CASS
Sentenza 8 aprile 2021
Sentenza 8 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2021, n. 13231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13231 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OD TE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
ALA t r- lette/seyite le conclusioni del PG . utia'° okik &Q/A-1'Q- D't • l 'AlUU Penale Sent. Sez. 1 Num. 13231 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: SARACENO ROSA ANNA Data Udienza: 08/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha respinto il reclamo proposto da ST DO avverso il provvedimento con cui il 12.9.2019 il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la sua domanda di liberazione anticipata relativa al semestre dal 23.8.2018 al 22.2.2019, espiato in regime di affidamento in prova, misura concessagli con provvedimento in data 1.2.2018. A ragione osservava che la misura alternativa gli era stata revocata con provvedimento del 7.8.2019 per essere stato il condannato tratto in arresto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990; corretta e condivisa era la valutazione operata nel provvedimento reclamato, la gravità del reato rendeva palese che nel periodo antecedente la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione era stata fittizia ed esclusivamente formale e tanto valeva anche per il semestre in considerazione. 2. Ricorre l'interessato a mezzo del difensore, avvocato Stefano Piras, che chiede l'annullamento del provvedimento, denunziando violazione di legge (in relazione all'art. 54 ord. pen.) e vizio di motivazione. Il Tribunale, ferma restando l'ontologica consistenza dell'illecito, avrebbe dovuto apprezzarne l'episodicità e, dunque, la sua inidoneità a dimostrare la mancata partecipazione all'opera di rieducazione, tanto più considerando la positiva relazione dei servizi sociali in merito alla condotta complessivamente rispettosa delle prescrizioni serbata dall'affidato e, dunque, l'assenza di qualsivoglia rilievo con riferimento al semestre in valutazione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. Ferdinando Lignola, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile essendo le doglianze in parte manifestamente infondate, in parte indeducibili. 2. È approdo consolidato che, in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatannente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato nel periodo successivo, durante l'espiazione della pena o in stato di libertà, possa estendersi in negativo 2 anche sulla valutazione dei semestri precedenti, purché si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica che lasci presumere la mancata partecipazione, ovverosia una partecipazione solo apparente, del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce (tra moltissime: Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Rv. 255430; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Rv. 252186; Sez. 1, n. 3017 del 28/04/1997, Rv. 207680). Tale giudizio esige una puntuale motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva e la ricaduta nel reato appare sicuro elemento rivelatore del fatto che anche nel periodo precedente mancava del tutto la volontà di partecipare all'opera di rieducazione. Motivazione che il Tribunale di sorveglianza ha puntualmente reso, richiamando e criticamente aderendo alle argomentazioni spese nel provvedimento reclamato, che aveva negativamente valorizzato la grave condotta tenuta dal ricorrente, trovato in possesso di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente (80 gr. di cocaina, 40 gr. di eroina, 9 gr. di marijuana) e di sostanza da taglio, custodite all'interno del proprio borsello, senza considerare che altro materiale riconducibile all'attività di spaccio era stato rinvenuto anche all'interno della propria abitazione. 3. Manifestamente infondata è, pertanto, la dedotta violazione di legge come pure il denunziato vizio di motivazione, giacché la valutazione che i giudici di sorveglianza sono chiamati a rendere concerne, in generale, le condotte e il comportamento del condannato e del tutto correttamente, e plausibilmente, possono essere incidentalmente valutate condotte costituenti delitti se esistono gravi indizi che l'istante li abbia commessi, i medesimi gravi indizi coerentemente valendo ad escludere che il condannato abbia tratto reale "profitto" dalle opportunità trattannentali. Del resto il ricorrente non contesta la consistenza ontologica della condotta per cui è stato tratto in arresto, ma apoditticamente ne postula l'estemporaneità, dolendosi del fatto che il Tribunale non abbia considerato il rispetto delle prescrizioni osservato nell'intero periodo in considerazione, così sollecitando una rivalutazione della meritorietà del beneficio preclusa in sede di legittimità, tanto più a fronte di un apparato giustificativo della decisione conforme a regole della logica e privo di vizi giuridici. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2020
ALA t r- lette/seyite le conclusioni del PG . utia'° okik &Q/A-1'Q- D't • l 'AlUU Penale Sent. Sez. 1 Num. 13231 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: SARACENO ROSA ANNA Data Udienza: 08/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha respinto il reclamo proposto da ST DO avverso il provvedimento con cui il 12.9.2019 il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la sua domanda di liberazione anticipata relativa al semestre dal 23.8.2018 al 22.2.2019, espiato in regime di affidamento in prova, misura concessagli con provvedimento in data 1.2.2018. A ragione osservava che la misura alternativa gli era stata revocata con provvedimento del 7.8.2019 per essere stato il condannato tratto in arresto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990; corretta e condivisa era la valutazione operata nel provvedimento reclamato, la gravità del reato rendeva palese che nel periodo antecedente la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione era stata fittizia ed esclusivamente formale e tanto valeva anche per il semestre in considerazione. 2. Ricorre l'interessato a mezzo del difensore, avvocato Stefano Piras, che chiede l'annullamento del provvedimento, denunziando violazione di legge (in relazione all'art. 54 ord. pen.) e vizio di motivazione. Il Tribunale, ferma restando l'ontologica consistenza dell'illecito, avrebbe dovuto apprezzarne l'episodicità e, dunque, la sua inidoneità a dimostrare la mancata partecipazione all'opera di rieducazione, tanto più considerando la positiva relazione dei servizi sociali in merito alla condotta complessivamente rispettosa delle prescrizioni serbata dall'affidato e, dunque, l'assenza di qualsivoglia rilievo con riferimento al semestre in valutazione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. Ferdinando Lignola, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile essendo le doglianze in parte manifestamente infondate, in parte indeducibili. 2. È approdo consolidato che, in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatannente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato nel periodo successivo, durante l'espiazione della pena o in stato di libertà, possa estendersi in negativo 2 anche sulla valutazione dei semestri precedenti, purché si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica che lasci presumere la mancata partecipazione, ovverosia una partecipazione solo apparente, del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce (tra moltissime: Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Rv. 255430; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Rv. 252186; Sez. 1, n. 3017 del 28/04/1997, Rv. 207680). Tale giudizio esige una puntuale motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva e la ricaduta nel reato appare sicuro elemento rivelatore del fatto che anche nel periodo precedente mancava del tutto la volontà di partecipare all'opera di rieducazione. Motivazione che il Tribunale di sorveglianza ha puntualmente reso, richiamando e criticamente aderendo alle argomentazioni spese nel provvedimento reclamato, che aveva negativamente valorizzato la grave condotta tenuta dal ricorrente, trovato in possesso di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente (80 gr. di cocaina, 40 gr. di eroina, 9 gr. di marijuana) e di sostanza da taglio, custodite all'interno del proprio borsello, senza considerare che altro materiale riconducibile all'attività di spaccio era stato rinvenuto anche all'interno della propria abitazione. 3. Manifestamente infondata è, pertanto, la dedotta violazione di legge come pure il denunziato vizio di motivazione, giacché la valutazione che i giudici di sorveglianza sono chiamati a rendere concerne, in generale, le condotte e il comportamento del condannato e del tutto correttamente, e plausibilmente, possono essere incidentalmente valutate condotte costituenti delitti se esistono gravi indizi che l'istante li abbia commessi, i medesimi gravi indizi coerentemente valendo ad escludere che il condannato abbia tratto reale "profitto" dalle opportunità trattannentali. Del resto il ricorrente non contesta la consistenza ontologica della condotta per cui è stato tratto in arresto, ma apoditticamente ne postula l'estemporaneità, dolendosi del fatto che il Tribunale non abbia considerato il rispetto delle prescrizioni osservato nell'intero periodo in considerazione, così sollecitando una rivalutazione della meritorietà del beneficio preclusa in sede di legittimità, tanto più a fronte di un apparato giustificativo della decisione conforme a regole della logica e privo di vizi giuridici. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2020