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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/10/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nella causa iscritta al ruolo generale al n°5657 /2024 R.G. promossa da
, con l'avv. BADRANE Parte_1 C.F._1
KAOUTAR
ricorrente contro
, Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 07/10/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 14/10/2025
conclusioni:
per la ricorrente:
“La procuratrice della ricorrente conferma il ricorso ed in particolare chiede che il
Tribunale dichiari la separazione e successivamente il divorzio”.
per il pubblico ministero: “nulla si oppone” 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/10/2024 la ricorrente sig.
[...]
adiva il Tribunale affinché fosse dichiarata la separazione Pt_1
personale dal marito sig. con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio il 18/03/2017 e successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Con decreto in data4/10/2024 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
All'udienza del 7/10/2025 compariva la sola procuratrice della ricorrente che confermava la volontà della sua assistita - dispensata dal comparire per ragioni di salute documentate - di separarsi;
nessuno compariva per il convenuto, non costituito, notificato ai sensi dell'art. 143
c.p.c..
All'esito, la Presidente del. dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, dichiarava la contumacia del convenuto, parte ricorrente precisava le conclusioni nel senso sopra riportato e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione merita accoglimento.
Dalle specifiche allegazioni della ricorrente e in ragione dell'irreperibilità del resistente deve ritenersi dimostrato che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, cessata da tempo, sia divenuta intollerabile.
In assenza di prole e di domande di contenuto economico non ci sono altre questioni sulle quali decidere in questa fase.
La stessa mancata comparizione del convenuto all'udienza presidenziale, impedendo il tentativo di conciliazione, è comportamento che dimostra disinteresse alla prosecuzione della convivenza.
La causa va rimessa in istruttoria per la decisione sullo scioglimento del matrimonio.
2 3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., non definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di VERONA di annotare la sentenza nei registri (atto n°60, Parte I, anno2017 del registro degli atti di matrimonio);
3) rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza.
Verona, 14/10/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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