CA
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/07/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel. Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 320 / 2022 R.G. promossa da titolare della DITTA IM DI BO NI rapp. e difeso Parte_1 dall'avv.to TREVIA ROBERTO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to MAGLIONE Controparte_1
GIOVANNI presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in ottemperanza alle disposizioni emesse dalla Suprema Corte di Cassazione di Roma, Sezione Sesta Civile - 1, con la
Ordinanza N. 1715/2022 emessa il 12 Ottobre 2021 e depositata in Cancelleria il 20 Gennaio 2022, sul Ricorso N. 32721/2019 R.G.N., proposto da Ditta Edilimpianti di ON EL in persona del titolare e dal Sig. personalmente
contro
Parte_1 Parte_1 Controparte_1
in totale riforma: della sentenza n. 1149/2019 emessa dalla Corte di Appello di
[...]
Genova, Sezione III Civile, il 10 luglio 2019, pubblicata il 26 luglio 2019, notificata il 30 agosto
2019, resa nella causa civile n. 1187/2017 R.G.; e, con essa, in totale riforma della sentenza n.
28/2017 emessa dal Tribunale Civile di Imperia l'8 marzo 2017, depositata in Cancelleria il giorno
1 stesso, resa nella causa n. 868/2011 R.G.; e, quindi, in accoglimento alle Conclusioni formulate nel
Giudizio di Primo Grado, qui di seguito riportate:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis:
-in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità, ovvero l'improponibilità e, comunque, la nullità, annullabilità e la inefficacia del decreto ingiuntivo n. 78/2011 emesso dal Tribunale Civile di
Sanremo il 23 marzo 2011, depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011 e notificato il 2 aprile 2011, per mancanza e assoluta carenza dei requisiti di legge, con ogni conseguenza;
-nel merito revocare, annullare e, comunque, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 78/2011 emesso dal Tribunale Civile di Sanremo il 23 marzo 2011, depositato in Cancelleria il 30 marzo
2011 e notificato il 2 aprile 2011, con ogni conseguenza di legge;
-in ogni caso, vinte le spese e gli onorari di causa. Sentenza esecutiva come per legge."
e per l'effetto condannare la Società a ripetere e restituire alla Controparte_1
Ditta Edilimpianti di ON EL, in persona del titolare e al Sig. Parte_1 Pt_1 personalmente, tutte le somme corrisposte da questi ultimi alla Società Gestione Crediti
[...]
BP Società consortile per azioni - in breve -, ora Società CP_2 Controparte_1
la somma complessiva di € 126.475,61 (Euro centoventiseimila
[...] quattrocentosettantacinque/61), oltre agli interessi e, sul tutto, la rivalutazione monetaria.
Vinte le spese e gli onorari di causa relativi: al Giudizio di Primo Grado dinnanzi al Tribunale
Civile di Imperia, secondo la nota spese allegata in atti;
al Giudizio di Secondo Grado dinnanzi alla Corte di Appello di Genova, secondo la nota spese allegata in atti;
al Giudizio di Legittimità dinnanzi alla Corte di Cassazione di Roma secondo la nota spese allegata in atti;
al Giudizio di
Rinvio oggetto della presente valutazione;
comprese quelle relative alle spese di mediazione e della
Consulenza Tecnica di Ufficio».
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
«Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso:
-respingere l'opposizione proposta dal signor e dalla ditta individuale Edilimpianti Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 78 del 2011, emesso dal Tribunale di Sanremo il 23 marzo 2011, depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011 e notificato il 2 aprile 2011, confermando il decreto ingiuntivo impugnato;
-dichiarare, comunque, inammissibili, improcedibili, improponibili, infondate o come meglio ed in ogni caso respingere le domande tutte proposte dagli attori in opposizione (ed oggi in riassunzione);
2 -condannare, in ogni caso, controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre al rimborso delle spese generali, di tutti i gradi di giudizio ivi compreso il presente di rinvio, nella misura in parte qua già determinata nei precedenti gradi di giudizio».
Fatto e diritto
Con sentenza n. 28/2017 emessa in data 8.03.2017, il Tribunale Civile di Imperia si pronunciava, in composizione monocratica, nella causa promossa dalla DITTA IM DI BO
NI e da personalmente al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo Parte_1 con cui veniva ordinato a di pagare a favore di -quale Pt_1 Controparte_3 mandataria della la somma di € 83.430,62, oltre interessi e spese, a Controparte_4 titolo di saldo debitore in relazione al rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la
[...]
in esito alla revoca degli affidamenti concessi. Controparte_4
L' opponente deduceva la carenza di legittimazione attiva di Controparte_3 avendo essa agito in nome proprio ,ma facendo valere un credito altrui, nonché il difetto di legittimazione passiva, essendo stato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di Parte_1 quale persona fisica e non nei confronti dell'impresa individuale di cui risultava titolare.
Contestava, inoltre, nel merito la quantificazione della pretesa creditoria, per mancata defalcazione del capitale rivendicato di titoli azionari per € 20.000,00, per arbitraria ed unilaterale modifica del tasso d'interesse, per applicazione degli interessi debitori anatocistici trimestrali, nonché commissioni di massimo scoperto e spese bancarie. quindi, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Genova «in via pregiudiziale, sospendere la provvisoria esecuzione ovvero
l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 78/2011 emesso dal Tribunale Civile di Sanremo il 23 marzo
2011, depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011 e notificato il 2 aprile 2011, con ogni conseguenza di legge;
sempre in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di "legitimatio ad causam"
o, comunque, di legittimazione attiva della società Gestione Crediti BP Società Consortile per azioni, in breve in persona del suo legale rappresentante, o comunque Controparte_5 dell'Istituto Banca , in persona del suo legale rappresentante;
sempre in via Controparte_4 pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del conchiudente Sig. ; Parte_1 in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità, ovvero l'improponibilità e, comunque, la nullità, annullabilità e la inefficacia del decreto ingiuntivo n. 78/2011 emesso dal Tribunale Civile di
Sanremo il 23 marzo 2011, depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011 e notificato il 2 aprile 2011, per mancanza e assoluta carenza dei requisiti di legge, con ogni conseguenza;
nel merito revocare, annullare e, comunque, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 78/2011 emesso dal Tribunale
Civile di Sanremo il 23 marzo 2011, depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011 e notificato il 2
3 aprile 2011, con ogni conseguenza di legge. In ogni caso, vinte le spese e gli onorari di causa».
(cfr. atto di citazione in opp. a d.i. del 10.05.2011).
Si costituiva in giudizio , eccependo in via preliminare il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva, avendo essa agito in sede monitoria non in nome proprio, ma quale procuratrice mandataria della -effettiva titolare del credito-, nei CP_4 CP_4 confronti della quale avrebbe dovuto essere proposta l'opposizione. Nel merito contestava la ricostruzione dei fatti svolta da , deducendo la correttezza del saldo Parte_1 azionato, la legittima applicazione degli interessi e delle commissioni bancarie pattuite e l'assenza di usura. Parte opposta, quindi, chiedeva di: «respingere l'opposizione proposta dal signor Pt_2
e dalla ditta individuale avverso il decreto ingiuntivo n. 78 del 2011, emesso
[...] CP_6 dal Tribunale di San Remo il 23 marzo 2011, depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011 e notificato il 2 aprile 2011, confermando il decreto ingiuntivo impugnato;
dichiarare, comunque, inammissibili, improcedibili, improponibili, infondate ed in ogni caso respingere le domande tutte proposte dagli attori in opposizione;
porre a carico di parte soccombente le spese, i diritti e gli onorari di giudizio, nonché quelli eventuali di consulenza tecnica di ufficio e di parte» (cfr. comparsa di cost. e risposta del 20.09.2011).
Il Tribunale di Imperia -chiamato a pronunciarsi in seguito alla soppressione del Tribunale di
Sanremo-, dopo aver licenziato CTU contabile tesa ad accertare la correttezza della quantificazione del credito azionato, respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Parte_1 in quanto “la ditta” non aveva alcuna soggettività giuridica, che era invece in capo alla persona fisica del titolare ed accoglieva, invece, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di rilevando che l'unico soggetto suscettibile dell'opposizione era Controparte_3 colui nei cui confronti era stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, ossia il mandante e creditore sostanziale, nonché formale beneficiario del titolo monitorio (rectius, la
[...]
). Pertanto, così decideva: «1) dichiara inammissibile l'opposizione; 2) Controparte_4 condanna al pagamento in favore di Società Gestione Crediti BP s.c.p.a. delle Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 8.000,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone in via definitiva a carico di le spese Parte_1 della CTU licenziata in corso di causa e liquidate come in atti».
Avverso tale decisione, proponeva appello deducendo la violazione degli Parte_1 artt. 645 e 163 c.p.c. – per avere il Tribunale erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione sul presupposto di un vizio del contraddittorio, laddove la stessa risultava regolarmente proposta nei confronti del soggetto che aveva introdotto il giudizio monitorio
( – e la carenza di legittimazione attiva sostanziale di Controparte_3
4 per mancata prova della titolarità del credito azionato. Controparte_3
L'appellante riproponeva, inoltre, le contestazioni di merito già dedotte concernenti la quantificazione del credito.
Si costituiva nel secondo grado di giudizio il quale avente causa, con effetti Controparte_7 dall'1.01.2017, del Banco Popolare Società Cooperativa, il quale aveva incorporato per fusione la
Società Gestione Crediti BP Società Consortile per Azioni-, contestando in fatto e diritto l'avversario appello, di cui chiedeva l'integrale rigetto.
La Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. 1149/2019, pubblicata il 26.07.2019, confermava integralmente la pronuncia di primo grado, dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione sul presupposto che l'opposizione non fosse stata proposta nei confronti del beneficiario del decreto ingiuntivo ( e dichiarava assorbite le restanti censure di merito CP_4 Controparte_4 formulate da parte appellante. Condannava, altresì, quest'ultima a rifondere a Controparte_7 le spese legali del grado di appello, che venivano liquidate in complessivi € 9.800,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Avverso tale pronuncia, DITTA IM DI BO NI ed. Pt_1 personalmente proponevano, in data 23.10.2019, ricorso in Cassazione, affidato a tre
[...] motivi di censura: i) «Violazione e falsa applicazione della legge, ed in particolare dell'art. 645
c.p.c. con riferimento all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.»; ii) «Violazione e falsa applicazione della legge, ed in particolare dell'art. 100 c.p.c. con riferimento all'art. 645 c.p.c. in relazione all'art 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e, se del caso, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»; e (iii)
«Violazione e falsa applicazione della legge, con riferimento all'art. 1283 c.c., all'art. 1418 c.c., all'art. 2697 c.c.».
Con ordinanza n. 1715/2022, pronunciata il 12.10.2021 e depositata il 20.01.2022, la Sesta Sezione
Civile della Cassazione così statuiva: «La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità».
In particolare, la Suprema Corte, quanto ai primi due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto tra loro connessi, rilevava che: «secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta, ex art. 645 c.p.c. (Cass., nn. 15567/18; n. 16069/04). Nel caso concreto, legittimato passivo, quale parte opposta, è dunque la parte ricorrente nel procedimento monitorio, la
[...]
, nella citata qualità di rappresentante della a nulla Controparte_3 Controparte_4 rilevando che il decreto ingiuntivo sia stato emesso solo nei confronti della parte rappresentata, ciò
5 che non esclude, in questa sede, la corretta individuazione della parte legittimata passiva nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Il terzo motivo è da ritenere assorbito dall'accoglimento dei primi due. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte
d'appello di Genova, anche per il regime delle spese del grado di legittimità».
A seguito del deposito della citata sentenza, la Controparte_8 personalmente provvedevano, con atto di citazione notificato il
[...]
31.03.2022, alla riassunzione ex art. 392 c.p.c. del giudizio presso la Corte di Appello di Genova, riproponendo integralmente le originarie deduzioni, ovvero eccependo la carenza di legittimazione attiva sostanziale della (ora , in Controparte_3 Controparte_9 quanto soggetto non titolare del credito azionato e contestando la quantificazione del credito richiesto, assumendo, in particolare: l'omesso scomputo di titoli dati in garanzia per € 20.000,00;
l'applicazione di interessi anatocistici trimestrali in violazione dell'art. 1283 c.c.; l'applicazione di interessi usurari in violazione della normativa vigente;
l'applicazione di commissioni bancarie non previamente pattuite contrattualmente;
le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali in assenza di valido accordo;
la carenza di completezza e trasparenza della documentazione bancaria prodotta. Chiedeva, quindi, alla Corte d'Appello di Genova, in ottemperanza alle disposizioni emesse dalla Suprema Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 1715/2022 del 12.10.2021 e depositata il 20.01.2022, «in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità, ovvero
l'improponibilità e, comunque, la nullità, annullabilità e la inefficacia del decreto ingiuntivo n.
78/2011 emesso dal Tribunale Civile di Sanremo il 23 marzo 2011, depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011 e notificato il 2 aprile 2011, per mancanza e assoluta carenza dei requisiti di legge, con ogni conseguenza;
nel merito, di revocare, annullare e, comunque, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 78/2011 […], con ogni conseguenza di legge;
in ogni caso, vinte le spese e gli onorari di causa, sentenza esecutiva come per legge e, per l'effetto, di condannare la Società
[...]
a ripetere e restituire alla Ditta Edilimpianti di ON EL, in Controparte_1 persona del titolare e al Sig. personalmente, tutte le somme Parte_1 Parte_1 corrisposte da questi ultimi alla Società Gestione Crediti BP Società consortile per azioni - in breve ora per la somma complessiva di € CP_2 Controparte_1
126.475,61 (euro centoventiseimila quattrocentosettantacinque/61), oltre agli interessi e, sul tutto, la rivalutazione monetaria. Vinte le spese e gli onorari di causa relativi: al Giudizio di Primo
Grado dinnanzi al Tribunale Civile di Imperia, secondo la nota spese allegata in atti;
al Giudizio di
Secondo Grado dinnanzi alla Corte di Appello di Genova, secondo la nota spese allegata in atti;
al
Giudizio di Legittimità dinnanzi alla Corte di Cassazione di Roma secondo la nota spese allegata in
6 atti; al Giudizio di Rinvio oggetto della presente valutazione;
comprese quelle relative alle spese di mediazione e della Consulenza Tecnica di Ufficio» (cfr. p.c. del 28.01.2025).
Si costituiva deducendo la piena sussistenza della legittimazione Controparte_9 attiva sostanziale del ricorrente monitorio in forza del mandato conferito dalla Controparte_4
e contestando integralmente le eccezioni ex adverso proposte, assumendo la regolare
[...] determinazione del saldo azionato, la legittima applicazione degli interessi pattuiti e delle commissioni contrattuali, l'insussistenza di usura, nonché la completezza e regolarità della documentazione bancaria prodotta a fondamento della pretesa creditoria. Chiedeva quindi alla Corte
d'Appello di Genova «
1. in via principale, di respingere l'opposizione proposta dal signor Pt_1
e dalla ditta individuale avverso il decreto ingiuntivo n. 78 del 2011 […] e,
[...] CP_6 per l'effetto, di condannare il signor al pagamento a favore del Parte_1 Controparte_7
e per esso, quale mandataria, a favore di della somma di Parte_3
€ 83.430,62, per capitale residuo all'8 novembre 2010 del conto corrente ordinario n. 2553-
22842/39 (già 553-22462/64 aperto in data 11 aprile 2005 presso l'allora Controparte_4
oltre interessi al tasso dell'11,85 percento dal 9 novembre 2010 al saldo o, in subordine, al
[...] saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ. e di dichiarare, comunque, inammissibili, improcedibili, improponibili, infondate o come meglio ed in ogni caso di respingere le domande tutte proposte dagli attori in opposizione (ed oggi in riassunzione);
2. in subordine, di condannare il signor al pagamento a favore del e Parte_1 Controparte_7 per esso, quale mandataria, a favore di in via alternativa Parte_3 della diversa somma, ritenuta di giustizia, pari a: 2.1. € 69.323,37, così come ricalcolata in sede di
C.T.U. al punto 1 delle conclusioni dell'elaborato peritale a firma della Dr.ssa Persona_1 in data 5 agosto 2024; 2.2. € 66.810,82, così come ricalcolata in sede di C.T.U. al punto 2 delle conclusioni dell'elaborato peritale a firma della Dr.ssa in data 5 agosto 2024; Persona_1
2.3. € 56.420,63, così come ricalcolata in sede di C.T.U. al punto 3 delle conclusioni dell'elaborato peritale a firma della Dr.ssa in data 5 agosto 2024; 2.4. € 54.446,01, così come Persona_1 ricalcolata in sede di C.T.U. al punto 4 delle conclusioni dell'elaborato peritale a firma della
Dr.ssa in data 5 agosto 2024; il tutto per capitale residuo all'8 novembre 2010 Persona_1 del conto corrente ordinario n. 2553-22842/39 (già 553-22462/64) aperto in data 11 aprile 2005 presso l'allora oltre interessi al tasso dell'11,85 percento dal 9 Controparte_4 novembre 2010 al saldo o, in subordine, al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ.; 3. in ogni caso, anche alla luce della mancata adesione del signor Pt_1
7 alla proposta conciliativa formulata da codesta Ecc.ma Corte all'udienza del 16 ottobre Pt_1
2024, alla quale viceversa ha aderito questa difesa, condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre al rimborso delle spese generali, di tutti i gradi di giudizio ivi compreso il presente di rinvio, nella misura in parte qua già determinata nei precedenti gradi» (cfr.
p.c. del 29.01.2025).
Era effettuata CTU, all'esito della quale era proposta alle parti una soluzione conciliativa, non accettata.
La causa era rinviava all'udienza del 29.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano tempestivamente comparse conclusionali e note di replica.
1. sulle domande nel giudizio di riassunzione
Deve essere in via preliminare esaminata la domanda della parte opponente in primo grado circa l'ammissibilità dell'opposizione.
Essa è fondata come statuito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 1715/2022 «secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta, ex art. 645 c.p.c. (Cass., nn.
15567/18; n. 16069/04). Nel caso concreto, legittimato passivo, quale parte opposta, è dunque la parte ricorrente nel procedimento monitorio, la , nella citata qualità di Controparte_3 rappresentante della a nulla rilevando che il decreto ingiuntivo sia stato Controparte_4 emesso solo nei confronti della parte rappresentata, ciò che non esclude, in questa sede, la corretta individuazione della parte legittimata passiva nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo”.
L'opposizione è quindi certamente ammissibile e quindi devono essere esaminati i motivi dell'opposizione già proposti davanti al Tribunale, rilevandosi che “Con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione. (Cass. Sez. 6, 09/11/2021, n. 32792).
8 Deve essere altresì premesso che l'eccezione di improcedibilità dell'azione nei confronti di Pt_1
persona fisica, è stata respinta sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello e che la stessa
[...] non è stata riproposta all'esame della Corte di Cassazione e pertanto sul rigetto della stessa è sceso il giudicato.
In ogni caso deve essere ribadita l'infondatezza della medesima “attesa l'unicità del soggetto giuridico, infatti, non è possibile scindere, sia sul piano sostanziale che su quello processuale, la posizione dell'impresa da quella del suo titolare” (Cass. Sez. 3, 23/05/1972, n. 1601).
Infatti “La ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale, senza che, perciò, nell'ambito delle opposizioni esecutive proposte dalla ditta individuale, possa ritenersi configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del titolare di essa” (
Cass.Sez. 3, Sentenza n. 977 del17/01/2007).
a. sulla legittimazione ad causam
L'attore in opposizione con l'atto di citazione in opposizione ha dedotto il difetto di legittimazione ad causam della parte ingiungente ( atto di citazione pag. 5):
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Secondo orientamento più che consolidato della Suprema Corte la “legittimatio ad causam” attiene alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio che è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
Mentre la parte appellante contesta la capacità di agire “processuale” ovvero la "legittimatio ad processum".
9 Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, già con la sentenza 16 novembre 2009,
n. 24179, in tema di rappresentanza processuale, insegnano che il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante;
tale accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del potere rappresentativo.
Nel caso in esame sussiste una formale e sacramentale spendita del nome del rappresentato ed è stata allegata la procura notarile (atto autenticato nelle firme dal Notaio il 3 agosto 2007 Per_2 rep. 164767) (produzione n. 7) con la comparsa di risposta del 20 settembre 2011, “sanando” ogni eventuale carenza e dimostrando la piena legittimazione sostanziale della mandataria.
Peraltro la procura sostanziale (atto Notaio 3 agosto 2007) era espressamente indicata nel Per_2 ricorso per decreto ingiuntivo come presupposto della legittimazione di Gestione ad CP_3 agire per conto della Successivamente al deposito, non ha mai Controparte_4 Pt_1 contestato, né messo in dubbio l'autenticità della procura sostanziale prodotta in giudizio.
La procura alle liti nel procedimento monitorio era ritualmente allegata e in “In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, il principio secondo il quale, ove il potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, non spetta a colui che abbia rilasciato la procura fornirne la prova, ma alla parte che ne contesti i poteri l'onere di dimostrarne l'inesistenza” (Cass. Sez. 3, 16/05/2023, n. 13365).Tale onere non è stato assolto dalla parte appellante.
b. Sul quantum
Quanto al merito della pretesa la Corte ha disposto una CTU per la verifica della sussistenza delle dedotte illegittimità quanto alla commissione di massimo scoperto;
spese e oneri non espressamente pattuiti;
esclusione dell'anatocismo; applicazione dei criteri di cui all'art. 1194 c.c.; verifica del tasso soglia.
La CTU ha verificato che non è stata applicata alcuna competenza per la cms, ma solo una indennità di sconfinamento come pattuita con la comunicazione del 13.05.2009. Essa tuttavia non è conforme alle disposizioni legislative di cui al comma 1 dell'art. 2 bis d.l. 185/2008 e ne deve essere dichiarata la nullità con conseguente espunzione dal ricalcolo, come pure le voci di spese non espressamente pattuite.
10 Per quanto riguarda la capitalizzazione si rileva che nel contratto di apertura e nelle condizioni generali essa era prevista con medesima liquidazione “trimestrale”, ma che in nessuna parte del contratto era indicata la misura dell'interesse applicato in favore del cliente: da qui l'illegittimità della applicazione della stessa.
IL CTU ( nel corso del giudizio di primo grado) ha anche verificato il regolare accredito della vendita dei titoli.
Concludendo deve essere accolta la seconda ipotesi formulata dal CTU del 05.08.2024 (Euro -
56.420,63 - SECONDO CONTEGGIO: esclusione della commissione di massimo scoperto sui saldi rettificati, esclusione delle spese e oneri non espressamente pattuiti e previsti nel documento di sintesi e delle indennità di sconfinamento, applicazione della capitalizzazione semplice, imputazione delle rimesse solutorie agli interessi complessivi, rideterminati sui saldi entro e oltre il fido) per un saldo di Euro - 56.420,63 , a titolo di capitale, in luogo della somma richiesta con il decreto ingiuntivo pari a € -83.430,62 per capitale.
In accoglimento della parte attrice in opposizione la parte ingiungente deve essere condannata alla restituzione di quanto già percepito in eccesso dal debitore, oltre interessi legali dalla data di pagamento al saldo.
Infatti “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento. ( Cass., Sentenza n. 34011 del 12/11/2021).
2. sulle spese di giudizio
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016)”.
Nel caso in esame, attesa la reciproca soccombenza delle parti, in tutte le fasi di giudizio, esse possono essere interamente compensate.
11 Le spese di CTU sono poste a carico della parte ingiungente che ha reso necessaria la stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 1715/2022, che ha cassato la sentenza n. 1149/2019 della Corte d'Appello di Genova in relazione alla sentenza n. 28/2017 emessa dal Tribunale Civile di Imperia:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 78/2011 del Tribunale di Sanremo emesso in data 23.03.2011;
2) accerta che il saldo del conto corrente nr. 258439 alla data del giorno 08.11.2010 era pari ad
€ -56.420,63 ( negativo);
3) dichiara tenuta e condanna alla restituzione a del Controparte_10 Parte_1 maggior importo dallo stesso versato in esecuzione del decreto ingiuntivo ora revocato, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
nonché alla restituzione di quanto versato a titolo di spese legali per l'intero giudizio, oltre interessi legali da ciascun pagamento al saldo;
4) spese dell'intero giudizio interamente compensate tra le parti;
5) pone le spese di CTU del primo e del presente grado di giudizio, e già liquidate con separati provvedimenti, definitivamente a carico di Controparte_7
6) manda alla Cancelleria per quanto di competenza;
Genova, 26/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Rosella Silvestri
12
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel. Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 320 / 2022 R.G. promossa da titolare della DITTA IM DI BO NI rapp. e difeso Parte_1 dall'avv.to TREVIA ROBERTO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to MAGLIONE Controparte_1
GIOVANNI presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in ottemperanza alle disposizioni emesse dalla Suprema Corte di Cassazione di Roma, Sezione Sesta Civile - 1, con la
Ordinanza N. 1715/2022 emessa il 12 Ottobre 2021 e depositata in Cancelleria il 20 Gennaio 2022, sul Ricorso N. 32721/2019 R.G.N., proposto da Ditta Edilimpianti di ON EL in persona del titolare e dal Sig. personalmente
contro
Parte_1 Parte_1 Controparte_1
in totale riforma: della sentenza n. 1149/2019 emessa dalla Corte di Appello di
[...]
Genova, Sezione III Civile, il 10 luglio 2019, pubblicata il 26 luglio 2019, notificata il 30 agosto
2019, resa nella causa civile n. 1187/2017 R.G.; e, con essa, in totale riforma della sentenza n.
28/2017 emessa dal Tribunale Civile di Imperia l'8 marzo 2017, depositata in Cancelleria il giorno
1 stesso, resa nella causa n. 868/2011 R.G.; e, quindi, in accoglimento alle Conclusioni formulate nel
Giudizio di Primo Grado, qui di seguito riportate:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis:
-in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità, ovvero l'improponibilità e, comunque, la nullità, annullabilità e la inefficacia del decreto ingiuntivo n. 78/2011 emesso dal Tribunale Civile di
Sanremo il 23 marzo 2011, depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011 e notificato il 2 aprile 2011, per mancanza e assoluta carenza dei requisiti di legge, con ogni conseguenza;
-nel merito revocare, annullare e, comunque, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 78/2011 emesso dal Tribunale Civile di Sanremo il 23 marzo 2011, depositato in Cancelleria il 30 marzo
2011 e notificato il 2 aprile 2011, con ogni conseguenza di legge;
-in ogni caso, vinte le spese e gli onorari di causa. Sentenza esecutiva come per legge."
e per l'effetto condannare la Società a ripetere e restituire alla Controparte_1
Ditta Edilimpianti di ON EL, in persona del titolare e al Sig. Parte_1 Pt_1 personalmente, tutte le somme corrisposte da questi ultimi alla Società Gestione Crediti
[...]
BP Società consortile per azioni - in breve -, ora Società CP_2 Controparte_1
la somma complessiva di € 126.475,61 (Euro centoventiseimila
[...] quattrocentosettantacinque/61), oltre agli interessi e, sul tutto, la rivalutazione monetaria.
Vinte le spese e gli onorari di causa relativi: al Giudizio di Primo Grado dinnanzi al Tribunale
Civile di Imperia, secondo la nota spese allegata in atti;
al Giudizio di Secondo Grado dinnanzi alla Corte di Appello di Genova, secondo la nota spese allegata in atti;
al Giudizio di Legittimità dinnanzi alla Corte di Cassazione di Roma secondo la nota spese allegata in atti;
al Giudizio di
Rinvio oggetto della presente valutazione;
comprese quelle relative alle spese di mediazione e della
Consulenza Tecnica di Ufficio».
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
«Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso:
-respingere l'opposizione proposta dal signor e dalla ditta individuale Edilimpianti Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 78 del 2011, emesso dal Tribunale di Sanremo il 23 marzo 2011, depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011 e notificato il 2 aprile 2011, confermando il decreto ingiuntivo impugnato;
-dichiarare, comunque, inammissibili, improcedibili, improponibili, infondate o come meglio ed in ogni caso respingere le domande tutte proposte dagli attori in opposizione (ed oggi in riassunzione);
2 -condannare, in ogni caso, controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre al rimborso delle spese generali, di tutti i gradi di giudizio ivi compreso il presente di rinvio, nella misura in parte qua già determinata nei precedenti gradi di giudizio».
Fatto e diritto
Con sentenza n. 28/2017 emessa in data 8.03.2017, il Tribunale Civile di Imperia si pronunciava, in composizione monocratica, nella causa promossa dalla DITTA IM DI BO
NI e da personalmente al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo Parte_1 con cui veniva ordinato a di pagare a favore di -quale Pt_1 Controparte_3 mandataria della la somma di € 83.430,62, oltre interessi e spese, a Controparte_4 titolo di saldo debitore in relazione al rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la
[...]
in esito alla revoca degli affidamenti concessi. Controparte_4
L' opponente deduceva la carenza di legittimazione attiva di Controparte_3 avendo essa agito in nome proprio ,ma facendo valere un credito altrui, nonché il difetto di legittimazione passiva, essendo stato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di Parte_1 quale persona fisica e non nei confronti dell'impresa individuale di cui risultava titolare.
Contestava, inoltre, nel merito la quantificazione della pretesa creditoria, per mancata defalcazione del capitale rivendicato di titoli azionari per € 20.000,00, per arbitraria ed unilaterale modifica del tasso d'interesse, per applicazione degli interessi debitori anatocistici trimestrali, nonché commissioni di massimo scoperto e spese bancarie. quindi, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Genova «in via pregiudiziale, sospendere la provvisoria esecuzione ovvero
l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 78/2011 emesso dal Tribunale Civile di Sanremo il 23 marzo
2011, depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011 e notificato il 2 aprile 2011, con ogni conseguenza di legge;
sempre in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di "legitimatio ad causam"
o, comunque, di legittimazione attiva della società Gestione Crediti BP Società Consortile per azioni, in breve in persona del suo legale rappresentante, o comunque Controparte_5 dell'Istituto Banca , in persona del suo legale rappresentante;
sempre in via Controparte_4 pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del conchiudente Sig. ; Parte_1 in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità, ovvero l'improponibilità e, comunque, la nullità, annullabilità e la inefficacia del decreto ingiuntivo n. 78/2011 emesso dal Tribunale Civile di
Sanremo il 23 marzo 2011, depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011 e notificato il 2 aprile 2011, per mancanza e assoluta carenza dei requisiti di legge, con ogni conseguenza;
nel merito revocare, annullare e, comunque, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 78/2011 emesso dal Tribunale
Civile di Sanremo il 23 marzo 2011, depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011 e notificato il 2
3 aprile 2011, con ogni conseguenza di legge. In ogni caso, vinte le spese e gli onorari di causa».
(cfr. atto di citazione in opp. a d.i. del 10.05.2011).
Si costituiva in giudizio , eccependo in via preliminare il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva, avendo essa agito in sede monitoria non in nome proprio, ma quale procuratrice mandataria della -effettiva titolare del credito-, nei CP_4 CP_4 confronti della quale avrebbe dovuto essere proposta l'opposizione. Nel merito contestava la ricostruzione dei fatti svolta da , deducendo la correttezza del saldo Parte_1 azionato, la legittima applicazione degli interessi e delle commissioni bancarie pattuite e l'assenza di usura. Parte opposta, quindi, chiedeva di: «respingere l'opposizione proposta dal signor Pt_2
e dalla ditta individuale avverso il decreto ingiuntivo n. 78 del 2011, emesso
[...] CP_6 dal Tribunale di San Remo il 23 marzo 2011, depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011 e notificato il 2 aprile 2011, confermando il decreto ingiuntivo impugnato;
dichiarare, comunque, inammissibili, improcedibili, improponibili, infondate ed in ogni caso respingere le domande tutte proposte dagli attori in opposizione;
porre a carico di parte soccombente le spese, i diritti e gli onorari di giudizio, nonché quelli eventuali di consulenza tecnica di ufficio e di parte» (cfr. comparsa di cost. e risposta del 20.09.2011).
Il Tribunale di Imperia -chiamato a pronunciarsi in seguito alla soppressione del Tribunale di
Sanremo-, dopo aver licenziato CTU contabile tesa ad accertare la correttezza della quantificazione del credito azionato, respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Parte_1 in quanto “la ditta” non aveva alcuna soggettività giuridica, che era invece in capo alla persona fisica del titolare ed accoglieva, invece, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di rilevando che l'unico soggetto suscettibile dell'opposizione era Controparte_3 colui nei cui confronti era stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, ossia il mandante e creditore sostanziale, nonché formale beneficiario del titolo monitorio (rectius, la
[...]
). Pertanto, così decideva: «1) dichiara inammissibile l'opposizione; 2) Controparte_4 condanna al pagamento in favore di Società Gestione Crediti BP s.c.p.a. delle Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 8.000,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone in via definitiva a carico di le spese Parte_1 della CTU licenziata in corso di causa e liquidate come in atti».
Avverso tale decisione, proponeva appello deducendo la violazione degli Parte_1 artt. 645 e 163 c.p.c. – per avere il Tribunale erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione sul presupposto di un vizio del contraddittorio, laddove la stessa risultava regolarmente proposta nei confronti del soggetto che aveva introdotto il giudizio monitorio
( – e la carenza di legittimazione attiva sostanziale di Controparte_3
4 per mancata prova della titolarità del credito azionato. Controparte_3
L'appellante riproponeva, inoltre, le contestazioni di merito già dedotte concernenti la quantificazione del credito.
Si costituiva nel secondo grado di giudizio il quale avente causa, con effetti Controparte_7 dall'1.01.2017, del Banco Popolare Società Cooperativa, il quale aveva incorporato per fusione la
Società Gestione Crediti BP Società Consortile per Azioni-, contestando in fatto e diritto l'avversario appello, di cui chiedeva l'integrale rigetto.
La Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. 1149/2019, pubblicata il 26.07.2019, confermava integralmente la pronuncia di primo grado, dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione sul presupposto che l'opposizione non fosse stata proposta nei confronti del beneficiario del decreto ingiuntivo ( e dichiarava assorbite le restanti censure di merito CP_4 Controparte_4 formulate da parte appellante. Condannava, altresì, quest'ultima a rifondere a Controparte_7 le spese legali del grado di appello, che venivano liquidate in complessivi € 9.800,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Avverso tale pronuncia, DITTA IM DI BO NI ed. Pt_1 personalmente proponevano, in data 23.10.2019, ricorso in Cassazione, affidato a tre
[...] motivi di censura: i) «Violazione e falsa applicazione della legge, ed in particolare dell'art. 645
c.p.c. con riferimento all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.»; ii) «Violazione e falsa applicazione della legge, ed in particolare dell'art. 100 c.p.c. con riferimento all'art. 645 c.p.c. in relazione all'art 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e, se del caso, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»; e (iii)
«Violazione e falsa applicazione della legge, con riferimento all'art. 1283 c.c., all'art. 1418 c.c., all'art. 2697 c.c.».
Con ordinanza n. 1715/2022, pronunciata il 12.10.2021 e depositata il 20.01.2022, la Sesta Sezione
Civile della Cassazione così statuiva: «La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità».
In particolare, la Suprema Corte, quanto ai primi due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto tra loro connessi, rilevava che: «secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta, ex art. 645 c.p.c. (Cass., nn. 15567/18; n. 16069/04). Nel caso concreto, legittimato passivo, quale parte opposta, è dunque la parte ricorrente nel procedimento monitorio, la
[...]
, nella citata qualità di rappresentante della a nulla Controparte_3 Controparte_4 rilevando che il decreto ingiuntivo sia stato emesso solo nei confronti della parte rappresentata, ciò
5 che non esclude, in questa sede, la corretta individuazione della parte legittimata passiva nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Il terzo motivo è da ritenere assorbito dall'accoglimento dei primi due. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte
d'appello di Genova, anche per il regime delle spese del grado di legittimità».
A seguito del deposito della citata sentenza, la Controparte_8 personalmente provvedevano, con atto di citazione notificato il
[...]
31.03.2022, alla riassunzione ex art. 392 c.p.c. del giudizio presso la Corte di Appello di Genova, riproponendo integralmente le originarie deduzioni, ovvero eccependo la carenza di legittimazione attiva sostanziale della (ora , in Controparte_3 Controparte_9 quanto soggetto non titolare del credito azionato e contestando la quantificazione del credito richiesto, assumendo, in particolare: l'omesso scomputo di titoli dati in garanzia per € 20.000,00;
l'applicazione di interessi anatocistici trimestrali in violazione dell'art. 1283 c.c.; l'applicazione di interessi usurari in violazione della normativa vigente;
l'applicazione di commissioni bancarie non previamente pattuite contrattualmente;
le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali in assenza di valido accordo;
la carenza di completezza e trasparenza della documentazione bancaria prodotta. Chiedeva, quindi, alla Corte d'Appello di Genova, in ottemperanza alle disposizioni emesse dalla Suprema Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 1715/2022 del 12.10.2021 e depositata il 20.01.2022, «in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità, ovvero
l'improponibilità e, comunque, la nullità, annullabilità e la inefficacia del decreto ingiuntivo n.
78/2011 emesso dal Tribunale Civile di Sanremo il 23 marzo 2011, depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011 e notificato il 2 aprile 2011, per mancanza e assoluta carenza dei requisiti di legge, con ogni conseguenza;
nel merito, di revocare, annullare e, comunque, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 78/2011 […], con ogni conseguenza di legge;
in ogni caso, vinte le spese e gli onorari di causa, sentenza esecutiva come per legge e, per l'effetto, di condannare la Società
[...]
a ripetere e restituire alla Ditta Edilimpianti di ON EL, in Controparte_1 persona del titolare e al Sig. personalmente, tutte le somme Parte_1 Parte_1 corrisposte da questi ultimi alla Società Gestione Crediti BP Società consortile per azioni - in breve ora per la somma complessiva di € CP_2 Controparte_1
126.475,61 (euro centoventiseimila quattrocentosettantacinque/61), oltre agli interessi e, sul tutto, la rivalutazione monetaria. Vinte le spese e gli onorari di causa relativi: al Giudizio di Primo
Grado dinnanzi al Tribunale Civile di Imperia, secondo la nota spese allegata in atti;
al Giudizio di
Secondo Grado dinnanzi alla Corte di Appello di Genova, secondo la nota spese allegata in atti;
al
Giudizio di Legittimità dinnanzi alla Corte di Cassazione di Roma secondo la nota spese allegata in
6 atti; al Giudizio di Rinvio oggetto della presente valutazione;
comprese quelle relative alle spese di mediazione e della Consulenza Tecnica di Ufficio» (cfr. p.c. del 28.01.2025).
Si costituiva deducendo la piena sussistenza della legittimazione Controparte_9 attiva sostanziale del ricorrente monitorio in forza del mandato conferito dalla Controparte_4
e contestando integralmente le eccezioni ex adverso proposte, assumendo la regolare
[...] determinazione del saldo azionato, la legittima applicazione degli interessi pattuiti e delle commissioni contrattuali, l'insussistenza di usura, nonché la completezza e regolarità della documentazione bancaria prodotta a fondamento della pretesa creditoria. Chiedeva quindi alla Corte
d'Appello di Genova «
1. in via principale, di respingere l'opposizione proposta dal signor Pt_1
e dalla ditta individuale avverso il decreto ingiuntivo n. 78 del 2011 […] e,
[...] CP_6 per l'effetto, di condannare il signor al pagamento a favore del Parte_1 Controparte_7
e per esso, quale mandataria, a favore di della somma di Parte_3
€ 83.430,62, per capitale residuo all'8 novembre 2010 del conto corrente ordinario n. 2553-
22842/39 (già 553-22462/64 aperto in data 11 aprile 2005 presso l'allora Controparte_4
oltre interessi al tasso dell'11,85 percento dal 9 novembre 2010 al saldo o, in subordine, al
[...] saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ. e di dichiarare, comunque, inammissibili, improcedibili, improponibili, infondate o come meglio ed in ogni caso di respingere le domande tutte proposte dagli attori in opposizione (ed oggi in riassunzione);
2. in subordine, di condannare il signor al pagamento a favore del e Parte_1 Controparte_7 per esso, quale mandataria, a favore di in via alternativa Parte_3 della diversa somma, ritenuta di giustizia, pari a: 2.1. € 69.323,37, così come ricalcolata in sede di
C.T.U. al punto 1 delle conclusioni dell'elaborato peritale a firma della Dr.ssa Persona_1 in data 5 agosto 2024; 2.2. € 66.810,82, così come ricalcolata in sede di C.T.U. al punto 2 delle conclusioni dell'elaborato peritale a firma della Dr.ssa in data 5 agosto 2024; Persona_1
2.3. € 56.420,63, così come ricalcolata in sede di C.T.U. al punto 3 delle conclusioni dell'elaborato peritale a firma della Dr.ssa in data 5 agosto 2024; 2.4. € 54.446,01, così come Persona_1 ricalcolata in sede di C.T.U. al punto 4 delle conclusioni dell'elaborato peritale a firma della
Dr.ssa in data 5 agosto 2024; il tutto per capitale residuo all'8 novembre 2010 Persona_1 del conto corrente ordinario n. 2553-22842/39 (già 553-22462/64) aperto in data 11 aprile 2005 presso l'allora oltre interessi al tasso dell'11,85 percento dal 9 Controparte_4 novembre 2010 al saldo o, in subordine, al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ.; 3. in ogni caso, anche alla luce della mancata adesione del signor Pt_1
7 alla proposta conciliativa formulata da codesta Ecc.ma Corte all'udienza del 16 ottobre Pt_1
2024, alla quale viceversa ha aderito questa difesa, condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre al rimborso delle spese generali, di tutti i gradi di giudizio ivi compreso il presente di rinvio, nella misura in parte qua già determinata nei precedenti gradi» (cfr.
p.c. del 29.01.2025).
Era effettuata CTU, all'esito della quale era proposta alle parti una soluzione conciliativa, non accettata.
La causa era rinviava all'udienza del 29.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano tempestivamente comparse conclusionali e note di replica.
1. sulle domande nel giudizio di riassunzione
Deve essere in via preliminare esaminata la domanda della parte opponente in primo grado circa l'ammissibilità dell'opposizione.
Essa è fondata come statuito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 1715/2022 «secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta, ex art. 645 c.p.c. (Cass., nn.
15567/18; n. 16069/04). Nel caso concreto, legittimato passivo, quale parte opposta, è dunque la parte ricorrente nel procedimento monitorio, la , nella citata qualità di Controparte_3 rappresentante della a nulla rilevando che il decreto ingiuntivo sia stato Controparte_4 emesso solo nei confronti della parte rappresentata, ciò che non esclude, in questa sede, la corretta individuazione della parte legittimata passiva nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo”.
L'opposizione è quindi certamente ammissibile e quindi devono essere esaminati i motivi dell'opposizione già proposti davanti al Tribunale, rilevandosi che “Con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione. (Cass. Sez. 6, 09/11/2021, n. 32792).
8 Deve essere altresì premesso che l'eccezione di improcedibilità dell'azione nei confronti di Pt_1
persona fisica, è stata respinta sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello e che la stessa
[...] non è stata riproposta all'esame della Corte di Cassazione e pertanto sul rigetto della stessa è sceso il giudicato.
In ogni caso deve essere ribadita l'infondatezza della medesima “attesa l'unicità del soggetto giuridico, infatti, non è possibile scindere, sia sul piano sostanziale che su quello processuale, la posizione dell'impresa da quella del suo titolare” (Cass. Sez. 3, 23/05/1972, n. 1601).
Infatti “La ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale, senza che, perciò, nell'ambito delle opposizioni esecutive proposte dalla ditta individuale, possa ritenersi configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del titolare di essa” (
Cass.Sez. 3, Sentenza n. 977 del17/01/2007).
a. sulla legittimazione ad causam
L'attore in opposizione con l'atto di citazione in opposizione ha dedotto il difetto di legittimazione ad causam della parte ingiungente ( atto di citazione pag. 5):
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Secondo orientamento più che consolidato della Suprema Corte la “legittimatio ad causam” attiene alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio che è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
Mentre la parte appellante contesta la capacità di agire “processuale” ovvero la "legittimatio ad processum".
9 Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, già con la sentenza 16 novembre 2009,
n. 24179, in tema di rappresentanza processuale, insegnano che il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante;
tale accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del potere rappresentativo.
Nel caso in esame sussiste una formale e sacramentale spendita del nome del rappresentato ed è stata allegata la procura notarile (atto autenticato nelle firme dal Notaio il 3 agosto 2007 Per_2 rep. 164767) (produzione n. 7) con la comparsa di risposta del 20 settembre 2011, “sanando” ogni eventuale carenza e dimostrando la piena legittimazione sostanziale della mandataria.
Peraltro la procura sostanziale (atto Notaio 3 agosto 2007) era espressamente indicata nel Per_2 ricorso per decreto ingiuntivo come presupposto della legittimazione di Gestione ad CP_3 agire per conto della Successivamente al deposito, non ha mai Controparte_4 Pt_1 contestato, né messo in dubbio l'autenticità della procura sostanziale prodotta in giudizio.
La procura alle liti nel procedimento monitorio era ritualmente allegata e in “In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, il principio secondo il quale, ove il potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, non spetta a colui che abbia rilasciato la procura fornirne la prova, ma alla parte che ne contesti i poteri l'onere di dimostrarne l'inesistenza” (Cass. Sez. 3, 16/05/2023, n. 13365).Tale onere non è stato assolto dalla parte appellante.
b. Sul quantum
Quanto al merito della pretesa la Corte ha disposto una CTU per la verifica della sussistenza delle dedotte illegittimità quanto alla commissione di massimo scoperto;
spese e oneri non espressamente pattuiti;
esclusione dell'anatocismo; applicazione dei criteri di cui all'art. 1194 c.c.; verifica del tasso soglia.
La CTU ha verificato che non è stata applicata alcuna competenza per la cms, ma solo una indennità di sconfinamento come pattuita con la comunicazione del 13.05.2009. Essa tuttavia non è conforme alle disposizioni legislative di cui al comma 1 dell'art. 2 bis d.l. 185/2008 e ne deve essere dichiarata la nullità con conseguente espunzione dal ricalcolo, come pure le voci di spese non espressamente pattuite.
10 Per quanto riguarda la capitalizzazione si rileva che nel contratto di apertura e nelle condizioni generali essa era prevista con medesima liquidazione “trimestrale”, ma che in nessuna parte del contratto era indicata la misura dell'interesse applicato in favore del cliente: da qui l'illegittimità della applicazione della stessa.
IL CTU ( nel corso del giudizio di primo grado) ha anche verificato il regolare accredito della vendita dei titoli.
Concludendo deve essere accolta la seconda ipotesi formulata dal CTU del 05.08.2024 (Euro -
56.420,63 - SECONDO CONTEGGIO: esclusione della commissione di massimo scoperto sui saldi rettificati, esclusione delle spese e oneri non espressamente pattuiti e previsti nel documento di sintesi e delle indennità di sconfinamento, applicazione della capitalizzazione semplice, imputazione delle rimesse solutorie agli interessi complessivi, rideterminati sui saldi entro e oltre il fido) per un saldo di Euro - 56.420,63 , a titolo di capitale, in luogo della somma richiesta con il decreto ingiuntivo pari a € -83.430,62 per capitale.
In accoglimento della parte attrice in opposizione la parte ingiungente deve essere condannata alla restituzione di quanto già percepito in eccesso dal debitore, oltre interessi legali dalla data di pagamento al saldo.
Infatti “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento. ( Cass., Sentenza n. 34011 del 12/11/2021).
2. sulle spese di giudizio
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016)”.
Nel caso in esame, attesa la reciproca soccombenza delle parti, in tutte le fasi di giudizio, esse possono essere interamente compensate.
11 Le spese di CTU sono poste a carico della parte ingiungente che ha reso necessaria la stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 1715/2022, che ha cassato la sentenza n. 1149/2019 della Corte d'Appello di Genova in relazione alla sentenza n. 28/2017 emessa dal Tribunale Civile di Imperia:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 78/2011 del Tribunale di Sanremo emesso in data 23.03.2011;
2) accerta che il saldo del conto corrente nr. 258439 alla data del giorno 08.11.2010 era pari ad
€ -56.420,63 ( negativo);
3) dichiara tenuta e condanna alla restituzione a del Controparte_10 Parte_1 maggior importo dallo stesso versato in esecuzione del decreto ingiuntivo ora revocato, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
nonché alla restituzione di quanto versato a titolo di spese legali per l'intero giudizio, oltre interessi legali da ciascun pagamento al saldo;
4) spese dell'intero giudizio interamente compensate tra le parti;
5) pone le spese di CTU del primo e del presente grado di giudizio, e già liquidate con separati provvedimenti, definitivamente a carico di Controparte_7
6) manda alla Cancelleria per quanto di competenza;
Genova, 26/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Rosella Silvestri
12