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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/08/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione RSona, Famiglia, Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott.ssa Maria Concetta Miranda Cons. onorario
Dott. Antonio Virgili Cons. Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2848 del R.G. V.G. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 14/22 emessa dal Tribunale per i Minorenni dichiarativa dello stato di adottabilità della minore nata in [...] il [...], RSona_1
TRA
( cf ), rappresentata e difesa come da procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Mario Trapani ( cf ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 del predetto in Napoli alla Via Salita Arenella n. 25.
Pec: fax 0815580318 Email_1
Ricorrente in riassunzione - già appellante
E , n.q. di tutrice e difensore della minore nata ad [...] Controparte_1 RSona_1 il 20.11.2015 come da nomina in atti, con studio in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 276, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente nella qualità di codifensore, dagli avv.ti Mariangela Covelli
e Mario Covelli, che eleggono domicili presso lo studio dell'av.to , sopra indicato. CP_1
Pec: fax 0817642438; Email_2
Appellata
NONCHÈ
Controparte_2
Appellato contumace
E
Procuratore Generale della Repubblica interventore necessario
CONCLUSIONI
L'appellante in riassunzione ha chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado, il ripristino della responsabilità genitoriale di con riferimento alla figlia e la revoca Parte_1 RSona_1 della dichiarazione dello stato di adottabilità relativamente alla predetta. Spese vinte in relazione a tutti i gradi di giudizio, con attribuzione.
Il tutore ha concluso per il rigetto del ricorso in riassunzione con conseguente conferma della sentenza emessa dal TM di Napoli.
Il P.G. ha concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Ritiene questa Corte di dover anzitutto richiamare sinteticamente i principali provvedimenti che si sono susseguiti nella vicenda in esame, ricordando:
-che il Tribunale per i Minorenni di Napoli, con la sentenza n. 14/2022, aveva dichiarato lo stato di adottabilità delle minori nata a [...] il [...] e nata in [...] Per_2 RSona_1 il 20.11.2015;
-che avverso detta sentenza avevano proposto gravame e Parte_1 Controparte_2 entrambi quali genitori di e la sola in quanto madre della minore RSona_1 Parte_1
chiedendo la riforma della stessa per la parte in cui aveva dichiarato lo stato di Per_2 abbandono delle predette minori e di conseguenza il loro stato di adottabilità; -che nel corso del suddetto giudizio di gravame, per quanto qui rileva: 1)si era costituito il tutore delle minori il quale, dopo aver posto in evidenza il grave pregiudizio subito dalle predette, le problematiche di entrambi i genitori e la mancata collaborazione degli stessi nella attività di recupero delle capacità genitoriali, oltre alla insussistenza di una rete familiare idonea ad accudire le minori ed a prendersi cura di loro, aveva chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della declaratoria dello stato di adottabilità; 2) era stato disposto l'espletamento di una ctu finalizzata a verificare la capacità genitoriale degli appellanti nonchè le condizioni del nucleo familiare e delle minori;
- che all'esito di quanto sopra la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 6/23, aveva parzialmente accolto l'appello relativamente alla minore in quanto aveva revocato la Per_2 dichiarazione di adottabilità della predetta, oramai diciassettenne, pur confermando la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre ed il collocamento della stessa in Casa
Famiglia; diversamente, con riferimento alla minore . aveva rigettato in toto Per_1 Per_1
l'appello confermando la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Napoli.
- che avverso detta sentenza aveva proposto ricorso per Cassazione la sola per cui Parte_1 la menzionata sentenza di questa Corte era divenuta definitiva nei confronti di Controparte_2 rimasto contumace.
Va quindi rilevato che a sostegno del proprio ricorso la aveva articolato i seguenti motivi: Pt_1
1) violazione dell'articolo 112 c.p.c. ed omessa o insufficiente motivazione circa i presupposti per la dichiarazione di adottabilità;
2) nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 cpc ed omessa convocazione ed ascolto dei parenti, pure richiesto (fratello e sorella della ricorrente);
3) violazione dell'articolo 112 cpc e degli articoli 1,8,10,15 e 44 comma 1 lettera d) della legge
184/83 ed omessa ed insufficiente motivazione per mancata considerazione della possibilità di procedere ad adozione mite;
4) violazione dell'articolo 112 cpc riproponendo questioni già precedentemente introdotte e lamentando che la Corte territoriale non aveva deciso su tutta la domanda.
La Suprema Corte aveva ritenuto di trattare congiuntamente per connessione tutti e quattro i motivi sopra riportati e ritenendoli fondati aveva deciso come segue:
- aveva dichiarato non adottabile YA nata il [...] per il raggiungimento della Pt_1 maggiore età ed avuto riguardo alla posizione della predetta aveva cassato la sentenza della Corte
d'Appello senza rinvio, con caducazione dei connessi provvedimenti “de potestate” adottati nel corso del giudizio;
- aveva accolto il ricorso relativamente alla minore nata il [...], in [...] RSona_1 alla quale aveva cassato la sentenza impugnata, disponendo rinvio a questa Corte in diversa composizione anche per le spese.
Nell'argomentare a sostegno della propria decisione la Suprema Corte aveva rilevato che la sentenza oggetto di esame non era conforme ai principi di diritto ed alle norme che disciplinavano la dichiarazione di adottabilità, evidenziando in particolare:
-che la Corte di merito avrebbe dovuto, avendo come punto di riferimento il superiore interesse della minore, esporre con maggiore puntualità le circostanze di fatto assunte a metro dell'inadeguatezza genitoriale e della impossibilità di utile recupero delle stesse, così come illustrare se e che tipo di misure di sostegno erano state concretamene ed effettivamente messe in campo al fine di sostenere la famiglia di origine ed in che misura non erano state seguite, opportunamente utilizzando tali circostanze, unitamente agli esiti della CTU, per svolgere il doveroso giudizio prognostico;
- che nulla era stato disposto per verificare la possibilità di un supporto nell'ambito parentale;
anzi, era stato affermato che non vi era una rete familiare, senza prendere in esame la richiesta di ascolto dei germani della madre, da questa formulata, o senza illustrare le ragioni che avevano motivato tale omissione;
- che sotto nessun profilo era stata considerata la possibilità di accedere alla cd. adozione mite, nonostante vi fosse stata un'espressa richiesta.
Ciò posto si deve evidenziare che a seguito di tale pronunzia, ha proposto ricorso Parte_1 per riassunzione, con il quale ha chiesto annullare e/o revocare e/o modificare l'impugnata sentenza di primo grado emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli e quindi:
-ristabilire la responsabilità genitoriale della ricorrente con riferimento alla figlia Parte_1 minore RSona_1
-revocare la dichiarazione di adottabilità pronunciata nei confronti della suddetta minore, disponendo il suo immediato affidamento alla madre naturale Parte_1
-disporre che vengano immediatamente ristabiliti gli incontri senza alcuna limitazione tra la madre e la suddetta figlia minore;
-provvedere in ordine alla statuizione di tutte le spese dei vari gradi di giudizio con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Tanto premesso ritiene questa Corte di dover a questo punto ricordare che a fondamento della propria decisione la Suprema Corte ha anzitutto chiarito che «La dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una "extrema ratio" che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della l. n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto.» (Cass. Sez. U. n. 35110/2021).
Ancora, ha sottolineato che l'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, deve compiersi «tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 l. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento.» (Cass. n. 24717/2021).
Inoltre la Suprema Corte ha affermato che il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve: a) verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori, sia con riferimento alle condizioni economico-abitative, senza però che l'attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del caso, con una indagine peritale;
b) estendere tale verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato, mancanti (come nel caso in cui il minore sia collocato in casa famiglia o presso una famiglia affidataria); c) ove necessario, avvalersi di un mediatore culturale, non al fine di colmare deficit linguistici, ma di elidere la distanza tra modelli culturali familiari molto differenti, che, se non superata, osta ad un'adeguata valutazione della capacità genitoriale (cfr. Cass.
n. 7559/2018; Cass. n. 6552/2017).
Tanto premesso si devono a questo punto esaminare le questioni di rilevo in questa sede, alla luce della ordinanza della Suprema Corte e dei principi nella stessa enunciati.
Condotta abbandonica e capacità genitoriale
Ritiene anzitutto questa Corte che l'analisi del tema in esame non possa prescindere dalle vicende RS che hanno interessato dapprima la sorella maggiore ed in seguito la figlia minore in quanto Per_1 le stesse si sono svolte senza soluzione di continuità, a volte sovrapponendosi, e sono comunque espressione della genitorialità della stessa madre.
Premesso quanto sopra ritiene questo Collegio che dagli elementi complessivamente acquisiti sia emerso con chiarezza che la nel corso degli anni abbia mantenuto una condotta abbandonica, Pt_1 anzitutto nei confronti della prima figlia. RS La predetta ha difatti lasciato presso l'Istituto San Giuseppe di Foggia a più riprese, ogni volta per svariati mesi consecutivi e ciò nonostante le problematiche di salute riscontrate a carico della predetta, relative sia al controllo sfinterico, sia all'accertato “ritardo mentale di media gravità”, con necessità di figure di riferimento, nonché di sostegno psicologico e scolastico.
Va ricordato a tal proposito che nel gennaio del 2013 la aveva chiesto all'Istituto San Giuseppe Pt_1
RS di Foggia di poter iscrivere ivi la figlia in forma residenziale, in quanto doveva allontanarsi dall'Italia per motivi di lavoro ed infatti, a seguito di quanto sopra, si era recata in Svizzera -ove viveva la sorella- ed aveva iniziato a lavorare nell'ambito della ristorazione. era poi rientrata Pt_1 in Italia nel giugno 2013 e nel gennaio 2014 era ripartita per la Svizzera, lasciando nuovamente la figlia presso il medesimo Istituto, senza fornire alcun recapito telefonico, se non quello del fratello
. RSona_3
Ancora, la era rientrata dall'estero nel mese di settembre 2014 e si era presentata Pt_1 spontaneamente presso i Servizi Sociali manifestando l'intenzione di portare via con sé la figlia ed affermando di essere rientrata definitivamente in Italia, di avere un legame con un altro uomo di origine algerina e di vivere ad Afragola, Napoli.
Il 26 marzo 2015, sentita a sit presso il TM di Bari, la predetta aveva riferito che viveva ad Afragola da circa un anno, che aveva sposato un cittadino algerino tale che aveva conosciuto Controparte_2 in Svizzera e che da circa un anno si erano sposati. Si recava a Foggia a trovare la figlia ogni 15/20 giorni ed a volte le era capitato di andarci dopo un mese e mezzo, ma ciò era dovuto al fatto che non disponeva di grandi risorse economiche. Le sue condizioni erano tuttavia cambiate ed era in grado di poter accogliere la figlia a casa sua.
Successivamente, con provvedimento del TM Bari del 15 marzo 2017 erano stati previsti dei rientri RS graduali e monitorati di presso la genitrice ed a seguito degli stessi vi erano state le dimissioni della predetta minore dall'Istituto San Giuseppe di Foggia e, secondo il progetto concordato, quest'ultima avrebbe dovuto vivere con il nucleo familiare della madre in Afragola. Ebbene, dalla nota congiunta dei Servizi Sociali e dell'Asl di Foggia del 13.2.2018 era tuttavia emerso che, diversamente da quanto stabilito, la minore si trovava ancora a Foggia presso lo zio materno;
in quanto la madre si era recata in Marocco nel mese di luglio portando con sé la sola figlia minore RS
ed affidando al fratello. Per_1
In sostanza quindi, a fronte del primo percorso di valutazione e rafforzamento di cui si dirà in seguito, RS la aveva reiterato la sua condotta abbandonica verso la figlia che, rimasta dallo zio per Pt_1 svariati mesi, non era stata inserita a scuola e trascorreva le sue giornate nella più totale inedia. Quanto sopra trascurando del tutto gli impegni assunti tanto che, dopo essere stata sollecitata telefonicamente dai Servizi che le avevano rappresentato il rischio di una denuncia per trascuratezza nei confronti della figlia, oltre al rischio della conseguente decadenza dalla responsabilità genitoriale, non aveva più risposto al telefono.
Orbene, sulla scorta di quanto riportato va rilevato che la madre per situazioni che per quanto esposto RS non possono ritenersi contingenti o transitorie, ha privato la figlia della assistenza, delle cure materiali, dell'affetto, del sostegno psicologico e di un ambiente familiare adeguato al suo sviluppo, ponendo così a rischio il suo benessere.
A ciò deve aggiungersi che tale condotta risulta aggravata dal fatto che la predetta non ha ottemperato alle disposizioni della quale quella di garantire la sua presenza costante nella vita della figlia CP_3 ovviando alla sua istituzionalizzazione ( cfr il provvedimento del TM Bari del 30.4.14) e nemmeno agli impegni da lei direttamente assunti ( cfr le sit rese il 18.5.16 presso il TM Bari, quando si era resa disponibile a non ostacolare gli operatori nel monitoraggio delle condizioni di vita delle figlie ).
Si deve inoltre sottolineare che, a fronte degli interventi da parte dei Servizi e della onseguenti CP_3 alle problematiche via via emerse, la ha sempre avuto un atteggiamento di diffidenza e di Pt_1 scarsa collaborazione, rendendosi anche irreperibile per lunghi periodi, non rispondendo al telefono, non richiamando, cambiando abitazione e luogo di residenza;
il tutto senza rendere edotti dei suoi spostamenti gli enti preposti.
Tanto rilevato, si riporta qui di seguito quanto riscontrato dal ctu in ordine alle competenze genitoriali della con argomentazioni compiutamente argomentate ed appieno condivisibili che trovano Pt_1 del resto riscontro anche in alcune condotte della predetta sopra richiamate. Va quindi ricordato che il tecnico di ufficio -all'esito dei colloqui espletati con la ha Pt_1 riscontrato degli elementi clinici di rilievo dai quali si evincevano: un quadro personologico disfunzionale e alterato, una reattività eccessiva, un'affettività dilagante che non riusciva a contenere, nonché una proiezione sulle minori dei suoi vissuti emotivi, delle sue aspettative disilluse e dei suoi nuclei irrisolti individuali, che rendevano le sue competenze accuditive ed educative assolutamente inidonee ed incompatibili con la possibilità di offrire alle figlie un adeguato contesto familiare in cui crescere.
Ancora, dai colloqui erano emerse una emotività significativa ed una labilità affettiva che si manifestava anche con una eccessiva drammatizzazione della sua sofferenza per l'attuale situazione familiare.
A ciò doveva aggiungersi che la periziata faceva fatica a rispettare il senso del limite delle regole, disconosceva il ruolo dell'autorità e manifestava nuclei profondamente aggressivi con aspetti di impulsività che sottendevano la sua condizione di frustrazione e impotenza.
Non si rilevava alcuna capacità di consapevolezza critica, né di riflessione intrapsichica;
ella, ancora oggi, non riusciva a comprendere i motivi che avevano condotto all'attuale situazione familiare e non appariva in grado di riconoscere la sua quota di responsabilità in questa vicenda, privilegiando una modalità difensiva improntata alla negazione, né era in grado di porre in discussione le sue competenze genitoriali. Il legame con le figlie, per quanto presente, appariva connotato da aspetti di superficialità e privo nella tonalità affettiva ed accudente.
Era evidente altresì che il desiderio di maternità rimasto incompiuto nella la portava oggi a Pt_1 proiettare i suoi bisogni irrisolti, le sue aspettative e le sue mancanze, i suoi nuclei complessuali sulle minori, in particolar modo su , con una sovrapposizione di vissuti emotivi che rischiava di Per_1 stravolgere la realtà e di compromettere una crescita armonica nelle figlie.
Orbene, alla luce di quanto evidenziato il ctu ha quindi ritenuto, anche con un giudizio prognostico comparativo, che le necessità psicoaffettive e materiali di accudimento delle minori non potessero essere assolte dalla figura della madre con modalità funzionali ad una loro crescita armonica.
In sostanza, il tecnico di ufficio ha ritenuto che allo stato nella non fossero ravvisabili le Pt_1 componenti correlate ad un potenziale stile parentale efficace e soddisfacente, in quanto le sue competenze accuditive ed educative erano assolutamente inidonee e incompatibili con la possibilità di offrire alle figlie un adeguato contesto familiare in cui crescere. Tanto rilevato in ordine alle valutazioni del ctu circa la condotta genitoriale della che questa Pt_1
Corte fa proprie, vanno evidenziate alcuni ulteriori circostanze dalle quali emerge che la predetta non ha posto le figlie nella condizione di vivere in un ambiente adeguato e non si è dimostrata tutelante nei loro confronti. RS Si deve difatti sottolineare a tal proposito che la figlia agli operatori della Comunità in
Marigliano ove era stata collocata, aveva riferito che non voleva vivere con la madre ed il marito
( ) in quanto quando la madre la lasciava sola con lui ( e ciò comunque avveniva Controparte_2 raramente), questi le faceva ammiccamenti, le toccava le parti intime, il sedere ed i seni e lei si riparava nel bagno dove restava terrorizzata fino al rientro della madre. La relazione della Comunità relativa a tale argomento era stata trasmessa alla Procura per quanto di competenza.
Ancora, dalla c.nr. del 7.8.2019 della Squadra Mobile della Questura di Napoli emergeva che la Pt_1 in data 5.8.19 aveva denunciato il per lesioni, sequestro di persona e rapina e dalla stessa Per_1 si evinceva altresì che la predetta dal 2017 in poi aveva lo aveva già denunciato più volte per lesioni, rapina e maltrattamenti. Tutto questo non le aveva tuttavia impedito di continuare a convivere con il esponendo al rischio di violenza quantomeno assistita. Per_1 Per_1
Percorsi di sostegno alla genitorialità e possibilità di recupero della stessa
Tanto rilevato, si deve a questo punto sottolineare che la negli anni ( ben otto dal collocamento Pt_1
RS di in Istituto, che era stato il frutto di una sua iniziativa, a quello di disposto dalla A.G. ) Per_1 ha mantenuto inalterato il proprio atteggiamento di diffidenza e tutt'altro che collaborativo verso le
Istituzioni, che di fatto ha reso impossibile un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o di disagio familiare in favore delle minori.
Ancora va rilevato che, a fronte delle criticità riscontrate, sono stati più volte previsti ed organizzati in favore della dei percorsi di valutazione e sostegno alla genitorialità. Pt_1 A tal proposito si deve ricordare che la predetta aveva svolto un primo percorso di valutazione e rafforzamento delle competenze genitoriali nel 2015 e dalla relazione della psicologa dell'8.9.15 emerge che le intenzioni della erano sembrate positive, anche se gli strumenti educativi Pt_1 introspettivi a disposizione della predetta erano tali da non permetterle di raggiungere importanti risultati. La possedeva capacità riflessive e critiche sufficienti che le permettevano di Pt_1 riconoscere quelle che erano state le sue mancanze come madre. All'esito di tale valutazione la psicologa aveva riferito che la predetta si era dichiarata disponibile a cambiare e la sua motivazione faceva ben sperare nella possibilità di cambiamenti significativi pur ritenendo che la predetta dovesse essere sostenuta e monitorata nel tempo, affinché la gestione quotidiana della figlia potesse assumere stabilità.
Ebbene nel prosieguo, con decreto del 21.11.2018, il TM aveva avviato la ad un ulteriore Pt_1 percorso di valutazione delle capacità genitoriali, tuttavia dalla nota di aggiornamento dei Servizi
Sociali del Comune di Napoli del 10 gennaio 2019 era emerso che avevano tentato di reperire la al fine di concordare un appuntamento per l'inizio del detto percorso, tuttavia la predetta non Pt_1 era stata rintracciata telefonicamente. All'udienza del 14 gennaio 2019 era stato disposto nuovamente l'avvio della madre ai percorsi di valutazione della genitorialità stabiliti di concerto tra il Servizio
Sociale di Afragola e quello di Napoli ed anche in tal caso, concordati ben quattro appuntamenti per l'inizio del suddetto percorso, la non si era mai presentata senza rispondere alle chiamate e Pt_1 senza avvertire telefonicamente. Ancora, nella ulteriore nota dell'Unità Operativa Materno Infantile del Distretto Sanitario 33 datata 8.5.2019 si riferiva che la era stata invitata per effettuare un Pt_1 percorso di valutazione delle competenze genitoriali come disposto dal Tribunale, ma era stato molto difficile fissare gli incontri in quanto la predetta si era resa irreperibile. Il primo incontro era avvenuto l'1.3.2019 e la predetta si era presentata con la figlia di tre anni;
il secondo appuntamento vi Per_1 era stato il 15.3.19 ed anche in tale occasione si era presentata con la figlia. In entrambe le occasioni, pur dichiarandosi genericamente disponibile agli incontri non sembrava consapevole delle motivazioni sottese al percorso di sostegno e sembrava adattarsi suo malgrado ad un obbligo imposto;
lamentava la difficoltà di raggiungere il consultorio e la premura di tornare presso l'abitazione della signora dalla quale lavorava. Inoltre, le modalità relazionali espresse nelle interazioni con la piccola apparivano piuttosto superficiali e prive di una tonalità affettiva ed accudente. La predetta Per_1 inoltre non si era presentata al successivo appuntamento e non era stata stato possibile rintracciarla telefonicamente. Ancora, all'udienza del 19/2/2020 i Servizi Sociali avevano riferito che la madre aveva iniziato il percorso, manifestando l'intenzione di voler continuare, tuttavia all'udienza del 9/7/2020 gli stessi
Servizi avevano dichiarato di non riuscire più a trovare la predetta nella casa in cui viveva. Con nota dell'11.1.2021 era stato inoltre segnalato che la aveva trasferito il proprio domicilio in Pt_1
Maddaloni alla via Pignataro n.9 e che risultava irreperibile sul territorio di Acerra da circa un anno, nonostante il percorso in atto.
Infine, con decreto del 20/5/21 il TM aveva disposto tra l'altro una verifica approfondita delle capacità genitoriali e, per quanto la predetta fosse apparsa collaborativa e disponibile al dialogo sin da subito era apparsa evidente la difficoltà di comunicazione e comprensione di quelli che erano i vissuti emotivi profondi da esplorare in un percorso di valutazione della genitorialità. La signora durante tutti gli incontri aveva sempre detto di non aver ben chiaro quali fossero stati i motivi dell'allontanamento della figlia piccola mentre riguardo alla figlia adolescente aveva riferito di averla portata spontaneamente in quanto aveva dei problemi caratteriali e quindi era difficile gestirla. La psicologa incaricata aveva quindi riferito che era stato difficile effettuare un percorso di valutazione delle competenze genitoriali che esplorasse tutte le aree che di solito erano oggetto di indagine nella procedura in questione;
ciò in quanto vi era stata difficoltà nella comprensione dei vissuti emotivi profondi da trattare durante il percorso valutativo e vi era da parte della una totale assenza di Pt_1 messa in discussione circa l'allontanamento dell'ultimogenita. Inoltre, vi era stata da parte della predetta la narrazione di una storia circa il collocamento della primogenita che non coincideva con le informazioni riportate nella documentazione giunta alla scrivente attraverso il Servizio Sociale di
Maddaloni dove prima risiedeva la signora;
Orbene, sulla scorta di quanto sin qui evidenziato ritiene questa Corte che debba escludersi la possibilità di un concreto ed effettivo recupero della capacità genitoriale da parte della ( e ciò Pt_1 sicuramente entro tempi compatibili con le necessità della minore ), essendosi la stessa Per_1 dimostrata negli anni non solo priva di un atteggiamento costruttivo, coerente, costante, collaborativo e responsabile, ma anche refrattaria a qualsiasi percorso di sostegno utile.
Lo stesso CTU ha del resto condivisibilmente ritenuto che allo stato non era possibile una evoluzione positiva delle capacità di accudimento della in relazione alle concrete esigenze educative delle Pt_1 minori, anche tenendo conto del fatto che la predetta non si era mai sottoposta allo stato ad un effettivo percorso di sostegno e potenziamento delle competenze genitoriali, verso il quale nutriva sentimenti di diffidenza, sfiducia e resistenza che derivavano dalla sua difficoltà a rivedere in maniera critica e consapevole le sue responsabilità nell'attuale vicenda familiare.
I parenti entro il quarto grado Tanto rilevato, si deve ora valutare se nell'ambito del nucleo familiare vi siano parenti entro il quarto grado che siano disponibili a prendersi cura della minore e che abbiano la concreta possibilità di supportare la madre, sempre che abbiano avuto rapporti significativi con la PO o vi sia Per_1 comunque la possibilità di sviluppare gli stessi.
Orbene, ritiene questa Corte che al fine di esaminare la questione di cui si tratta, si debba anzitutto ricordare che l'articolo 12 della legge 184/1983 stabilisce che quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore e ne sia nota la residenza, deve esserne disposta la comparizione.
Tanto rilevato si deve evidenziare, quanto al caso di specie, che dagli atti è emerso che lo zio materno RS delle minori, tale , aveva avuto in passato dei rapporti con quando la madre si RSona_3 era allontanata da Foggia. Ciò posto vi è da dire tuttavia che nella ricostruzione dei fatti così come emersi dagli atti non risulta che vi siano stati rapporti, quantomeno degni di nota, tra il predetto zio e la PO . Per_1
Va rilevato a questo punto che la difesa della ha prodotto una dichiarazione sottoscritta dal Pt_1 suddetto fratello della stessa nella quale quest'ultimo si dichiarava disposto a prendersi Per_3 cura della PO ed a provvedere a tutte le sue esigenze, alla sua assistenza morale e materiale, alla sua educazione ed istruzione.
Orbene, a fronte di quanto sopra questa Corte ha chiesto ai Servizi Sociali del Comune di Foggia ove il predetto risiede una relazione socio ambientale e dalla stessa si evince che vive RSona_3 con la moglie e percepiscono l'assegno di inclusione, nessuno dei due ha un lavoro stabile. Per quanto in particolare riguarda , lo zio ha dichiarato che aveva il desiderio di poter vedere di nuovo la Per_1 sorella insieme alla figlia. Inoltre aveva espresso la sua volontà di ospitare la nipotina a casa sua.
Ebbene, ritiene questa Corte che da tali dichiarazioni non si evinca che vi siano stati rapporti significativi tra il predetto e la minore e nemmeno che egli abbia manifestato un effettivo interesse a seguire il percorso di vita di quest'ultima, ad incontrarla e a conservare una relazione significativa con la stessa, prospettando soluzioni idonee ad ovviare allo stato di abbandono, senza rescindere il legame con la famiglia di origine.
Va ora esaminata la posizione della zia materna, residente in [...], ricordando Parte_2 anzitutto che la difesa della madre ha prodotto una dichiarazione anche di quest'ultima e nella stessa la predetta aveva affermato che in caso di bisogno sarebbe stata disponibile a prendersi cura della PO provvedendo senza limitazioni a tutte le sue esigenze e alla più completa assistenza morale e materiale. Ciò posto va anzitutto chiarito che nulla è emerso in ordine ad una pregressa ed effettiva conoscenza tra la zia e la PO e che l'articolo 12 della legge 184/1983 fa riferimento a parenti entro il Per_1 quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, circostanza questa che nella specie non è ravvisabile.
Ancora va rilevato che l'eventuale possibilità di creare tale rapporto ad oggi inesistente, sradicando che oramai ha quasi dieci anni dal paese in cui è nata, dal luogo in cui vive, dalle sue abitudini, Per_1 dalla sua realtà attuale e dalla serenità acquisita ( cfr le sit rese da quest'ultima ) avrebbe indubbiamente un impatto traumatico sulla predetta.
La Suprema Corte ha del resto affermato sull'argomento che: “Lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità.» (Cass. n. 9021/2018).
Adozione mite
Ritiene questa Corte che non sia ravvisabile nel caso di specie l'interesse della minore a conservare il legame con la madre, pur deficitaria nella sua capacità genitoriale e ciò in quanto non si ritengono sussistenti i presupposti per la adozione “mite”.
Tanto si afferma in quanto le problematiche riscontrate dal ctu in capo alla madre e nella specie il riscontro di elementi clinici di rilievo dai quali si evincevano un quadro personologico disfunzionale
e alterato, una reattività eccessiva, un'affettività dilagante che non riusciva a contenere, nonché una proiezione sulle minori dei suoi vissuti emotivi, delle sue aspettative disilluse e dei suoi nuclei irrisolti individuali ed ancora la individuazione in capo alla predetta di un quadro personologico disfunzionale e alterato, una reattività eccessiva, un'affettività dilagante che non riusciva a contenere, nonché una proiezione sulle minori dei suoi vissuti emotivi, delle sue aspettative disilluse
e dei suoi nuclei irrisolti individuali, che rendevano le sue competenze accuditive ed educative assolutamente inidonee e incompatibili con la possibilità di offrire alle figlie un adeguato contesto familiare in cui crescere…… inducono a ritenere che il persistere di un legame tra la predetta e la minore non corrisponderebbe al “best interest” di quest'ultima ( cfr Cass. ord. n. 22320/24 ) in quanto verosimilmente non le garantirebbe una crescita sana, serena ed equilibrata, soprattutto ove inserita in un diverso contesto familiare. A questo punto va inoltre considerato che alla luce dei principi di cui all'art. 12 della Convenzione di
New York del 20.11.89 ed all'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25.1.1996 nonché di quanto stabilito dall'art. 336 bis c.c., ed ancora sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte
( cfr. ord. n. 28521 /2019 e sentenze n. 6503/23 e n. 24626/23 ), si è ritenuto opportuno sentire la minore previo accertamento da parte di un ctu all'uopo nominato della capacità di discernimento della predetta e della sua disponibilità ad essere ascoltata.
Ebbene, all'esito positivo di tali verifiche e con l'ausilio del ctu all'uopo nominato, è stata sentita la minore e dalle sue dichiarazioni rese presso questo Ufficio il 29.10.24 è emerso che la stessa Per_1
è appieno integrata nella realtà familiare, scolastica e sociale in cui vive, è serena ed in alcun modo ha manifestato il desiderio di mantenere o ripristinare i contatti con i genitori “di pancia” e con gli altri parenti dei quali ha riferito di non avere ricordi.
Orbene, alla luce delle argomentazioni esposte ritiene questa Corte che l'appello in esame debba essere rigettato, con conseguente conferma dello stato di abbandono e del dichiarato stato di adottabilità della minore RSona_1
In ragione dell'esito complessivo del giudizio e delle materie trattate, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti con riferimento a tutti i gradi di giudizio, con riserva di emettere in separata sede i decreti di liquidazione ove documentata la ammissione al gratuito patrocinio.
PQM
La Corte di Appello, Sezione RSona, Famiglia e Minori, sul ricorso in riassunzione proposto da a seguito dell'annullamento da parte della Corte Suprema di Cassazione della Parte_1 sentenza di questa Corte n 6/23 con rinvio per nuovo esame, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto con riferimento alla minore e per l'effetto RSona_1 conferma la dichiarazione dello stato di adottabilità della predetta di cui alla sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli e depositata il 13.1.2022.
b) Spese compensate.
Napoli, 5.8.2025
Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione RSona, Famiglia, Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott.ssa Maria Concetta Miranda Cons. onorario
Dott. Antonio Virgili Cons. Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2848 del R.G. V.G. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 14/22 emessa dal Tribunale per i Minorenni dichiarativa dello stato di adottabilità della minore nata in [...] il [...], RSona_1
TRA
( cf ), rappresentata e difesa come da procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Mario Trapani ( cf ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 del predetto in Napoli alla Via Salita Arenella n. 25.
Pec: fax 0815580318 Email_1
Ricorrente in riassunzione - già appellante
E , n.q. di tutrice e difensore della minore nata ad [...] Controparte_1 RSona_1 il 20.11.2015 come da nomina in atti, con studio in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 276, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente nella qualità di codifensore, dagli avv.ti Mariangela Covelli
e Mario Covelli, che eleggono domicili presso lo studio dell'av.to , sopra indicato. CP_1
Pec: fax 0817642438; Email_2
Appellata
NONCHÈ
Controparte_2
Appellato contumace
E
Procuratore Generale della Repubblica interventore necessario
CONCLUSIONI
L'appellante in riassunzione ha chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado, il ripristino della responsabilità genitoriale di con riferimento alla figlia e la revoca Parte_1 RSona_1 della dichiarazione dello stato di adottabilità relativamente alla predetta. Spese vinte in relazione a tutti i gradi di giudizio, con attribuzione.
Il tutore ha concluso per il rigetto del ricorso in riassunzione con conseguente conferma della sentenza emessa dal TM di Napoli.
Il P.G. ha concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Ritiene questa Corte di dover anzitutto richiamare sinteticamente i principali provvedimenti che si sono susseguiti nella vicenda in esame, ricordando:
-che il Tribunale per i Minorenni di Napoli, con la sentenza n. 14/2022, aveva dichiarato lo stato di adottabilità delle minori nata a [...] il [...] e nata in [...] Per_2 RSona_1 il 20.11.2015;
-che avverso detta sentenza avevano proposto gravame e Parte_1 Controparte_2 entrambi quali genitori di e la sola in quanto madre della minore RSona_1 Parte_1
chiedendo la riforma della stessa per la parte in cui aveva dichiarato lo stato di Per_2 abbandono delle predette minori e di conseguenza il loro stato di adottabilità; -che nel corso del suddetto giudizio di gravame, per quanto qui rileva: 1)si era costituito il tutore delle minori il quale, dopo aver posto in evidenza il grave pregiudizio subito dalle predette, le problematiche di entrambi i genitori e la mancata collaborazione degli stessi nella attività di recupero delle capacità genitoriali, oltre alla insussistenza di una rete familiare idonea ad accudire le minori ed a prendersi cura di loro, aveva chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della declaratoria dello stato di adottabilità; 2) era stato disposto l'espletamento di una ctu finalizzata a verificare la capacità genitoriale degli appellanti nonchè le condizioni del nucleo familiare e delle minori;
- che all'esito di quanto sopra la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 6/23, aveva parzialmente accolto l'appello relativamente alla minore in quanto aveva revocato la Per_2 dichiarazione di adottabilità della predetta, oramai diciassettenne, pur confermando la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre ed il collocamento della stessa in Casa
Famiglia; diversamente, con riferimento alla minore . aveva rigettato in toto Per_1 Per_1
l'appello confermando la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Napoli.
- che avverso detta sentenza aveva proposto ricorso per Cassazione la sola per cui Parte_1 la menzionata sentenza di questa Corte era divenuta definitiva nei confronti di Controparte_2 rimasto contumace.
Va quindi rilevato che a sostegno del proprio ricorso la aveva articolato i seguenti motivi: Pt_1
1) violazione dell'articolo 112 c.p.c. ed omessa o insufficiente motivazione circa i presupposti per la dichiarazione di adottabilità;
2) nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 cpc ed omessa convocazione ed ascolto dei parenti, pure richiesto (fratello e sorella della ricorrente);
3) violazione dell'articolo 112 cpc e degli articoli 1,8,10,15 e 44 comma 1 lettera d) della legge
184/83 ed omessa ed insufficiente motivazione per mancata considerazione della possibilità di procedere ad adozione mite;
4) violazione dell'articolo 112 cpc riproponendo questioni già precedentemente introdotte e lamentando che la Corte territoriale non aveva deciso su tutta la domanda.
La Suprema Corte aveva ritenuto di trattare congiuntamente per connessione tutti e quattro i motivi sopra riportati e ritenendoli fondati aveva deciso come segue:
- aveva dichiarato non adottabile YA nata il [...] per il raggiungimento della Pt_1 maggiore età ed avuto riguardo alla posizione della predetta aveva cassato la sentenza della Corte
d'Appello senza rinvio, con caducazione dei connessi provvedimenti “de potestate” adottati nel corso del giudizio;
- aveva accolto il ricorso relativamente alla minore nata il [...], in [...] RSona_1 alla quale aveva cassato la sentenza impugnata, disponendo rinvio a questa Corte in diversa composizione anche per le spese.
Nell'argomentare a sostegno della propria decisione la Suprema Corte aveva rilevato che la sentenza oggetto di esame non era conforme ai principi di diritto ed alle norme che disciplinavano la dichiarazione di adottabilità, evidenziando in particolare:
-che la Corte di merito avrebbe dovuto, avendo come punto di riferimento il superiore interesse della minore, esporre con maggiore puntualità le circostanze di fatto assunte a metro dell'inadeguatezza genitoriale e della impossibilità di utile recupero delle stesse, così come illustrare se e che tipo di misure di sostegno erano state concretamene ed effettivamente messe in campo al fine di sostenere la famiglia di origine ed in che misura non erano state seguite, opportunamente utilizzando tali circostanze, unitamente agli esiti della CTU, per svolgere il doveroso giudizio prognostico;
- che nulla era stato disposto per verificare la possibilità di un supporto nell'ambito parentale;
anzi, era stato affermato che non vi era una rete familiare, senza prendere in esame la richiesta di ascolto dei germani della madre, da questa formulata, o senza illustrare le ragioni che avevano motivato tale omissione;
- che sotto nessun profilo era stata considerata la possibilità di accedere alla cd. adozione mite, nonostante vi fosse stata un'espressa richiesta.
Ciò posto si deve evidenziare che a seguito di tale pronunzia, ha proposto ricorso Parte_1 per riassunzione, con il quale ha chiesto annullare e/o revocare e/o modificare l'impugnata sentenza di primo grado emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli e quindi:
-ristabilire la responsabilità genitoriale della ricorrente con riferimento alla figlia Parte_1 minore RSona_1
-revocare la dichiarazione di adottabilità pronunciata nei confronti della suddetta minore, disponendo il suo immediato affidamento alla madre naturale Parte_1
-disporre che vengano immediatamente ristabiliti gli incontri senza alcuna limitazione tra la madre e la suddetta figlia minore;
-provvedere in ordine alla statuizione di tutte le spese dei vari gradi di giudizio con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Tanto premesso ritiene questa Corte di dover a questo punto ricordare che a fondamento della propria decisione la Suprema Corte ha anzitutto chiarito che «La dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una "extrema ratio" che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della l. n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto.» (Cass. Sez. U. n. 35110/2021).
Ancora, ha sottolineato che l'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, deve compiersi «tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 l. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento.» (Cass. n. 24717/2021).
Inoltre la Suprema Corte ha affermato che il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve: a) verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori, sia con riferimento alle condizioni economico-abitative, senza però che l'attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del caso, con una indagine peritale;
b) estendere tale verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato, mancanti (come nel caso in cui il minore sia collocato in casa famiglia o presso una famiglia affidataria); c) ove necessario, avvalersi di un mediatore culturale, non al fine di colmare deficit linguistici, ma di elidere la distanza tra modelli culturali familiari molto differenti, che, se non superata, osta ad un'adeguata valutazione della capacità genitoriale (cfr. Cass.
n. 7559/2018; Cass. n. 6552/2017).
Tanto premesso si devono a questo punto esaminare le questioni di rilevo in questa sede, alla luce della ordinanza della Suprema Corte e dei principi nella stessa enunciati.
Condotta abbandonica e capacità genitoriale
Ritiene anzitutto questa Corte che l'analisi del tema in esame non possa prescindere dalle vicende RS che hanno interessato dapprima la sorella maggiore ed in seguito la figlia minore in quanto Per_1 le stesse si sono svolte senza soluzione di continuità, a volte sovrapponendosi, e sono comunque espressione della genitorialità della stessa madre.
Premesso quanto sopra ritiene questo Collegio che dagli elementi complessivamente acquisiti sia emerso con chiarezza che la nel corso degli anni abbia mantenuto una condotta abbandonica, Pt_1 anzitutto nei confronti della prima figlia. RS La predetta ha difatti lasciato presso l'Istituto San Giuseppe di Foggia a più riprese, ogni volta per svariati mesi consecutivi e ciò nonostante le problematiche di salute riscontrate a carico della predetta, relative sia al controllo sfinterico, sia all'accertato “ritardo mentale di media gravità”, con necessità di figure di riferimento, nonché di sostegno psicologico e scolastico.
Va ricordato a tal proposito che nel gennaio del 2013 la aveva chiesto all'Istituto San Giuseppe Pt_1
RS di Foggia di poter iscrivere ivi la figlia in forma residenziale, in quanto doveva allontanarsi dall'Italia per motivi di lavoro ed infatti, a seguito di quanto sopra, si era recata in Svizzera -ove viveva la sorella- ed aveva iniziato a lavorare nell'ambito della ristorazione. era poi rientrata Pt_1 in Italia nel giugno 2013 e nel gennaio 2014 era ripartita per la Svizzera, lasciando nuovamente la figlia presso il medesimo Istituto, senza fornire alcun recapito telefonico, se non quello del fratello
. RSona_3
Ancora, la era rientrata dall'estero nel mese di settembre 2014 e si era presentata Pt_1 spontaneamente presso i Servizi Sociali manifestando l'intenzione di portare via con sé la figlia ed affermando di essere rientrata definitivamente in Italia, di avere un legame con un altro uomo di origine algerina e di vivere ad Afragola, Napoli.
Il 26 marzo 2015, sentita a sit presso il TM di Bari, la predetta aveva riferito che viveva ad Afragola da circa un anno, che aveva sposato un cittadino algerino tale che aveva conosciuto Controparte_2 in Svizzera e che da circa un anno si erano sposati. Si recava a Foggia a trovare la figlia ogni 15/20 giorni ed a volte le era capitato di andarci dopo un mese e mezzo, ma ciò era dovuto al fatto che non disponeva di grandi risorse economiche. Le sue condizioni erano tuttavia cambiate ed era in grado di poter accogliere la figlia a casa sua.
Successivamente, con provvedimento del TM Bari del 15 marzo 2017 erano stati previsti dei rientri RS graduali e monitorati di presso la genitrice ed a seguito degli stessi vi erano state le dimissioni della predetta minore dall'Istituto San Giuseppe di Foggia e, secondo il progetto concordato, quest'ultima avrebbe dovuto vivere con il nucleo familiare della madre in Afragola. Ebbene, dalla nota congiunta dei Servizi Sociali e dell'Asl di Foggia del 13.2.2018 era tuttavia emerso che, diversamente da quanto stabilito, la minore si trovava ancora a Foggia presso lo zio materno;
in quanto la madre si era recata in Marocco nel mese di luglio portando con sé la sola figlia minore RS
ed affidando al fratello. Per_1
In sostanza quindi, a fronte del primo percorso di valutazione e rafforzamento di cui si dirà in seguito, RS la aveva reiterato la sua condotta abbandonica verso la figlia che, rimasta dallo zio per Pt_1 svariati mesi, non era stata inserita a scuola e trascorreva le sue giornate nella più totale inedia. Quanto sopra trascurando del tutto gli impegni assunti tanto che, dopo essere stata sollecitata telefonicamente dai Servizi che le avevano rappresentato il rischio di una denuncia per trascuratezza nei confronti della figlia, oltre al rischio della conseguente decadenza dalla responsabilità genitoriale, non aveva più risposto al telefono.
Orbene, sulla scorta di quanto riportato va rilevato che la madre per situazioni che per quanto esposto RS non possono ritenersi contingenti o transitorie, ha privato la figlia della assistenza, delle cure materiali, dell'affetto, del sostegno psicologico e di un ambiente familiare adeguato al suo sviluppo, ponendo così a rischio il suo benessere.
A ciò deve aggiungersi che tale condotta risulta aggravata dal fatto che la predetta non ha ottemperato alle disposizioni della quale quella di garantire la sua presenza costante nella vita della figlia CP_3 ovviando alla sua istituzionalizzazione ( cfr il provvedimento del TM Bari del 30.4.14) e nemmeno agli impegni da lei direttamente assunti ( cfr le sit rese il 18.5.16 presso il TM Bari, quando si era resa disponibile a non ostacolare gli operatori nel monitoraggio delle condizioni di vita delle figlie ).
Si deve inoltre sottolineare che, a fronte degli interventi da parte dei Servizi e della onseguenti CP_3 alle problematiche via via emerse, la ha sempre avuto un atteggiamento di diffidenza e di Pt_1 scarsa collaborazione, rendendosi anche irreperibile per lunghi periodi, non rispondendo al telefono, non richiamando, cambiando abitazione e luogo di residenza;
il tutto senza rendere edotti dei suoi spostamenti gli enti preposti.
Tanto rilevato, si riporta qui di seguito quanto riscontrato dal ctu in ordine alle competenze genitoriali della con argomentazioni compiutamente argomentate ed appieno condivisibili che trovano Pt_1 del resto riscontro anche in alcune condotte della predetta sopra richiamate. Va quindi ricordato che il tecnico di ufficio -all'esito dei colloqui espletati con la ha Pt_1 riscontrato degli elementi clinici di rilievo dai quali si evincevano: un quadro personologico disfunzionale e alterato, una reattività eccessiva, un'affettività dilagante che non riusciva a contenere, nonché una proiezione sulle minori dei suoi vissuti emotivi, delle sue aspettative disilluse e dei suoi nuclei irrisolti individuali, che rendevano le sue competenze accuditive ed educative assolutamente inidonee ed incompatibili con la possibilità di offrire alle figlie un adeguato contesto familiare in cui crescere.
Ancora, dai colloqui erano emerse una emotività significativa ed una labilità affettiva che si manifestava anche con una eccessiva drammatizzazione della sua sofferenza per l'attuale situazione familiare.
A ciò doveva aggiungersi che la periziata faceva fatica a rispettare il senso del limite delle regole, disconosceva il ruolo dell'autorità e manifestava nuclei profondamente aggressivi con aspetti di impulsività che sottendevano la sua condizione di frustrazione e impotenza.
Non si rilevava alcuna capacità di consapevolezza critica, né di riflessione intrapsichica;
ella, ancora oggi, non riusciva a comprendere i motivi che avevano condotto all'attuale situazione familiare e non appariva in grado di riconoscere la sua quota di responsabilità in questa vicenda, privilegiando una modalità difensiva improntata alla negazione, né era in grado di porre in discussione le sue competenze genitoriali. Il legame con le figlie, per quanto presente, appariva connotato da aspetti di superficialità e privo nella tonalità affettiva ed accudente.
Era evidente altresì che il desiderio di maternità rimasto incompiuto nella la portava oggi a Pt_1 proiettare i suoi bisogni irrisolti, le sue aspettative e le sue mancanze, i suoi nuclei complessuali sulle minori, in particolar modo su , con una sovrapposizione di vissuti emotivi che rischiava di Per_1 stravolgere la realtà e di compromettere una crescita armonica nelle figlie.
Orbene, alla luce di quanto evidenziato il ctu ha quindi ritenuto, anche con un giudizio prognostico comparativo, che le necessità psicoaffettive e materiali di accudimento delle minori non potessero essere assolte dalla figura della madre con modalità funzionali ad una loro crescita armonica.
In sostanza, il tecnico di ufficio ha ritenuto che allo stato nella non fossero ravvisabili le Pt_1 componenti correlate ad un potenziale stile parentale efficace e soddisfacente, in quanto le sue competenze accuditive ed educative erano assolutamente inidonee e incompatibili con la possibilità di offrire alle figlie un adeguato contesto familiare in cui crescere. Tanto rilevato in ordine alle valutazioni del ctu circa la condotta genitoriale della che questa Pt_1
Corte fa proprie, vanno evidenziate alcuni ulteriori circostanze dalle quali emerge che la predetta non ha posto le figlie nella condizione di vivere in un ambiente adeguato e non si è dimostrata tutelante nei loro confronti. RS Si deve difatti sottolineare a tal proposito che la figlia agli operatori della Comunità in
Marigliano ove era stata collocata, aveva riferito che non voleva vivere con la madre ed il marito
( ) in quanto quando la madre la lasciava sola con lui ( e ciò comunque avveniva Controparte_2 raramente), questi le faceva ammiccamenti, le toccava le parti intime, il sedere ed i seni e lei si riparava nel bagno dove restava terrorizzata fino al rientro della madre. La relazione della Comunità relativa a tale argomento era stata trasmessa alla Procura per quanto di competenza.
Ancora, dalla c.nr. del 7.8.2019 della Squadra Mobile della Questura di Napoli emergeva che la Pt_1 in data 5.8.19 aveva denunciato il per lesioni, sequestro di persona e rapina e dalla stessa Per_1 si evinceva altresì che la predetta dal 2017 in poi aveva lo aveva già denunciato più volte per lesioni, rapina e maltrattamenti. Tutto questo non le aveva tuttavia impedito di continuare a convivere con il esponendo al rischio di violenza quantomeno assistita. Per_1 Per_1
Percorsi di sostegno alla genitorialità e possibilità di recupero della stessa
Tanto rilevato, si deve a questo punto sottolineare che la negli anni ( ben otto dal collocamento Pt_1
RS di in Istituto, che era stato il frutto di una sua iniziativa, a quello di disposto dalla A.G. ) Per_1 ha mantenuto inalterato il proprio atteggiamento di diffidenza e tutt'altro che collaborativo verso le
Istituzioni, che di fatto ha reso impossibile un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o di disagio familiare in favore delle minori.
Ancora va rilevato che, a fronte delle criticità riscontrate, sono stati più volte previsti ed organizzati in favore della dei percorsi di valutazione e sostegno alla genitorialità. Pt_1 A tal proposito si deve ricordare che la predetta aveva svolto un primo percorso di valutazione e rafforzamento delle competenze genitoriali nel 2015 e dalla relazione della psicologa dell'8.9.15 emerge che le intenzioni della erano sembrate positive, anche se gli strumenti educativi Pt_1 introspettivi a disposizione della predetta erano tali da non permetterle di raggiungere importanti risultati. La possedeva capacità riflessive e critiche sufficienti che le permettevano di Pt_1 riconoscere quelle che erano state le sue mancanze come madre. All'esito di tale valutazione la psicologa aveva riferito che la predetta si era dichiarata disponibile a cambiare e la sua motivazione faceva ben sperare nella possibilità di cambiamenti significativi pur ritenendo che la predetta dovesse essere sostenuta e monitorata nel tempo, affinché la gestione quotidiana della figlia potesse assumere stabilità.
Ebbene nel prosieguo, con decreto del 21.11.2018, il TM aveva avviato la ad un ulteriore Pt_1 percorso di valutazione delle capacità genitoriali, tuttavia dalla nota di aggiornamento dei Servizi
Sociali del Comune di Napoli del 10 gennaio 2019 era emerso che avevano tentato di reperire la al fine di concordare un appuntamento per l'inizio del detto percorso, tuttavia la predetta non Pt_1 era stata rintracciata telefonicamente. All'udienza del 14 gennaio 2019 era stato disposto nuovamente l'avvio della madre ai percorsi di valutazione della genitorialità stabiliti di concerto tra il Servizio
Sociale di Afragola e quello di Napoli ed anche in tal caso, concordati ben quattro appuntamenti per l'inizio del suddetto percorso, la non si era mai presentata senza rispondere alle chiamate e Pt_1 senza avvertire telefonicamente. Ancora, nella ulteriore nota dell'Unità Operativa Materno Infantile del Distretto Sanitario 33 datata 8.5.2019 si riferiva che la era stata invitata per effettuare un Pt_1 percorso di valutazione delle competenze genitoriali come disposto dal Tribunale, ma era stato molto difficile fissare gli incontri in quanto la predetta si era resa irreperibile. Il primo incontro era avvenuto l'1.3.2019 e la predetta si era presentata con la figlia di tre anni;
il secondo appuntamento vi Per_1 era stato il 15.3.19 ed anche in tale occasione si era presentata con la figlia. In entrambe le occasioni, pur dichiarandosi genericamente disponibile agli incontri non sembrava consapevole delle motivazioni sottese al percorso di sostegno e sembrava adattarsi suo malgrado ad un obbligo imposto;
lamentava la difficoltà di raggiungere il consultorio e la premura di tornare presso l'abitazione della signora dalla quale lavorava. Inoltre, le modalità relazionali espresse nelle interazioni con la piccola apparivano piuttosto superficiali e prive di una tonalità affettiva ed accudente. La predetta Per_1 inoltre non si era presentata al successivo appuntamento e non era stata stato possibile rintracciarla telefonicamente. Ancora, all'udienza del 19/2/2020 i Servizi Sociali avevano riferito che la madre aveva iniziato il percorso, manifestando l'intenzione di voler continuare, tuttavia all'udienza del 9/7/2020 gli stessi
Servizi avevano dichiarato di non riuscire più a trovare la predetta nella casa in cui viveva. Con nota dell'11.1.2021 era stato inoltre segnalato che la aveva trasferito il proprio domicilio in Pt_1
Maddaloni alla via Pignataro n.9 e che risultava irreperibile sul territorio di Acerra da circa un anno, nonostante il percorso in atto.
Infine, con decreto del 20/5/21 il TM aveva disposto tra l'altro una verifica approfondita delle capacità genitoriali e, per quanto la predetta fosse apparsa collaborativa e disponibile al dialogo sin da subito era apparsa evidente la difficoltà di comunicazione e comprensione di quelli che erano i vissuti emotivi profondi da esplorare in un percorso di valutazione della genitorialità. La signora durante tutti gli incontri aveva sempre detto di non aver ben chiaro quali fossero stati i motivi dell'allontanamento della figlia piccola mentre riguardo alla figlia adolescente aveva riferito di averla portata spontaneamente in quanto aveva dei problemi caratteriali e quindi era difficile gestirla. La psicologa incaricata aveva quindi riferito che era stato difficile effettuare un percorso di valutazione delle competenze genitoriali che esplorasse tutte le aree che di solito erano oggetto di indagine nella procedura in questione;
ciò in quanto vi era stata difficoltà nella comprensione dei vissuti emotivi profondi da trattare durante il percorso valutativo e vi era da parte della una totale assenza di Pt_1 messa in discussione circa l'allontanamento dell'ultimogenita. Inoltre, vi era stata da parte della predetta la narrazione di una storia circa il collocamento della primogenita che non coincideva con le informazioni riportate nella documentazione giunta alla scrivente attraverso il Servizio Sociale di
Maddaloni dove prima risiedeva la signora;
Orbene, sulla scorta di quanto sin qui evidenziato ritiene questa Corte che debba escludersi la possibilità di un concreto ed effettivo recupero della capacità genitoriale da parte della ( e ciò Pt_1 sicuramente entro tempi compatibili con le necessità della minore ), essendosi la stessa Per_1 dimostrata negli anni non solo priva di un atteggiamento costruttivo, coerente, costante, collaborativo e responsabile, ma anche refrattaria a qualsiasi percorso di sostegno utile.
Lo stesso CTU ha del resto condivisibilmente ritenuto che allo stato non era possibile una evoluzione positiva delle capacità di accudimento della in relazione alle concrete esigenze educative delle Pt_1 minori, anche tenendo conto del fatto che la predetta non si era mai sottoposta allo stato ad un effettivo percorso di sostegno e potenziamento delle competenze genitoriali, verso il quale nutriva sentimenti di diffidenza, sfiducia e resistenza che derivavano dalla sua difficoltà a rivedere in maniera critica e consapevole le sue responsabilità nell'attuale vicenda familiare.
I parenti entro il quarto grado Tanto rilevato, si deve ora valutare se nell'ambito del nucleo familiare vi siano parenti entro il quarto grado che siano disponibili a prendersi cura della minore e che abbiano la concreta possibilità di supportare la madre, sempre che abbiano avuto rapporti significativi con la PO o vi sia Per_1 comunque la possibilità di sviluppare gli stessi.
Orbene, ritiene questa Corte che al fine di esaminare la questione di cui si tratta, si debba anzitutto ricordare che l'articolo 12 della legge 184/1983 stabilisce che quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore e ne sia nota la residenza, deve esserne disposta la comparizione.
Tanto rilevato si deve evidenziare, quanto al caso di specie, che dagli atti è emerso che lo zio materno RS delle minori, tale , aveva avuto in passato dei rapporti con quando la madre si RSona_3 era allontanata da Foggia. Ciò posto vi è da dire tuttavia che nella ricostruzione dei fatti così come emersi dagli atti non risulta che vi siano stati rapporti, quantomeno degni di nota, tra il predetto zio e la PO . Per_1
Va rilevato a questo punto che la difesa della ha prodotto una dichiarazione sottoscritta dal Pt_1 suddetto fratello della stessa nella quale quest'ultimo si dichiarava disposto a prendersi Per_3 cura della PO ed a provvedere a tutte le sue esigenze, alla sua assistenza morale e materiale, alla sua educazione ed istruzione.
Orbene, a fronte di quanto sopra questa Corte ha chiesto ai Servizi Sociali del Comune di Foggia ove il predetto risiede una relazione socio ambientale e dalla stessa si evince che vive RSona_3 con la moglie e percepiscono l'assegno di inclusione, nessuno dei due ha un lavoro stabile. Per quanto in particolare riguarda , lo zio ha dichiarato che aveva il desiderio di poter vedere di nuovo la Per_1 sorella insieme alla figlia. Inoltre aveva espresso la sua volontà di ospitare la nipotina a casa sua.
Ebbene, ritiene questa Corte che da tali dichiarazioni non si evinca che vi siano stati rapporti significativi tra il predetto e la minore e nemmeno che egli abbia manifestato un effettivo interesse a seguire il percorso di vita di quest'ultima, ad incontrarla e a conservare una relazione significativa con la stessa, prospettando soluzioni idonee ad ovviare allo stato di abbandono, senza rescindere il legame con la famiglia di origine.
Va ora esaminata la posizione della zia materna, residente in [...], ricordando Parte_2 anzitutto che la difesa della madre ha prodotto una dichiarazione anche di quest'ultima e nella stessa la predetta aveva affermato che in caso di bisogno sarebbe stata disponibile a prendersi cura della PO provvedendo senza limitazioni a tutte le sue esigenze e alla più completa assistenza morale e materiale. Ciò posto va anzitutto chiarito che nulla è emerso in ordine ad una pregressa ed effettiva conoscenza tra la zia e la PO e che l'articolo 12 della legge 184/1983 fa riferimento a parenti entro il Per_1 quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, circostanza questa che nella specie non è ravvisabile.
Ancora va rilevato che l'eventuale possibilità di creare tale rapporto ad oggi inesistente, sradicando che oramai ha quasi dieci anni dal paese in cui è nata, dal luogo in cui vive, dalle sue abitudini, Per_1 dalla sua realtà attuale e dalla serenità acquisita ( cfr le sit rese da quest'ultima ) avrebbe indubbiamente un impatto traumatico sulla predetta.
La Suprema Corte ha del resto affermato sull'argomento che: “Lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità.» (Cass. n. 9021/2018).
Adozione mite
Ritiene questa Corte che non sia ravvisabile nel caso di specie l'interesse della minore a conservare il legame con la madre, pur deficitaria nella sua capacità genitoriale e ciò in quanto non si ritengono sussistenti i presupposti per la adozione “mite”.
Tanto si afferma in quanto le problematiche riscontrate dal ctu in capo alla madre e nella specie il riscontro di elementi clinici di rilievo dai quali si evincevano un quadro personologico disfunzionale
e alterato, una reattività eccessiva, un'affettività dilagante che non riusciva a contenere, nonché una proiezione sulle minori dei suoi vissuti emotivi, delle sue aspettative disilluse e dei suoi nuclei irrisolti individuali ed ancora la individuazione in capo alla predetta di un quadro personologico disfunzionale e alterato, una reattività eccessiva, un'affettività dilagante che non riusciva a contenere, nonché una proiezione sulle minori dei suoi vissuti emotivi, delle sue aspettative disilluse
e dei suoi nuclei irrisolti individuali, che rendevano le sue competenze accuditive ed educative assolutamente inidonee e incompatibili con la possibilità di offrire alle figlie un adeguato contesto familiare in cui crescere…… inducono a ritenere che il persistere di un legame tra la predetta e la minore non corrisponderebbe al “best interest” di quest'ultima ( cfr Cass. ord. n. 22320/24 ) in quanto verosimilmente non le garantirebbe una crescita sana, serena ed equilibrata, soprattutto ove inserita in un diverso contesto familiare. A questo punto va inoltre considerato che alla luce dei principi di cui all'art. 12 della Convenzione di
New York del 20.11.89 ed all'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25.1.1996 nonché di quanto stabilito dall'art. 336 bis c.c., ed ancora sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte
( cfr. ord. n. 28521 /2019 e sentenze n. 6503/23 e n. 24626/23 ), si è ritenuto opportuno sentire la minore previo accertamento da parte di un ctu all'uopo nominato della capacità di discernimento della predetta e della sua disponibilità ad essere ascoltata.
Ebbene, all'esito positivo di tali verifiche e con l'ausilio del ctu all'uopo nominato, è stata sentita la minore e dalle sue dichiarazioni rese presso questo Ufficio il 29.10.24 è emerso che la stessa Per_1
è appieno integrata nella realtà familiare, scolastica e sociale in cui vive, è serena ed in alcun modo ha manifestato il desiderio di mantenere o ripristinare i contatti con i genitori “di pancia” e con gli altri parenti dei quali ha riferito di non avere ricordi.
Orbene, alla luce delle argomentazioni esposte ritiene questa Corte che l'appello in esame debba essere rigettato, con conseguente conferma dello stato di abbandono e del dichiarato stato di adottabilità della minore RSona_1
In ragione dell'esito complessivo del giudizio e delle materie trattate, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti con riferimento a tutti i gradi di giudizio, con riserva di emettere in separata sede i decreti di liquidazione ove documentata la ammissione al gratuito patrocinio.
PQM
La Corte di Appello, Sezione RSona, Famiglia e Minori, sul ricorso in riassunzione proposto da a seguito dell'annullamento da parte della Corte Suprema di Cassazione della Parte_1 sentenza di questa Corte n 6/23 con rinvio per nuovo esame, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto con riferimento alla minore e per l'effetto RSona_1 conferma la dichiarazione dello stato di adottabilità della predetta di cui alla sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli e depositata il 13.1.2022.
b) Spese compensate.
Napoli, 5.8.2025
Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)