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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 28/01/2026, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1337/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TODISCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11195/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250025130826000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19795/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso notificato alla Regione Campania e ad Agenzia delle Entrate Riscossione e successiva costituzione in giudizio, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti,ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820250025130826000, relativa a tassa auto 2018, contestando:
• La mancata notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo;
• Il merito della pretesa contenuta nella cartella impugnata;
• La prescrizione del credito, la decadenza dell'azione di riscossione;
Si costituiva ADER chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi di cui alle controdeduzioni.
Non si costituiva in giudizio il concessionario la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Rileva il questo Giudice che la Regione Campania, non costituendosi in giudizio, abbia implicitamente rinunciato a fornire la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di pagamento, posta a fondamento della cartella impugnata.
Trattasi di obbligo gravante sull'Ente impositore che trova la sua genesi nel dettato dell'art. 26 comma 4 dpr
602/1973, che sancisce l'obbligo di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente e dell'amministrazione “.
Non comprovando la tempestività e regolarità delle notifiche dell'avviso di pagamento presupposto della cartella esattoriale, non essendo a tal fine sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo, il ricorso va accolto con condanna della Regione Campania al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 232,00, rimborso forpettario delle spese in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna Regione Campania al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 232,00 oltre spese generali in misura del 15%, C.U.T. ed accessosi di legge se dovuti, in favore del difensore anticipatario. Napoli, 11 novembre 2025 Il Giudice
dr. Francesco Todisco
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TODISCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11195/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250025130826000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19795/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso notificato alla Regione Campania e ad Agenzia delle Entrate Riscossione e successiva costituzione in giudizio, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti,ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820250025130826000, relativa a tassa auto 2018, contestando:
• La mancata notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo;
• Il merito della pretesa contenuta nella cartella impugnata;
• La prescrizione del credito, la decadenza dell'azione di riscossione;
Si costituiva ADER chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi di cui alle controdeduzioni.
Non si costituiva in giudizio il concessionario la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Rileva il questo Giudice che la Regione Campania, non costituendosi in giudizio, abbia implicitamente rinunciato a fornire la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di pagamento, posta a fondamento della cartella impugnata.
Trattasi di obbligo gravante sull'Ente impositore che trova la sua genesi nel dettato dell'art. 26 comma 4 dpr
602/1973, che sancisce l'obbligo di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente e dell'amministrazione “.
Non comprovando la tempestività e regolarità delle notifiche dell'avviso di pagamento presupposto della cartella esattoriale, non essendo a tal fine sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo, il ricorso va accolto con condanna della Regione Campania al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 232,00, rimborso forpettario delle spese in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna Regione Campania al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 232,00 oltre spese generali in misura del 15%, C.U.T. ed accessosi di legge se dovuti, in favore del difensore anticipatario. Napoli, 11 novembre 2025 Il Giudice
dr. Francesco Todisco