CASS
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2025, n. 10317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10317 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OZ AO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/12/2024 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
il Procuratore generale, in persona della sostituta OLGA MIGNOLO si è riportata alle conclusioni scritte, già rassegnate, chiedendo il rigetto del ricorso;
l'Avv. Vittorio Luigi Fucci del foro di Benevento per OZ PA ha esposto i motivi di ricorso e concluso per il suo accoglimento, con annullamento del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10317 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 11/03/2025 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di OZ PA, nei cui confronti si procede in stato di custodia cautelare per il reato di cui agli artt. 74, d.P.R. n. 309/1990 e 416 bis.1, cod. pen. (con il ruolo di garante dell'operatività del sodalizio e del relativo traffico nel territorio di Valle Caudina, nonché finanziatore del gruppo, da settembre 2021 al maggio 2022), ritenendo confermati la gravità indiziaria, contestata a difesa, alla stregua di asseriti, nuovi elementi, nonché il quadro cautelare, entrambi riconosciuti anche dal Tribunale, in sede di riesame e dal giudice di legittimità, pronunciatosi in data 24/04/2024. In particolare, il Tribunale, precisato che la preclusione del c.d. giudicato cautelare poteva essere superata, in punto gravità indiziaria, solo da questioni nuove, non dedotte o decise, ancorché implicitamente, in tali pronunce, ha rilevato che, nella specie, gran parte degli argomenti agitati a difesa aveva costituito oggetto del giudizio di riesame, laddove, con riferimento alle dichiarazioni rese al GUP dai coimputati AN GI e OZ RM, le stesse non avevano ridimensionato il quadro di gravità indiziaria, dovendo essere valutate anche in relazione agli ulteriori elementi a carico del ricorrente. Peraltro, le dichiarazioni della donna erano del tutto generiche, quanto alla posizione del OZ PA, intese a ridimensionare il ruolo della dichiarante rispetto al narcotraffico, laddove le affermazioni di OZ RM erano state solo parzialmente confessorie, a fronte di un grave quadro indiziario che lo vedeva pienamente coinvolto in quei traffici. In ogni caso e risolutivamente, quanto alla gravità indiziaria, il Tribunale ha ricordato che il OZ, odierno ricorrente, è già stato condannato in primo grado dal GUP alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione, il che precluderebbe ogni ulteriore valutazione sul punto. Con riferimento, invece, alla permanenza delle esigenze cautelari, il Tribunale ha rilevato che gli elementi allegati a difesa erano preesistenti alla definizione dell'incidente cautelare, fatta eccezione di quelli rappresentati dall'assoluzione del OZ dai reati di usura ed estorsione con aggravante mafiosa, dal decorso del tempo e dall'individuazione di un domicilio fuori regione, considerando solo "relativamente" nuovo, invece, l'argomento che faceva leva sul diverso trattamento riservato ad altri coimputati. Ciò posto, ha ritenuto permane l'esigenza special preventiva, valutata alla stregua della sua negativa personalità, ma anche della gravità delle condotte e del ruolo svolto in concreto dall'imputato. In particolare, ha affermato che l'intervenuta assoluzione che la difesa ha allegato a dimostrazione dell'estraneità del OZ al contesto criminale di Valle Caudina, non dimostrerebbe l'assunto, atteso che, nella relativa ordinanza cautelare, confermata in sede di riesame, si era dato atto del ruolo del ricorrente, vero e proprio punto di riferimento per le logiche criminali territoriali per dirimere contrasti, la assoluzione avendo riguardato un procedimento pendente nel quale egli era stato giudicato a piede libero. 2 Neppure il decorso del tempo dall'applicazione della misura in atto è stato valutato in maniera conclusiva, tenuto conto del ruolo associativo e dei precedenti [trattasi di due condanne per il reato di cui all'art. 416 bis, cod. pen. - clan OZ ed estorsione continuata in concorso;
due decreti di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno per anni tre (esecutivi il 23/10/1991 e il 19/01/2013)] che, pur risalenti, sono stati considerati indicativi della tendenziale impermeabilità del OZ rispetto alle vissute esperienze giudiziarie e detentive. Tale curriculum, poi, ha giustificato la valutazione differenziata rispetto ad altri coimputati, tenuto anche conto del ruolo ricoperto, come confermato dalla considerazione goduta nel contesto criminale di riferimento. Infine, ha ritenuto che l'allontanamento dal territorio non costituisse elemento idoneo a scongiurare il pericolo di reiterazione, non valendo a elidere in modo assoluto, come richiesto nella specie, tenuto conto della personalità del OZ, in precedenza descritta, la possibilità che costui mantenga contatti con ambienti della criminalità di settore, altresì rilevando l'inadeguatezza della misura gradata, anche ove rafforzata da presidio elettronico, strumento di monitoraggio e non ostativo ad eventuali violazioni, poichè affidata al principio di autodisciplina del destinatario che, nella specie, non aveva offerto alcun nuovo elemento atto a far rivedere le precedenti considerazioni. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e difetto assoluto della motivazione, oltre a vizio della stessa in riferimento alla valutazione della gravità indiziaria. Il provvedimento sarebbe intrinsecamente contraddittorio laddove il Tribunale avrebbe attribuito una valenza antitetica a due provvedimenti giurisdizionali, l'uno addotto dal riesame, l'altro invocato a difesa, valorizzando una condanna non definitiva e ritenendo non rilevante una pronuncia assolutoria. Inoltre, ha contestato la valutazione delle prove dichiarative allegate a difesa (dichiaranti AN e AG RM), che assume liquidate superficialmente, laddove esse sarebbero decisive, senza nemmeno confrontarsi con l'argomentazione difensiva per la quale la condotta del OZ, quale finanziatore del sodalizio, si sarebbe tradotta in un'unica, presunta dazione di denaro per euro diecimila. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi, con riferimento alla valutazione del quadro cautelare, rilevando che la misura della sorveglianza speciale era stata revocata da 10 anni, ritenuta la non pericolosità del soggetto;
che i precedenti sarebbero risalenti nel tempo;
che i membri del sodalizio sono stati arrestati, l'unica fazione rimasta attiva essendo invisa al OZ, secondo la stessa ricostruzione accusatoria;
che il OZ è stato assolto nel procedimento a suo carico per i reati di estorsione e usura;
che lo stesso era stato ammesso agli arresti domiciliari in quella diverse sede, senza alcuna violazione delle prescrizioni;
che, inoltre, egli non era stato coinvolto nel procedimento "Operazione Zeus", nel quale era emerso che altri erano i vertici del clan OZ. Infine, ha contestato anche la valutazione inerente alla adeguatezza di una misura domiciliare a distanza, anche con presidio elettronico, affidata a mere clausole di stile e in violazione dei normativamente imposti. 3 3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Olga MIGNOLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa del OZ ha depositato motivi nuovi, sviluppando i temi introdotti con il ricorso e concludendo per l'accoglimento, con annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va, intanto, ribadito che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244- 0 1; Sez. 3, n. 17395 del 24/0 1/2023, Chen, Rv. 284556 - 01). Inoltre, secondo il diritto vivente, le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908 - 01; Sez. 3, n. 8669 del 25/01/2024, Di Donato, Rv. 285962 - 01). Ciò premesso, va risolutivamente rilevato che, pur a fronte dell'assolvimento scrupoloso dell'onere motivazionale da parte del Tribunale, il ricorrente ha già riportato condanna, non definitiva, per i fatti per i quali è ristretto. Orbene, in virtù del principio dell'assorbimento, il quale presuppone che sussista identità di imputato, di reato e di procedimento (Sez. 4, n. 39033 del 27/09/2022, Margvelashivili, Rv. 283587 - 01), il giudice dell'appello cautelare, chiamato a decidere dopo una sentenza di condanna appellabile relativa ai fatti per i quali era stata emessa la misura coercitiva, può valutare, in funzione di verificare la permanenza dei gravi indizi di colpevolezza, gli eventuali elementi sopravvenuti che siano idonei ad incidere sul quadro probatorio, ma non quelli che siano in grado di inficiare la legittimità delle prove su cui la condanna medesima è fondata, circostanze queste ultime che vanno proposte al giudice di appello nel giudizio di merito (Sez. F., n. 41667 del 14/08/2013, Minasi, Rv. 257355 - 01, in cui, in applicazione del principio, la 4 Corte ha escluso che il tribunale ex art. 310 cod. proc. pen. potesse valutare elementi sopravvenuti riguardanti l'utilizzabilità di intercettazioni poste a fondamento della sentenza di condanna di primo grado;
Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, PAne, Rv. 258209 — 01). Ciò in quanto la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale;
pertanto la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame - anche in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione - con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398 — 01). 3. Il secondo motivo è infondato. Tenuto conto del tenore di alcuni rilievi difensivi, con i quali si è sostanzialmente lamentato un asserito "silenzio" motivazionale in ordine a specifiche osservazioni, va intanto rilevato, in linea generale, che — in sede di legittimità — non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1 n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 - 01; Sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 - 01). Trattasi di principio certamente valevole anche per provvedimenti quale quello all'esame. Peraltro, nel caso di specie, il percorso motivazionale seguito dal Tribunale, contrariamente a quanto asserito a difesa, ha tenuto conto di tutti gli aspetti dedotti, in un contesto nel quale convergevano anche altri elementi, valutandone alcuni come minusvalenti e altri come dotati di maggiore pregnanza rispetto alla verifica della permanenza delle esigenze cautelari, peraltro affidate ad una presunzione relativa non superata dalle allegazioni difensive. Sul punto, deve precisarsi che la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del quadro indiziario, possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva (Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015, dep. 2016, Sorgenti, Rv. 265383 — 01). Nella specie, il Tribunale ha operato un'esegesi costituzionalmente orientata di detta presunzione, in realtà procedendo a una rinnovazione della verifica di sussistenza di dette esigenze, confermando quella special preventiva, alla stregua di elementi fattuali, rispetto ai quali il ricorso non ha allegato dati idonei a sminuirne il significato attribuito dai giudici. Il riferimento è, intanto, alla negativa personalità, confermata dalle condanne riportate dal OZ, ma anche alle violazioni poste in essere in pendenza di misura di prevenzione, al ruolo associativo e alla considerazione della quale egli gode nel contesto di riferimento. Allo 5 stesso modo, il Tribunale ha espressamente valutato l'elemento di novità rappresentato dall'allontanamento territoriale, giudicandolo inidoneo a contenere il pericolo di reiterazione, in ragione della personalità del prevenuto, come sopra tratteggiata. 3. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali con trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 11 marzo 2025.
il Procuratore generale, in persona della sostituta OLGA MIGNOLO si è riportata alle conclusioni scritte, già rassegnate, chiedendo il rigetto del ricorso;
l'Avv. Vittorio Luigi Fucci del foro di Benevento per OZ PA ha esposto i motivi di ricorso e concluso per il suo accoglimento, con annullamento del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10317 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 11/03/2025 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di OZ PA, nei cui confronti si procede in stato di custodia cautelare per il reato di cui agli artt. 74, d.P.R. n. 309/1990 e 416 bis.1, cod. pen. (con il ruolo di garante dell'operatività del sodalizio e del relativo traffico nel territorio di Valle Caudina, nonché finanziatore del gruppo, da settembre 2021 al maggio 2022), ritenendo confermati la gravità indiziaria, contestata a difesa, alla stregua di asseriti, nuovi elementi, nonché il quadro cautelare, entrambi riconosciuti anche dal Tribunale, in sede di riesame e dal giudice di legittimità, pronunciatosi in data 24/04/2024. In particolare, il Tribunale, precisato che la preclusione del c.d. giudicato cautelare poteva essere superata, in punto gravità indiziaria, solo da questioni nuove, non dedotte o decise, ancorché implicitamente, in tali pronunce, ha rilevato che, nella specie, gran parte degli argomenti agitati a difesa aveva costituito oggetto del giudizio di riesame, laddove, con riferimento alle dichiarazioni rese al GUP dai coimputati AN GI e OZ RM, le stesse non avevano ridimensionato il quadro di gravità indiziaria, dovendo essere valutate anche in relazione agli ulteriori elementi a carico del ricorrente. Peraltro, le dichiarazioni della donna erano del tutto generiche, quanto alla posizione del OZ PA, intese a ridimensionare il ruolo della dichiarante rispetto al narcotraffico, laddove le affermazioni di OZ RM erano state solo parzialmente confessorie, a fronte di un grave quadro indiziario che lo vedeva pienamente coinvolto in quei traffici. In ogni caso e risolutivamente, quanto alla gravità indiziaria, il Tribunale ha ricordato che il OZ, odierno ricorrente, è già stato condannato in primo grado dal GUP alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione, il che precluderebbe ogni ulteriore valutazione sul punto. Con riferimento, invece, alla permanenza delle esigenze cautelari, il Tribunale ha rilevato che gli elementi allegati a difesa erano preesistenti alla definizione dell'incidente cautelare, fatta eccezione di quelli rappresentati dall'assoluzione del OZ dai reati di usura ed estorsione con aggravante mafiosa, dal decorso del tempo e dall'individuazione di un domicilio fuori regione, considerando solo "relativamente" nuovo, invece, l'argomento che faceva leva sul diverso trattamento riservato ad altri coimputati. Ciò posto, ha ritenuto permane l'esigenza special preventiva, valutata alla stregua della sua negativa personalità, ma anche della gravità delle condotte e del ruolo svolto in concreto dall'imputato. In particolare, ha affermato che l'intervenuta assoluzione che la difesa ha allegato a dimostrazione dell'estraneità del OZ al contesto criminale di Valle Caudina, non dimostrerebbe l'assunto, atteso che, nella relativa ordinanza cautelare, confermata in sede di riesame, si era dato atto del ruolo del ricorrente, vero e proprio punto di riferimento per le logiche criminali territoriali per dirimere contrasti, la assoluzione avendo riguardato un procedimento pendente nel quale egli era stato giudicato a piede libero. 2 Neppure il decorso del tempo dall'applicazione della misura in atto è stato valutato in maniera conclusiva, tenuto conto del ruolo associativo e dei precedenti [trattasi di due condanne per il reato di cui all'art. 416 bis, cod. pen. - clan OZ ed estorsione continuata in concorso;
due decreti di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno per anni tre (esecutivi il 23/10/1991 e il 19/01/2013)] che, pur risalenti, sono stati considerati indicativi della tendenziale impermeabilità del OZ rispetto alle vissute esperienze giudiziarie e detentive. Tale curriculum, poi, ha giustificato la valutazione differenziata rispetto ad altri coimputati, tenuto anche conto del ruolo ricoperto, come confermato dalla considerazione goduta nel contesto criminale di riferimento. Infine, ha ritenuto che l'allontanamento dal territorio non costituisse elemento idoneo a scongiurare il pericolo di reiterazione, non valendo a elidere in modo assoluto, come richiesto nella specie, tenuto conto della personalità del OZ, in precedenza descritta, la possibilità che costui mantenga contatti con ambienti della criminalità di settore, altresì rilevando l'inadeguatezza della misura gradata, anche ove rafforzata da presidio elettronico, strumento di monitoraggio e non ostativo ad eventuali violazioni, poichè affidata al principio di autodisciplina del destinatario che, nella specie, non aveva offerto alcun nuovo elemento atto a far rivedere le precedenti considerazioni. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e difetto assoluto della motivazione, oltre a vizio della stessa in riferimento alla valutazione della gravità indiziaria. Il provvedimento sarebbe intrinsecamente contraddittorio laddove il Tribunale avrebbe attribuito una valenza antitetica a due provvedimenti giurisdizionali, l'uno addotto dal riesame, l'altro invocato a difesa, valorizzando una condanna non definitiva e ritenendo non rilevante una pronuncia assolutoria. Inoltre, ha contestato la valutazione delle prove dichiarative allegate a difesa (dichiaranti AN e AG RM), che assume liquidate superficialmente, laddove esse sarebbero decisive, senza nemmeno confrontarsi con l'argomentazione difensiva per la quale la condotta del OZ, quale finanziatore del sodalizio, si sarebbe tradotta in un'unica, presunta dazione di denaro per euro diecimila. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi, con riferimento alla valutazione del quadro cautelare, rilevando che la misura della sorveglianza speciale era stata revocata da 10 anni, ritenuta la non pericolosità del soggetto;
che i precedenti sarebbero risalenti nel tempo;
che i membri del sodalizio sono stati arrestati, l'unica fazione rimasta attiva essendo invisa al OZ, secondo la stessa ricostruzione accusatoria;
che il OZ è stato assolto nel procedimento a suo carico per i reati di estorsione e usura;
che lo stesso era stato ammesso agli arresti domiciliari in quella diverse sede, senza alcuna violazione delle prescrizioni;
che, inoltre, egli non era stato coinvolto nel procedimento "Operazione Zeus", nel quale era emerso che altri erano i vertici del clan OZ. Infine, ha contestato anche la valutazione inerente alla adeguatezza di una misura domiciliare a distanza, anche con presidio elettronico, affidata a mere clausole di stile e in violazione dei normativamente imposti. 3 3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Olga MIGNOLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa del OZ ha depositato motivi nuovi, sviluppando i temi introdotti con il ricorso e concludendo per l'accoglimento, con annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va, intanto, ribadito che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244- 0 1; Sez. 3, n. 17395 del 24/0 1/2023, Chen, Rv. 284556 - 01). Inoltre, secondo il diritto vivente, le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908 - 01; Sez. 3, n. 8669 del 25/01/2024, Di Donato, Rv. 285962 - 01). Ciò premesso, va risolutivamente rilevato che, pur a fronte dell'assolvimento scrupoloso dell'onere motivazionale da parte del Tribunale, il ricorrente ha già riportato condanna, non definitiva, per i fatti per i quali è ristretto. Orbene, in virtù del principio dell'assorbimento, il quale presuppone che sussista identità di imputato, di reato e di procedimento (Sez. 4, n. 39033 del 27/09/2022, Margvelashivili, Rv. 283587 - 01), il giudice dell'appello cautelare, chiamato a decidere dopo una sentenza di condanna appellabile relativa ai fatti per i quali era stata emessa la misura coercitiva, può valutare, in funzione di verificare la permanenza dei gravi indizi di colpevolezza, gli eventuali elementi sopravvenuti che siano idonei ad incidere sul quadro probatorio, ma non quelli che siano in grado di inficiare la legittimità delle prove su cui la condanna medesima è fondata, circostanze queste ultime che vanno proposte al giudice di appello nel giudizio di merito (Sez. F., n. 41667 del 14/08/2013, Minasi, Rv. 257355 - 01, in cui, in applicazione del principio, la 4 Corte ha escluso che il tribunale ex art. 310 cod. proc. pen. potesse valutare elementi sopravvenuti riguardanti l'utilizzabilità di intercettazioni poste a fondamento della sentenza di condanna di primo grado;
Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, PAne, Rv. 258209 — 01). Ciò in quanto la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale;
pertanto la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame - anche in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione - con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398 — 01). 3. Il secondo motivo è infondato. Tenuto conto del tenore di alcuni rilievi difensivi, con i quali si è sostanzialmente lamentato un asserito "silenzio" motivazionale in ordine a specifiche osservazioni, va intanto rilevato, in linea generale, che — in sede di legittimità — non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1 n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 - 01; Sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 - 01). Trattasi di principio certamente valevole anche per provvedimenti quale quello all'esame. Peraltro, nel caso di specie, il percorso motivazionale seguito dal Tribunale, contrariamente a quanto asserito a difesa, ha tenuto conto di tutti gli aspetti dedotti, in un contesto nel quale convergevano anche altri elementi, valutandone alcuni come minusvalenti e altri come dotati di maggiore pregnanza rispetto alla verifica della permanenza delle esigenze cautelari, peraltro affidate ad una presunzione relativa non superata dalle allegazioni difensive. Sul punto, deve precisarsi che la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del quadro indiziario, possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva (Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015, dep. 2016, Sorgenti, Rv. 265383 — 01). Nella specie, il Tribunale ha operato un'esegesi costituzionalmente orientata di detta presunzione, in realtà procedendo a una rinnovazione della verifica di sussistenza di dette esigenze, confermando quella special preventiva, alla stregua di elementi fattuali, rispetto ai quali il ricorso non ha allegato dati idonei a sminuirne il significato attribuito dai giudici. Il riferimento è, intanto, alla negativa personalità, confermata dalle condanne riportate dal OZ, ma anche alle violazioni poste in essere in pendenza di misura di prevenzione, al ruolo associativo e alla considerazione della quale egli gode nel contesto di riferimento. Allo 5 stesso modo, il Tribunale ha espressamente valutato l'elemento di novità rappresentato dall'allontanamento territoriale, giudicandolo inidoneo a contenere il pericolo di reiterazione, in ragione della personalità del prevenuto, come sopra tratteggiata. 3. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali con trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 11 marzo 2025.