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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1199 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1199/2024 avente ad oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale TRA
) nata il [...] a [...], con l'Avv. CENNI Parte_1 C.F._1
ILARIA, come da procura in atti RICORRENTE E
nato il [...] a [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
GRIMALDI PAOLA, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.02.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto emettersi sentenza con la quale veniva Parte_1 regolamentata la resp in relazione alla minore nata a [...] il Persona_1
30.06.2015, figlia minore nata dalla relazione avuta dal ricorrente con la Sig. . Controparte_1
A fondamento della domanda deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e l'esistenza di serie incompatibilità e inadempimenti della resistente, elementi che avevano reso necessario la proposizione del ricorso al fine della regolamentazione richiesta. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla necessità di una regolamentazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si Cont riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV :
“Sono altresì presenti le parti, le quali dichiarano di volere ire il processo alle seguenti condizioni: 1. assegnare la casa familiare sita in Nepi (VT), Via di Corte n.16, Foglio 12, particella 638, sub.1, cat.A4, classe 2, a , nella quale ivi abiterà unitamente alla figlia minore Controparte_1 [...]
Per_1
2. affida la figlia minore nata a [...] il [...], congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento e residenza presso la madre. Entrambi i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della figlia saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni della figlia, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, come detto, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente. 3. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo:
• A settimane alterne, dalle ore 12.30 del sabato fino alle 20.30 della domenica quando, dopo aver provveduto a cenare con la figlia, la riaccompagnerà a casa della madre;
• durante la settimana, il martedì, mercoledì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20.30 quando, dopo aver provveduto a cenare con la figlia, la riaccompagnerà a casa della madre;
• Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, iniziando dalla madre, dalle ore 13.00 del 24 dicembre alle ore 13.00 del 25 dicembre e dalle ore 13.00 del 25 dicembre alle ore 20.30 del 26 dicembre;
il 6 gennaio in maniera alternata dalle ore 10.00 alle ore 20.30. Durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro, ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio e agosto la minore potrà trascorrere 15 giorni anche non continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno;
nel giorno del compleanno di ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni scolastici, la minore trascorrerà la giornata con il padre o con la madre sino alle ore 22.00; nel giorno del compleanno della minore, ad anni alterni, presso la madre o presso il padre, sempre sino alle ore 22.00;
4.in considerazione della condizione economico-patrimoniale delle parti e della capacità lavorativa di entrambi i genitori e di tutti i criteri dell'art. 155 comma 4 c.c, il sig entro e non Parte_1 Per_ oltre il giorno 5 di ogni mese, verserà a titolo di contributo per il mantenimento della minor la somma di € 300,00 mensili;
la somma versata a titolo di contributo per il mantenimento della figlia andrà rivalutata annualmente secondo la variazione degli indici Istat;
entrambi i genitori contribuiranno, altresì, nella misura del 50% alle spese straordinarie che dovranno essere previamente concordate e documentate (salvo quelle urgenti e indifferibili) e nel caso di disaccordo varrà quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Viterbo del 2018;
5. le detrazioni fiscali per la figlia saranno fruite da ciascun genitore, come per legge e l'assegno unico per la figlia o emolumenti analoghi saranno percepiti al 50% da ciascun genitore;
8. i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio per sè e per quelli della figlia minore;
9. le spese legali sono integralmente compensate;
10. le parti dichiarano di rinunciare all'impugnativa. A questo punto le parti chiedono di trasformare il rito ed emettere sentenza”
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo, inoltre, rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, dispone in merito regolamentazione della responsabilità genitoriale in relazione alla figlia minore nata a [...] il [...], Persona_1 come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione;
2. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 26/02/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1199/2024 avente ad oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale TRA
) nata il [...] a [...], con l'Avv. CENNI Parte_1 C.F._1
ILARIA, come da procura in atti RICORRENTE E
nato il [...] a [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
GRIMALDI PAOLA, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.02.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto emettersi sentenza con la quale veniva Parte_1 regolamentata la resp in relazione alla minore nata a [...] il Persona_1
30.06.2015, figlia minore nata dalla relazione avuta dal ricorrente con la Sig. . Controparte_1
A fondamento della domanda deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e l'esistenza di serie incompatibilità e inadempimenti della resistente, elementi che avevano reso necessario la proposizione del ricorso al fine della regolamentazione richiesta. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla necessità di una regolamentazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si Cont riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV :
“Sono altresì presenti le parti, le quali dichiarano di volere ire il processo alle seguenti condizioni: 1. assegnare la casa familiare sita in Nepi (VT), Via di Corte n.16, Foglio 12, particella 638, sub.1, cat.A4, classe 2, a , nella quale ivi abiterà unitamente alla figlia minore Controparte_1 [...]
Per_1
2. affida la figlia minore nata a [...] il [...], congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento e residenza presso la madre. Entrambi i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della figlia saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni della figlia, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, come detto, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente. 3. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo:
• A settimane alterne, dalle ore 12.30 del sabato fino alle 20.30 della domenica quando, dopo aver provveduto a cenare con la figlia, la riaccompagnerà a casa della madre;
• durante la settimana, il martedì, mercoledì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20.30 quando, dopo aver provveduto a cenare con la figlia, la riaccompagnerà a casa della madre;
• Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, iniziando dalla madre, dalle ore 13.00 del 24 dicembre alle ore 13.00 del 25 dicembre e dalle ore 13.00 del 25 dicembre alle ore 20.30 del 26 dicembre;
il 6 gennaio in maniera alternata dalle ore 10.00 alle ore 20.30. Durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro, ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio e agosto la minore potrà trascorrere 15 giorni anche non continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno;
nel giorno del compleanno di ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni scolastici, la minore trascorrerà la giornata con il padre o con la madre sino alle ore 22.00; nel giorno del compleanno della minore, ad anni alterni, presso la madre o presso il padre, sempre sino alle ore 22.00;
4.in considerazione della condizione economico-patrimoniale delle parti e della capacità lavorativa di entrambi i genitori e di tutti i criteri dell'art. 155 comma 4 c.c, il sig entro e non Parte_1 Per_ oltre il giorno 5 di ogni mese, verserà a titolo di contributo per il mantenimento della minor la somma di € 300,00 mensili;
la somma versata a titolo di contributo per il mantenimento della figlia andrà rivalutata annualmente secondo la variazione degli indici Istat;
entrambi i genitori contribuiranno, altresì, nella misura del 50% alle spese straordinarie che dovranno essere previamente concordate e documentate (salvo quelle urgenti e indifferibili) e nel caso di disaccordo varrà quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Viterbo del 2018;
5. le detrazioni fiscali per la figlia saranno fruite da ciascun genitore, come per legge e l'assegno unico per la figlia o emolumenti analoghi saranno percepiti al 50% da ciascun genitore;
8. i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio per sè e per quelli della figlia minore;
9. le spese legali sono integralmente compensate;
10. le parti dichiarano di rinunciare all'impugnativa. A questo punto le parti chiedono di trasformare il rito ed emettere sentenza”
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo, inoltre, rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, dispone in merito regolamentazione della responsabilità genitoriale in relazione alla figlia minore nata a [...] il [...], Persona_1 come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione;
2. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 26/02/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco