TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/07/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1144 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. BERARDI DIANA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. DALL'ARMELLINA DENISE, giusta delega in CP_1
atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Visto l'art. 473bis.51, u.c., c.p.c.;
Letti gli atti e la documentazione allegata;
Visto il parere del P.M.;
Rilevato che le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente rassegnato le proprie conclusioni nei termini che seguono:
“1) affidare le figlie minori e ad entrambi i genitori in via condivisa, con Per_1 Per_2 collocazione abitativa prevalente presso la residenza materna;
2) disporre che il padre potrà esercitare il diritto-dovere di visita previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze delle figlie ed in ogni caso: -almeno una volta durante la settimana, prelevandole dall'abitazione materna, previ accordi circa il giorno e l'ora, o dall'uscita da scuola fino all'ora di cena;
-a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera fino alle 20:30, con il connesso impegno di riportarle presso l'abitazione materna;
a tal proposito, sarà facoltà della madre di portare le bambine dal padre almeno una volta al mese e/o di agevolare il Signor nel suo CP_1 diritto di visita consegnando le minori a metà strada lungo il percorso Torino-Savona;
-per il periodo natalizio, un anno dal 23.12 al 30.12 e l'anno successivo dal 31.12 al 06.01 e così alternativamente ogni anno;
-per il periodo pasquale, ad anni alterni, dal pomeriggio del venerdì santo al martedì successivo, salvo la facoltà dei genitori di individuare diversi periodi e modalità;
-durante l'estate, per un periodo anche non continuativo di giorni quindici e previa indicazione del luogo ove trascorrerà le vacanze, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno e sempre tenuto conto delle esigenze scolastiche, extrascolastiche e ricreative delle minori;
-inoltre, durante l'anno il padre potrà tenere con sé le figlie per un ulteriore periodo di 7 giorni, anche non consecutivi, periodo e modalità che i genitori dovranno previamente concordare per iscritto, sempre tenendo conto delle esigenze scolastiche, extrascolastiche e ricreative delle minori;
3) ciascuno dei genitori, quando ha con sé le figlie, provvederà a tutte le spese ad esse necessarie e fornirà il recapito e/o l'indicazione del luogo in cui le minori saranno condotte nei periodi di rispettiva spettanza, consentendo e favorendo le comunicazioni con l'altro genitore;
4) il Signor verserà alla GN , entro giorno 15 di ogni mese ed a far data dal mese CP_1 Pt_1 di aprile 2025, la somma complessiva di euro 300,00 (euro trecento/00), che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat FOI, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle due figlie, sino a che le stesse non avranno raggiunto la piena autosufficienza economica;
5) le spese straordinarie relative all'assistenza sanitaria e/o di carattere medico, le spese di studio, quelle per le attività extrascolastiche, come quelle d'iscrizione e/o assistenza scolastica, nonché qualsiasi altra spesa di studio ed altresì le spese di abbigliamento sostenute nell'interesse delle due figlie non autosufficienti, purché concordate (salvo il caso in cui si configurino quali spese necessarie ed urgenti) e documentate, saranno suddivise al 50% e il genitore obbligato rimborserà il genitore che le ha sostenute dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa;
la suddivisione delle spese straordinarie seguirà il protocollo previsto dal Tribunale di Savona approvato in data 15/1/2024 e vigente al momento del deposito del presente ricorso (fatta eccezione per le spese di abbigliamento, suddivise come specificato nella misura del 50%);
6) i genitori assentono al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti delle minori, acconsentendo sin d'ora a temporanei viaggi e/o trasferte all'estero delle figlie con l'altro genitore, previa puntuale ed adeguata informativa e preavviso;
7) le parti si dichiarano, allo stato, economicamente autosufficienti e munite di reddito proprio e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di carattere economico e patrimoniale ed a qualsiasi richiesta di mantenimento l'una/o nei confronti dell'altro/a.
Prendere infine atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
8) spese di lite integralmente compensate”
Rilevato che le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e risultano, comunque, adeguate;
P.Q.M.
Dato atto, conferisce vigore alle condizioni concordate dalle parti e dichiara estinta la procedura.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Savona, così deciso nella camera di consiglio del 10.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Daniela Mele dott.ssa Lorena Canaparo