Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 25/02/2026, n. 2872
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Tardiva notifica della cartella di pagamento

    Il giudice rileva che la cartella è stata notificata in data 24/10/2022 e che l'intimazione di pagamento è successiva. Non essendovi stata impugnazione della cartella in quel momento, il debito si è cristallizzato e non può più essere contestato per vizi precedenti. Il termine di prescrizione non è maturato tra la notifica della cartella e l'intimazione.

  • Inammissibile
    Mancata notifica dell'avviso di accertamento e della comunicazione preliminare

    Il giudice dichiara inammissibile tale eccezione in quanto presupponeva la presenza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, non evocata dalla ricorrente. Inoltre, ritiene che non vi fosse necessità di invio di tali atti preliminari e che comunque la mancata impugnazione della cartella abbia sanato ogni vizio precedente.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito IRPEF

    Il giudice ritiene che il termine di prescrizione, anche quello più breve di cinque anni per sanzioni e interessi, non sia maturato tra la notifica della cartella (24/10/2022) e l'intimazione di pagamento (24/10/2024).

  • Accolto
    Ammissibilità del ricorso avverso l'intimazione di pagamento

    Il giudice rileva che il ricorso è ammissibile in quanto proposto a causa e contro la sollecitazione del pagamento della cartella effettuata dall'AdER con l'intimazione del 24/10/2024.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 25/02/2026, n. 2872
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2872
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo