CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MONACO CREA DANIELA, Presidente
GIUNTA SA BONAVENTU, Relatore
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1305/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Butera - Via Aldo Moro 93011 Butera CL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 59 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l' intimazione di pagamento e preavviso di pignoramento N. 59 del 09.09.2024 con cui il Comune di Butera ingiungeva il pagamento, della complessiva somma di
€ 10.976,93 per l'asserito mancato pagamento delle somme dovute per l'Avviso di accertamento n 7065 -
IMU 2014 dell'importo di € 4.323,10, Avviso di accertamento n 110 TARI 2014 dell'importo di € 127,82,
l'Avviso di accertamento n 366 Tari 2017 dell'importo di € 5.178,00.
Deduceva:
-l'illegittimità del preavviso in quanto fondato sugli avvisi di accertamento n 7065 e 110 di cui alla ingiunzione n 1149, che risultano essere già stati annullati con sentenza della CGT;
- la nullità per omessa notifica del sollecito di pagamento previsto dagli articoli 804 e 795 della Legge n.
160/2019;
-la illegittimità per omessa notifica dell'avviso di accertamento n 366 (Tari 2017) asseritamente notificato il
29.10.2019;
-l'intervenuta decadenza e prescrizione.
Si costituiva in giudizio il Comune di Butera. Quanto al pagamento di somme scaturenti dagli avvisi di accertamento nn. 7065 e 110, la cui ingiunzione di pagamento n. 1149 è stata annullata dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Caltanissetta con sentenza n. 672/2023, depositata il 22.11.2023, rilevava che già con atto del 16.10.2024 il Comune di Butera aveva provveduto a disporre lo sgravio dei crediti portati dagli avvisi di accertamento n. 7065 (IMU 2014) e 110 TASI (2014) (v. all. n. 2), con conseguente rettifica del fascicolo n. 59. Lo sgravio è stato comunicato al difensore della ricorrente con pec del 16.10.2024 (all. n. 3) e che solo per un mero disguido la somma era stata inserita nell'avviso di pagamento.
Quanto all'ingiunzione 113 relativa alla TARI 2017 chiedeva il rigetto del ricorso.
La ricorrente depositava memorie illustrative con cui prendeva atto dello sgravio e contestava la notifica dell'ingiunzione 113.
Il Comune depositava memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all'ingiunzione n. 1149 di cui all'atto impugnato, deve predersi atto di quanto rappresentato da parte resistente.
Quanto alle ulteriori doglianze formulate dalla ricorrente avverso l'atto impugnato reputa questa Corte, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che la causa possa essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass., sez. 5, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., 11458/2018). Trattasi della sollevata questione dell'omesso invio del sollecito di pagamento.
Invero, per quanto parte resistente abbia evidenziato, nella propria costituzione, di aver provveduto all'adempimento in esame si rinviene in atti soltanto la copia dell'atto ovvero del Sollecito di pagamento relativo all'Ingiunzione n. 113 ma non anche la relativa notifca che sarebbe avvenuta in data 12/08/2022.
Pertanto, in mancana della prova della notifica del sollecito di pagamento il ricorso deve essere accolto. In ragione dei motivi della decisione che si arresta ad aspetti puramente formali le spese vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese tra le parti.
Caltanissetta, 27 gennaio 2026
Il Giudice Il Presidente
AN B. GI LA CO Crea
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MONACO CREA DANIELA, Presidente
GIUNTA SA BONAVENTU, Relatore
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1305/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Butera - Via Aldo Moro 93011 Butera CL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 59 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l' intimazione di pagamento e preavviso di pignoramento N. 59 del 09.09.2024 con cui il Comune di Butera ingiungeva il pagamento, della complessiva somma di
€ 10.976,93 per l'asserito mancato pagamento delle somme dovute per l'Avviso di accertamento n 7065 -
IMU 2014 dell'importo di € 4.323,10, Avviso di accertamento n 110 TARI 2014 dell'importo di € 127,82,
l'Avviso di accertamento n 366 Tari 2017 dell'importo di € 5.178,00.
Deduceva:
-l'illegittimità del preavviso in quanto fondato sugli avvisi di accertamento n 7065 e 110 di cui alla ingiunzione n 1149, che risultano essere già stati annullati con sentenza della CGT;
- la nullità per omessa notifica del sollecito di pagamento previsto dagli articoli 804 e 795 della Legge n.
160/2019;
-la illegittimità per omessa notifica dell'avviso di accertamento n 366 (Tari 2017) asseritamente notificato il
29.10.2019;
-l'intervenuta decadenza e prescrizione.
Si costituiva in giudizio il Comune di Butera. Quanto al pagamento di somme scaturenti dagli avvisi di accertamento nn. 7065 e 110, la cui ingiunzione di pagamento n. 1149 è stata annullata dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Caltanissetta con sentenza n. 672/2023, depositata il 22.11.2023, rilevava che già con atto del 16.10.2024 il Comune di Butera aveva provveduto a disporre lo sgravio dei crediti portati dagli avvisi di accertamento n. 7065 (IMU 2014) e 110 TASI (2014) (v. all. n. 2), con conseguente rettifica del fascicolo n. 59. Lo sgravio è stato comunicato al difensore della ricorrente con pec del 16.10.2024 (all. n. 3) e che solo per un mero disguido la somma era stata inserita nell'avviso di pagamento.
Quanto all'ingiunzione 113 relativa alla TARI 2017 chiedeva il rigetto del ricorso.
La ricorrente depositava memorie illustrative con cui prendeva atto dello sgravio e contestava la notifica dell'ingiunzione 113.
Il Comune depositava memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all'ingiunzione n. 1149 di cui all'atto impugnato, deve predersi atto di quanto rappresentato da parte resistente.
Quanto alle ulteriori doglianze formulate dalla ricorrente avverso l'atto impugnato reputa questa Corte, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che la causa possa essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass., sez. 5, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., 11458/2018). Trattasi della sollevata questione dell'omesso invio del sollecito di pagamento.
Invero, per quanto parte resistente abbia evidenziato, nella propria costituzione, di aver provveduto all'adempimento in esame si rinviene in atti soltanto la copia dell'atto ovvero del Sollecito di pagamento relativo all'Ingiunzione n. 113 ma non anche la relativa notifca che sarebbe avvenuta in data 12/08/2022.
Pertanto, in mancana della prova della notifica del sollecito di pagamento il ricorso deve essere accolto. In ragione dei motivi della decisione che si arresta ad aspetti puramente formali le spese vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese tra le parti.
Caltanissetta, 27 gennaio 2026
Il Giudice Il Presidente
AN B. GI LA CO Crea