulano i due termini, quello breve e quello lungo, così che il consumatore beneficerà di un primo termine breve di 14 giorni e di un successivo termine lungo di 12 mesi, che inizierà a decorrere con lo spirare del primo termine.
Nel caso in esame, risulta che il convenuto abbia esercitato il proprio diritto di recesso mediante l'invio di raccomandata a.r. in data 10 febbraio 2021, ricevuta dall'attrice in data
15 febbraio 2021.
La missiva indica il recesso da parte del convenuto dai contratti del 10 febbraio 2020,
16 settembre 2020 e 2 dicembre 2020.
Non è specificamente allegato dalle parti il momento della consegna dei beni oggetto dei contratti, né parrebbe individuabile nella documentazione prodotta;
nondimeno è verosimile che le opere d'arte siano state consegnate al convenuto certamente successivamente alla data indicata nei singoli contratti.
Ne consegue che il recesso giungeva al destinatario entro il termine previsto dall'art. 53 del CDC con la conseguenza che il recesso va ritenuto valido ed efficace con riguardo a tutti e tre i contratti di vendita.
La domanda attorea va pertanto rigettata.
Il convenuto chiede in via riconvenzionale la restituzione della somma di € 68.000, poi rettificato in € 44.300 (prima memoria convento).
Va rilevato che il convenuto non ha prodotto specifica documentazione attestante i singoli pagamenti effettuati in favore della società attrice.
Sulla scorta delle allegazioni e della documentazione in atti è possibile ricostruire quanto segue.
Con riguardo al contratto del 2 dicembre 2020 il prezzo indicato è pari ad € 49.500,
l'attrice ha dato atto di aver incassato n. tre assegni bancari dell'importo di € 7.900 ciascuno, chiedendo il pagamento del saldo, pari ad € 23.700, conseguentemente è possibile dedurre che il convenuto abbia versato la somma di € 25.800.
Con riguardo al contratto del 16 settembre 2020 il prezzo indicato è pari ad € 18.500, la stessa attrice ha dato che lo stesso si era perfezionato, può quindi ritenersi che il convenuto abbia provveduto all'integrale pagamento del prezzo. Con riguardo infine al contratto del 10 febbraio 2020 il prezzo indicato è pari ad € 3.800
(doc. 11 convenuto), l'attrice ha tuttavia contestato di aver venduto l'opera indicata in contratto al convenuto. Il documento non risulta sottoscritto dalla parte attrice. In mancanza della prova del pagamento alcuna somma può essere chiesta in restituzione dal convenuto, né l'attrice potrà chiede la restituzione dell'opera indicata nel documento.
In definitiva, può dirsi che il convenuto abbia corrisposto alla società attrice in forza dei contratti sopra indicati la somma complessiva di € 44.300.
L'attrice va pertanto condannata alla restituzione della predetta somma in favore del convenuto, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Il convenuto è tenuto alla restituzione delle opere oggetto dei contratti sottoscritti in data
2 dicembre 2020 e in data 16 settembre 2020.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 5.261,00, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15 %), cpa ed iva come per legge, valori medi, ai mini per la fase istruttoria non tenuta e decisoria stante la forma semplificata della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda di parte attrice.
Accoglie la domanda svolta in via riconvenzionale dal convenuto, e per l'effetto,
Condanna l'attrice alla restituzione in favore del convenuto della somma di € 44.300,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Dispone che il convenuto restituisca all'attrice le opere d'arte di cui in parte motiva, a proprie spese.
Condanna l'attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite per anticipazioni e compensi, che si liquidano come in parte motiva.
Rigetta per il resto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 27 marzo 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni