Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02714/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01615/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1615 del 2025, proposto da GI QU, nonché BI AZ, GI SC e GI EL, nella qualità di eredi di GI AL, nonché GI NI, GI LO, GI DR, GI LO, GI SC, GI QU, GI AL e LA SA, nella qualità di eredi di GI TR, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato AL Falzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore e Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Agrigento (IACP), in persona del legale rappresentante pro tempore , , non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato:
nascente dalla sentenza di questo Tribunale Amministrativo, Sezione seconda, n. 775 del 26 febbraio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. ON NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato in data 1 agosto 2025 e depositato l’11 settembre successivo, i ricorrenti hanno agito per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di questo Tribunale Amministrativo, Sezione seconda, n. 775 del 26 febbraio 2024.
Con il predetto provvedimento la Sezione, accertato che il Comune di Agrigento e l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Agrigento dal 29 marzo 1984 occupavano contra legem i beni dei ricorrenti ( rectius una parte di essi e, segnatamente, mq 15.503 della particella 199 del foglio 97 e mq 740 della particella 185 del foglio 98) e ne avevano attuato la modificazione per la realizzazione dei lavori di stabilizzazione, risanamento, ripristino e riqualificazione geologico ambientale delle aree di pendice nella zona centrale di Monserrato ha condannato le amministrazioni intimate, in via principale, a restituire i terreni occupati nella piena disponibilità dei proprietari, previo ripristino dei luoghi, ed al risarcimento del danno da occupazione illegittima, fatta salva la parziale prescrizione della indennità da occupazione illegittima e da mancato godimento del fondo, che nella fattispecie decorrono dal quinquennio antecedente al primo atto interruttivo della prescrizione adottato il 21.06.2006 e quindi dal 21.06.2001.
Il Comune e l’IACP avrebbero comunque potuto evitare la restituzione optando, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della citata sentenza, per l’acquisizione sanante dell’immobile ai sensi dell’art. 42 bis del T.U. Espropri, corrispondendo il relativo indennizzo secondo i parametri ivi disciplinati, ovvero anche per la definizione contrattuale dell’assetto proprietario del bene.
Da ultimo, quanto alla quantificazione degli importi ed alle questioni connesse, è stato espressamente stabilito “… che l’effetto immediato della presente sentenza consiste solo nell’obbligo delle amministrazioni resistenti di valutare l’opzione tra restituzione dei suoli occupati, previa riduzione in pristino, e l’adozione di un provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del d.p.r. n. 327 del 2001, e solo successivamente a tale scelta si potrà porre, eventualmente, la questione della quantificazione degli importi spettanti ai ricorrenti ”.
2. Parte ricorrente si duole della mancata esecuzione del giudicato, atteso che la sentenza in parola non è stata impugnata nei termini di legge e le Amministrazioni intimate nonostante un formale atto di diffida e messa in mora del 25 luglio 2025 non vi hanno dato esecuzione.
Conseguentemente si chiede al Tribunale di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la completa ottemperanza al giudicato, con la nomina di un Commissario ad acta , nell’ipotesi di perdurante inerzia delle Amministrazioni intimate, delle quali è altresì invocata la condanna, ai sensi dell’art. 112, comma 3, del codice del processo amministrativo, per l’ingiusto ritardo posto in essere stante il protrarsi dell’illecita detenzione sine titulo dei fondi per cui è causa, con conseguente impossibilità di poterne fare uso o comunque di goderne.
3. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio e la causa è stata trattenuta in decisione dopo la camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
4. Il ricorso è fondato nei termini di cui si dirà.
5. Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. a) e b), del codice del processo amministrativo, la Pubblica Amministrazione ha un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi alle sentenze passate in giudicato o comunque esecutive del Giudice amministrativo.
Ritenuto dunque che le Amministrazioni intimate non abbiano ottemperato va dichiarato l'obbligo del Comune di Agrigento e dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe e pertanto va disposto quanto segue:
a) entro il termine di centoventi giorni – decorrente dalla notifica della presente sentenza - i dirigenti o i responsabili delle competenti strutture delle Amministrazioni intimate provvederanno alla restituzione ai ricorrenti del terreno di loro proprietà, complessivamente occupato e trasformato, catastalmente identificato al foglio 97, particella n. 199 per complessivi mq. 15.503, ed al foglio 98, particella 185 per complessivi mq. 740;
b) l’area andrà restituita ai proprietari proprietà previo ripristino dei luoghi nello stato di fatto originario prima degli interventi realizzati a spese delle Amministrazioni intimate, successivamente si provvederà alla trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti, affinché questa valuti se siano state irragionevolmente demolite opere pubbliche;
c) nello stesso termine i dirigenti o i responsabili delle competenti strutture del Comune di Agrigento e dell’IACP di Agrigento provvederanno, inoltre, alla liquidazione in favore della parte ricorrente delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima temporanea, da quantificarsi in misura pari al saggio degli interessi legali sul valore del bene all’epoca dell’immissione in possesso (26 aprile 1978) da aggiornare annualmente secondo gli indici periodici ISTAT, decorrenti dall’inizio dell’occupazione illegittima (29 marzo 1984) sino all’effettivo rilascio del bene nella disponibilità del proprietario, ferma restando, come stabilito nella sentenza della cui ottemperanza si tratta, l’intervenuta prescrizione delle somme maturate sino al 21 giugno 2001;
d) in alternativa, nello stesso termine, potrà essere adottato il provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, con conseguente liquidazione gli importi ivi previsti , ovvero potrà essere stipulato un accordo per la cessione del bene.
7. L’Amministrazione dovrà, quindi, dare esecuzione al provvedimento in epigrafe entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni centoventi, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
8. Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un Commissario ad acta , individuato nel Prefetto di Agrigento con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio cui Egli è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro l’ulteriore termine di giorni centoventi, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento in epigrafe, stabilendo se restituire o acquisire l’immobile illegittimamente occupato nei termini già descritti al paragrafo 5, con spese a carico dell’intimata Amministrazione.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia all’allocazione delle somme necessarie in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
9. Il Commissario avrà cura di provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
10. Quanto, infine, alla domanda formulata dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 112, comma 3, del codice del processo amministrativo essa non può allo stato che essere rigettata non avendo parte ricorrente sottoposto all’attenzione del Collegio alcun elemento finalizzato a comprovare il danno asseritamente patito.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
12. Da ultimo va disposta la trasmissione del presente provvedimento alla Procura presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia, per l’accertamento di eventuali profili di danno erariale e di conseguente responsabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto così provvede:
- ordina al Comune di Agrigento ed all’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Agrigento, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari a dare completa esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, all’uopo assegnando alle Amministrazioni stesse il termine per adempiere di giorni 120 (centoventi) dalla notificazione ovvero, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Agrigento, con facoltà di delega, perché provveda, entro giorni 120 (centoventi) dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al titolo azionato, con spese a carico delle Amministrazioni intimate;
- condanna le Amministrazioni intimate, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese relative agli atti accessori alla decisione oggetto di esecuzione;
- condanna in solido le Amministrazioni intimate, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in via equitativa in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, ove versato;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune di Agrigento, all’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Agrigento, al Prefetto di Agrigento ed alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI IN, Presidente
ON NN, Primo Referendario, Estensore
Elena AT, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON NN | RI IN |
IL SEGRETARIO