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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11097 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 16895/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
IA LL CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 16895/2022
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta mandato a Parte_1 C.F._1
margine dell'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Gaetano Alberto (C.F.
) C.F._2
OPPONENTE
E
(C.F. e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano n. Controparte_1
P. IVA ), in persona dei procuratori speciali p.t., rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2
difesa, in virtù di procura generale alle liti agli atti, dagli avv.ti Luca Polverino (C.F.
e GI LU (C.F. ) C.F._3 C.F._4
OPPOSTA
NONCHE'
(già , C.F. P.IVA e, per Controparte_2 CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4
essa, giusta procura in atti, (già C.F. Controparte_3 CP_4 P.IVA_5
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_4
procura agli atti, dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. con C.F._5
domicilio eletto presso l'avv. Paoloandrea Monticelli (C.F. C.F._6
TERZO INTERVENIENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3580/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data
13.05.2022 e pubblicato il 16.05.2022 Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 15.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3580/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data 13.05.2022 e pubblicato il 16.05.2022, con il quale, in parziale accoglimento della pretesa creditoria azionata, gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della (quale cessionaria Controparte_1
del credito), della somma di € 8.743,42 – oltre interessi e spese del procedimento monitorio – a titolo di saldo debitore dovuto in relazione al contratto di finanziamento n. 1161720, sottoscritto in data 09.11.2009, per l'importo finanziato di € 21.427,97.
A fondamento della spiegata opposizione l'opponente ha eccepito, in rito, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per nullità del procedimento di notifica, e, nel merito, il difetto di prova in ordine alla titolarità del credito ad opera dell'opposta e, in ogni caso, la prescrizione del diritto azionato.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio la quale supposta cessionaria del credito, Controparte_1
contestando gli avversi assunti e deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione;
ha chiesto, dunque, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente, con comparsa depositata il 23 marzo 2023, è intervenuta nel giudizio ex art. 111 c.p.c. (già , in qualità di cessionaria del credito Controparte_2 Controparte_2
azionato da e, per essa, in qualità di mandataria, la Controparte_1 Controparte_3
[...]
Trattata la causa, concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., con provvedimento reso all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 luglio 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva in diritto.
1. Preliminarmente, in rito, rileva il Tribunale che (già , a Controparte_2 Controparte_2
mezzo della mandataria ha spiegato atto di intervento volontario nel Controparte_3
presente giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nella dichiarata qualità di successore a titolo particolare nel credito vantato da nei confronti dell'opponente, in Controparte_5
virtù di atto di atto di cessione di crediti pro soluto stipulato in data 13.12.2022 (doc. 5 produzione interventrice) con pertanto, facendo proprie le difese Controparte_1 della cedente, ha chiesto di succedere nella posizione processuale della originaria creditrice, di cui ha chiesto l'estromissione.
Al riguardo, ritiene il Tribunale che, pur nell'ammissibilità del predetto intervento, vada tuttavia dichiarata inammissibile la domanda di sostituzione del successore nei diritti del titolare del credito, in assenza della adesione di tutte le parti alla estromissione della originaria creditrice.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte “nel caso di successione titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111
c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva ('ad causam'), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo articolo 111, comma 3, c.p.c. del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma” (Cass. Civ. Sez. III 28/2/2020 n. 5529, che conferma Cass. Civ. Sez. III 22/1/15 n. 1200).
In altri termini, l'intervento volontario in causa del successore a titolo particolare di una delle parti del processo non comporta automaticamente l'estromissione del dante causa, potendo essa essere disposta solo se le altre parti vi acconsentano e, nel caso di specie, tale consenso non è stato espressamente dato.
Ne consegue che la presente pronuncia - salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. – verrà emessa nei confronti delle parti originarie del giudizio.
2. Va dato atto, poi, dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010, avendovi parte opposta provveduto in corso di causa nel termine all'uopo assegnato da questo giudice ed essendosi il procedimento concluso negativamente per la mancata partecipazione dell'opponente (cfr. verbale negativo del 05 dicembre 2023, depositato il 18 aprile 2024).
3. Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo che, a dire dell'opponente, sarebbe stata determinata dall'omessa notifica, unitamente al ricorso e al provvedimento monitorio, della nota di chiarimenti depositata dal ricorrente ai sensi dell'art. 640 c.p.c.
La tesi non merita accoglimento.
Invero, i chiarimenti resi dalla parte ricorrente su invito del Tribunale costituiscono un atto endoprocedimentale di natura meramente interlocutoria, irrilevante ai fini dell'esatta individuazione dell'oggetto dell'ingiunzione che, invece, viene definito, a monte, dalla domanda del ricorrente e, a valle, dal provvedimento di accoglimento, totale o parziale, emesso dal
Tribunale.
Sicchè, correttamente l'odierna opposta ha notificato al debitore esclusivamente il ricorso e il provvedimento monitorio.
4. Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento, risultando fondata l'eccezione di carenza di titolarità attiva in capo all'opposta sollevata da . Parte_1
In termini generali, giova rammentare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza, mentre il convenuto ha l'onere di dedurne il difetto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte (cfr., di recente, Cass. n. 943/2017).
Attenendo al merito della causa, l'eventuale carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. n.
11744/2018).
Nella fattispecie, il difetto di titolarità attiva del credito azionato è stato contestato dall'opponente prima della concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. ed in ragione delle vicende successorie successive alla proposizione della domanda monitoria, dedotte da parte opposta nelle more del giudizio.
Sul punto vale osservare che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa.
Ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito.
Ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
Ne consegue, che il debitore ceduto ha interesse a compiere un pagamento liberatorio e, quindi, ha sempre l'interesse a valutare l'esistenza e l'efficacia dell'atto traslativo del credito, soprattutto ove, come nella specie, la cessione gli sia stata notificata dal solo cessionario e non anche dal cedente.
Sotto altro concorrente profilo, del resto, può dirsi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998 (t.u.b.) ha l'onere di dimostrare l'intervenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5617/2020).
Al riguardo, deve precisarsi che, in base alla disciplina speciale dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è
l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr.
Cass., sent. n. 22268/2018, Cass., sent. n. 2780/2019 e, da ultimo, Cass., sent. n. 17944/2023).
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B., infatti, costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.
L'avviso in Gazzetta Ufficiale, dunque, non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui dallo stesso non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l'effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell'operazione di cessioni “in blocco”.
In definitiva, sul creditore che si afferma titolare del diritto grava l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza non solo l'esistenza del contratto di cessione, ma anche il suo oggetto e l'inclusione del credito azionato all'interno del medesimo, mediante idonea produzione documentale (cfr. Cass., 24798/2020 e Cass., 10518/2016).
Ciò posto e passando al caso di specie, deve rilevarsi che in sede monitoria Controparte_1
ha affermato di essere divenuta titolare del credito in contestazione a seguito di un atto
[...]
di cessione di un portafoglio di crediti nella titolarità di (titolare originaria del Controparte_6
credito azionato).
E tuttavia, l'odierna opposta non ha dimostrato l'effettivo perfezionamento della cessione in suo favore, non avendo offerto adeguati elementi di prova al riguardo, con la conseguenza che non può dirsi dimostrato che il credito che assume le sia stato ceduto da sia Controparte_6
proprio quello fatto oggetto della pretesa monitoria.
Intanto, del supposto contratto di cessione, denominato “Accordo quadro di cessione dei crediti”, sono agli atti solo la prima pagina della proposta di contratto, che Controparte_1
avrebbe inviato a e l'ultima pagina, recante le firme dell'Amministratore
[...] Controparte_6
Cont Delegato della e del “Direttore (doc. 5 produzione dell'opposta), Controparte_1
ma è stato del tutto omesso il corpo dell'atto e la relativa regolamentazione contrattuale.
Manca, dunque, la prova dell'oggetto del contratto e della relativa disciplina.
Ma a ben vedere, non è stato dimostrato, a monte, l'effettivo perfezionamento del contratto di cessione tra le parti (art. 1326 c.c.): e infatti, la circostanza per cui solo una delle due pagine del documento contrattuale in atti reca una numerazione, induce legittimamente a dubitare che esse appartengano allo stesso documento.
A ciò si aggiunga che l'esatta identificazione del credito ceduto è stata rimessa dall'opposta ad un allegato contrattuale, il quale, però, non appare univocamente riferibile alla cessione in discorso e, in ogni caso, non appare elemento idoneo a dimostrare l'inclusione del credito de quo nel supposto atto di trasferimento.
In primo luogo, trattasi di una semplice schermata riportante il nominativo del debitore opponente, priva di intestazione e sottoscrizione.
Inoltre, i codici identificativi della pratica (n. 101257564 – 82397589) differiscono da quello indicato sul contratto di finanziamento sottoscritto dall'odierno opponente (n. 1161720).
Infine, incerta appare l'esatta consistenza del credito oggetto del trasferimento, posto che sotto il nominativo di sono riportati tre diversi importi senza ulteriore Parte_1
specificazione.
Né, per le considerazioni su esposte, l'estratto della G.U. contenente l'avviso di cessione intervenuta tra e (del 24.06.2017, foglio delle Controparte_1 Controparte_6
inserzioni n. 74) può essere, di per sé solo, sufficiente a dare prova dell'asserita cessione e della inclusione in essa del credito azionato (doc. “Pubblicazione gazzetta” in fascicolo monitorio).
In definitiva, a parere del Tribunale non è stata raggiunta la prova dell'effettiva titolarità in capo all'odierna opposta del credito azionato.
Restano assorbite, dunque, le ulteriori doglianze fatte valere dall'opponente.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 3580/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 13.05.2022 e pubblicato il 16.05.2022.
5. Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate in favore della parte opposta come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 26.000,00, ridotti in considerazione della parvità della materia e dell'attività svolta, ai sensi dell'art 4 co. 4 del D.M. citato.
5.1. Tenuto conto dell'attività svolta e dell'esito della controversia, ricorrono le eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra l'opponente e il terzo interventore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 3580/2022, iscritta al N.R.G. 16895/2022, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3580/2022, emesso dal
Tribunale di Napoli in data 13.05.2022 e pubblicato il 16.05.2022;
B) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.540,00, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014 e rimborso del contributo unificato versato, oltre IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Gaetano Alberto dichiaratosi antistatario;
C) Compensa integralmente le spese di lite tra l'opponente e il terzo interveniente.
Così deciso in Napoli, il28 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
IA LL CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 16895/2022
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta mandato a Parte_1 C.F._1
margine dell'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Gaetano Alberto (C.F.
) C.F._2
OPPONENTE
E
(C.F. e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano n. Controparte_1
P. IVA ), in persona dei procuratori speciali p.t., rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2
difesa, in virtù di procura generale alle liti agli atti, dagli avv.ti Luca Polverino (C.F.
e GI LU (C.F. ) C.F._3 C.F._4
OPPOSTA
NONCHE'
(già , C.F. P.IVA e, per Controparte_2 CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4
essa, giusta procura in atti, (già C.F. Controparte_3 CP_4 P.IVA_5
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_4
procura agli atti, dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. con C.F._5
domicilio eletto presso l'avv. Paoloandrea Monticelli (C.F. C.F._6
TERZO INTERVENIENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3580/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data
13.05.2022 e pubblicato il 16.05.2022 Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 15.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3580/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data 13.05.2022 e pubblicato il 16.05.2022, con il quale, in parziale accoglimento della pretesa creditoria azionata, gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della (quale cessionaria Controparte_1
del credito), della somma di € 8.743,42 – oltre interessi e spese del procedimento monitorio – a titolo di saldo debitore dovuto in relazione al contratto di finanziamento n. 1161720, sottoscritto in data 09.11.2009, per l'importo finanziato di € 21.427,97.
A fondamento della spiegata opposizione l'opponente ha eccepito, in rito, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per nullità del procedimento di notifica, e, nel merito, il difetto di prova in ordine alla titolarità del credito ad opera dell'opposta e, in ogni caso, la prescrizione del diritto azionato.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio la quale supposta cessionaria del credito, Controparte_1
contestando gli avversi assunti e deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione;
ha chiesto, dunque, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente, con comparsa depositata il 23 marzo 2023, è intervenuta nel giudizio ex art. 111 c.p.c. (già , in qualità di cessionaria del credito Controparte_2 Controparte_2
azionato da e, per essa, in qualità di mandataria, la Controparte_1 Controparte_3
[...]
Trattata la causa, concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., con provvedimento reso all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 luglio 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva in diritto.
1. Preliminarmente, in rito, rileva il Tribunale che (già , a Controparte_2 Controparte_2
mezzo della mandataria ha spiegato atto di intervento volontario nel Controparte_3
presente giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nella dichiarata qualità di successore a titolo particolare nel credito vantato da nei confronti dell'opponente, in Controparte_5
virtù di atto di atto di cessione di crediti pro soluto stipulato in data 13.12.2022 (doc. 5 produzione interventrice) con pertanto, facendo proprie le difese Controparte_1 della cedente, ha chiesto di succedere nella posizione processuale della originaria creditrice, di cui ha chiesto l'estromissione.
Al riguardo, ritiene il Tribunale che, pur nell'ammissibilità del predetto intervento, vada tuttavia dichiarata inammissibile la domanda di sostituzione del successore nei diritti del titolare del credito, in assenza della adesione di tutte le parti alla estromissione della originaria creditrice.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte “nel caso di successione titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111
c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva ('ad causam'), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo articolo 111, comma 3, c.p.c. del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma” (Cass. Civ. Sez. III 28/2/2020 n. 5529, che conferma Cass. Civ. Sez. III 22/1/15 n. 1200).
In altri termini, l'intervento volontario in causa del successore a titolo particolare di una delle parti del processo non comporta automaticamente l'estromissione del dante causa, potendo essa essere disposta solo se le altre parti vi acconsentano e, nel caso di specie, tale consenso non è stato espressamente dato.
Ne consegue che la presente pronuncia - salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. – verrà emessa nei confronti delle parti originarie del giudizio.
2. Va dato atto, poi, dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010, avendovi parte opposta provveduto in corso di causa nel termine all'uopo assegnato da questo giudice ed essendosi il procedimento concluso negativamente per la mancata partecipazione dell'opponente (cfr. verbale negativo del 05 dicembre 2023, depositato il 18 aprile 2024).
3. Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo che, a dire dell'opponente, sarebbe stata determinata dall'omessa notifica, unitamente al ricorso e al provvedimento monitorio, della nota di chiarimenti depositata dal ricorrente ai sensi dell'art. 640 c.p.c.
La tesi non merita accoglimento.
Invero, i chiarimenti resi dalla parte ricorrente su invito del Tribunale costituiscono un atto endoprocedimentale di natura meramente interlocutoria, irrilevante ai fini dell'esatta individuazione dell'oggetto dell'ingiunzione che, invece, viene definito, a monte, dalla domanda del ricorrente e, a valle, dal provvedimento di accoglimento, totale o parziale, emesso dal
Tribunale.
Sicchè, correttamente l'odierna opposta ha notificato al debitore esclusivamente il ricorso e il provvedimento monitorio.
4. Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento, risultando fondata l'eccezione di carenza di titolarità attiva in capo all'opposta sollevata da . Parte_1
In termini generali, giova rammentare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza, mentre il convenuto ha l'onere di dedurne il difetto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte (cfr., di recente, Cass. n. 943/2017).
Attenendo al merito della causa, l'eventuale carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. n.
11744/2018).
Nella fattispecie, il difetto di titolarità attiva del credito azionato è stato contestato dall'opponente prima della concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. ed in ragione delle vicende successorie successive alla proposizione della domanda monitoria, dedotte da parte opposta nelle more del giudizio.
Sul punto vale osservare che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa.
Ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito.
Ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
Ne consegue, che il debitore ceduto ha interesse a compiere un pagamento liberatorio e, quindi, ha sempre l'interesse a valutare l'esistenza e l'efficacia dell'atto traslativo del credito, soprattutto ove, come nella specie, la cessione gli sia stata notificata dal solo cessionario e non anche dal cedente.
Sotto altro concorrente profilo, del resto, può dirsi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998 (t.u.b.) ha l'onere di dimostrare l'intervenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5617/2020).
Al riguardo, deve precisarsi che, in base alla disciplina speciale dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è
l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr.
Cass., sent. n. 22268/2018, Cass., sent. n. 2780/2019 e, da ultimo, Cass., sent. n. 17944/2023).
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B., infatti, costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.
L'avviso in Gazzetta Ufficiale, dunque, non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui dallo stesso non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l'effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell'operazione di cessioni “in blocco”.
In definitiva, sul creditore che si afferma titolare del diritto grava l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza non solo l'esistenza del contratto di cessione, ma anche il suo oggetto e l'inclusione del credito azionato all'interno del medesimo, mediante idonea produzione documentale (cfr. Cass., 24798/2020 e Cass., 10518/2016).
Ciò posto e passando al caso di specie, deve rilevarsi che in sede monitoria Controparte_1
ha affermato di essere divenuta titolare del credito in contestazione a seguito di un atto
[...]
di cessione di un portafoglio di crediti nella titolarità di (titolare originaria del Controparte_6
credito azionato).
E tuttavia, l'odierna opposta non ha dimostrato l'effettivo perfezionamento della cessione in suo favore, non avendo offerto adeguati elementi di prova al riguardo, con la conseguenza che non può dirsi dimostrato che il credito che assume le sia stato ceduto da sia Controparte_6
proprio quello fatto oggetto della pretesa monitoria.
Intanto, del supposto contratto di cessione, denominato “Accordo quadro di cessione dei crediti”, sono agli atti solo la prima pagina della proposta di contratto, che Controparte_1
avrebbe inviato a e l'ultima pagina, recante le firme dell'Amministratore
[...] Controparte_6
Cont Delegato della e del “Direttore (doc. 5 produzione dell'opposta), Controparte_1
ma è stato del tutto omesso il corpo dell'atto e la relativa regolamentazione contrattuale.
Manca, dunque, la prova dell'oggetto del contratto e della relativa disciplina.
Ma a ben vedere, non è stato dimostrato, a monte, l'effettivo perfezionamento del contratto di cessione tra le parti (art. 1326 c.c.): e infatti, la circostanza per cui solo una delle due pagine del documento contrattuale in atti reca una numerazione, induce legittimamente a dubitare che esse appartengano allo stesso documento.
A ciò si aggiunga che l'esatta identificazione del credito ceduto è stata rimessa dall'opposta ad un allegato contrattuale, il quale, però, non appare univocamente riferibile alla cessione in discorso e, in ogni caso, non appare elemento idoneo a dimostrare l'inclusione del credito de quo nel supposto atto di trasferimento.
In primo luogo, trattasi di una semplice schermata riportante il nominativo del debitore opponente, priva di intestazione e sottoscrizione.
Inoltre, i codici identificativi della pratica (n. 101257564 – 82397589) differiscono da quello indicato sul contratto di finanziamento sottoscritto dall'odierno opponente (n. 1161720).
Infine, incerta appare l'esatta consistenza del credito oggetto del trasferimento, posto che sotto il nominativo di sono riportati tre diversi importi senza ulteriore Parte_1
specificazione.
Né, per le considerazioni su esposte, l'estratto della G.U. contenente l'avviso di cessione intervenuta tra e (del 24.06.2017, foglio delle Controparte_1 Controparte_6
inserzioni n. 74) può essere, di per sé solo, sufficiente a dare prova dell'asserita cessione e della inclusione in essa del credito azionato (doc. “Pubblicazione gazzetta” in fascicolo monitorio).
In definitiva, a parere del Tribunale non è stata raggiunta la prova dell'effettiva titolarità in capo all'odierna opposta del credito azionato.
Restano assorbite, dunque, le ulteriori doglianze fatte valere dall'opponente.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 3580/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 13.05.2022 e pubblicato il 16.05.2022.
5. Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate in favore della parte opposta come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 26.000,00, ridotti in considerazione della parvità della materia e dell'attività svolta, ai sensi dell'art 4 co. 4 del D.M. citato.
5.1. Tenuto conto dell'attività svolta e dell'esito della controversia, ricorrono le eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra l'opponente e il terzo interventore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 3580/2022, iscritta al N.R.G. 16895/2022, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3580/2022, emesso dal
Tribunale di Napoli in data 13.05.2022 e pubblicato il 16.05.2022;
B) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.540,00, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014 e rimborso del contributo unificato versato, oltre IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Gaetano Alberto dichiaratosi antistatario;
C) Compensa integralmente le spese di lite tra l'opponente e il terzo interveniente.
Così deciso in Napoli, il28 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi