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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/10/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1371/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di ST, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
AN LL Presidente relatore
LE PI GI
Emanuele Venzo GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1371/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 16.07.2025, congiuntamente da:
, C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.10.1979, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Zorzin, C.F.:
ed elettivamente domiciliato in Prato (PO), Via C.F._2
Traversa Pistoiese n. 83, giusta procura in atti;
e
, C.F.: , nata a [...]_1 C.F._3
(MDA) il 24.07.1982, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Arianna Ballati, C.F.:
ed elettivamente domiciliata in ST (PT), C.F._4
Via Curtatone e Montanara n. 63, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 16.07.2025,
[...]
e , esponendo di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in Serravalle P.se (PT) il 02 maggio dell'anno 2015, precisavano che dall'unione era nata la figlia (il Persona_1
02 maggio del 2011).
Le parti evidenziavano che nel tempo l'affectio coniugalis veniva meno e, accentuandosi l'incompatibilita di carattere dei coniugi, la convivenza diveniva intollerabile.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
– Quanto alla figlia minore:
Percorso scolastico: la figlia frequenterà a settembre la classe Per_1 prima superiore presso l'istituto scolastico CI di ST (liceo linguistico indirizzo turistico) sito in Via Gramsci, e pratica, come attività sportiva, pallavolo (squadra associazione sportiva La
Fenice). Gli allenamenti si svolgono presso la palestra Petrocchi sita in ST Via Del Bottaccio, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17 alle ore 18. La ragazza gode di buona salute;
– L'affidamento di rimarrà condiviso tra i genitori che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, mantenendo tuttavia in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni ordinarie.
– È nel miglior interesse della minore che i genitori condividano le principali decisioni. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Nella quotidianità
2 ogni decisione relativa alla sfera sanitaria e scolastica andrà condivisa, secondo il principio della bigenitorialità; Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della ragazza.
– Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la figlia. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
– Saranno preservati i diritti della figlia
– Alla bigenitorialità
– A non essere coinvolta nelle discussioni tra i genitori
– A non ricevere informazioni denigranti squalificanti o alienanti sui genitori, o ad assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro
– A non essere usata come messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori
– resterà collocata anagraficamente presso la madre. Per_1
– Il regime di frequentazione e di ripartizione dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore avverrà secondo il piano genitoriale qui dedotto: La minore frequenterà in modo paritetico le abitazioni dei genitori, secondo la modalità del collocamento paritario alternato (una settimana per genitore). La ragazza dispone presso ciascun genitore di tutto ciò di cui necessita.
– la frequentazione sopra illustrata è già in atto.
– In caso di malattia certificata: la minore rimane nella casa in cui si trova per i giorni previsti dal certificato l'altro genitore potrà andare a trovarla previo accordo. Alla chiusura della malattia riprenderà
3 immediatamente il calendario ordinario come da piano genitoriale.
In assenza di febbre verrà rispettato il calendario ordinario.
– Nel periodo estivo i genitori concordano che: ▪ trascorrà con Per_1 ciascuno dei genitori 15 giorni anche consecutivi, oltre ad una ulteriore settimana di villeggiatura da definire entro il 30 maggio.
Successivamente a tali periodi riprenderà la modalità di frequentazione paritaria
– Nel periodo natalizio i genitori concordano ▪ trascorrerà ad Per_1 anni alterni una settimana con ciascuno dei genitori nei seguenti periodi che si alterneranno ogni anno o 25/12- 31/12 ore 10,00 quando sarà riaccompagnata presso l'altro genitore o 31/12 – 7/1 quando sarà riaccompagnata a casa dell'altro genitore o a scuola se saranno riprese le lezioni o La giornata della Vigilia (dalle ore
10,00) comprensiva di pernottamento sarà trascorsa con il genitore che non sta con la giornata del Natale, con rientro presso Per_1
l'altro genitore entro le 10,00 del 25/12.
– Nel periodo delle festività Pasquali i genitori concordano:
▪ Il periodo di Pasqua sarà equamente suddiviso tra i genitori che si alterneranno nei periodi del ▪ Venerdì santo/Giornata di Pasqua con rientro il lunedì entro le ore 10,00 del lunedì ▪ Lunedi di
Pasquetta/mercoledì (a scuola o presso l'altro genitore a seconda del calendario scolastico) ▪ Tali periodi saranno alternati ogni anno tra i genitori;
– nel periodo in cui la figlia stara con ciascun genitore, quest'ultimo provvederà ad ogni esigenza economica relativa alla stessa. In ordine, pertanto, agli oneri di mantenimento della minore, le parti hanno concordato un regime di mantenimento diretto;
– il Sig. si impegna a versare mensilmente alla Sig.ra Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, in CP_1 favore della figlia minorenne, a decorrere dal mese di luglio 2025, fino al compimento da parte di quest'ultima del ventiquattresimo anno di età, la somma di Euro 350,00 a titolo di concorso alle spese ed agli oneri di natura abitativa e logistica della minore. Le parti convengono espressamente che tale contributo e di natura temporanea e transitoria non rientra nell'alveo dell'obbligo di
4 mantenimento ordinario dei figli ex art. 337 -ter c.c. (che rimane regolato dalle previsioni di cui al punto precedente) non potrà in futuro essere imputato o confuso con tale obbligo, né costituisce un'anticipazione o integrazione, bensì rappresenta un intervento di sostegno specifico e delimitato nel tempo per le esigenze abitative e logistiche della figlia. Le parti stabiliscono che il contributo in questione sarà sospeso qualora la figlia dovesse trasferirsi altrove
(trasferimento all'estero compreso) per l'intero periodo del trasferimento e riprenderà unicamente quando la ragazza tornerà a frequentare la casa materna con le modalità della frequentazione paritetica, e comunque fino al compimento del ventiquattresimo anno di età;
– i costi ed il mantenimento durante le vacanze con ciascun genitore saranno anch'essi assolti in forma diretta e non daranno titolo ad alcuna ripetizione, in conformità a quanto per legge previsto;
– ogni genitore si curerà di avere autonomo accesso alle informazioni scolastiche e sportive, organizzando e curando altresì le attività ed iniziative della figlia durante la permanenza presso di sé. Ogni richiesta di regolamentazione, se non raccoglie la disponibilità dell'altro genitore, deve essere autogestitia con proprie risorse, personali ed economiche;
– la Sig.ra ha lasciato la casa coniugale trasferendosi presso CP_1
l'abitazione sita in ST (PT) Via Adige n. 4 di cui è proprietaria esclusiva, concordando le parti di dar attuazione, ancor prima della sottoscrizione del presente ricorso, temporaneamente ad una separazione di fatto in attesa di successiva formalizzazione;
– così come previsto dal vigente Protocollo Famiglia adottato d'intesa tra il Tribunale di ST e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di ST del 1° ottobre 2018, parte integrante e sostanziale dell'accordo, le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%. Le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo sono le seguenti:
a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito del S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche
5 conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche compresi gli occhiali da visita e lenti a contatto, ortopediche e acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai messi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
– quelle che richiedono il consenso espresso o tacito di ambo i genitori:
– a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie in strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: stages;
corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (compreso spese di trasporto e stages); attività ludicoricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo,mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti
6 musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro
20 gg dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro nel termine indicato, ovvero di diniego ingiustificato, la spesa s'intende concordata;
– le spese straordinarie dovranno essere supportate, anche ai fini della deducibilità fiscale delle stesse, da idonea e comprovante documentazione che, all'atto della richiesta, colui che le ha anticipate consegnerà all'altro. Il genitore che ha sostenuto la spesa straordinaria sarà rimborsato dall'altro all'esibizione del giustificativo di spesa;
– le deduzioni dal reddito per gli esborsi sostenuti per la figlia, competono al genitore che li ha sostenuti;
– le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 15 giorni dall'avvenuto detto trasferimento;
– i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa e/o obbligo di mantenimento;
– le spese legali sono compensate fra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 22.09.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse
7 alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di ST, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio in Serravalle P.se CP_1
(PT) il 02 maggio dell'anno 2015, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serravalle P.se (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
1, P. II, Serie A, anno 2015);
- nulla sulle spese.
ST, così deciso nella camera di consiglio del 03.10.2025.
Il Presidente relatore
AN LL
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di ST, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
AN LL Presidente relatore
LE PI GI
Emanuele Venzo GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1371/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 16.07.2025, congiuntamente da:
, C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.10.1979, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Zorzin, C.F.:
ed elettivamente domiciliato in Prato (PO), Via C.F._2
Traversa Pistoiese n. 83, giusta procura in atti;
e
, C.F.: , nata a [...]_1 C.F._3
(MDA) il 24.07.1982, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Arianna Ballati, C.F.:
ed elettivamente domiciliata in ST (PT), C.F._4
Via Curtatone e Montanara n. 63, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 16.07.2025,
[...]
e , esponendo di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in Serravalle P.se (PT) il 02 maggio dell'anno 2015, precisavano che dall'unione era nata la figlia (il Persona_1
02 maggio del 2011).
Le parti evidenziavano che nel tempo l'affectio coniugalis veniva meno e, accentuandosi l'incompatibilita di carattere dei coniugi, la convivenza diveniva intollerabile.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
– Quanto alla figlia minore:
Percorso scolastico: la figlia frequenterà a settembre la classe Per_1 prima superiore presso l'istituto scolastico CI di ST (liceo linguistico indirizzo turistico) sito in Via Gramsci, e pratica, come attività sportiva, pallavolo (squadra associazione sportiva La
Fenice). Gli allenamenti si svolgono presso la palestra Petrocchi sita in ST Via Del Bottaccio, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17 alle ore 18. La ragazza gode di buona salute;
– L'affidamento di rimarrà condiviso tra i genitori che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, mantenendo tuttavia in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni ordinarie.
– È nel miglior interesse della minore che i genitori condividano le principali decisioni. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Nella quotidianità
2 ogni decisione relativa alla sfera sanitaria e scolastica andrà condivisa, secondo il principio della bigenitorialità; Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della ragazza.
– Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la figlia. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
– Saranno preservati i diritti della figlia
– Alla bigenitorialità
– A non essere coinvolta nelle discussioni tra i genitori
– A non ricevere informazioni denigranti squalificanti o alienanti sui genitori, o ad assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro
– A non essere usata come messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori
– resterà collocata anagraficamente presso la madre. Per_1
– Il regime di frequentazione e di ripartizione dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore avverrà secondo il piano genitoriale qui dedotto: La minore frequenterà in modo paritetico le abitazioni dei genitori, secondo la modalità del collocamento paritario alternato (una settimana per genitore). La ragazza dispone presso ciascun genitore di tutto ciò di cui necessita.
– la frequentazione sopra illustrata è già in atto.
– In caso di malattia certificata: la minore rimane nella casa in cui si trova per i giorni previsti dal certificato l'altro genitore potrà andare a trovarla previo accordo. Alla chiusura della malattia riprenderà
3 immediatamente il calendario ordinario come da piano genitoriale.
In assenza di febbre verrà rispettato il calendario ordinario.
– Nel periodo estivo i genitori concordano che: ▪ trascorrà con Per_1 ciascuno dei genitori 15 giorni anche consecutivi, oltre ad una ulteriore settimana di villeggiatura da definire entro il 30 maggio.
Successivamente a tali periodi riprenderà la modalità di frequentazione paritaria
– Nel periodo natalizio i genitori concordano ▪ trascorrerà ad Per_1 anni alterni una settimana con ciascuno dei genitori nei seguenti periodi che si alterneranno ogni anno o 25/12- 31/12 ore 10,00 quando sarà riaccompagnata presso l'altro genitore o 31/12 – 7/1 quando sarà riaccompagnata a casa dell'altro genitore o a scuola se saranno riprese le lezioni o La giornata della Vigilia (dalle ore
10,00) comprensiva di pernottamento sarà trascorsa con il genitore che non sta con la giornata del Natale, con rientro presso Per_1
l'altro genitore entro le 10,00 del 25/12.
– Nel periodo delle festività Pasquali i genitori concordano:
▪ Il periodo di Pasqua sarà equamente suddiviso tra i genitori che si alterneranno nei periodi del ▪ Venerdì santo/Giornata di Pasqua con rientro il lunedì entro le ore 10,00 del lunedì ▪ Lunedi di
Pasquetta/mercoledì (a scuola o presso l'altro genitore a seconda del calendario scolastico) ▪ Tali periodi saranno alternati ogni anno tra i genitori;
– nel periodo in cui la figlia stara con ciascun genitore, quest'ultimo provvederà ad ogni esigenza economica relativa alla stessa. In ordine, pertanto, agli oneri di mantenimento della minore, le parti hanno concordato un regime di mantenimento diretto;
– il Sig. si impegna a versare mensilmente alla Sig.ra Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, in CP_1 favore della figlia minorenne, a decorrere dal mese di luglio 2025, fino al compimento da parte di quest'ultima del ventiquattresimo anno di età, la somma di Euro 350,00 a titolo di concorso alle spese ed agli oneri di natura abitativa e logistica della minore. Le parti convengono espressamente che tale contributo e di natura temporanea e transitoria non rientra nell'alveo dell'obbligo di
4 mantenimento ordinario dei figli ex art. 337 -ter c.c. (che rimane regolato dalle previsioni di cui al punto precedente) non potrà in futuro essere imputato o confuso con tale obbligo, né costituisce un'anticipazione o integrazione, bensì rappresenta un intervento di sostegno specifico e delimitato nel tempo per le esigenze abitative e logistiche della figlia. Le parti stabiliscono che il contributo in questione sarà sospeso qualora la figlia dovesse trasferirsi altrove
(trasferimento all'estero compreso) per l'intero periodo del trasferimento e riprenderà unicamente quando la ragazza tornerà a frequentare la casa materna con le modalità della frequentazione paritetica, e comunque fino al compimento del ventiquattresimo anno di età;
– i costi ed il mantenimento durante le vacanze con ciascun genitore saranno anch'essi assolti in forma diretta e non daranno titolo ad alcuna ripetizione, in conformità a quanto per legge previsto;
– ogni genitore si curerà di avere autonomo accesso alle informazioni scolastiche e sportive, organizzando e curando altresì le attività ed iniziative della figlia durante la permanenza presso di sé. Ogni richiesta di regolamentazione, se non raccoglie la disponibilità dell'altro genitore, deve essere autogestitia con proprie risorse, personali ed economiche;
– la Sig.ra ha lasciato la casa coniugale trasferendosi presso CP_1
l'abitazione sita in ST (PT) Via Adige n. 4 di cui è proprietaria esclusiva, concordando le parti di dar attuazione, ancor prima della sottoscrizione del presente ricorso, temporaneamente ad una separazione di fatto in attesa di successiva formalizzazione;
– così come previsto dal vigente Protocollo Famiglia adottato d'intesa tra il Tribunale di ST e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di ST del 1° ottobre 2018, parte integrante e sostanziale dell'accordo, le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%. Le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo sono le seguenti:
a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito del S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche
5 conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche compresi gli occhiali da visita e lenti a contatto, ortopediche e acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai messi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
– quelle che richiedono il consenso espresso o tacito di ambo i genitori:
– a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie in strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: stages;
corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (compreso spese di trasporto e stages); attività ludicoricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo,mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti
6 musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro
20 gg dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro nel termine indicato, ovvero di diniego ingiustificato, la spesa s'intende concordata;
– le spese straordinarie dovranno essere supportate, anche ai fini della deducibilità fiscale delle stesse, da idonea e comprovante documentazione che, all'atto della richiesta, colui che le ha anticipate consegnerà all'altro. Il genitore che ha sostenuto la spesa straordinaria sarà rimborsato dall'altro all'esibizione del giustificativo di spesa;
– le deduzioni dal reddito per gli esborsi sostenuti per la figlia, competono al genitore che li ha sostenuti;
– le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 15 giorni dall'avvenuto detto trasferimento;
– i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa e/o obbligo di mantenimento;
– le spese legali sono compensate fra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 22.09.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse
7 alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di ST, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio in Serravalle P.se CP_1
(PT) il 02 maggio dell'anno 2015, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serravalle P.se (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
1, P. II, Serie A, anno 2015);
- nulla sulle spese.
ST, così deciso nella camera di consiglio del 03.10.2025.
Il Presidente relatore
AN LL
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