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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/03/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 3238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dottor Giorgio Murru, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3238 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
con sede legale in Quartu Sant'Elena (CA), in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato
Andrea Dedoni che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, con sede legale in Roma ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avvocati dell'Istituto Stefania Sotgia e Alessandro Doa, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale notarile alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in conformità a quanto richiesto concordemente dalle parti avendo l' , nelle more del giudizio, annullato, in via di CP_2
autotutela, la diffida 1700.03/12/2023.0509715 e, per l'effetto, sgravato i titoli emessi per CP_2
il recupero di dette somme, come da conforme documentazione in atti.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, in difetto di accordo tra le parti, occorre procedere secondo il consueto criterio della cd. soccombenza virtuale ossia valutare, alla luce di una sommaria delibazione della materia controversa se la domanda originaria fosse o meno
1 virtualmente meritevole di accoglimento.
A tal proposito reputa il Tribunale che tale probabile fondatezza sussistesse tenuto conto dell'annullamento disposto dall'Istituto in via di autotutela quanto alle partite vantate inizialmente a credito in confronto della società opponente per complessivi euro 6.092,33 (cfr. invito a regolarizzare del 30 settembre 2024 in atti).
D'altra parte le ragioni di doglianza della stessa erano già state infruttuosamente prospettate in sede amministrativa (cfr. doc. 5 produzioni parte ricorrente).
In considerazione dell'adozione del provvedimento di annullamento dell'atto di diffida in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio le spese di lite devono quantomeno in parte essere poste a carico del convenuto.
Sussistono infatti gravi ed eccezionali ragioni, avuto riguardo alla portata applicativa dell'art. 92 c.p.c. come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per disporne la compensazione in ragione di ½, tenuto conto della recente definizione con sentenza n. 456/2025 resa da questa Sezione di una controversia analoga a quella disamina che ha reso il titolo qui opposto ormai privo di qualsivoglia efficacia lesiva delle ragioni attoree.
Le spese anzidette vanno quindi liquidate come da dispositivo in base al D.M. 55 del 2014 aggiornato con il D.M. 147 del 2022 (cause previdenziali, valori prossimi ai minimi dello scaglione corrispondente all'importo per cui è causa, esclusione della fase istruttoria nella sostanza non svoltasi posto che il giudizio viene definito all'esito di un'unica udienza virtuale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere, stante l'insussistenza originaria del credito vantato dall' nei termini esposti in motivazione;
CP_2
- compensa le spese di lite in ragione di ½ e condanna l' al rimborso in favore di parte CP_2
ricorrente della parte restante che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre al 15% per spese forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A., oltre ad € 21,50 per spese di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari, 22 marzo 2024.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dottor Giorgio Murru, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3238 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
con sede legale in Quartu Sant'Elena (CA), in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato
Andrea Dedoni che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, con sede legale in Roma ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avvocati dell'Istituto Stefania Sotgia e Alessandro Doa, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale notarile alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in conformità a quanto richiesto concordemente dalle parti avendo l' , nelle more del giudizio, annullato, in via di CP_2
autotutela, la diffida 1700.03/12/2023.0509715 e, per l'effetto, sgravato i titoli emessi per CP_2
il recupero di dette somme, come da conforme documentazione in atti.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, in difetto di accordo tra le parti, occorre procedere secondo il consueto criterio della cd. soccombenza virtuale ossia valutare, alla luce di una sommaria delibazione della materia controversa se la domanda originaria fosse o meno
1 virtualmente meritevole di accoglimento.
A tal proposito reputa il Tribunale che tale probabile fondatezza sussistesse tenuto conto dell'annullamento disposto dall'Istituto in via di autotutela quanto alle partite vantate inizialmente a credito in confronto della società opponente per complessivi euro 6.092,33 (cfr. invito a regolarizzare del 30 settembre 2024 in atti).
D'altra parte le ragioni di doglianza della stessa erano già state infruttuosamente prospettate in sede amministrativa (cfr. doc. 5 produzioni parte ricorrente).
In considerazione dell'adozione del provvedimento di annullamento dell'atto di diffida in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio le spese di lite devono quantomeno in parte essere poste a carico del convenuto.
Sussistono infatti gravi ed eccezionali ragioni, avuto riguardo alla portata applicativa dell'art. 92 c.p.c. come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per disporne la compensazione in ragione di ½, tenuto conto della recente definizione con sentenza n. 456/2025 resa da questa Sezione di una controversia analoga a quella disamina che ha reso il titolo qui opposto ormai privo di qualsivoglia efficacia lesiva delle ragioni attoree.
Le spese anzidette vanno quindi liquidate come da dispositivo in base al D.M. 55 del 2014 aggiornato con il D.M. 147 del 2022 (cause previdenziali, valori prossimi ai minimi dello scaglione corrispondente all'importo per cui è causa, esclusione della fase istruttoria nella sostanza non svoltasi posto che il giudizio viene definito all'esito di un'unica udienza virtuale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere, stante l'insussistenza originaria del credito vantato dall' nei termini esposti in motivazione;
CP_2
- compensa le spese di lite in ragione di ½ e condanna l' al rimborso in favore di parte CP_2
ricorrente della parte restante che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre al 15% per spese forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A., oltre ad € 21,50 per spese di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari, 22 marzo 2024.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
2