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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2590/2024
CORTE D'APPELLO di FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Firenze in persona dei seguenti magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Vincenzo Savoia Consigliere all'esito dell'udienza del 21 marzo 2025 nel procedimento iscritto al n. r.g. 2590/2024 promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ell'avv VIA C.F._2
MANNELLI 39 50136 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIA GIOTTO 37 50121 FIRENZE presso il difensore avv. ANDREOLI NADIA
reclamante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
e dell' VIALE C.F._4
BERNARDO SEGNI 7 50132 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIALE BERNARDO SEGNI 7 50132 FIRENZE presso il difensore avv. INCROCCI GRETA
APPELLATO
PG sede ha emesso la seguente
ORDINANZA
I. Con decreto del 16.12.2024 il Tribunale di Firenze si pronunciava, in via provvisoria ai sensi dell'art 473 bis 22 c.p.c., su ricorso proposto da per vedersi Parte_1 accogliere la domanda di revoca dell'affidamento ai Servizi Sociali – di cui al decreto n.
2368/22 emesso in data 2/11/2022 dal Tribunale intestato – del figlio minore Per_1
Pagina 1 nato il [...] da relazione more uxorio (ad oggi cessata) con e, CP_1 conseguentemente, il suo affidamento esclusivo, come di seguito:
“decidendo in via non definitiva nel contraddittorio tra le parti, così provvede: in rito: concede a parte ricorrente termine fino al 16/01/2025 per il deposito di memoria di replica
e al resistente termine fino al 16/02/2025 per il deposito di memoria di controreplica;
in via provvisoria:
-revoca il regime di incontri protetti padre/figlio, disponendo 'incontri osservati' bisettimanali da organizzarsi a cura dei SS.SS. affidatari il giovedì pomeriggio ed il sabato presso l'abitazione dei nonni paterni ove dimora il padre, coinvolgendo la zia paterna che svolge l'attività di educatore presso una scuola d'infanzia;
-dà mandato ai SS.SS. affidatari di elaborare con sollecitudine uno specifico calendario per le prossime vacanze natalizie, che preveda un incontro libero padre/figlio in occasione della settimana di Natale (effettuando un pranzo o una cena presso l'abitazione dei nonni paterni nel periodo 23/30 dicembre) ed uno nel giorno dell'Epifania (6 gennaio 2025), dalle ore 10:00 alle ore 15.30, se del caso alla presenza della zia paterna e dei cugini;
-conferma la presa in carico di da parte del SerD per la prosecuzione del CP_1 percorso di verifica della cessazione di ogni condizione di dipendenza da alcool/sostanze; in via istruttoria:
-dispone che i SS.SS. affidatari ed il Servizio SerD depositino in PCT entro il 12/03/2025 una relazione di aggiornamento sull'andamento i rapporti intrafamiliari e sul percorso di verifica di recente re-intrapreso dal resistente in ordine alla cessazione di ogni condizione di dipendenza da alcool/sostanze;
-fissa nuova udienza avanti a sé per il giorno 26/03/2025 ore 11:00 per l'esame nel contraddittorio delle parti della documentazione acquisita”.
Per quanto di interesse ai fini del reclamo, il primo giudicante rilevato che:
-con ricorso depositato il 29.07.2024, e rubricato al n. 8966/2024 RG, la Pt_1 chiedeva la revoca dell'affidamento del minore ai Servizi Sociali e per l'effetto, in Per_1 tesi, affidarlo in via esclusiva alla medesima;
di disporre la prosecuzione degli incontri osservati tra padre e figlio con l'intermediazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
in ipotesi, sempre previa revoca dell'affidamento del minore ai Servizi Per_1
Sociali, di disporre l'affidamento condiviso del minore con espressa delega alla in Pt_1 ambito sanitario/medico/scolastico/ludico per il figlio e con la Persona_2 prosecuzione degli incontri osservati tra padre e figlio con l'intermediazione dei Servizi
Sociali territorialmente competenti;
-in data 10.12.2024 si costituiva in giudizio il formulando, attesa l'evoluzione CP_1 positiva degli incontri tra il padre e il minore nonché il percorso personale dello Per_1
Pagina 2 stesso, proposta progettuale degli incontri tra padre e figlio: “un incontro libero settimanale all'esito dei primi controlli positivi presso il SERD che il SI. programmerà CP_1 nel corso del mese di gennaio 2025, per poter arrivare a prevedere un regime di incontri completamente libero all'esito del monitoraggio della durata massima di sei mesi presso il
SERD, anche alla luce del positivo percorso già svolto per oltre un anno nel 2021. Quindi, gli incontri avverrebbero inizialmente (cioè, durante il corrente mese di dicembre) il giovedì e il sabato sempre all'interno degli spazi neutri, introducendo quindi un giorno in più rispetto all'attuale programma di visite;
poi, all'esito dei primi controlli positivi (quindi dal mese di gennaio
2025) potrebbe essere programmato almeno un incontro libero (ad esempio il sabato) e si potrebbe mantenere l'incontro protetto nella giornata di giovedì.
Dal mese di marzo 2025, potrebbe essere introdotto un ulteriore incontro libero infrasettimanale (quindi ad esempio sabato e martedì incontri liberi e giovedì incontro nello spazio osservato). Dal mese di giugno 2025 (quindi all'esito del positivo monitoraggio del
SERD) si potrebbero prevedere incontri esclusivamente liberi e che possano essere introdotti anche i pernotti una volta che il padre avrà reperito una sistemazione che possa permettergli di ospitare anche il figlio”; motivava la propria decisione sulla circostanza che gli incontri protetti erano in atto da oltre due anni e che in tale lasso di tempo il non aveva presentato criticità in ordine CP_1 al proprio comportamento;
ulteriore prolungamento di tali incontri protetti avrebbero comportato ad una ingiustificata compressione del diritto del minore alla bi – genitorialità, dovendo quest'ultimo poter contare sull'appoggio morale e materiale della madre e del padre naturale. Pertanto, disponeva – nelle modalità come da dispositivo sopra richiamato - incontri osservati bisettimanali alla presenza dei Servizi Sociali.
II. Propone reclamo ex art 473 bis 24 c.p.c. e contestuale istanza di Parte_1 sospensione, lamentando di come il provvedimento impugnato è da considerarsi profondamente ingiusto ed illegittimo, poiché non tiene conto del sentito del figlio minore, della situazione personale del padre e della circostanza che con tale decisione sono stati disposti incontri osservati e liberi in ambiente completamente sconosciuto al minore (casa dei nonni paterni) e con persone (nonni e zia) con le quali lo stesso Per_1 non ha alcun tipo di rapporto da anni.
i. IL TRASCORSO E IL SENTITO DEL LO AC
Infatti, rileva la che dal 2021 incontra il padre solo in occasione di Pt_1 Per_1 incontri protetti e sempre in luoghi neutri ovvero il rapporto padre/figlio presenta delle criticità come riportato dalla relazione, depositata agli atti (all.11 pagg. 3 e 4), dei Servizi
Sociali del 29.11.2024 in riferimento agli incontri del 22.10.24 e 22.11.24; in occasione
Pagina 3 di tali incontri il minore ha, nel riportare il motivo per cui non avrebbe inserito il padre nella Ecomappa, così risposto “prima che nascessi la mamma dormiva in macchina
e mi ha fatto andare in un'altra famiglia per tre mesi, mi ricordo quando sono venuti a prendermi a scuola”. La conferma che il in passato, è stato Pt_1 CP_1 attinto da un ordine di allontanamento dalla casa familiare per maltrattamenti nei confronti della stessa e, per questo, effettivamente il 18.12.2020 è stato prelevato Per_1 dalla scuola dell'infanzia e collocato in una casa-famiglia, per iniziativa ex art. 403 c.c. dei Servizi Sociali di ST TI (FI) (decreto n. 5256/2020 del Tribunale dei
Minorenni, procedimento n. 2185/2020 V.G.(erroneamente indicato nel decreto
1413/2019 V.G.)). Per tre mesi, è stato lontano dai propri affetti, in un posto Per_1 sconosciuto, e poteva vedere i genitori, separatamente, solo una volta ogni 15 giorni con videochiamata.
La vicenda traeva origine da alcune dichiarazioni rilasciate dal sig. durante CP_1 un incontro al SERD nel novembre 2020, cui era seguita immediatamente una segnalazione ai Servizi Sociali.
L'allontanamento del minore è terminato con il decreto emesso dalla Corte d'Appello di
Firenze in data 24.03.2021 nell'ambito della causa n. 2/2021, che ha disposto l'immediato rientro di presso la casa materna. Per_1
La rileva che a seguito della vicenda sopra riportata, ha manifestato Pt_1 Per_1 comportamenti di disregolazione comportamentale, difficoltà del sonno, forti crisi di rabbia e di pianto, oltre che difficoltà relazionali e sociali, sia all'interno della scuola, sia con i pari all'esterno, a tutt'oggi presenti e per questo seguito tutt'ora da una terapeuta privata, la dott.ssa . Persona_3
Pertanto, per parte reclamante le modifiche alle modalità di visita padre/figlio (e con la famiglia d'origine paterna) debbono necessariamente essere inserite con estrema gradualità tenendo conto del trascorso del minore, al fine di evitare che eventuali cambiamenti repentini possano esacerbare e riacutizzare le difficoltà emotive, comportamentali e relazionali del bambino, in contrapposizione ad aspetti positivi emersi e costruiti con fatica in questi anni.
ii. LA SITUAZIONE PERSONALE DEL PADRE
La rileva che il provvedimento del Tribunale di primo grado è illegittimo laddove Pt_1 non ha, nel disporre la libera frequentazione del minore con il padre, tenuto conto del fatto che il non ha terminato il percorso al S.E.R.D., come sottolineato dall'ultima CP_1 relazione dei Servizi Sociale (cfr. pag. 2 All.11), ovvero individua quale luogo ove si debbano svolgere gli incontri osservati l'abitazione dei nonni paterni, considerata erroneamente dal Giudice come luogo di dimora attuale dello stesso.
Pagina 4 Pertanto, allo stato, l'odierna reclamante non ha certezza che il non faccia più uso CP_1 di sostanze stupefacenti e (abuso) alcoliche;
parte resistente nulla ha prodotto a sostegno di quanto dalla stessa affermato ma si è limitata a produrre il promemoria di un appuntamento presso il SERD per il 27.11.2024 e per il 12.12.2024, dopo che dal 2022 nessun incontro con il SERD risulta essere stato effettuato dal medesimo. Di contro, la rileva di aver terminato con successo il proprio percorso come comprovato dal Pt_1 fatto che nulla viene disposto a tal proposito nei suoi confronti da parte del Tribunale.
Rispetto alla dimora del il primo giudicante ha errato nell'individuarla presso CP_1
l'abitazione dei genitori in quanto lo stesso non dimora né abita in Via del Pesciolino n.
11/E ma ivi ha solamente la residenza formale: oramai da anni, abita in un camper collocato nelle vicinanze del posto di lavoro.
iii. SULL'AMBIENTE E LE PERSONE OVE E CON CUI SVOLGERE GLI I NCONTRI
OSSERVATI E LIBERI sul punto la ricorrente assume che il Tribunale di Firenze, ha previsto incontri osservati e liberi fin da subito con il padre e la sua famiglia, in un luogo del tutto sconosciuto al minore e anche ai servizi sociali poiché in data 12.11.2024 stata effettuata l'ultima visita domiciliare presso la casa materna mentre l'abitazione dei nonni paterni non è mai stata oggetto di valutazione, così come gli stessi non sono mai stati conosciuti prima di adesso dai Servizi competenti ( la zia e i cugini hanno avuto un solo incontro protetto con nel lontano 2021). Circa i rapporti del minore con i nonni paterni, questa difesa Per_1 rileva che quest'ultimi non hanno rapporti con il nipote da diversi anni (8 per la precisione); inoltre, il quadro emerso dalla CTU disposta dal Tribunale di Firenze nell'ambito della causa n. 1144/2019 r.g.v.g. rivela una situazione caratterizzata da rapporti altamente conflittuali all'interno della famiglia paterna1.
La lamenta errata la scelta del primo giudicante relativa all'aver individuato come Pt_1 figura garante, all'interno dell'abitazione dei nonni paterni durante gli incontri osservati, la sorella del la sig.ra ha visto l'ultima volta il nipote nel 2021 e CP_1 CP_2 precedentemente i suoi rapporti con si limitavano a tre/quattro volte nell'arco di Per_1 un anno, nonostante abitassero nella stessa città. Del pari i di lei figli.
Pagina 5 Infine, rileva parte reclamante di come non vi è in atti alcuna documentazione attestante una richiesta, in tutti questi anni, da parte dei nonni e della zia paterni di poter avere un qualsiasi tipo di rapporto con il proprio nipote. iv. IL PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE TRA LE PARTI
La rileva di come il provvedimento reclamato non tiene altresì conto della Pt_1 richiesta, dalla stessa avanzata nelle more di giudizio del primo grado, circa la necessarietà dell'intermediazione dei Servizi Sociali per gli incontri e lo “scambio” del bambino con il padre, ponendo la nella posizione di provvedervi autonomamente Pt_1
e direttamente;
infatti, è tutt'ora pendente innanzi al Tribunale di Firenze il processo penale n. 134/2021 r.g.n.r. che vede il imputato del reato di cui all'art. 612 bis c.p. CP_1
e la parte civile costituita come si evince dalla documentazione versata in atti Pt_1 relativi alla causa n. 1144/2019 R.g.v.g. (All.16 e 17) .
Pertanto, anche sotto tale aspetto il provvedimento è illegittimo e merita di essere revocato.
La chiudeva il ricorso presentando istanza sospensiva inaudita altera parte del Pt_1 provvedimento impugnato poiché sussistono, nel caso di specie, sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.
- quanto al fumus boni iuris: risulta dalla documentazione versata in atti e dall'ultima relazione dei Servizi Sociali che gli incontri padre/figli dal 2021 ad oggi si sono svolti nelle forme degli incontri protetti e poi osservati, in ambienti neutri. Dal 2021 mai risulta che la zia e i nonni abbiano avanzato istanza per poter vedere e frequentare il nipote.
Pertanto, con il provvedimento reclamato si stravolge completamente un equilibrio faticosamente raggiunto dal minore nel rapporto col padre, catapultandolo immediatamente, senza gradualità e adeguato supporto in una realtà completamente nuova con persone quasi completamente sconosciute. Infatti, gli ultimi incontri con i nonni risalgono a quando aveva meno di un anno e con la zia e i cugini al 2021; Per_1
- quanto al periculum in mora: è riconducibile al grave pregiudizio che l'attuazione e il procrastinarsi dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato cagionerebbe un danno allo sviluppo psicofisico di già fortemente compromesso dal vissuto personale, come Per_1 risulta anche dalla relazione della terapeuta che lo ha in cura, Dott.ssa Persona_3
(All.19).
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi esposti in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, - In via preliminare disporre in via d'urgenza, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto emesso in data 16.12.2024
e depositato in data 18.12.2024 dal Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento n.
Pagina 6 8966/2024 R.G. e per l'effetto disporre immediatamente incontri osservati del minore Per_2 solo con il padre in ambienti neutri, atteso che quest'ultimo non ha
[...] CP_1 completato positivamente il percorso SERD. - Nel merito, disporre la revoca del decreto emesso in data 16.12.2024 e depositato in data 18.12.2024 dal Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento n. 8966/2024 R.G. e per l'effetto disporre la modalità di visita del minore con il padre attraverso gli incontri osservati con Per_1 CP_1
l'intermediazione dei Servizi Sociali, con previsione graduale di estendere tali incontri anche con la famiglia d'origine del sig. prima in forma osservata ed in ambiente CP_1 neutro e solo successivamente in forma libera, prevedendo sempre un supporto psicologico del minore. Con vittoria di spese diritti ed onorari e con ogni più ampia riserva istruttoria all'esito delle difese avversarie”.
III. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio contestando in fatto e CP_1 in diritto quanto dedotto da parte reclamante:
i. Quanto al primo motivo di gravame, duole la singolarità di quanto riferito dal CP_1 minore su fatti concernenti il proprio nucleo familiare, risalenti a un periodo antecedente alla sua nascita, come pure che egli affermi che sia stato il padre a determinare l'intervento dei Servizi Sociali e il suo conseguente collocamento presso un
Istituto; rileva, inoltre, che tali fatti, tanto complessi ed articolati come quelli che hanno riguardato la coppia non possono ridursi a semplicistiche affermazioni di Persona_5 condanna nei confronti della figura paterna poiché ciò finisce per ostacolare il rapporto tra padre e figlio;
parte resistente precisa di aver fatto il possibile, in vista degli incontri con il minore, per realizzare un ambiento idoneo e accogliente soprattutto in vista del periodo natalizio. Incontri però che non sono mai avvenuti ad oggi.
ii. Rispetto al proprio percorso personale, oggetto del secondo motivo di reclamo, il CP_1 rileva che è già in corso un monitoraggio, il cui esito sarà reso noto il 12.03.2025 e che a suo tempo è stato dimesso con esito positivo dal Ser.D. e che la richiesta di proseguire il percorso sia derivata esclusivamente da una determinazione del Servizio Sociale (doc1).
Disposizione che, secondo quanto rilevato dal si è configurata come un ostacolo di CP_1 difficile superamento per due ragioni principali;
in primo luogo, dopo un periodo di cassa integrazione e un successivo licenziamento, il aveva finalmente trovato una nuova CP_1 occupazione. La natura del rapporto lavorativo, appena instaurato, non gli permetteva di richiedere permessi o assenze frequenti per adempiere agli obblighi derivanti dalla prosecuzione del percorso presso il Ser.D.
L'altro motivo è riconducibile all'impatto emotivo che tale decisione ha avuto sullo stesso il quale ha percepito la richiesta dei Servizi Sociali come una penalizzazione CP_1
Pagina 7 ingiustificata, nonostante il positivo andamento degli incontri protetti con il figlio e l'esito favorevole delle sue dimissioni, visto l'esito negativo a tutte le sostanze oggetto di monitoraggio e la regolarità del percorso, come da relazione intermedia rilasciata dalla
Dott.ssa e depositata agli atti2. Per_6
In punto di dimora del quest'ultimo rileva di risiedere presso l'abitazione dei propri CP_1 genitori, sita in Firenze, in via del Pesciolino n. 11/E, con i quali non nasconde di aver sempre avuto un rapporto conflittuale. Precisa, inoltre, che non ha mai avuto intenzione di indurre in errore il primo giudicante circa l'eventualità che gli incontri tra lo stesso e il figlio potessero svolgersi presso l'abitazione dei nonni paterni durante le festività natalizie;
attualmente dichiara di essere attivamente impegnato nella ricerca di una soluzione abitativa autonoma in locazione3. Quanto alla questione del camper, il CP_1 rappresenta di come questo sia per lui un elemento di indipendenza che, seppur precario, gli consente di mantenere un minimo di autonomia. Ciò, tuttavia, qualora fossero disposti incontri liberi con il figlio, egli non intenderebbe far pernottare il figlio nel camper poiché lo stesso provvederebbe ad organizzarsi di conseguenza ossia gli incontri potrebbero svolgersi presso l'abitazione dei nonni, ma con maggiore opportunità presso la residenza della di lui sorella, come peraltro suggerito dalla CTU ovvero reperire un'abitazione stabile e indipendente presso la quale poter, nel rispetto di un riavvicinamento graduale tra padre e figlio, introdurre i pernottamenti del minore.
Infine, rispetto alla propria situazione attuale, il dichiara che la stessa ha avuto CP_1 risvolti positivi sia da un punto di vista personale che lavorativo, circostanza che il
Tribunale di primo grado ha espressamente considerato nell'ambito della propria valutazione: è impiegato da oltre tre anni presso con una stabilità Controparte_3 che gli ha permesso di formulare e ottenere dal datore di lavoro l'assegnazione a turni fissi e giornalieri, così da conciliare al meglio gli impegni lavorativi con quelli familiari. È riuscito infatti a garantire in questi due anni la sua costante presenza agli incontri con il figlio, nonché il contributo economico mensile oltre ad aver potuto avviare un nuovo percorso presso il Ser.D., ormai prossimo alla conclusione, come attestato dalla relazione definitiva attesa per il 12 marzo.
La scrivente difesa assume però di come la modalità di frequentazione – limitata a incontri settimanali presso un oratorio, nelle giornate di giovedì pomeriggio o sabato –
Pagina 8 risultasse restrittiva e poco funzionale allo sviluppo di un rapporto pieno e autentico tra padre e figlio, a causa delle limitazioni insite negli spazi e nelle attività consentite.
iii. sul terzo motivo di gravame, eccepisce l'infondatezza delle affermazioni di CP_1 controparte ovvero che i nonni paterni non intrattengono rapporti con il nipote da otto anni e che in tale arco temporale non abbiano mai avanzato alcuna istanza formale volta al ripristino di tali rapporti. Rileva, infatti, che i nonni paterni hanno più volte manifestato il desiderio di mantenere un legame con sebbene senza proporre Per_1 istanze formali;
si sono resi disponibili e collaborativi in sede di CTU, manifestando – anche in tale sede – il desiderio di avere rapporti con il nipote. La stessa CTU concludeva nel senso che, pur presentando alcune criticità, la famiglia non poteva non CP_1 ritenersi idonea.
Da ultimo, l'odierno reclamato evidenzia che la scelta del Giudice di primo grado di ravvisare nella zia paterna, quale figura di garanzia negli incontri tra e la famiglia Per_1 paterna, è da ritenersi corretta: la sig.ra è insegnante presso la scuola Parte_2 dell'infanzia come da contratto allegato (doc. 4), nonché madre di Persona_7 due figli piccoli. Pertanto, ben può rappresentare una presenza stabile e affidabile, potendo aiutare a riavvicinarsi alla famiglia paterna in un ambiente accogliente e Per_1 sereno.
Frequentazione che il riferisce, nei propri scritti difensivi, non essere mai avvenuta CP_1 nel periodo natalizio e/o successivamente, e tutt'oggi ancora in fase di stallo. Rileva, infatti, che durante il primo e unico incontro, svoltosi il 23 dicembre u.s., ha Per_1 riferito al padre di non poter partecipare ai successivi incontri poiché impegnato ad aiutare la madre e il suo compagno nella preparazione dei bagagli per un Per_8 viaggio presso i nonni materni. Seppur, a fronte di tali dichiarazioni, la scrivente difesa ha immediatamente tentato di interloquire con i servizi sociali competenti, al fine di ottenere chiarimenti in merito alla posizione del minore e all'effettivo rispetto del calendario degli incontri, la questione ha avuto come esito quello della interruzione dei contatti del col figlio;
che anche dopo l'emissione del provvedimento di sospensione CP_1 da parte della Corte di Appello, con la conseguente ricalendarizzazione degli incontri in spazi neutri secondo la precedente modalità di due ore settimanali, la situazione non ha subito alcun mutamento. iv quanto al procedimento penale pendente tra le parti, il rileva che al momento CP_1 non è stata emessa sentenza di condanna nei suoi confronti ovvero provvedimenti quali misure di allontanamento o divieti di avvicinamento e pertanto da considerarsi innocente;
la strumentalizzazione della vicenda giudiziaria, operata da controparte, rischia di generare confusione tra i soggetti coinvolti e di alterare la corretta percezione delle questioni oggetto di giudizio. A riprova di ciò, il reclamato richiama quanto accaduto
Pagina 9 in sede di organizzazione delle modalità di prelievo del minore, nell'ambito degli incontri disposti dal provvedimento del Tribunale di Firenze del 18.12.2024: gli Assistenti Sociali, infatti, avevano stabilito che dovesse essere prelevato da un soggetto terzo in Per_1 luogo pubblico e davanti alla richiesta di chiarimenti, avanzati dalla scrivente difesa, il servizio competente ha opposto, in maniera apodittica, la mera esistenza del procedimento penale.
v. infine, in merito alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato, rileva che quanto alla sua ragionevole fondatezza la ha CP_1 Pt_1 richiamato gli stessi fatti già dedotti nel ricorso ex art 473 bis 24 c.p.c.; quanto al pregiudizio, si contesta che tale pericolo possa essere considerato in re ipsa, poiché attualmente non frequenta il padre. Ne consegue che la questione posta dalla Per_1 reclamante ha perso ogni attualità e non sussiste più alcun periculum che possa giustificare il mantenimento della sospensione disposta, avendo il provvedimento stesso esaurito la sua efficacia sia sotto il profilo temporale sia sotto quello pratico: le festività natalizie, cui faceva riferimento il decreto, sono trascorse e, ad oggi, il minore continua a rifiutarsi di incontrare la figura paterna.
CONCLUSIONI
“Tutto ciò premesso, il SI. come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, CP_1
CHIEDE - In via preliminare la revoca del decreto di sospensione del provvedimento del
Tribunale di Firenze del 12 dicembre 2024, come reclamato, emesso inaudita altera parte dalla Corte di Appello di Firenze, che ha disposto il ripristino delle modalità di visita già previste dal provvedimento del Tribunale di Firenze n. 2368/2022, in quanto tali modalità non sono più attuali né applicabili. Infatti, risulta attualmente in vigore il calendario delle visite predisposto dai Servizi Sociali, su esplicita richiesta del minore, che prevede un incontro al mese, negli spazi neutri, rimasto comunque inattuato stante il rifiuto del minore di incontrare il padre. - Nel merito: il rigetto del reclamo proposto dalla SI.ra in Pt_1 quanto ultroneo e privo di utilità, considerato che gli incontri liberi erano stati concessi in via eccezionale per le festività natalizie e che il minore ha espresso il rifiuto di vedere il padre. Inoltre, l'incontro aggiuntivo era stato comunque mantenuto con modalità
"osservata", rendendo il reclamo del tutto superfluo rispetto alla situazione attuale. Con vittoria di spese diritti ed onorari e con ogni più ampia riserva istruttoria all'esito delle difese avversarie”.
I Servizi Sociali, in vista della udienza davanti alla Corte, depositavano relazione di aggiornamento in data 20 marzo 2025, nella quale si dava atto di evidenti difficoltà emozionali del minore, in correlazione alle nuove modalità di incontro, in sintesi dallo stesso rifiutate.
Pagina 10 Alla udienza le parti discutevano il procedimento e illustravano le rispettive posizioni.
Parte reclamata aderiva alle conclusioni del reclamo.
La adesione della parte reclamata alle conclusioni della si giustifica ed è Pt_1 condivisa dalla Corte in ragione delle considerazioni espresse dalla reclamante suffragate dagli esiti della relaizone dei Servizi che si sono sintetizzate e che danno atto di una situazione di difficoltà del minore che è scaturita dalle previsioni di incontri liberi col padre ed anche con familiari non noti al ragazzo. Appare pertanto opportuno ripristinare gli incontri osservati in modo che possa nuovamente cominciare una relazione tra padre e figlio e con gradualità prevedere la possibilità di ampliare modalità e tempi di tale frequentazione demandando tale decisione ala valutazione dei Servizi che monitoreranno la situazione del minore.
La richiesta di sospensiva è superata dalla decisione nel merito.
Le spese attesa la particolarità della situazione nel merito, sono compensate.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo avanzato da , Parte_1 revoca il decreto emesso in data 16.12.2024 e depositato in data 18.12.2024 dal
Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento n. 8966/2024 R.G. dispone la modalità di visita del minore con il padre attraverso Per_1 CP_1 incontri osservati con l'intermediazione dei Servizi Sociali, nel numero minimo di uno a settimana, con previsione graduale di estendere tali incontri, sia nel numero settimanale sia con il coinvolgimento della famiglia d'origine del sig. prima in forma osservata CP_1 ed in ambiente neutro e solo successivamente in forma libera, con previsione di supporto psicologico a favore del minore.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Firenze 31/03/2025 la Presidente rel. dott. Isabella Mariani
Pagina 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La signora nel colloquio procede “a ruota libera”, parla molto delle sue sofferenze, dei lutti della sua Persona_4 famiglia e delle sue solitudini “Ne ho passate tante non si possono raccontare...parla parla mi manca a me l'affetto, mai ricevuto da quest'uomo qui, sono andata anche a Artemisia, loro sono anaffettivi. Sapesse che cosa ho sopportato, ho ingoiato...c'è i figlioli di mezzo sono una che sopporta”. Nella su spontaneità è l'unica fra tutti i familiari sia che che ha il coraggio e la sincerità di parlare delle difficoltà familiari” (Cfr. pag. 30 All. CP_1 Pt_1 3). 2 mentre per lui era stata dichiarata la dimissibilità (si legge infatti: “Dal 20.07.2021 al 26.11.2021 i controlli tossicologici risultano regolari e sempre negativi per tutte le sostanze di abuso ricercate. Dati questi presupposti, proprio in data 26.11.2021, è stata comunicata al SI. la sua condizione di dimissibilità dal programma, incontrando CP_1 un favorevole accoglimento da parte sua, anche perché lo stesso avrebbe intrapreso, nei giorni immediatamente successivi, un lavoro a tempo pieno che lo avrebbe notevolmente ostacolato nel proseguire il programma”.) (doc.1) 3 Per poi dichiarare dopo poche righe che la situazione economica contingente non gli consente, al momento di sostenere un canone di locazione per una propria abitazione. (?)
CORTE D'APPELLO di FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Firenze in persona dei seguenti magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Vincenzo Savoia Consigliere all'esito dell'udienza del 21 marzo 2025 nel procedimento iscritto al n. r.g. 2590/2024 promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ell'avv VIA C.F._2
MANNELLI 39 50136 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIA GIOTTO 37 50121 FIRENZE presso il difensore avv. ANDREOLI NADIA
reclamante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
e dell' VIALE C.F._4
BERNARDO SEGNI 7 50132 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIALE BERNARDO SEGNI 7 50132 FIRENZE presso il difensore avv. INCROCCI GRETA
APPELLATO
PG sede ha emesso la seguente
ORDINANZA
I. Con decreto del 16.12.2024 il Tribunale di Firenze si pronunciava, in via provvisoria ai sensi dell'art 473 bis 22 c.p.c., su ricorso proposto da per vedersi Parte_1 accogliere la domanda di revoca dell'affidamento ai Servizi Sociali – di cui al decreto n.
2368/22 emesso in data 2/11/2022 dal Tribunale intestato – del figlio minore Per_1
Pagina 1 nato il [...] da relazione more uxorio (ad oggi cessata) con e, CP_1 conseguentemente, il suo affidamento esclusivo, come di seguito:
“decidendo in via non definitiva nel contraddittorio tra le parti, così provvede: in rito: concede a parte ricorrente termine fino al 16/01/2025 per il deposito di memoria di replica
e al resistente termine fino al 16/02/2025 per il deposito di memoria di controreplica;
in via provvisoria:
-revoca il regime di incontri protetti padre/figlio, disponendo 'incontri osservati' bisettimanali da organizzarsi a cura dei SS.SS. affidatari il giovedì pomeriggio ed il sabato presso l'abitazione dei nonni paterni ove dimora il padre, coinvolgendo la zia paterna che svolge l'attività di educatore presso una scuola d'infanzia;
-dà mandato ai SS.SS. affidatari di elaborare con sollecitudine uno specifico calendario per le prossime vacanze natalizie, che preveda un incontro libero padre/figlio in occasione della settimana di Natale (effettuando un pranzo o una cena presso l'abitazione dei nonni paterni nel periodo 23/30 dicembre) ed uno nel giorno dell'Epifania (6 gennaio 2025), dalle ore 10:00 alle ore 15.30, se del caso alla presenza della zia paterna e dei cugini;
-conferma la presa in carico di da parte del SerD per la prosecuzione del CP_1 percorso di verifica della cessazione di ogni condizione di dipendenza da alcool/sostanze; in via istruttoria:
-dispone che i SS.SS. affidatari ed il Servizio SerD depositino in PCT entro il 12/03/2025 una relazione di aggiornamento sull'andamento i rapporti intrafamiliari e sul percorso di verifica di recente re-intrapreso dal resistente in ordine alla cessazione di ogni condizione di dipendenza da alcool/sostanze;
-fissa nuova udienza avanti a sé per il giorno 26/03/2025 ore 11:00 per l'esame nel contraddittorio delle parti della documentazione acquisita”.
Per quanto di interesse ai fini del reclamo, il primo giudicante rilevato che:
-con ricorso depositato il 29.07.2024, e rubricato al n. 8966/2024 RG, la Pt_1 chiedeva la revoca dell'affidamento del minore ai Servizi Sociali e per l'effetto, in Per_1 tesi, affidarlo in via esclusiva alla medesima;
di disporre la prosecuzione degli incontri osservati tra padre e figlio con l'intermediazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
in ipotesi, sempre previa revoca dell'affidamento del minore ai Servizi Per_1
Sociali, di disporre l'affidamento condiviso del minore con espressa delega alla in Pt_1 ambito sanitario/medico/scolastico/ludico per il figlio e con la Persona_2 prosecuzione degli incontri osservati tra padre e figlio con l'intermediazione dei Servizi
Sociali territorialmente competenti;
-in data 10.12.2024 si costituiva in giudizio il formulando, attesa l'evoluzione CP_1 positiva degli incontri tra il padre e il minore nonché il percorso personale dello Per_1
Pagina 2 stesso, proposta progettuale degli incontri tra padre e figlio: “un incontro libero settimanale all'esito dei primi controlli positivi presso il SERD che il SI. programmerà CP_1 nel corso del mese di gennaio 2025, per poter arrivare a prevedere un regime di incontri completamente libero all'esito del monitoraggio della durata massima di sei mesi presso il
SERD, anche alla luce del positivo percorso già svolto per oltre un anno nel 2021. Quindi, gli incontri avverrebbero inizialmente (cioè, durante il corrente mese di dicembre) il giovedì e il sabato sempre all'interno degli spazi neutri, introducendo quindi un giorno in più rispetto all'attuale programma di visite;
poi, all'esito dei primi controlli positivi (quindi dal mese di gennaio
2025) potrebbe essere programmato almeno un incontro libero (ad esempio il sabato) e si potrebbe mantenere l'incontro protetto nella giornata di giovedì.
Dal mese di marzo 2025, potrebbe essere introdotto un ulteriore incontro libero infrasettimanale (quindi ad esempio sabato e martedì incontri liberi e giovedì incontro nello spazio osservato). Dal mese di giugno 2025 (quindi all'esito del positivo monitoraggio del
SERD) si potrebbero prevedere incontri esclusivamente liberi e che possano essere introdotti anche i pernotti una volta che il padre avrà reperito una sistemazione che possa permettergli di ospitare anche il figlio”; motivava la propria decisione sulla circostanza che gli incontri protetti erano in atto da oltre due anni e che in tale lasso di tempo il non aveva presentato criticità in ordine CP_1 al proprio comportamento;
ulteriore prolungamento di tali incontri protetti avrebbero comportato ad una ingiustificata compressione del diritto del minore alla bi – genitorialità, dovendo quest'ultimo poter contare sull'appoggio morale e materiale della madre e del padre naturale. Pertanto, disponeva – nelle modalità come da dispositivo sopra richiamato - incontri osservati bisettimanali alla presenza dei Servizi Sociali.
II. Propone reclamo ex art 473 bis 24 c.p.c. e contestuale istanza di Parte_1 sospensione, lamentando di come il provvedimento impugnato è da considerarsi profondamente ingiusto ed illegittimo, poiché non tiene conto del sentito del figlio minore, della situazione personale del padre e della circostanza che con tale decisione sono stati disposti incontri osservati e liberi in ambiente completamente sconosciuto al minore (casa dei nonni paterni) e con persone (nonni e zia) con le quali lo stesso Per_1 non ha alcun tipo di rapporto da anni.
i. IL TRASCORSO E IL SENTITO DEL LO AC
Infatti, rileva la che dal 2021 incontra il padre solo in occasione di Pt_1 Per_1 incontri protetti e sempre in luoghi neutri ovvero il rapporto padre/figlio presenta delle criticità come riportato dalla relazione, depositata agli atti (all.11 pagg. 3 e 4), dei Servizi
Sociali del 29.11.2024 in riferimento agli incontri del 22.10.24 e 22.11.24; in occasione
Pagina 3 di tali incontri il minore ha, nel riportare il motivo per cui non avrebbe inserito il padre nella Ecomappa, così risposto “prima che nascessi la mamma dormiva in macchina
e mi ha fatto andare in un'altra famiglia per tre mesi, mi ricordo quando sono venuti a prendermi a scuola”. La conferma che il in passato, è stato Pt_1 CP_1 attinto da un ordine di allontanamento dalla casa familiare per maltrattamenti nei confronti della stessa e, per questo, effettivamente il 18.12.2020 è stato prelevato Per_1 dalla scuola dell'infanzia e collocato in una casa-famiglia, per iniziativa ex art. 403 c.c. dei Servizi Sociali di ST TI (FI) (decreto n. 5256/2020 del Tribunale dei
Minorenni, procedimento n. 2185/2020 V.G.(erroneamente indicato nel decreto
1413/2019 V.G.)). Per tre mesi, è stato lontano dai propri affetti, in un posto Per_1 sconosciuto, e poteva vedere i genitori, separatamente, solo una volta ogni 15 giorni con videochiamata.
La vicenda traeva origine da alcune dichiarazioni rilasciate dal sig. durante CP_1 un incontro al SERD nel novembre 2020, cui era seguita immediatamente una segnalazione ai Servizi Sociali.
L'allontanamento del minore è terminato con il decreto emesso dalla Corte d'Appello di
Firenze in data 24.03.2021 nell'ambito della causa n. 2/2021, che ha disposto l'immediato rientro di presso la casa materna. Per_1
La rileva che a seguito della vicenda sopra riportata, ha manifestato Pt_1 Per_1 comportamenti di disregolazione comportamentale, difficoltà del sonno, forti crisi di rabbia e di pianto, oltre che difficoltà relazionali e sociali, sia all'interno della scuola, sia con i pari all'esterno, a tutt'oggi presenti e per questo seguito tutt'ora da una terapeuta privata, la dott.ssa . Persona_3
Pertanto, per parte reclamante le modifiche alle modalità di visita padre/figlio (e con la famiglia d'origine paterna) debbono necessariamente essere inserite con estrema gradualità tenendo conto del trascorso del minore, al fine di evitare che eventuali cambiamenti repentini possano esacerbare e riacutizzare le difficoltà emotive, comportamentali e relazionali del bambino, in contrapposizione ad aspetti positivi emersi e costruiti con fatica in questi anni.
ii. LA SITUAZIONE PERSONALE DEL PADRE
La rileva che il provvedimento del Tribunale di primo grado è illegittimo laddove Pt_1 non ha, nel disporre la libera frequentazione del minore con il padre, tenuto conto del fatto che il non ha terminato il percorso al S.E.R.D., come sottolineato dall'ultima CP_1 relazione dei Servizi Sociale (cfr. pag. 2 All.11), ovvero individua quale luogo ove si debbano svolgere gli incontri osservati l'abitazione dei nonni paterni, considerata erroneamente dal Giudice come luogo di dimora attuale dello stesso.
Pagina 4 Pertanto, allo stato, l'odierna reclamante non ha certezza che il non faccia più uso CP_1 di sostanze stupefacenti e (abuso) alcoliche;
parte resistente nulla ha prodotto a sostegno di quanto dalla stessa affermato ma si è limitata a produrre il promemoria di un appuntamento presso il SERD per il 27.11.2024 e per il 12.12.2024, dopo che dal 2022 nessun incontro con il SERD risulta essere stato effettuato dal medesimo. Di contro, la rileva di aver terminato con successo il proprio percorso come comprovato dal Pt_1 fatto che nulla viene disposto a tal proposito nei suoi confronti da parte del Tribunale.
Rispetto alla dimora del il primo giudicante ha errato nell'individuarla presso CP_1
l'abitazione dei genitori in quanto lo stesso non dimora né abita in Via del Pesciolino n.
11/E ma ivi ha solamente la residenza formale: oramai da anni, abita in un camper collocato nelle vicinanze del posto di lavoro.
iii. SULL'AMBIENTE E LE PERSONE OVE E CON CUI SVOLGERE GLI I NCONTRI
OSSERVATI E LIBERI sul punto la ricorrente assume che il Tribunale di Firenze, ha previsto incontri osservati e liberi fin da subito con il padre e la sua famiglia, in un luogo del tutto sconosciuto al minore e anche ai servizi sociali poiché in data 12.11.2024 stata effettuata l'ultima visita domiciliare presso la casa materna mentre l'abitazione dei nonni paterni non è mai stata oggetto di valutazione, così come gli stessi non sono mai stati conosciuti prima di adesso dai Servizi competenti ( la zia e i cugini hanno avuto un solo incontro protetto con nel lontano 2021). Circa i rapporti del minore con i nonni paterni, questa difesa Per_1 rileva che quest'ultimi non hanno rapporti con il nipote da diversi anni (8 per la precisione); inoltre, il quadro emerso dalla CTU disposta dal Tribunale di Firenze nell'ambito della causa n. 1144/2019 r.g.v.g. rivela una situazione caratterizzata da rapporti altamente conflittuali all'interno della famiglia paterna1.
La lamenta errata la scelta del primo giudicante relativa all'aver individuato come Pt_1 figura garante, all'interno dell'abitazione dei nonni paterni durante gli incontri osservati, la sorella del la sig.ra ha visto l'ultima volta il nipote nel 2021 e CP_1 CP_2 precedentemente i suoi rapporti con si limitavano a tre/quattro volte nell'arco di Per_1 un anno, nonostante abitassero nella stessa città. Del pari i di lei figli.
Pagina 5 Infine, rileva parte reclamante di come non vi è in atti alcuna documentazione attestante una richiesta, in tutti questi anni, da parte dei nonni e della zia paterni di poter avere un qualsiasi tipo di rapporto con il proprio nipote. iv. IL PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE TRA LE PARTI
La rileva di come il provvedimento reclamato non tiene altresì conto della Pt_1 richiesta, dalla stessa avanzata nelle more di giudizio del primo grado, circa la necessarietà dell'intermediazione dei Servizi Sociali per gli incontri e lo “scambio” del bambino con il padre, ponendo la nella posizione di provvedervi autonomamente Pt_1
e direttamente;
infatti, è tutt'ora pendente innanzi al Tribunale di Firenze il processo penale n. 134/2021 r.g.n.r. che vede il imputato del reato di cui all'art. 612 bis c.p. CP_1
e la parte civile costituita come si evince dalla documentazione versata in atti Pt_1 relativi alla causa n. 1144/2019 R.g.v.g. (All.16 e 17) .
Pertanto, anche sotto tale aspetto il provvedimento è illegittimo e merita di essere revocato.
La chiudeva il ricorso presentando istanza sospensiva inaudita altera parte del Pt_1 provvedimento impugnato poiché sussistono, nel caso di specie, sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.
- quanto al fumus boni iuris: risulta dalla documentazione versata in atti e dall'ultima relazione dei Servizi Sociali che gli incontri padre/figli dal 2021 ad oggi si sono svolti nelle forme degli incontri protetti e poi osservati, in ambienti neutri. Dal 2021 mai risulta che la zia e i nonni abbiano avanzato istanza per poter vedere e frequentare il nipote.
Pertanto, con il provvedimento reclamato si stravolge completamente un equilibrio faticosamente raggiunto dal minore nel rapporto col padre, catapultandolo immediatamente, senza gradualità e adeguato supporto in una realtà completamente nuova con persone quasi completamente sconosciute. Infatti, gli ultimi incontri con i nonni risalgono a quando aveva meno di un anno e con la zia e i cugini al 2021; Per_1
- quanto al periculum in mora: è riconducibile al grave pregiudizio che l'attuazione e il procrastinarsi dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato cagionerebbe un danno allo sviluppo psicofisico di già fortemente compromesso dal vissuto personale, come Per_1 risulta anche dalla relazione della terapeuta che lo ha in cura, Dott.ssa Persona_3
(All.19).
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi esposti in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, - In via preliminare disporre in via d'urgenza, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto emesso in data 16.12.2024
e depositato in data 18.12.2024 dal Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento n.
Pagina 6 8966/2024 R.G. e per l'effetto disporre immediatamente incontri osservati del minore Per_2 solo con il padre in ambienti neutri, atteso che quest'ultimo non ha
[...] CP_1 completato positivamente il percorso SERD. - Nel merito, disporre la revoca del decreto emesso in data 16.12.2024 e depositato in data 18.12.2024 dal Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento n. 8966/2024 R.G. e per l'effetto disporre la modalità di visita del minore con il padre attraverso gli incontri osservati con Per_1 CP_1
l'intermediazione dei Servizi Sociali, con previsione graduale di estendere tali incontri anche con la famiglia d'origine del sig. prima in forma osservata ed in ambiente CP_1 neutro e solo successivamente in forma libera, prevedendo sempre un supporto psicologico del minore. Con vittoria di spese diritti ed onorari e con ogni più ampia riserva istruttoria all'esito delle difese avversarie”.
III. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio contestando in fatto e CP_1 in diritto quanto dedotto da parte reclamante:
i. Quanto al primo motivo di gravame, duole la singolarità di quanto riferito dal CP_1 minore su fatti concernenti il proprio nucleo familiare, risalenti a un periodo antecedente alla sua nascita, come pure che egli affermi che sia stato il padre a determinare l'intervento dei Servizi Sociali e il suo conseguente collocamento presso un
Istituto; rileva, inoltre, che tali fatti, tanto complessi ed articolati come quelli che hanno riguardato la coppia non possono ridursi a semplicistiche affermazioni di Persona_5 condanna nei confronti della figura paterna poiché ciò finisce per ostacolare il rapporto tra padre e figlio;
parte resistente precisa di aver fatto il possibile, in vista degli incontri con il minore, per realizzare un ambiento idoneo e accogliente soprattutto in vista del periodo natalizio. Incontri però che non sono mai avvenuti ad oggi.
ii. Rispetto al proprio percorso personale, oggetto del secondo motivo di reclamo, il CP_1 rileva che è già in corso un monitoraggio, il cui esito sarà reso noto il 12.03.2025 e che a suo tempo è stato dimesso con esito positivo dal Ser.D. e che la richiesta di proseguire il percorso sia derivata esclusivamente da una determinazione del Servizio Sociale (doc1).
Disposizione che, secondo quanto rilevato dal si è configurata come un ostacolo di CP_1 difficile superamento per due ragioni principali;
in primo luogo, dopo un periodo di cassa integrazione e un successivo licenziamento, il aveva finalmente trovato una nuova CP_1 occupazione. La natura del rapporto lavorativo, appena instaurato, non gli permetteva di richiedere permessi o assenze frequenti per adempiere agli obblighi derivanti dalla prosecuzione del percorso presso il Ser.D.
L'altro motivo è riconducibile all'impatto emotivo che tale decisione ha avuto sullo stesso il quale ha percepito la richiesta dei Servizi Sociali come una penalizzazione CP_1
Pagina 7 ingiustificata, nonostante il positivo andamento degli incontri protetti con il figlio e l'esito favorevole delle sue dimissioni, visto l'esito negativo a tutte le sostanze oggetto di monitoraggio e la regolarità del percorso, come da relazione intermedia rilasciata dalla
Dott.ssa e depositata agli atti2. Per_6
In punto di dimora del quest'ultimo rileva di risiedere presso l'abitazione dei propri CP_1 genitori, sita in Firenze, in via del Pesciolino n. 11/E, con i quali non nasconde di aver sempre avuto un rapporto conflittuale. Precisa, inoltre, che non ha mai avuto intenzione di indurre in errore il primo giudicante circa l'eventualità che gli incontri tra lo stesso e il figlio potessero svolgersi presso l'abitazione dei nonni paterni durante le festività natalizie;
attualmente dichiara di essere attivamente impegnato nella ricerca di una soluzione abitativa autonoma in locazione3. Quanto alla questione del camper, il CP_1 rappresenta di come questo sia per lui un elemento di indipendenza che, seppur precario, gli consente di mantenere un minimo di autonomia. Ciò, tuttavia, qualora fossero disposti incontri liberi con il figlio, egli non intenderebbe far pernottare il figlio nel camper poiché lo stesso provvederebbe ad organizzarsi di conseguenza ossia gli incontri potrebbero svolgersi presso l'abitazione dei nonni, ma con maggiore opportunità presso la residenza della di lui sorella, come peraltro suggerito dalla CTU ovvero reperire un'abitazione stabile e indipendente presso la quale poter, nel rispetto di un riavvicinamento graduale tra padre e figlio, introdurre i pernottamenti del minore.
Infine, rispetto alla propria situazione attuale, il dichiara che la stessa ha avuto CP_1 risvolti positivi sia da un punto di vista personale che lavorativo, circostanza che il
Tribunale di primo grado ha espressamente considerato nell'ambito della propria valutazione: è impiegato da oltre tre anni presso con una stabilità Controparte_3 che gli ha permesso di formulare e ottenere dal datore di lavoro l'assegnazione a turni fissi e giornalieri, così da conciliare al meglio gli impegni lavorativi con quelli familiari. È riuscito infatti a garantire in questi due anni la sua costante presenza agli incontri con il figlio, nonché il contributo economico mensile oltre ad aver potuto avviare un nuovo percorso presso il Ser.D., ormai prossimo alla conclusione, come attestato dalla relazione definitiva attesa per il 12 marzo.
La scrivente difesa assume però di come la modalità di frequentazione – limitata a incontri settimanali presso un oratorio, nelle giornate di giovedì pomeriggio o sabato –
Pagina 8 risultasse restrittiva e poco funzionale allo sviluppo di un rapporto pieno e autentico tra padre e figlio, a causa delle limitazioni insite negli spazi e nelle attività consentite.
iii. sul terzo motivo di gravame, eccepisce l'infondatezza delle affermazioni di CP_1 controparte ovvero che i nonni paterni non intrattengono rapporti con il nipote da otto anni e che in tale arco temporale non abbiano mai avanzato alcuna istanza formale volta al ripristino di tali rapporti. Rileva, infatti, che i nonni paterni hanno più volte manifestato il desiderio di mantenere un legame con sebbene senza proporre Per_1 istanze formali;
si sono resi disponibili e collaborativi in sede di CTU, manifestando – anche in tale sede – il desiderio di avere rapporti con il nipote. La stessa CTU concludeva nel senso che, pur presentando alcune criticità, la famiglia non poteva non CP_1 ritenersi idonea.
Da ultimo, l'odierno reclamato evidenzia che la scelta del Giudice di primo grado di ravvisare nella zia paterna, quale figura di garanzia negli incontri tra e la famiglia Per_1 paterna, è da ritenersi corretta: la sig.ra è insegnante presso la scuola Parte_2 dell'infanzia come da contratto allegato (doc. 4), nonché madre di Persona_7 due figli piccoli. Pertanto, ben può rappresentare una presenza stabile e affidabile, potendo aiutare a riavvicinarsi alla famiglia paterna in un ambiente accogliente e Per_1 sereno.
Frequentazione che il riferisce, nei propri scritti difensivi, non essere mai avvenuta CP_1 nel periodo natalizio e/o successivamente, e tutt'oggi ancora in fase di stallo. Rileva, infatti, che durante il primo e unico incontro, svoltosi il 23 dicembre u.s., ha Per_1 riferito al padre di non poter partecipare ai successivi incontri poiché impegnato ad aiutare la madre e il suo compagno nella preparazione dei bagagli per un Per_8 viaggio presso i nonni materni. Seppur, a fronte di tali dichiarazioni, la scrivente difesa ha immediatamente tentato di interloquire con i servizi sociali competenti, al fine di ottenere chiarimenti in merito alla posizione del minore e all'effettivo rispetto del calendario degli incontri, la questione ha avuto come esito quello della interruzione dei contatti del col figlio;
che anche dopo l'emissione del provvedimento di sospensione CP_1 da parte della Corte di Appello, con la conseguente ricalendarizzazione degli incontri in spazi neutri secondo la precedente modalità di due ore settimanali, la situazione non ha subito alcun mutamento. iv quanto al procedimento penale pendente tra le parti, il rileva che al momento CP_1 non è stata emessa sentenza di condanna nei suoi confronti ovvero provvedimenti quali misure di allontanamento o divieti di avvicinamento e pertanto da considerarsi innocente;
la strumentalizzazione della vicenda giudiziaria, operata da controparte, rischia di generare confusione tra i soggetti coinvolti e di alterare la corretta percezione delle questioni oggetto di giudizio. A riprova di ciò, il reclamato richiama quanto accaduto
Pagina 9 in sede di organizzazione delle modalità di prelievo del minore, nell'ambito degli incontri disposti dal provvedimento del Tribunale di Firenze del 18.12.2024: gli Assistenti Sociali, infatti, avevano stabilito che dovesse essere prelevato da un soggetto terzo in Per_1 luogo pubblico e davanti alla richiesta di chiarimenti, avanzati dalla scrivente difesa, il servizio competente ha opposto, in maniera apodittica, la mera esistenza del procedimento penale.
v. infine, in merito alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato, rileva che quanto alla sua ragionevole fondatezza la ha CP_1 Pt_1 richiamato gli stessi fatti già dedotti nel ricorso ex art 473 bis 24 c.p.c.; quanto al pregiudizio, si contesta che tale pericolo possa essere considerato in re ipsa, poiché attualmente non frequenta il padre. Ne consegue che la questione posta dalla Per_1 reclamante ha perso ogni attualità e non sussiste più alcun periculum che possa giustificare il mantenimento della sospensione disposta, avendo il provvedimento stesso esaurito la sua efficacia sia sotto il profilo temporale sia sotto quello pratico: le festività natalizie, cui faceva riferimento il decreto, sono trascorse e, ad oggi, il minore continua a rifiutarsi di incontrare la figura paterna.
CONCLUSIONI
“Tutto ciò premesso, il SI. come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, CP_1
CHIEDE - In via preliminare la revoca del decreto di sospensione del provvedimento del
Tribunale di Firenze del 12 dicembre 2024, come reclamato, emesso inaudita altera parte dalla Corte di Appello di Firenze, che ha disposto il ripristino delle modalità di visita già previste dal provvedimento del Tribunale di Firenze n. 2368/2022, in quanto tali modalità non sono più attuali né applicabili. Infatti, risulta attualmente in vigore il calendario delle visite predisposto dai Servizi Sociali, su esplicita richiesta del minore, che prevede un incontro al mese, negli spazi neutri, rimasto comunque inattuato stante il rifiuto del minore di incontrare il padre. - Nel merito: il rigetto del reclamo proposto dalla SI.ra in Pt_1 quanto ultroneo e privo di utilità, considerato che gli incontri liberi erano stati concessi in via eccezionale per le festività natalizie e che il minore ha espresso il rifiuto di vedere il padre. Inoltre, l'incontro aggiuntivo era stato comunque mantenuto con modalità
"osservata", rendendo il reclamo del tutto superfluo rispetto alla situazione attuale. Con vittoria di spese diritti ed onorari e con ogni più ampia riserva istruttoria all'esito delle difese avversarie”.
I Servizi Sociali, in vista della udienza davanti alla Corte, depositavano relazione di aggiornamento in data 20 marzo 2025, nella quale si dava atto di evidenti difficoltà emozionali del minore, in correlazione alle nuove modalità di incontro, in sintesi dallo stesso rifiutate.
Pagina 10 Alla udienza le parti discutevano il procedimento e illustravano le rispettive posizioni.
Parte reclamata aderiva alle conclusioni del reclamo.
La adesione della parte reclamata alle conclusioni della si giustifica ed è Pt_1 condivisa dalla Corte in ragione delle considerazioni espresse dalla reclamante suffragate dagli esiti della relaizone dei Servizi che si sono sintetizzate e che danno atto di una situazione di difficoltà del minore che è scaturita dalle previsioni di incontri liberi col padre ed anche con familiari non noti al ragazzo. Appare pertanto opportuno ripristinare gli incontri osservati in modo che possa nuovamente cominciare una relazione tra padre e figlio e con gradualità prevedere la possibilità di ampliare modalità e tempi di tale frequentazione demandando tale decisione ala valutazione dei Servizi che monitoreranno la situazione del minore.
La richiesta di sospensiva è superata dalla decisione nel merito.
Le spese attesa la particolarità della situazione nel merito, sono compensate.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo avanzato da , Parte_1 revoca il decreto emesso in data 16.12.2024 e depositato in data 18.12.2024 dal
Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento n. 8966/2024 R.G. dispone la modalità di visita del minore con il padre attraverso Per_1 CP_1 incontri osservati con l'intermediazione dei Servizi Sociali, nel numero minimo di uno a settimana, con previsione graduale di estendere tali incontri, sia nel numero settimanale sia con il coinvolgimento della famiglia d'origine del sig. prima in forma osservata CP_1 ed in ambiente neutro e solo successivamente in forma libera, con previsione di supporto psicologico a favore del minore.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Firenze 31/03/2025 la Presidente rel. dott. Isabella Mariani
Pagina 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La signora nel colloquio procede “a ruota libera”, parla molto delle sue sofferenze, dei lutti della sua Persona_4 famiglia e delle sue solitudini “Ne ho passate tante non si possono raccontare...parla parla mi manca a me l'affetto, mai ricevuto da quest'uomo qui, sono andata anche a Artemisia, loro sono anaffettivi. Sapesse che cosa ho sopportato, ho ingoiato...c'è i figlioli di mezzo sono una che sopporta”. Nella su spontaneità è l'unica fra tutti i familiari sia che che ha il coraggio e la sincerità di parlare delle difficoltà familiari” (Cfr. pag. 30 All. CP_1 Pt_1 3). 2 mentre per lui era stata dichiarata la dimissibilità (si legge infatti: “Dal 20.07.2021 al 26.11.2021 i controlli tossicologici risultano regolari e sempre negativi per tutte le sostanze di abuso ricercate. Dati questi presupposti, proprio in data 26.11.2021, è stata comunicata al SI. la sua condizione di dimissibilità dal programma, incontrando CP_1 un favorevole accoglimento da parte sua, anche perché lo stesso avrebbe intrapreso, nei giorni immediatamente successivi, un lavoro a tempo pieno che lo avrebbe notevolmente ostacolato nel proseguire il programma”.) (doc.1) 3 Per poi dichiarare dopo poche righe che la situazione economica contingente non gli consente, al momento di sostenere un canone di locazione per una propria abitazione. (?)