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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/05/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4412/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4412/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Giorio Luca Parte_1
Parte ricorrente contro
, contumace CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“chiede che codesto Ecc.mo Tribunale, in accoglimento del ricorso, voglia disporre la revoca dell'assegno divorzile di euro 700 mensili, disposto a favore della ricorrente, con sentenza Tribunale di Padova, n. 1229 del 2018, del 07/06/2018, resa nel procedimento n. 10196/2017 R.G., in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso.
Con integrale conferma di tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 20.9.2024 , premesso che con sentenza n. Parte_1
1229 pubblicata il 07/06/2018, passata in giudicato, il Tribunale di Padova ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la ricorrente e , chiedeva che, CP_1 parziale modifica delle condizioni di divorzio ivi stabilite, venisse revocato l'obbligo, posto a carico di
, di versare un assegno divorzile mensile di € 700,00. CP_1
non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c., il Giudice delegato sentiva parte ricorrente e dava atto della comparizione di il quale, informato della necessità della difesa tecnica nel giudizio di CP_1
divorzio, dichiarava di essere d'accordo con il ricorso;
parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso e il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere provvedimenti temporanei e urgenti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di il quale, CP_1
nonostante la notifica del ricorso e la sua comparizione personale in udienza, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, si osserva che la ricorrente ha dedotto di ritenersi economicamente autosufficiente, essendo proprietaria di immobili e avendo beneficiato di una consistente eredità (si veda sul punto la denuncia di successione prodotta al doc. 5, successiva ai provvedimenti di divorzio), allegando inoltre che il resistente accusa gravi problemi di salute e non è in grado di procurare un reddito sufficiente a corrispondere l'assegno.
Ciò posto, la domanda di revoca dell'assegno divorzile è meritevole di accoglimento, in quanto i fatti sopra dedotti e documentati dalla parte beneficiaria costituiscono circostanze sopravvenute rispetto all'epoca di pronuncia di divorzio, idonee a modificare gli assetti economici tra le parti.
Attesa la natura della causa e la mancata opposizione di parte resistente, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1. dichiara la contumacia di;
CP_1
2. a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale
n.1229/2018 pubblicata in data 7.6.2018, revoca l'obbligo di di corrispondere a CP_1 favore di un assegno divorzile di € 700,00 mensili, con decorrenza Parte_1
dalla data della domanda (20.9.2024);
pagina 2 di 3 3. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4412/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Giorio Luca Parte_1
Parte ricorrente contro
, contumace CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“chiede che codesto Ecc.mo Tribunale, in accoglimento del ricorso, voglia disporre la revoca dell'assegno divorzile di euro 700 mensili, disposto a favore della ricorrente, con sentenza Tribunale di Padova, n. 1229 del 2018, del 07/06/2018, resa nel procedimento n. 10196/2017 R.G., in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso.
Con integrale conferma di tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 20.9.2024 , premesso che con sentenza n. Parte_1
1229 pubblicata il 07/06/2018, passata in giudicato, il Tribunale di Padova ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la ricorrente e , chiedeva che, CP_1 parziale modifica delle condizioni di divorzio ivi stabilite, venisse revocato l'obbligo, posto a carico di
, di versare un assegno divorzile mensile di € 700,00. CP_1
non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c., il Giudice delegato sentiva parte ricorrente e dava atto della comparizione di il quale, informato della necessità della difesa tecnica nel giudizio di CP_1
divorzio, dichiarava di essere d'accordo con il ricorso;
parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso e il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere provvedimenti temporanei e urgenti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di il quale, CP_1
nonostante la notifica del ricorso e la sua comparizione personale in udienza, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, si osserva che la ricorrente ha dedotto di ritenersi economicamente autosufficiente, essendo proprietaria di immobili e avendo beneficiato di una consistente eredità (si veda sul punto la denuncia di successione prodotta al doc. 5, successiva ai provvedimenti di divorzio), allegando inoltre che il resistente accusa gravi problemi di salute e non è in grado di procurare un reddito sufficiente a corrispondere l'assegno.
Ciò posto, la domanda di revoca dell'assegno divorzile è meritevole di accoglimento, in quanto i fatti sopra dedotti e documentati dalla parte beneficiaria costituiscono circostanze sopravvenute rispetto all'epoca di pronuncia di divorzio, idonee a modificare gli assetti economici tra le parti.
Attesa la natura della causa e la mancata opposizione di parte resistente, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1. dichiara la contumacia di;
CP_1
2. a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale
n.1229/2018 pubblicata in data 7.6.2018, revoca l'obbligo di di corrispondere a CP_1 favore di un assegno divorzile di € 700,00 mensili, con decorrenza Parte_1
dalla data della domanda (20.9.2024);
pagina 2 di 3 3. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3