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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 25/02/2026, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2872/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IR FRANCESCO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 184/2025 depositato il 05/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210115657907000 IRPEF-ALTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089583369000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2040/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 10/12/2024 all'Agenzia delle Entrate NE (d'ora in avanti solo AdER),
Ricorrente_1 ha dedotto che la cartella n. 097 2021 0115657907 000 le era stata tardivamente notificata in violazione dell'art. 36 del dPR n. 600/1973, non era stata preceduta dall'invio dell' avviso di accertamento e della comunicazione di cui all'art. 6, comma 5 della legge n. 212/2000 e si riferiva, comunque, ad un credito IRPEF ormai prescritto quanto meno per quel che riguardava le sanzioni e gli interessi.
Ha pertanto concluso per l'annullamento della stessa previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
L'AdER ha depositato controdeduzioni, con le quali ha innanzitutto evidenziato che il pagamento della cartella di cui sopra era stato sollecitato con intimazione n. 097 2024 9089583369 000, notificata il
14/10/2024 e riguardante anche ulteriori cartelle, impugnate dalla Ricorrente_1 con altri sei distinti ricorsi.
Ha pertanto preliminarmente richiesto la riunione dei predetti ricorsi e passando poi nel merito di quello oggetto del presente giudizio, ha obiettato -che l'eccezione di mancata notificazione dell'accertamento a monte e dell'avviso bonario risultava inammissibile per mancata citazione della Agenzia delle Entrate,
-che da parte sua difettava di legittimazione passiva in ordine a qualsiasi censura concernente la fase anteriore alla consegna dei ruoli,
-che la cartella 097 2021 0115657907 000 era stata ritualmente notificata in data 24/10/2022 mediante lettera raccomandata consegnata a persona di famiglia,
-che non si era compiuta nessuna prescrizione, anche perchè il saldo del credito era stato successivamente richiesto con la sopraindicata intimazione del 24/12/2024.
La causa è stata fissata per l'udienza del 23/2/2026 ed in quella sede trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo e le rispettive posizioni delle parti e premesso, altresì, che a questo punto non si ravvisa la necessità e neppure l'opportunità della richiesta riunione, rileva innanzitutto il giudicante che il ricorso è ammissibile in quanto proposto a causa e contro la sollecitazione del pagamento della cartella effettuata dall'AdER con l'intimazione del 24/10/2024.
L'eccezione di mancata notificazione della comunicazione d'irregolarità e dell'avviso di accertamento è invece inammissibile (presupponendo il suo esame la presenza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, non evocata dalla Ricorrente_1), oltre che infondata (in quanto non v'era nessuna necessità del previo invio dei predetti atti) e, in ogni caso, superata dal fatto che malgrado la sua regolare notificazione in data 24/10/2022 (v, documentazione prodotta dall'AdER), la Ricorrente_1 non ha impugnato la cartella 097 2021 0115657907 000, provocando così la cristallizzazione del debito a quella data e, cioè, l'incontestabilità del medesimo per fatti precedenti quali, per esempio, l'inesistenza (anche solo parziale) del credito o la sua intervenuta prescrizione o l'irregolarità della cartella o la notificazione della stessa senza il rispetto degli adempimenti preliminari.
Considerato che fra la data di notificazione della cartella e quella di sollecito della stessa con l'intimazione del 24/10/2024 non può essersi compiuta nessuna prescrizione, neppure quella più breve di cinque anni operante per le sanzioni e gli interessi, il ricorso della Mare va di conseguienza rigettato e la contribuente condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 100,00 per esborsi ed euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese lite, liquidando le stesse in euro 100,00 per esborsi ed euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Roma, il 23/2/2026 Il Giudice
CE LL
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IR FRANCESCO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 184/2025 depositato il 05/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210115657907000 IRPEF-ALTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089583369000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2040/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 10/12/2024 all'Agenzia delle Entrate NE (d'ora in avanti solo AdER),
Ricorrente_1 ha dedotto che la cartella n. 097 2021 0115657907 000 le era stata tardivamente notificata in violazione dell'art. 36 del dPR n. 600/1973, non era stata preceduta dall'invio dell' avviso di accertamento e della comunicazione di cui all'art. 6, comma 5 della legge n. 212/2000 e si riferiva, comunque, ad un credito IRPEF ormai prescritto quanto meno per quel che riguardava le sanzioni e gli interessi.
Ha pertanto concluso per l'annullamento della stessa previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
L'AdER ha depositato controdeduzioni, con le quali ha innanzitutto evidenziato che il pagamento della cartella di cui sopra era stato sollecitato con intimazione n. 097 2024 9089583369 000, notificata il
14/10/2024 e riguardante anche ulteriori cartelle, impugnate dalla Ricorrente_1 con altri sei distinti ricorsi.
Ha pertanto preliminarmente richiesto la riunione dei predetti ricorsi e passando poi nel merito di quello oggetto del presente giudizio, ha obiettato -che l'eccezione di mancata notificazione dell'accertamento a monte e dell'avviso bonario risultava inammissibile per mancata citazione della Agenzia delle Entrate,
-che da parte sua difettava di legittimazione passiva in ordine a qualsiasi censura concernente la fase anteriore alla consegna dei ruoli,
-che la cartella 097 2021 0115657907 000 era stata ritualmente notificata in data 24/10/2022 mediante lettera raccomandata consegnata a persona di famiglia,
-che non si era compiuta nessuna prescrizione, anche perchè il saldo del credito era stato successivamente richiesto con la sopraindicata intimazione del 24/12/2024.
La causa è stata fissata per l'udienza del 23/2/2026 ed in quella sede trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo e le rispettive posizioni delle parti e premesso, altresì, che a questo punto non si ravvisa la necessità e neppure l'opportunità della richiesta riunione, rileva innanzitutto il giudicante che il ricorso è ammissibile in quanto proposto a causa e contro la sollecitazione del pagamento della cartella effettuata dall'AdER con l'intimazione del 24/10/2024.
L'eccezione di mancata notificazione della comunicazione d'irregolarità e dell'avviso di accertamento è invece inammissibile (presupponendo il suo esame la presenza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, non evocata dalla Ricorrente_1), oltre che infondata (in quanto non v'era nessuna necessità del previo invio dei predetti atti) e, in ogni caso, superata dal fatto che malgrado la sua regolare notificazione in data 24/10/2022 (v, documentazione prodotta dall'AdER), la Ricorrente_1 non ha impugnato la cartella 097 2021 0115657907 000, provocando così la cristallizzazione del debito a quella data e, cioè, l'incontestabilità del medesimo per fatti precedenti quali, per esempio, l'inesistenza (anche solo parziale) del credito o la sua intervenuta prescrizione o l'irregolarità della cartella o la notificazione della stessa senza il rispetto degli adempimenti preliminari.
Considerato che fra la data di notificazione della cartella e quella di sollecito della stessa con l'intimazione del 24/10/2024 non può essersi compiuta nessuna prescrizione, neppure quella più breve di cinque anni operante per le sanzioni e gli interessi, il ricorso della Mare va di conseguienza rigettato e la contribuente condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 100,00 per esborsi ed euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese lite, liquidando le stesse in euro 100,00 per esborsi ed euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Roma, il 23/2/2026 Il Giudice
CE LL