Sentenza 29 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/11/2025, n. 9231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9231 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09231/2025REG.PROV.COLL.
N. 07126/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7126 del 2023, proposto da
AB IS, PE LL, LA Aimati, Settimo Alba, RN AL, LV AL, AN NO, IO MI, NA OS, PA ER, AO BA, AN DO, PE AG, NI LE, CA LA, VI EL, LA LI, IA DR, IE UC, LU OG, AB PP, IN AR ON, NN IL, AN EV, AR AR RT, SI AV, AM LI, IA IB, GI CO, RU AN, PE FÒ, AR TO D'LO, LV DA, RI EL, LU DE RO, LA NO, IU De IS, IN De VI, SC TO, RI Di RI, PE Di VO, NN RA, SI TO, AO TO, IN FA, TA AR LI, ON IS, ER TO, LE LO, SA AN, IE TT, AN UL, NA LO, NN TA, MI FI, PA PE, IO UD, LV IR, AU ON, IA LU, AN AG, LO NO, NA SA, LA AN, EL ARni, ER TO, DE EC, TT RI, RO IA, NC RD, AR FO, NI BI, NT AN, AN OS, TE CI, NR TU, AR NO, EA GI, CH GL, NA RI ER, NAlisa LA, IO LL, IO CO, AN PO, NG ZI, AR IO, TA UC RI, MA SI, LE SI, LV RU, IO AC, TR SA, IL RI CI, ER LI, IE ED, RI SE, MA LE, SC AV DA, LO AN NN SO, SI LV DE, IL NI LO, IA VI, AR LI, LA PI, AN ZO, IA CH, rappresentati e difesi dall'avvocato NC Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima-Quater) n. 9056/2023, resa tra le parti,
per l’annullamento:
- del decreto del Capo della Polizia PROT.N.333-e/275.1tc/54 – 152-2020 del 16.7.2020 con cui è stata disposta la nomina dei ricorrenti quali vice ispettori tecnici della Polizia di Stato, nella parte in cui prevede la decorrenza giuridica dall’1.1.2018 anziché da quella di legge;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e conseguenziale;
e per l’accertamento:
- del diritto dei ricorrenti ad ottenere la retrodatazione giuridica della qualifica di “Vice Ispettore tecnico della Polizia di Stato” ad una data successiva al 31.12.2002 compatibilmente con l’anzianità di servizio quinquennale di ciascun ricorrente prevista dall’art. 25 ter del D.P.R. 337/1982 o, in via subordinata, dall’1.1.2009 o comunque a quella ritenuta equa e di giustizia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. OM AT;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor AB IS e 105 altri appartenenti alla Polizia di Stato hanno appellato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, indicata in epigrafe, che, rigettando il loro ricorso, integrato da plurimi motivi aggiunti, ha confermato la legittimità dell’operato dell’Amministrazione laddove ha previsto come decorrenza giuridica ed economica la data di cessazione del corso formativo per vice-ispettori tecnici nell’ambito del concorso da loro vinto anziché dalla data di disponibilità delle rispettive vacanze organiche, ovvero, per quanto riguarda i successivi provvedimenti di nomina quali vice ispettori tecnici e quali ispettori tecnici, ha ritenuto legittima la decorrenza rispettivamente del 1.1.2018 e del 1.1.2020.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno appellato, il quale ha depositato memoria per chiedere la reiezione dell’appello.
3. In vista della trattazione nel merito le parti appellanti hanno prodotto una memoria a sostegno delle proprie ragioni e all’udienza pubblica del 6 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
4. La questione controversa in giudizio attiene alla fondatezza o meno della pretesa degli appellanti, nominati, a suo tempo, vice ispettori tecnici della Polizia di Stato (e successivamente anche ispettori tecnici), al riallineamento della anzianità a quella della disponibilità delle rispettive vacanze organiche.
5. Con la sentenza appellata, il TAR ha osservato che la procedura di nomina nell’ambito alla quale i ricorrenti partecipavano era da considerarsi straordinaria e prevista dalle disposizioni transitorie per la Polizia di Stato, disciplinata dall’art. 2 del d.lgs. n. 95/2017, in quanto modalità semplificata rispetto al regime ordinario attraverso un concorso per soli titoli e non per titoli ed esami al fine di colmare una specifica e consistente vacanza organica. Secondo il giudice di primo grado, infatti, « l’amministrazione resistente – avuto riguardo alla natura straordinaria e derogatoria della procedura nonché al fatto che la stessa è stata indetta per la «copertura dei i posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2017» – ha disposto la decorrenza giuridica della nomina degli odierni ricorrenti a far data dal 1 gennaio successivo all’anno in cui l’amministrazione ha accertato le vacanze per cui è stata bandita la predetta procedura straordinaria, facendo applicazione, appunto, del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lett. mm, d.lgs. n. 95/2017 e dell’art. 25-ter, comma 6, d.p.r. n. 337/1982 (secondo quanto previsto dall’art. dell’art. 2, comma 1, lett. mm-ter, d.lgs. n. 95/2017, ai sensi del quale «i vincitori dei concorsi di cui alla[a] letter[a] mm … sono nominati vice ispettori tecnici con decorrenza giuridica ed economica di cui all'articolo 25-ter, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337») ». Segnatamente, in capo all’amministrazione sussisterebbe il dovere di far riferimento all’annualità 2017 essendo l’unica alla quale può farsi riferimento come anno nel quale si sono verificate le vacanze in quanto è quella in cui il legislatore delegato ha accertato la sussistenza di una scopertura di organico tale da giustificare lo svolgimento di una procedura straordinaria. L’applicazione della norma veniva ritenuto logico e ragionevole avendo il legislatore tenuto in debito conto la scelta del concorso semplificato, mentre il TAR ha considerato inconferente il richiamo alla sua sentenza n. 5723/2019, avendo con tale pronuncia sancito l’inapplicabilità dell’art. 25-ter, comma 6, DPR n. 337/1981 ai vice ispettori della Polizia di Stato.
6. Con il gravame in esame, gli appellanti hanno sottoposto a critica la decisione di primo grado e ne hanno chiesto la riforma, in sintesi, perché:
- l’interpretazione del TAR della vicenda non potrebbe essere condivisa, in quanto l’art. 2 comma 1 lett. mm) del d.lgs. n. 95/2017 richiamerebbe il DPR n. 337/1982 e avrebbe voluto confermare l’applicabilità dei principi generali vigenti nell’ambito dell’ordinamento, compresa anche la decorrenza giuridica della nomina in ruolo di cui all’art. 25-ter;
- né nel bando né nel d.lgs. 95/2017 si parlerebbe di procedura straordinaria e derogatoria, ma soltanto di concorso interno riservato (già previsto dall’art. 25 del DPR n. 337/1982);
- l’art. 25-ter del DPR n. 337/1982 avrebbe introdotto nell’ordinamento della Polizia di Stato il principio di annualità dei concorsi, che a sua volta determinerebbe il diritto alla decorrenza retroattiva della qualifica;
- tra il 2003 ed il 2017 il Ministero non avrebbe però mai bandito alcun concorso, disattendendo l’obbligo previsto dall’art. 25 del DPR n. 337/1982 ed il precetto dell’art. 35 della Costituzione (tutela del lavoro e l’elevazione professionale dei lavoratori) ed il successivo art. 36 (diritto ad una retribuzione proporzionata);
- i provvedimenti gravati sarebbero anche in contrasto con il disposto del d.lgs. n. 53/2001 che avrebbe previsto, per i ruoli della Polizia di Stato interessati ad un concorso interno, il riconoscimento del principio dell’annualità stabilendo una decorrenza giuridica fissata al 1° gennaio dell’anno successivo rispetto a quello nel quale si sono verificate le vacanze;
- il bando avrebbe richiamato anche il D.M. 28 aprile 2005, n. 129 (provvedimento attuativo emanato dal Ministero dell’Interno per la parte di competenza, del d.lgs. n. 53/2001) che avrebbe stabilito specificamente gli adempimenti da porre in essere in merito ai concorsi interni per l’accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato;
- la stessa P.A. in passato avrebbe disposto autonomamente l’applicazione del principio dell’annualità anche ai concorsi interni dei vice periti tecnici (oggi vice-ispettori tecnici) e valuterebbe anche di estenderlo ai concorsi degli ispettori del ruolo ordinario mediante correttivi alla riforma di cui al d.lgs. n. 95/2017, allo scopo di attuare un trattamento equo e conforme per tutti;
- anche la ritenuta irrilevanza della pronuncia del TAR n. 5723/2019 non sarebbe condivisibile, avendo il TAR del Lazio riconosciuto il diritto alla retrodatazione giuridica della promozione prevista dall’art. 25-ter del D.P.R. 337/1982 a favore del personale tecnico-scientifico della Polizia di Stato ed in particolare a beneficio dei vice-ispettori tecnici quali.
7. Le censure non sono convincenti.
8. Come già condivisibilmente chiarito, le previsioni del “ d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, (che) non prevedono in maniera espressa, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la retrodatazione dell’anzianità giuridica per i vincitori del concorso interno alla qualifica di vice ispettore con funzioni di polizia. L’istituto della retrodatazione della nomina, previsto dall’art. 25-ter, comma 6, del d.P.R. n. 337 del 1982, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”, ha, infatti, carattere eccezionale e richiede, ai fini della sua applicabilità, una norma espressa, che non si rinviene nel caso in esame ” (Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2020, n. 7504).
9. In un altro caso del tutto sovrapponibile a quello in esame (Cons. Stato, sez. II, n. 7498/2022) è stato ritenuto che non è desumibile dall’art. 27, co. 1, lett. b) d.P.R. n. 335/1982 (come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. p) del d.lgs. n. 95/2017) un’estensione ai vice ispettori con funzioni di polizia del principio dell’annualità della decorrenza giuridica della nomina, ma solo “ il principio della copertura annuale di tutti i posti resisi disponibili nell’anno precedente ”. Tale disposizione non prevede, invece, alcuna retrodatazione dell’inquadramento dei vincitori dei vari concorsi espletati a cadenza annuale, ma stabilisce il principio per cui i concorsi debbano essere espletati con cadenza annuale. Inoltre è stato chiarito che ai vincitori del concorso non spettava alcuna retrodatazione della decorrenza della nomina alla luce dell’effettiva portata delle disposizioni introdotte dall’art. 1, comma 1, lettera p) del d.lgs. n. 95/2017.
10. La predetta pronuncia n. 7504/2022 ha anche ritenuto che la prospettata questione di legittimità è manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale su questioni analoghe (Corte Cost., n. 21/2020; n. 239/2019). In particolare si è rilevato che “ con la prima delle sentenze citate, la Corte, nel dichiarare l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, ha osservato che una mera caducazione della previsione afferente alla decorrenza dell’inquadramento non sarebbe idonea a far conseguire il risultato, auspicato dal rimettente, di ottenere la sostanziale equi ordinazione del personale delle forze di polizia perseguito dal legislatore delegante e che analogamente precluso risulterebbe un intervento manipolativo-additivo di retrodatazione dell’inquadramento alla data in cui i posti banditi sono risultati disponibili per ciascuna annualità dal 2001 al 2005, come richiesto dai ricorrenti nel giudizio a quo, considerato che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale quando il petitum, tenuto conto dell’intervento additivo richiesto dal rimettente, si connota per un cospicuo tasso di manipolatività”. Perciò “anche nel caso in esame, il mero effetto caducatorio di una eventuale pronuncia di accoglimento della questione di legittimità costituzionale non sarebbe congruo rispetto al risultato perseguito dagli appellanti, di ottenere la sostanziale equi ordinazione ai fini della decorrenza nella nomina del personale delle due carriere delle forze di polizia, rientrando comunque nello spazio di discrezionalità del legislatore stabilire quale debba essere la decorrenza nella nomina a fronte della pluralità di soluzioni prospettabili, pluralità che del resto si evince dalle stesse domande formulate in via subordinata dagli appellanti in ordine alla decorrenza nella nomina; e, per l’appunto, una pronuncia manipolativo-additivo-sostitutiva sarebbe impedita dal carattere non univocamente determinabile quanto a contenuto e portata dell’intervento ”.
11. Tale conclusione in merito al carattere eccessivamente manipolatorio-additivo che sarebbe richiesto alla Consulta è supportata anche dal ragionamento a contrario svolto in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 27 ottobre 2020, n. 224, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, del DPR 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), “ nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti. In tal caso, l’intervento caducatorio della Corte non necessita di alcun intervento ulteriore del legislatore, essendo possibile riportare a conformità alla Costituzione il sistema delle decorrenze nella nomina per mezzo dell’effetto abrogativo della disposizione sopra richiamata, elemento invece mancante nel caso in esame per quanto più sopra specificato ”.
12. Come più volte ribadito, la Pubblica Amministrazione dispone di ampia discrezionalità del decidere se coprire o meno i vuoti di organico, trattandosi di valutazione attinente alla potestà di autoorganizzazione dell’ente pubblico ( ex multis Cons. Stato, sez. VI, n. 2654/2021), e che appartiene alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione la scelta del momento in cui bandire il concorso per la copertura di posti vacanti in organica, nonché l’individuazione del numero delle unità di personale da assumere in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative dell’ente (Cons. Stato, sez. V, n. 4533/2022).
13. Non emerge dall’atto di appello che gli appellanti avessero poi, durante il periodo di assenza di concorsi, esperito azioni giudiziali di qualsiasi tipo per opporsi all’inerzia o inadempienza dell’Amministrazione o per contrastare l’eventuale mancanza o il tardivo esercizio dell’indizione dei concorsi.
14. Non ha nemmeno pregio la tesi che sostiene che la procedura de qua non sarebbe straordinaria quanto piuttosto solo un concorso interno, emergendo sufficientemente che il concorso per cui è causa è stato avviato nell’ambito di una particolare fase transitoria di riordino delle carriere della Polizia di Stato di cui alla legge n. 124/2015 e si è svolto solo per titoli, affrancando i partecipanti dall’onere di sostenere ulteriori esami. Inoltre, i vincitori hanno frequentato un corso non semestrale (previsto solitamente per i concorsi interni) ma trimestrale.
15. Il richiamo al DPR n. 337/1982 contenuto nel bando non può essere invocato dagli appellanti per poter vedersi applicato tout court l’art. 25-ter comma 6 dello stesso, avendo fatto il concorso straordinario riferimento ad una vacanza complessiva verificatesi in una serie di anni precedenti (2009-2017). Ad avviso del Collegio l’art. 25-ter comma 6 può essere letto solo congiuntamente e non disgiuntamente al successivo art. 2 comma 1 lettera mm) del d.lgs. 95/2017. Pertanto – per quanto riguarda la decorrenza giuridica – nel caso di specie la data (anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze) non può che riferirsi al 1.1.2018 e la decorrenza economica (giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione) era il 12.3.2020.
16. Infine, per quanto riguarda la rilevanza (o meno) della sentenza del TAR Lazio n. 5732/2019 si conferma l’assunto del primo giudice che il petitum inerente a tale pronuncia non riguarda i criteri fissati dalla norma per stabilire il dies a quo della retrodatazione, ma riguarda l’eventuale disparità di trattamento con i vice ispettori ordinari.
17. Per tutti gli argomenti appena illustrati, deve essere respinto il presente appello.
18. Sussistono i presupposti perché le spese di giudizio possano essere interamente compensate tra le parti, attesa la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
HA ON, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
VIe Ponte, Consigliere
ER Caponigro, Consigliere
OM AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM AT | HA ON |
IL SEGRETARIO