Articolo 7 della Legge 24 giugno 1929, n. 1159
Articolo 6Articolo 8
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31 luglio 1929
Art. 7.

II matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nel precedente art. 3 produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile, quando siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Entrata in vigore il 31 luglio 1929
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