Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Presidente Dott. Giorgio Latti
Giudice relatore Dott. Mario Farina
Giudice Dott. Francesca Lucchesi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6088 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da:
Parte 1 C.F. 'nato in [...], in data [...], ed Codice Fiscale 1
ivi residente, in località Su Spantu I, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Pietro Alberto Ippolito, che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atto.
ricorrente contro CP 1 C.F. 2nata a [...], il giorno 08.4.1966, cod. fisc.
residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, in Via Alghero
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1)Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. Parte_1 e la sig.ra CP_1
[...] in data 15.06.2010, in Sarroch (CA), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Sarroch, al n. 3, parte I, anno 2010.
2)Disporre l'affidamento congiunto della figlia minore R_, la quale avrà la propria collocazione anagrafica prevalente presso la madre, in Sarroch, via Mascagni, n.1.
3)Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sarroch (CA), nella via Mascagni n. 1, alla sig.ra CP_1 la quale dovrà provvedere autonomamente al versamento dei canoni relativi al contratto di locazione in essere nonché al pagamento delle utenze domestiche e delle imposte locali.
4)Disporre che il sig. Pt 1 potrà esercitare il proprio diritto di visita nei confronti della figlia minore Per 1 secondo le esigenze e le richieste di quest'ultima.
5)Porre, in capo al sig. Pt 1, l'obbigo di corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento a favore della figlia minore Per 1, un importo non superiore ad euro 250,00, nonché l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della medesima. Relativamente alle spese straordinarie in particolare, tali si intendono le seguenti: -Spese a carico del genitore al momento collocatario: vitto,
abbigliamento, spese alloggiative, comprese le utenze, la mensa, i medicinali da banco
(comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e stagionali), trasporto urbano, autobus e metro, ricarica cellulare, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali, animali domestici); -Spese extra assegno che non necessitano del preventivo accordo: urgenti di natura sanitaria, per acquisto di farmaci prescritti,
ad eccezione di quelli da banco, per interventi chirurgici indifferibili, di natura ortodontica e odontoiatrica, di natura oculistica, effettuate presso il SSN o, in difetto di accordo sulla terapia,
con specialista privato, di natura protesica, di natura scolastica, intendendo per queste ultime solo quelle relative all'acquisto dei libri di testo scolastici;
-Spese extra assegno, che necessitano di preventivo accordo scritto dei genitori: per ripetizioni e/o preparazione di esami di abilitazione o preparazioni di concorsi, per trasferte e pernottamenti, per viaggi di studio e di istruzione, per soggiorni all'estero per motivi di studio, per corsi di apprendimento delle lingue straniere, di natura ludica, per attività artistiche, per corsi di informatica, per vacanze trascorse autonomamente e senza i genitori, per acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini-car, macchina, moto o ciclomotore), per conseguimento delle patente presso autoscuole private, di natura sportiva, compreso l'acquisto dell'attrezzatura e quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, di natura medico-sanitaria, per interventi chirurgici non urgenti, di natura sanitaria, odontoiatrica e oculistica non effettuate tramite SSN, di natura medica e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, per esami diagnostici, per analisi cliniche, per visite specialistiche, per cicli di psicoterapia, per organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. -Rimborso al genitore anticipatario: il genitore, a fronte di una richiesta scritta formulata dall'altro genitore, con riferimento alle spese extra assegno per i figli, che necessitano di preventivo accordo scritto dei genitori, dovrà manifestare per iscritto entro 10 giorni, dal ricevimento un suo eventuale motivato dissenso. In difetto di riscontro nei termini, e secondo le modalità sopraindicati, il silenzio sarà inteso come consenso. Il rimborso pro quota al genitore, che avrà eventualmente anticipato tali spese, ed esibito e consegnato idonea documentazione, sarà dovuto dall'altro genitore, entro e non oltre, il mese successivo, dalla richiesta di pagamento."
Nell'interesse della parte resistente: "Voglia l'ill.mo Tribunale:
1) Disporre che la figlia minorenne R_ sia affidata in via esclusiva alla madre con ella convivente, stante il totale disinteresse paterno verso la figlia e l'assoluta mancanza di collaborazione, con conseguente impossibilità di una gestione realmente condivisa dell'affido. In
subordine, disporre che la minore sia affidata ad entrambi i genitori;
2) Stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé la minore a settimane alterne, dal sabato pomeriggio ore 16:30 alla domenica ore 20:00, e la possibilità di tenerla con sé due pomeriggi alla settimana, il lunedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore. Se in qualche circostanza il padre non potesse prendere la figlia o qualora la madre avesse esigenza e/o opportunità tali da dover tenere la bambina con sé anche fuori dai giorni stabiliti, il coniuge interessato provvederà ad avvertire l'altro, con congruo anticipo, dell'impossibilità di attenersi a quanto stabilito;
3) La figlia minore trascorrerà, altresì il giorno di Natale e Pasqua, ad anni alterni,
rispettivamente con il padre e con la madre. Inoltre, la stessa potrà trascorrere con il padre due settimane durante il mese di luglio, suddivise in due periodi di sette giorni continuativi ma non consecutivi. Tali periodi dovranno essere preventivamente stabiliti e concordati entro il mese di maggio di ciascun anno.
4) Stabilire che il Sig. Pt_1 dovrà corrispondere a titolo di assegno di mantenimento per la figlia
Per 1 importo mensile pari ad € 600,00, ovvero nella misura che sarà ritenuta congrua,
comunque non inferiore agli attuali € 400,00 mensili, ed a titolo di assegno divorzile favore della Sig.ra CP_1 l'importo mensile pari ad € 200,00 ovvero nella misura che sarà ritenuta congrua, entrambi da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT;
5) Stabilire che i genitori dovranno contribuire nella misura del 70% a carico del sig. Pt_1 e 30% a carico della signora CP_1 a tutte le spese da sostenersi per le necessità straordinarie della figlia in ambito medico, scolastico, sportivo e ricreativo;
6) Stabilire
che la minore Per 1 dovrà proseguire il percorso di supporto psicologico in atto, e le relative spese verranno ripartite nella misura indicata al punto 5;
7) Disporre che l'assegno unico universale erogato in favore della minore Persona 2
attualmente pari ad € 145,00 mensili, sia corrisposto interamente alla Sig.ra CP_1
8) Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, da liquidarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione della Sig.ra CP_1 al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per il presente procedimento."
****
Con ricorso depositato in data 14.09.2021, Parte 1 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la
pronuncia del divorzio, l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione della stessa presso il domicilio materno, la regolamentazione della frequentazione con il padre secondo le esigenze e le richieste di quest'ultima, la determinazione di un contributo per il suo mantenimento della minore, nella misura di euro 250,00, oltre al 50 per cento delle spese straordinarie.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Sarroch il 15.06.2010; che dalla loro unione è nata Per 1 (in data 29.10.2006); che la separazione è stata pronunciata con la sentenza n. 943/2020, pubblicata in data 20.04.2020, ove è
stato disposta, recependo gli intervenuti accordi tra le parti, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, l'affidamento congiunto della figlia minore Per 1, e l'obbligo a suo carico di corrispondere un importo pari ad euro 550,00 per il suo mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per quanto concerne la propria condizione reddituale ha dedotto un deterioramento delle proprie condizioni economiche per essere stato posto in cassa integrazione dalla Controparte_2 (a
causa dell'insorgenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19), presso la quale svolgeva attività lavorativa e percepiva una retribuzione mensile pari a circa euro 1.300,00 (comprensiva degli incrementi per orario di lavoro straordinario e degli assegni familiari). Ha rilevato di essere gravato da oneri di alloggio (comodato oneroso) per un importo mensile di euro 250,00 e, pertanto, di non riuscire a sostenere il pagamento dell'intero importo previsto per il mantenimento.
Relativamente alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore (che soffre di un deficit psicomotorio e di epilessia di particolare gravità), ha rappresentato di aver revocato il proprio consenso all'effettuazione delle sedute presso la psicologa, in quanto ritenute inutili.
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CP 1 si è costituita, non opponendosi allaCon memoria difensiva depositata il 13.01.2022,
pronuncia del divorzio, ma domandando l'affido esclusivo a sé della figlia minore, con regolamentazione del diritto del visita del padre alle condizioni indicate nel ricorso, l'assegnazione a sé della casa coniugale per abitarvi con la figlia, la determinazione di un contributo per il mantenimento della figlia nella misura di euro 600,00 oltre al 70% delle spese straordinarie ( al
50% le spese della psicologa) e di un assegno divorzile a suo favore di euro 200,00.
La resistente ha sostenuto ingiustificata la richiesta di riduzione del resistente dell'assegno di mantenimento;
di essere stata posta anch'essa in cassa integrazione e di aver avuto necessità del sostegno economico dei propri familiari;
che la minore soffre di epilessia e di una disabilità
intellettiva di grado lieve, di un disturbo dell'apprendimento e del disturbo d'ansia associato a tratti di tipo oppositivo-provocatorio e ha necessità di proseguire il percorso con lo psicologo e ha necessità di assistenza continua;
che la condizione di salute della figlia non consente all'esponente di poter reperire ulteriore attività lavorativa anche perché il padre non collabora nella gestione della minore;
che lo stesso, inoltre, non rimborsa le spese straordinarie e corrisponde in ritardo l'assegno di mantenimento;
che la minore non pernotta presso la casa paterna e non frequenta il padre in settimana.
***** All'udienza presidenziale del 19.01.2022 sono comparse personalmente le parti. Il ricorrente, ha confermato il contenuto del ricorso e ha dichiarato: “era previsto che io versassi euro 550,00 mensili a titolo di mantenimento di nostra figlia Per 1 nata il [...]. Al periodo della separazione percepivo quale dipendente di una ditta esterna che lavora per la SARAS e percepivo circa euro
1500,00 oltre assegni familiari. Adesso tali assegni li percepisce la resistente. Attualmente in ragione della crisi, sono stato in cassa integrazione per 6 settimane, e ora percepisco euro 1100,00
circa a titolo di stipendio in quanto non svolgo lavoro straordinario. Sono ospite presso i miei genitori in Sarroch. Preciso che vedo mia figlia con una certa regolarità. Domando pertanto la diminuzione del contributo di mantenimento."
Parte resistente, ha affermato: “Attualmente sto vivendo in Sarroch nella via Mascagni nella abitazione ex coniugale. Con me abita Per 1 di 15 anni. Al momento sono in cassintegrazione nell'ambito di un lavoro precario quale cameriera ai piani di Sarroch. Verosimilmente sarò
licenziata al termine della cassa integrazione. Ho spese documentate per la locazione (euro
350,00)."
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Con ordinanza resa in data 19.01.2022, il Presidente f.f., in via provvisoria e urgente, a parziale modifica di quanto disposto in sede di separazione, ha determinato in euro 400,00 il contributo di mantenimento a carico del ricorrente per la figlia Per 1, da versarsi con le stesse modalità e tempi previsti in sede di separazione, confermando il resto.
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Nella seconda fase del giudizio, con il deposito di memoria integrativa, le parti hanno insistito nelle domande formulate.
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In data 8 marzo 2022 veniva formulata ex art. 709 ter cpc istanza di modifica dei provvedimenti provvisori emessi in data 19.01.2022, avente ad oggetto la richiesta di riduzione del contributo di mantenimento, posto a carico del ricorrente, a seguito del suo intervenuto licenziamento, reiterata in data 21 marzo 2022.
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Con sentenza parziale n. 1921/2022 del 28.06.2022 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e con ordinanza pronunciata in pari data sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 n. 6 c.p.c.
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Con successivo provvedimento del 24.11.2022, il Giudice ha rigettato le istanze di prova formulate dalle parti ritenendo le circostanze dedotte e oggetto di prova costituenda irrilevanti, in quanto la situazione relativa alla frequentazione tra padre e figlia era riportata nelle relazioni dei Servizi e della ASL in atti, e considerato che la situazione lavorativa e reddituale delle parti deve essere oggetto di prova documentale, al pari del regolare versamento del contributo di mantenimento e delle spese straordinarie. Ha, quindi, rinviato all'udienza del 23 gennaio 2023 per la verifica delle ulteriori azioni possibili a tutela dei minori e della ripresa dei rapporti con il padre.
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La causa, istruita con prove documentali, è stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, previa assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali.
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Richiamata la sentenza n. 1921 del 28.06.2022 con la quale il Tribunale ha già pronunciato lo scioglimento del matrimonio, deve darsi preliminarmente atto che la figlia minore delle parti nel corso del giudizio è divenuta maggiorenne e, pertanto, nulla dovrà essere disposto in ordine al regime di affido e alle modalità di visita.
Venendo ora ai provvedimenti di natura economica è noto che la permanenza dell'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ex art. 147 c.c. viene meno con il raggiungimento da parte di quest'ultimo dell'autosufficienza economica, ovvero quando, pur essendo stato posto nelle condizioni di rendersi autonomo, egli non ne abbia approfittato per sua colpa (cfr. Cass. Civ. 20/8/2014, n. 18076; Corte Cass., Ord., Sez. VI, 12/4/2016, n. 7168; Cass.
Civ., Sez. VI, 22/7/2019, n.19696).
Nella specie è pacifico che la ragazza, appena diciottenne, non sia autosufficiente economicamente e, pertanto, i genitori dovranno provvedere al suo mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale e casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate possibilità reddituali.
Nel caso di specie la ricorrente ha dichiarato di non poter svolgere attività lavorativa full time per essere impegnata nell'accudimento della figlia affetta dalle patologie sopra indicate. In sede di comparsa conclusionale ha depositato la dichiarazione fiscale ove emerge percepire un reddito di euro 10.017.00 annui;
risulta, inoltre, gravata da oneri abitativi con un esborso mensile di euro
350,00, inoltre, sostiene le spese straordinarie del percorso psicologico seguito dalla figlia di importo pari ad euro 200,00 mensili.
Pertanto tenuto conto della condizioni reddituali delle parti, della precarietà della situazione lavorativa della ricorrente, delle attuali e presumibili esigenze della figlia che dimora presso la madre e dei conseguenti compiti di cura e assistenza assolti dalla stessa nel suo interesse e dell'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli, il Collegio stima equo confermare a carico del sig. Parte 1 l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia,
corrispondendo alla CP_1 entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00, oltre rivalutazione maturata e maturanda in base agli indici Istat. Vanno aggiunte le spese straordinarie sostenute per la figlia nella misura del 50% (ivi comprese le spese relative al supporto psicologico). Tali si debbono in genere considerare tutte quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita del figlio in generale, dunque, quelle la cui inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno
"ordinario", posto a carico del resistente, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonchè
recare pregiudizio alla prole, che potrebbe essere privata delle cure necessarie o altri indispensabili apporti (cfr. Cass.
8.6.2012 n. 9372).
Deve essere inoltre disposto che la CP 1 in quanto stabile collocataria della figlia disabile la cui frequentazione con il padre è sporadica se non inesistente, percepisca integralmente l'assegno unico universale con facoltà per la stessa di inoltrare autonoma domanda all'INPS.
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Considerato lo stato di non indipendenza economica della figlia delle parti, la casa coniugale condotta in locazione va assegnata al resistente, in quanto genitore convivente con la prole.
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Sulla domanda di riconoscimento di un assegno divorzile formulata dalla resistente.
L'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898/1970, prevede che con la sentenza di divorzio il Tribunale
possa disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive. A tal fine i criteri contemplati dalla norma
(condizioni e reddito dei coniugi, ragioni della decisione, contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, proprio o comune), devono essere valutati anche in rapporto alla durata del matrimonio. La sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite ha sancito il definitivo superamento dello storico criterio del "tenore di vita" dei coniugi quale parametro di determinazione dell'assegno divorzile. La Suprema Corte ha in particolare evidenziato come il diritto all'assegno divorzile assolva a una funzione non meramente assistenziale ma anche perequativa e compensativa, come i criteri stabiliti dall'art. 5 siano pari ordinati, e sia necessario valutare in concreto il canone della
"adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi”, con riferimento allo specifico contesto coniugale, alla luce della complessiva storia coniugale e in prognosi futura, determinando l'assegno in base all'età e allo stato di salute dell'avente diritto, alla durata del vincolo coniugale, con rigoroso accertamento, sotto il profilo perequativo compensativo dell'assegno, del nesso causale tra le scelte endofamiliari e la situazione del richiedente al momento di scioglimento del vincolo coniugale. Occorre dunque comparare le condizioni economico patrimoniali delle parti, e qualora il richiedente risulti privo di mezzi adeguati o oggettivamente impossibilitato a procurarseli, devono accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5, valutando se ciò dipenda dal contributo apportato al nucleo familiare e alla creazione del patrimonio comune con sacrificio delle propria realizzazione personale e professionale, anche in relazione alla età del richiedente e durata del matrimonio. La quantificazione dell'assegno dovrà essere adeguata al contributo fornito.
Come detto, grava sul coniuge richiedente l'assegno divorzile l'onere di dimostrare, quale fatto costitutivo del diritto azionato che lo squilibrio reddituale esistente al momento del divorzio è
direttamente ricollegabile alle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali uno di essi abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per la famiglia
Nel caso in esame, risulta che la richiedente (di anni 62), la quale ha contratto matrimonio con il resistente nel 2010, durante la convivenza matrimoniale (durata anni otto) si sia dedicata alla cura della figlia, affetta da importanti problemi di salute con necessità di un continuo sostegno per svolgere gli atti quotidiani. La stessa ha peraltro prestato attività lavorativa durante la breve convivenza matrimoniale ciò che avviene anche attualmente seppure con un reddito modesto.
Percepisce un reddito mensile di circa euro 800,00 e risulta essere gravata da oneri abitativi con un esborso mensile di euro 350,00. Di contro lo Pt 1, a fronte del reddito di circa euro 1000,00 mensili dovrà continuare a versare la somma di euro 400,00 oltre rivalutazione maturata e per disposizione del Tribunale rinunciare alla quota dell'assegno unico per la figlia pari a euro 72,50.
La disparità reddituale dei coniugi è del tutto esigua come è stata nelle more del giudizio essendo stato posto il Cois dapprima in cassa integrazione e avendo successivamente usufruito dell'indennità NASPI. Non è soddisfatto pertanto il presupposto dato dalla funzione assistenziale dell'assegno divorzile né, pur considerando la parziale disabilità della figlia delle parti, può
affermarsi soddisfatta la funzione perequativa e compensativa, in assenza di prova in merito e tenuto conto della breve durata del matrimonio (soli 8 anni).
Pertanto la domanda di determinazione dell'assegno divorzile dispiegata dalla CP_1 deve essere rigettata.
Le spese del giudizio devono essere compensate integralmente in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, richiamata la sentenza n. 1921 del 28.06.2022 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di affidamento del figlia;
2. Assegna la casa coniugale, sita in Sarroch (CA), nella via Mascagni n. 1, alla sig.ra CP_1
[...]
3. Conferma la determinazione in euro 400,00 dell'assegno dovuto da Parte 1 a favore di CP_1 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente indipendente, oltre al 50% delle spese straordinarie (ivi comprese le spese del percorso terapeutico); l'importo predetto da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione maturata e maturanda secondo gli indici ISTAT;
4. Dispone che l'assegno unico universale per la figlia Persona 2 nata il 29.10.2006, sia
percepito integralmente dalla madre, CP 1 con facoltà per la stessa di presentare apposita domanda all'INPS:
5. Rigetta la domanda di determinazione di un assegno divorzile
6. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite
Così deciso in Cagliari in data 10.12.2024, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Giorgio Latti Dott. Mario Farina