Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 22/12/2025, n. 23376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23376 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23376/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06456/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6456 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Amedeo Marinelli, Anna RI Faraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER L’ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI:
1) circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio del Sot-tocapo di Stato Maggiore e Affari generali – a firma del Sotto Capo di Stato Maggiore – datata 25 marzo 2022 avente ad oggetto Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
2) determina del Comando Generale della Guardia di Finanza – I reparto – Uf-ficio Contenzioso del Personale, notificata all’odierno ricorrente il 5 aprile 2022 per la revoca, a seguito dell’entrata in vigore del DL 24/2022, del prov-vedimento con cui era stata ordinata l’immediata sospensione del diritto di svolgere l’attività lavorativa, a trattamento economico “zero”, a norma dell’art.4-ter, comma 3 - DL 44/2021, convertito in legge 76/2021;
3) provvedimento emesso dal Comando Generale della Guardia di Finanza - Quartier Generale – Ufficio Personale e AA.GG. Sez.Pe.I.S.A.F. – datato 11 maggio 2022 e notificato all’odierno ricorrente il 19 maggio 2022 per la ride-terminazione dell’anzianità di servizio dello stesso;
Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto e per la disapplicazione e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE e/o alla Corte costituzionale delle seguenti norme:
- DL n.44/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici e relativa legge di conversione n.76/2021;
- DL n.127/2021 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening e relativa legge di conversione n.165/2021;
- DL n.172/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali e relativa legge di conversione n. 3/2022;
- DL 1/2022 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” e relativa legge di conversione 18/2022;
- DL 24/2022 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID- 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato definitivamente il 18 maggio scorso, non ancora pubblicata.
PER LA CONDANNA al risarcimento del danno patrimoniale, e non patrimoniale, sub specie di bio-logico ed esistenziale da relazione sociale, subito dal ricorrente per effetto di provvedimenti e procedure, attuativi delle normative di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 3 ottobre 2025 la dott.ssa RA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. A seguito della entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per varie categorie di lavoratori (art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, come inserito dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 172/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 3/2022), il ricorrente, appartenente ai ruoli della Guardia di Finanza, non avendo dimostrato di aver effettuato la vaccinazione o di averne richiesto la somministrazione, in data 30.12.2021 ha ricevuto atto di “ immediata sospensione del diritto di svolgere l’attività lavorativa ”, previo accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale.
Avverso tale atto il ricorrente, insieme ad altri colleghi nella stessa situazione, si è rivolto al Tribunale con il ricorso collettivo r.g. 2593/2022, che è stato respinto con sentenza n. 4044/2022, impugnata in appello con ricorso r.g. 8371/2022, che è stato dichiarato perento con decreto presidenziale della terza sezione del Consiglio di Stato n. 1550/2023; risulta inoltre in atti che l’odierno ricorrente, tra gli altri, ha rinunciato all’opposizione alla perenzione (che è stata comunque respinta con ordinanza della stessa Sezione n. 3561/2024).
2. Con il presente ricorso, invece, il ricorrente ha impugnato il successivo atto di “ revoca, a seguito dell’entrata in vigore del DL 24/2022, del provvedimento con cui era stata ordinata l’immediata sospensione del diritto di svolgere l’attività lavorativa ”, nonché il connesso provvedimento di detrazione dell’anzianità conseguente al precedente provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa; lo stesso ha inoltre chiesto disapplicazione e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE e/o alla Corte Costituzionale della normativa di settore e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in tesi scaturito dai predetti provvedimenti.
3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
- “ Violazione e/o falsa applicazione dei diritti fondamentali: artt.1, 2, 3, 7, 15, 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in combinato disposto con gli artt.1, 3, 4, 36 e 38 della Costituzione, nonché con la risoluzione 2361 (2021) del Consiglio d’Europa e il Regolamento (UE) 2021/953, nonché il Regolamento (UE) 2014/536 – Eccesso di potere legislativo e violazione del canone di ragionevolezza ex art.3 della Costituzione, per ingiusta disparità/discriminazione ”.
I provvedimenti impugnati sono esecutivi delle normative di cui si chiede la disapplicazione o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE e/o questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, in quanto in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, con particolare riferimento alle previsioni relative alla tutela della dignità umana, del diritto alla vita, del diritto all’integrità della persona, del consenso libero e informato, della protezione della famiglia del diritto di lavorare, della non discriminazione e della sicurezza e assistenza sociale; ciò che è già stato affermato dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (ordinanza n. 38/2022) e dal Tribunale di Catania che hanno sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme qui contestate.
- “ Violazione di legge (artt. 82 - DPR 3/1957 e 55-quater – comma 3-bis - DLGS 165/2001 – artt.82 – DPR 3/1957 e 55-quater – comma 3-bis – DLGS 165/2001 e artt.914 e ss. - DLGS 66/2010 – alla luce degli artt.3, 36 e 38 della Costituzione e del principio del c.d. favor laboratoris) nonché Regolamento (UE) 2014/536 ed eccesso di potere per manifesta ingiustizia, disparità di trattamento/discriminazione per mancata previsione di assistenza sociale sub-specie di assegno alimentare e familiare, contestualmente concesso invece a colleghi sospesi dal servizio per gravi motivi penali e disciplinari ”.
I provvedimenti impugnati sono anche illegittimi in quanto, avendo previsto un trattamento economico pari a ‘zero’ durante il periodo di sospensione, si pongono in contrasto e creano una evidente disparità di trattamento/discriminazione rispetto a quanto previsto dalle norme in rubrica per altre categorie di lavoratori. Peraltro, la mancata previsione della possibilità di ottenere quantomeno un assegno alimentare in caso di sospensione dal lavoro violano l’art. 36 della Cost.. In questa prospettiva, il DL n. 44/2021, con riferimento al necessario bilanciamento tra tutela collettiva della salute e diritto al lavoro, ha introdotto una doppia disparità di trattamento, tra vaccinati e non vaccinati in merito alla non equivalenza delle misure previste (illogicità della graduazione tra super green pass e green pass, in relazione alle condizioni di accesso ad alcuni posti di lavoro e ad alcuni servizi ed attività), e - nell’ambito della categoria dei non vaccinati - tra abbienti e non abbienti. Il datore di lavoro pubblico o privato dovrebbe invece verificare l’esistenza di posizioni lavorative atte a preservare l’occupazione, la retribuzione e, soprattutto, la tutela della salute pubblica. Quanto descritto viola anche il Regolamento europeo in rubrica, che esclude condizionamenti di natura anche finanziaria per la vaccinazione.
- “ Violazione e/o falsa applicazione del d.l. n. 44/2021 (art. 4 ter, comma 2, d.l. n. 44/2021) – Violazione di legge (art. 3 Costituzione) Eccesso di potere per discriminazione/ disparità di trattamento ”. Il ricorrente è stato ulteriormente leso per essere stata applicata la sospensione dall’attività lavorativa nonostante lo stesso fosse in aspettativa.
3. L’Amministrazione si è costituita eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem , per aver il ricorrente già sottoposto al Giudice Amministrativo le stesse questioni, avverso atti della stessa sequenza procedimentale. Inoltre, l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la genericità dei motivi, non essendo stato dedotto alcun vizio specifico degli atti impugnati; con riguardo, poi, al provvedimento di detrazione dell’anzianità, la P.A. ha eccepito la mancata impugnazione del presupposto atto di portata generale (D.P.C.M. 12.10.2021).
Il ricorrente non ha svolto alcuna difesa con riguardo alle eccezioni sollevate (né ha depositato alcun atto difensivo dopo la notificazione del ricorso introduttivo).
4. In data 22.06.2024 si è costituito per il ricorrente un nuovo difensore e in data 30.09.2025, in vista della trattazione nel merito della causa, il ricorrente ha chiesto la sospensione impropria del giudizio in ragione della intervenuta rimessione alla Corte di giustizia (parere del Consiglio di Stato n. 563/2025) di questioni riguardanti la legittimità dell’obbligo vaccinale per i militari e le conseguenze derivanti dalla sua violazione.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Come correttamente eccepito dalla resistente P.A., il ricorso è inammissibile ab origine con riguardo a tutte le doglianze formulate, che concernono soltanto la (già disposta e già impugnata) sospensione dell’attività lavorativa e della retribuzione, mentre alcuna censura è specificamente dedotta rispetto agli atti oggi impugnati, neanche sotto il profilo della detrazione dell’anzianità (fermo restando che – come pure correttamente eccepito – il terzo motivo di ricorso sembra essere riferito ad altra vicenda contenziosa).
In vista di tanto, non vi è ragione di disporre la richiesta sospensione della causa, né, comunque, di vagliare la effettiva pertinenza delle questioni esaminate nel citato parere del Consiglio di Stato rispetto a quanto dedotto dal ricorrente in questo giudizio.
Rileva, invero, il Collegio che, con il citato ricorso collettivo r.g. 2593/2022, il ricorrente ha già impugnato dinanzi a questo Tribunale gli atti (e le norme presupposte) relativi alla sospensione della prestazione lavorativa per violazione dell’obbligo vaccinale, sottoponendo al Giudice Amministrativo le (identiche) doglianze che sono già state definitivamente respinte con la sentenza di primo grado n. 4044/2022 (che ormai è anche passata in giudicato a seguito della maturata perenzione del giudizio di appello, di cui si è detto).
Con tale sentenza, alle cui più ampie motivazioni si rinvia, il Tribunale ha escluso tutti i generali motivi di illegittimità degli atti relativi alla sospensione dal lavoro e alla sospensione della retribuzione, pure qui nuovamente denunciati, estendendo inoltre la pronuncia “ anche alla proposta domanda risarcitoria ”; a nulla rileva, peraltro, il fatto che nel presente giudizio siano stati formalmente impugnati anche atti diversi, in quanto trattasi comunque di atti consequenziali alla già disposta – oltre che infondatamente gravata – sospensione dal servizio, che in alcun modo sono stati contestati per (nuovi) vizi propri, sotto il profilo degli specifici effetti da essi prodotti.
Nella specie, dunque, deve trovare applicazione il generale principio del ne bis in idem , di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. che, anche nel processo amministrativo, vieta al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, in virtù del rinvio esterno contenuto nell’art. 39 comma 1, c.p.a. (cfr. Consiglio di Stato sez. V 23 marzo 2015 n. 1558; Consiglio di Stato sez. III, 07/11/2018, n. 6281)".
Tale principio, infatti, come noto, per ovvie esigenze di efficienza e, soprattutto, di coerenza dell’ordinamento (in materia, cfr. Consiglio di Stato sez. V, 17/09/2018, n. 5422; Cons. Stato, III, 28 febbraio 2018, n. 1257; Id., IV, 28 febbraio 2018, n. 12309), inibisce al giudice di pronunziarsi una seconda volta su questioni già definite con sentenza (e ciò anche indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza medesima) e opera in tutti i casi in cui si abbia, sia pure in parte, identità dei giudizi, avuto riguardo alle parti in causa ed alla consistenza degli elementi identificativi dell’azione ( petitum e causa petendi ): circostanza di cui, per quanto più sopra detto, non si dubita nella fattispecie.
Come riconosciuto, d’altro canto, dalla più recente giurisprudenza, “ costituisce invero ius receptum, affermato in relazione al processo amministrativo di appello (cfr. Cons. Stato, IV, 23 giugno 2015, n. 3158; V, 16 febbraio 2015 n. 806), che ai sensi degli artt. 2929 Cod. civ. e 324 Cod. proc. civ., applicabili anche al processo amministrativo, la regola del ne bis in idem presuppone l’identità nei due giudizi delle parti in causa e degli elementi identificativi dell’azione proposta, e quindi che in quei giudizi sia chiesto l’annullamento degli stessi provvedimenti, o al più [come avvenuto nella fattispecie] di provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità in quanto inerenti ad un medesimo rapporto, sulla base di identici motivi di impugnazione ” (così Cons. Stato, Sez. V, 10 maggio 2021, n. 3618, richiamato da Cons. Stato, Sez. VI, 22 febbraio 2022, n. 1262).”.
7. In conclusione, in applicazione dei principi ora richiamati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem .
8. Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate, tenuto conto della complessità delle questioni sostanziali sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RI AR LO, Presidente FF
Claudio Vallorani, Consigliere
RA RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA RI | RI AR LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.