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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/09/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2410 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, nato a [...], il [...], c.f. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...], il [...], c.f. e la Signora C.F._2 CP_1
, nata a [...], il [...], c.f. tutti residenti in [...]
Migliara 46 dx, n. 837, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Antonio Poggio, c. f.
(PEC: e dall'Avv. Domenico C.F._4 Email_1
Colantoni, c. f. ( , congiuntamente e C.F._5 Email_2 disgiuntamente, ed elett. te dom. ti presso e nello studio di quest'ultimo in Latina, Viale dello Statuto
1, giusta delega in atti,
OPPONENTI
CONTRO
, con sede in alla Via Appia km 118,600, Controparte_2 CP_2 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, cod. fisc. e partita IVA n. , in P.IVA_1 persona del Presidente p.t. dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Angeloni Controparte_3
ed elettivamente dom.ta presso il suo Studio in Latina alla Via G.B. Vico n. 45 (PEC:
Fax 0773.665325), giusta delega in atti;
Email_3
(C.F.: – P.IVA Parte_3 P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore e Commissario liquidatore dottor P.IVA_3
, con sede in Latina, Via SS 156 dei Monti Lepini, rappresentato e difeso, in CP_4 Parte_4
pagina1 di 4 virtù di delega in atti, dall'avvocato Serenella Pancali (c.f.: - C.F._6
, presso il cui studio in Latina, Viale dello Statuto n.1, è Email_4
elettivamente domiciliato,
OPPOSTE
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_4
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione ex art. 617, II comma, cod. proc. civ.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/09/2029, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato , e , debitori Parte_1 Parte_2 Pt_1 CP_1 esecutati, hanno introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi iniziato con ricorso depositato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 31/2001, conclusosi con ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare e concessione del termine per l'introduzione del presente giudizio;
oggetto dell'opposizione è l'ordinanza di vendita emessa in data 8.11.2019, mai comunicata ai debitori, e i successivi atti di vendita, culminati con il decreto di trasferimento degli immobili pignorati.
Con comparsa si sono costituiti in giudizio il e la Parte_3 Controparte_2 chiedendo il rigetto della spiegata opposizione poiché inammissibile e in ogni caso infondata.
[...]
Pur regolarmente citata è rimasta contumace l' . Controparte_5
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la decisione, non avendo le parti articolato istanze istruttorie.
In punto di qualificazione, la domanda integra la fattispecie di cui all'art. 617, II comma, c.p.c., avendo la parte eccepito l'omissione di avvisi relativi ad atti procedurali e contestato, dunque, il quomodo dell'azione esecutiva.
Così correttamente qualificata la domanda, l'opposizione deve ritenersi inammissibile.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Va dichiarata inammissibile, senza necessità di un esame nel merito, l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunzi un vizio formale verificatosi prima della vendita proposta dopo che questa è già stata compiuta, tenuto conto che la disposizione di cui all'art. 2929 c.c., trova applicazione in tutti i casi di nullità formali anteriori alla vendita o all'assegnazione” (cfr. Cass. Civ. 5111/2006); la conclusione del procedimento esecutivo presuppone quindi la validità non solo del singolo atto di aggiudicazione e vendita ma comporta la
pagina2 di 4 sanatoria dei vizi e dunque l'intangibilità dei risultati prodotti dall'esecuzione forzata.
Ebbene, nel caso di specie, il ricorso in opposizione è stato depositato successivamente alla vendita degli immobili pignorati, avvenuta all'asta tenutasi il 28.3.2023, nonché alla sottoscrizione del decreto di trasferimento, atteso che gli stessi opponenti deducono di aver avuto contezza dell'esistenza del provvedimento opposto soltanto a seguito della comunicazione telefonica effettuata dal professionista delegato per dare attuazione al trasferimento del bene e all'ordine di liberazione: ne deriva che deve ritenersi precluso, in forza dell'art. 2929 c.c., l'esame dei vizi di legittimità denunciati.
A ciò si aggiunga l'evidente tardività con la quale l'opposizione è stata proposta.
Indipendentemente infatti dalla fondatezza dei rilievi sollevati, l'art. 617 c.p.c. impone il rispetto del termine perentorio di venti giorni “dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”, con la conseguenza che, “anche le gravi ed eccezionali invalidità degli atti che determinano nullità non sanabili o
l'improseguibilità del processo, pur se rilevabili "ex officio" dal giudice, debbono essere fatte valere, dalla parte interessata, col rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., la quale va proposta - necessariamente entro il termine decadenziale prescritto (decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell'atto esecutivo opposto) e, comunque, entro gli sbarramenti preclusivi correlati alla conclusione delle singole fasi dell'espropriazione forzata - avverso l'atto viziato oppure contro quelli successivi in cui il medesimo vizio si riproduce” (cfr. Cass. 35878/22) in mancanza determinandosi la sanatoria: è quindi onere dell'opponente, qualora deduca di non aver avuto conoscenza legale dell'atto esecutivo che si assume viziato, allegare e provare di aver proposto il rimedio oppositivo nel termine di venti giorni dalla sua conoscenza effettiva.
La giurisprudenza di legittimità sul punto afferma, oramai da tempo (Cass. n. 6487 del 17/03/2010
Rv. 611728 - 01), che, “qualora il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga opposizione agli atti esecutivi, invocando la nullità di atti del procedimento, assumendo che uno di essi, presupposto degli altri (nella specie, l'ordinanza dispositiva della vendita immobiliare emessa fuori udienza), non gli sia stato debitamente notificato (quando la notifica era dovuta), l'opposizione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. dall'ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè, della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti avanzata nel termine di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto” e, inoltre (Cass. n. 7051 del 9/05/2012 Rv. 622630 - 01) che “colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione”.
Nel caso di specie, come evidenziato dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento che ha definito la fase sommaria, pur ammettendo che l'ordinanza di vendita (peraltro un mero rinnovo della delega già conferita in precedenza al professionista) non sia stata comunicata ai debitori, risultano depositate nel fascicolo dell'esecuzione ben tre istanze di revoca/sospensione dell'ordinanza di vendita,
pagina3 di 4 rispettivamente in data 28.3.22, 28.11.22 e 24.3.23 (circostanza pacifica, documentale e non contestata dagli opponenti), le quali dimostrano con tutt'evidenza che i debitori non solo conoscessero lo svolgimento delle operazioni di vendita ma anche che avessero pieno accesso al fascicolo della procedura essendovi costituiti: nonostante tale circostanza, parte opponente non ha in alcun modo specificato, neanche nel riassumere il presente giudizio, le ragioni della propria inerzia difensiva, esistente quanto meno dal deposito della propria costituzione nel fascicolo dell'esecuzione e della prima istanza di revoca/sospensione.
La tardività dell'opposizione impedisce l'esame dei plurimi motivi sollevati, alcuni dei quali peraltro proposti inammissibilmente solo nella presente fase.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, tenuto conto dei parametri medi individuati con riferimento ai giudizi del valore indicato nell'atto introduttivo, con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria (non espletata).
Sussistono inoltre i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., stante la evidente inammissibilità dell'opposizione, già evidenziata sotto plurimi profili nella fase sommaria: la misura del risarcimento va determinata in via equitativa, tenuto conto della misura dei compensi corrispondenti all'attività difensiva spiegata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. condanna gli opponenti in solido alla refusione, in favore delle parti opposte costituite, delle spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte in euro 8.433,00 oltre accessori (IVA, cpa e rimb. Forf. al 15%) come per legge;
3. condanna gli opponenti in solido al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c. in favore delle parti opposte costituite, danno che si liquida equitativamente in euro 8.000,00, in favore di ciascuna parte.
Così deciso in Latina, 30.9.2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2410 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, nato a [...], il [...], c.f. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...], il [...], c.f. e la Signora C.F._2 CP_1
, nata a [...], il [...], c.f. tutti residenti in [...]
Migliara 46 dx, n. 837, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Antonio Poggio, c. f.
(PEC: e dall'Avv. Domenico C.F._4 Email_1
Colantoni, c. f. ( , congiuntamente e C.F._5 Email_2 disgiuntamente, ed elett. te dom. ti presso e nello studio di quest'ultimo in Latina, Viale dello Statuto
1, giusta delega in atti,
OPPONENTI
CONTRO
, con sede in alla Via Appia km 118,600, Controparte_2 CP_2 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, cod. fisc. e partita IVA n. , in P.IVA_1 persona del Presidente p.t. dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Angeloni Controparte_3
ed elettivamente dom.ta presso il suo Studio in Latina alla Via G.B. Vico n. 45 (PEC:
Fax 0773.665325), giusta delega in atti;
Email_3
(C.F.: – P.IVA Parte_3 P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore e Commissario liquidatore dottor P.IVA_3
, con sede in Latina, Via SS 156 dei Monti Lepini, rappresentato e difeso, in CP_4 Parte_4
pagina1 di 4 virtù di delega in atti, dall'avvocato Serenella Pancali (c.f.: - C.F._6
, presso il cui studio in Latina, Viale dello Statuto n.1, è Email_4
elettivamente domiciliato,
OPPOSTE
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_4
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione ex art. 617, II comma, cod. proc. civ.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/09/2029, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato , e , debitori Parte_1 Parte_2 Pt_1 CP_1 esecutati, hanno introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi iniziato con ricorso depositato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 31/2001, conclusosi con ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare e concessione del termine per l'introduzione del presente giudizio;
oggetto dell'opposizione è l'ordinanza di vendita emessa in data 8.11.2019, mai comunicata ai debitori, e i successivi atti di vendita, culminati con il decreto di trasferimento degli immobili pignorati.
Con comparsa si sono costituiti in giudizio il e la Parte_3 Controparte_2 chiedendo il rigetto della spiegata opposizione poiché inammissibile e in ogni caso infondata.
[...]
Pur regolarmente citata è rimasta contumace l' . Controparte_5
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la decisione, non avendo le parti articolato istanze istruttorie.
In punto di qualificazione, la domanda integra la fattispecie di cui all'art. 617, II comma, c.p.c., avendo la parte eccepito l'omissione di avvisi relativi ad atti procedurali e contestato, dunque, il quomodo dell'azione esecutiva.
Così correttamente qualificata la domanda, l'opposizione deve ritenersi inammissibile.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Va dichiarata inammissibile, senza necessità di un esame nel merito, l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunzi un vizio formale verificatosi prima della vendita proposta dopo che questa è già stata compiuta, tenuto conto che la disposizione di cui all'art. 2929 c.c., trova applicazione in tutti i casi di nullità formali anteriori alla vendita o all'assegnazione” (cfr. Cass. Civ. 5111/2006); la conclusione del procedimento esecutivo presuppone quindi la validità non solo del singolo atto di aggiudicazione e vendita ma comporta la
pagina2 di 4 sanatoria dei vizi e dunque l'intangibilità dei risultati prodotti dall'esecuzione forzata.
Ebbene, nel caso di specie, il ricorso in opposizione è stato depositato successivamente alla vendita degli immobili pignorati, avvenuta all'asta tenutasi il 28.3.2023, nonché alla sottoscrizione del decreto di trasferimento, atteso che gli stessi opponenti deducono di aver avuto contezza dell'esistenza del provvedimento opposto soltanto a seguito della comunicazione telefonica effettuata dal professionista delegato per dare attuazione al trasferimento del bene e all'ordine di liberazione: ne deriva che deve ritenersi precluso, in forza dell'art. 2929 c.c., l'esame dei vizi di legittimità denunciati.
A ciò si aggiunga l'evidente tardività con la quale l'opposizione è stata proposta.
Indipendentemente infatti dalla fondatezza dei rilievi sollevati, l'art. 617 c.p.c. impone il rispetto del termine perentorio di venti giorni “dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”, con la conseguenza che, “anche le gravi ed eccezionali invalidità degli atti che determinano nullità non sanabili o
l'improseguibilità del processo, pur se rilevabili "ex officio" dal giudice, debbono essere fatte valere, dalla parte interessata, col rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., la quale va proposta - necessariamente entro il termine decadenziale prescritto (decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell'atto esecutivo opposto) e, comunque, entro gli sbarramenti preclusivi correlati alla conclusione delle singole fasi dell'espropriazione forzata - avverso l'atto viziato oppure contro quelli successivi in cui il medesimo vizio si riproduce” (cfr. Cass. 35878/22) in mancanza determinandosi la sanatoria: è quindi onere dell'opponente, qualora deduca di non aver avuto conoscenza legale dell'atto esecutivo che si assume viziato, allegare e provare di aver proposto il rimedio oppositivo nel termine di venti giorni dalla sua conoscenza effettiva.
La giurisprudenza di legittimità sul punto afferma, oramai da tempo (Cass. n. 6487 del 17/03/2010
Rv. 611728 - 01), che, “qualora il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga opposizione agli atti esecutivi, invocando la nullità di atti del procedimento, assumendo che uno di essi, presupposto degli altri (nella specie, l'ordinanza dispositiva della vendita immobiliare emessa fuori udienza), non gli sia stato debitamente notificato (quando la notifica era dovuta), l'opposizione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. dall'ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè, della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti avanzata nel termine di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto” e, inoltre (Cass. n. 7051 del 9/05/2012 Rv. 622630 - 01) che “colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione”.
Nel caso di specie, come evidenziato dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento che ha definito la fase sommaria, pur ammettendo che l'ordinanza di vendita (peraltro un mero rinnovo della delega già conferita in precedenza al professionista) non sia stata comunicata ai debitori, risultano depositate nel fascicolo dell'esecuzione ben tre istanze di revoca/sospensione dell'ordinanza di vendita,
pagina3 di 4 rispettivamente in data 28.3.22, 28.11.22 e 24.3.23 (circostanza pacifica, documentale e non contestata dagli opponenti), le quali dimostrano con tutt'evidenza che i debitori non solo conoscessero lo svolgimento delle operazioni di vendita ma anche che avessero pieno accesso al fascicolo della procedura essendovi costituiti: nonostante tale circostanza, parte opponente non ha in alcun modo specificato, neanche nel riassumere il presente giudizio, le ragioni della propria inerzia difensiva, esistente quanto meno dal deposito della propria costituzione nel fascicolo dell'esecuzione e della prima istanza di revoca/sospensione.
La tardività dell'opposizione impedisce l'esame dei plurimi motivi sollevati, alcuni dei quali peraltro proposti inammissibilmente solo nella presente fase.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, tenuto conto dei parametri medi individuati con riferimento ai giudizi del valore indicato nell'atto introduttivo, con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria (non espletata).
Sussistono inoltre i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., stante la evidente inammissibilità dell'opposizione, già evidenziata sotto plurimi profili nella fase sommaria: la misura del risarcimento va determinata in via equitativa, tenuto conto della misura dei compensi corrispondenti all'attività difensiva spiegata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. condanna gli opponenti in solido alla refusione, in favore delle parti opposte costituite, delle spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte in euro 8.433,00 oltre accessori (IVA, cpa e rimb. Forf. al 15%) come per legge;
3. condanna gli opponenti in solido al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c. in favore delle parti opposte costituite, danno che si liquida equitativamente in euro 8.000,00, in favore di ciascuna parte.
Così deciso in Latina, 30.9.2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina4 di 4