Articolo 27 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
Articolo 26Articolo 28
Versione
15 maggio 1975
Art. 27.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, dei fondi iscritti ai capitoli numeri 6801, 9517, 6802, 9525, 6803 e 9535 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste da specifiche disposizioni legislative.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato a provvedere; con propri decreti, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborso di prestiti e viceversa, nonche' tra capitoli attinenti a rimborso di prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.
Entrata in vigore il 15 maggio 1975