Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
Decreto cautelare 24 luglio 2023
Ordinanza cautelare 18 settembre 2023
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 22/04/2026, n. 7251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7251 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07251/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00917/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 917 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EL Electronic Engineering s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Carifi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Sardegna, Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Val D'Aosta, Provincia Autonoma di TR, Provincia Autonoma di Bolzano, Sanitaria Ortopedia Borgo Roma s.r.l., Regione del Veneto, non costituiti in giudizio;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
1. del decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022;
2. del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “ Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022;
3. dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di TR e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;
4. ove occorra, della “ Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018 ” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di TR e Bolzano il 28 settembre 2022;
5. ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496;
6. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24 febbraio 2023 :
- del decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, con il quale vengono previsti gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pubblicato sul BUR n. 151 del 14 dicembre 2022;
- dell'Allegato A al predetto decreto, recante “ elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore ”;
- della nota prot. n. 544830 del 24 novembre 2022 dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, che ha fornito agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019;
- della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022 con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “ altre fattispecie non riconducibili a fatturato ” rilevato dagli enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “ BA0210 – Dispositivi medici ” del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Regione Veneto, e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. IN Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. Considerato che con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha trasposto innanzi a questo Tar il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto avverso il decreto del Ministero della Salute adottato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 6 luglio 2022 e pubblicato in GURI il 15 settembre 2022, recante la “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, nonché il decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in GURI il 26 ottobre 2022 recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”; nonché ancora l’atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di TR e Bolzano, recante “ Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di TR e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 ”; nonché infine l’intesa raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di TR e Bolzano il 28 settembre 2022 e la Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e Finanze, 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; insistendo per l’annullamento di tali atti sulla base di sette motivi di ricorso, volti a lamentare sia la ritenuta sussistenza di vizi propri degli stessi, sia la ritenuta illegittimità della normativa primaria che disciplina il sistema del p ayback nel settore dei dispositivi medici;
2. Premesso, altresì, che con atto di motivi aggiunti depositato il 24 febbraio 2023 la società EL Electronic Engineering s.r.l. ha impugnato gli atti applicativi dei provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo adottati dalla Regione Veneto;
3. Premesso, infine, che:
- in data 10 dicembre 2025 EL Electronic Engineering s.r.l. ha depositato una memoria, corredata di allegati, a mezzo della quale ha dedotto di aver medio tempore aderito al meccanismo di definizione delle controversie relative al payback per le annualità 2015-2018 previsto dall’art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, provvedendo, nei termini previsti dalla predetta normativa, « al pagamento alle quote di ripiano pay back dispostivi medici nella misura del 25% determinate dalla normativa sopra richiamata, in favore delle amministrazioni odierne resistenti » e ha conseguentemente chiesto a questo Tribunale di « dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, secondo quanto stabilito dall’art. 7, d.l. n. 95/2025» ;
- in data 30 dicembre 2025 la Regione Veneto ha depositato nel fascicolo del giudizio il decreto del 16 ottobre 2025 con cui ha accertato l’avvenuto pagamento da parte della ricorrente nei termini previsti dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025;
4. Rilevato che l’art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, ha previsto che « per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015 »; che « l'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti »; e che « decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di TR e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite »;
5. Osservato che a fronte di quanto dedotto e prodotto dalle parti la disposizione appena richiamata impone a questo Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR TO, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
IN Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IN Giuseppe Lanzafame | OR TO |
IL SEGRETARIO