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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 170/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TACCONE GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 886/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ariano Irpino - Piazza Plebiscito 83031 Ariano Irpino AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
IP Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 202207691678481994895686 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti e verbali di causa
Resistenti: non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'atto della ricezione della comunicazione dell'11/6/2025, preliminare all'avvio delle procedure esecutive e cautelari ex art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012, con la quale veniva contestato nei confronti della ricorrente I' omesso versamento della Tasi per l'anno di imposta 2014 e richiesto il pagamento della relativa somma in € 62,00, la ricorrente stessa , rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso notificato il 25/7/2025 al Comune di Ariano Irpino e alla IP SP, depositato presso questa Corte in data
2/09/2016, per domandare l'annullamento dei prodromici atti e cioè dell'ingiunzione di pagamento n.202207691678481994895686 asseritamente mai notificata e dell''avviso n. 508 del 12.12.2019 asseritamente notificato il 27.12.2019.
A sostegno della domanda ha eccepito la nullità della opposta ingiunzione di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto;
l' intervenuta decadenza del Comune di Ariano Irpino a procedere alla relativa richiesta nonché la prescrizione del preteso tributo.
Ha concluso chiedendo che l'adito Giudice voglia “ annullare, revocare e comunque rendere priva di qualsivoglia effetto giuridico l'ingiunzione di pagamento n. 202207691678481994895686 emessa da IP S.p.A. quale concessionario per la riscossione per il Comune di Ariano Irpino e asseritamente notificata in data 23.2.2023 nonchè l'avviso n.508 del 12.12.2019 asseritamente notificato il 27.12.2019.
Spese come per legge, tenuto conto che la ricorrente ha presentato istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
All'udienza 15/12/2025 il Giudice, preso atto della mancata costituzione in giudizio del Comune di Ariano
Irpino in persona del Sindaco p.t e della IP SP , ente per la riscossione dei tributi locali;
rilevato che la prova della notifica via PEC deve essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica che solo garantisce l'autenticità del messaggio stesso , ha disposto con ordinanza che “ la ricorrente depositi in giudizio il file “.eml” o equipollente contenente il messaggio di posta elettronica attraverso il quale è avvenuta la notifica del ricorso con le ricevute di accettazione e consegna nel termine di 20 giorni dalla notificazione della presente ordinanza”
La ricorrente ha adempiuto ai relativi incombenti.
Le controparti, Comune di Ariano Irpino e IP SP, non risultano costituite nonostante la regolare notificazione del ricorso.
Alla successiva udienza del 9/2/2026 il Giudice ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli atti impugnati dalla ricorrente sono l'ingiunzione di pagamento n. 202207691678481994895686 emessa dalla SP IP , quale concessionario per la riscossione per il Comune di Ariano Irpino, asseritamente notificata in data 23.2.2023, nonchè l'avviso n. 508 del 12.12.2019 asseritamente notificato dal Comune di
Ariano il 27.12.2019 che costituiscono gli atti prodromici della comunicazione ex art. 1, comma 544, L.
228/2012 .
La ricorrente ha eccepito in modo incontestato l'omessa ricezione sia dell'avviso n.508 del 12.12.2019 sia della ingiunzione n.202207691678481994895686 stante l'omessa costituzione in giudizio delle parti resistenti.
S rileva pertanto il vizio procedimentale nella sequenza amministrativa degli atti che comporta la nullità dell'ingiunzione di pagamento e del prodromico avviso di accertamento che sono stati impugnati dalla ricorrente ex art 19, comma 3 d. lgs 546/92.
L'omessa notifica degli atti presupposti inevitabilmente ha comportato la decadenza da parte del Comune di Ariano Irpino dall'esercizio del potere impositivo relativamente alla tari per l'anno 2014.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispotivo tenuto conto che la parte ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n.508 del 12.12.2019 emesso dal Comune di Ariano Irpino e l'ingiunzione di pagamento n 202207691678481994895686 emessa da
IP S.p.a ; dichiara non dovute le somme pretese dagli enti resistenti in forza dei summenzionati atti;
condanna il Comune di Ariano Irpino e la SP IP, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, liquidate in complessivi € 200,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
manda alla Segreteria della Corte per la prenotazione a debito del contributo unificato e per le comunicazioni di rito agli uffici competenti per il recupero delle suddette spese nei confronti dei soccombenti;
dispone che la liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato avvenga con separato decreto, previa presentazione di apposita istanza.
Avellino 9/2/2026 Il Giudice.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TACCONE GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 886/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ariano Irpino - Piazza Plebiscito 83031 Ariano Irpino AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
IP Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 202207691678481994895686 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti e verbali di causa
Resistenti: non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'atto della ricezione della comunicazione dell'11/6/2025, preliminare all'avvio delle procedure esecutive e cautelari ex art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012, con la quale veniva contestato nei confronti della ricorrente I' omesso versamento della Tasi per l'anno di imposta 2014 e richiesto il pagamento della relativa somma in € 62,00, la ricorrente stessa , rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso notificato il 25/7/2025 al Comune di Ariano Irpino e alla IP SP, depositato presso questa Corte in data
2/09/2016, per domandare l'annullamento dei prodromici atti e cioè dell'ingiunzione di pagamento n.202207691678481994895686 asseritamente mai notificata e dell''avviso n. 508 del 12.12.2019 asseritamente notificato il 27.12.2019.
A sostegno della domanda ha eccepito la nullità della opposta ingiunzione di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto;
l' intervenuta decadenza del Comune di Ariano Irpino a procedere alla relativa richiesta nonché la prescrizione del preteso tributo.
Ha concluso chiedendo che l'adito Giudice voglia “ annullare, revocare e comunque rendere priva di qualsivoglia effetto giuridico l'ingiunzione di pagamento n. 202207691678481994895686 emessa da IP S.p.A. quale concessionario per la riscossione per il Comune di Ariano Irpino e asseritamente notificata in data 23.2.2023 nonchè l'avviso n.508 del 12.12.2019 asseritamente notificato il 27.12.2019.
Spese come per legge, tenuto conto che la ricorrente ha presentato istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
All'udienza 15/12/2025 il Giudice, preso atto della mancata costituzione in giudizio del Comune di Ariano
Irpino in persona del Sindaco p.t e della IP SP , ente per la riscossione dei tributi locali;
rilevato che la prova della notifica via PEC deve essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica che solo garantisce l'autenticità del messaggio stesso , ha disposto con ordinanza che “ la ricorrente depositi in giudizio il file “.eml” o equipollente contenente il messaggio di posta elettronica attraverso il quale è avvenuta la notifica del ricorso con le ricevute di accettazione e consegna nel termine di 20 giorni dalla notificazione della presente ordinanza”
La ricorrente ha adempiuto ai relativi incombenti.
Le controparti, Comune di Ariano Irpino e IP SP, non risultano costituite nonostante la regolare notificazione del ricorso.
Alla successiva udienza del 9/2/2026 il Giudice ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli atti impugnati dalla ricorrente sono l'ingiunzione di pagamento n. 202207691678481994895686 emessa dalla SP IP , quale concessionario per la riscossione per il Comune di Ariano Irpino, asseritamente notificata in data 23.2.2023, nonchè l'avviso n. 508 del 12.12.2019 asseritamente notificato dal Comune di
Ariano il 27.12.2019 che costituiscono gli atti prodromici della comunicazione ex art. 1, comma 544, L.
228/2012 .
La ricorrente ha eccepito in modo incontestato l'omessa ricezione sia dell'avviso n.508 del 12.12.2019 sia della ingiunzione n.202207691678481994895686 stante l'omessa costituzione in giudizio delle parti resistenti.
S rileva pertanto il vizio procedimentale nella sequenza amministrativa degli atti che comporta la nullità dell'ingiunzione di pagamento e del prodromico avviso di accertamento che sono stati impugnati dalla ricorrente ex art 19, comma 3 d. lgs 546/92.
L'omessa notifica degli atti presupposti inevitabilmente ha comportato la decadenza da parte del Comune di Ariano Irpino dall'esercizio del potere impositivo relativamente alla tari per l'anno 2014.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispotivo tenuto conto che la parte ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n.508 del 12.12.2019 emesso dal Comune di Ariano Irpino e l'ingiunzione di pagamento n 202207691678481994895686 emessa da
IP S.p.a ; dichiara non dovute le somme pretese dagli enti resistenti in forza dei summenzionati atti;
condanna il Comune di Ariano Irpino e la SP IP, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, liquidate in complessivi € 200,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
manda alla Segreteria della Corte per la prenotazione a debito del contributo unificato e per le comunicazioni di rito agli uffici competenti per il recupero delle suddette spese nei confronti dei soccombenti;
dispone che la liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato avvenga con separato decreto, previa presentazione di apposita istanza.
Avellino 9/2/2026 Il Giudice.