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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 30/04/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 38 2025 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 14.04.2025 e hanno presentato ricorso Parte_1 Parte_2 con cui richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento “familiare” di liquidazione controllata;
Ciò posto, rilevato che:
(-) i ricorrenti risiedono a Fano loc. Carrara (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre poi la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:
1 i ricorrenti sono entrambi lavoratori dipendenti (l'impresa con cui aveva Pt_3 svolto attività in proprio è cancellata dal 2014) sicché non sono assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (oltre 270 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per meno di centomila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) i ricorrenti sono coniugi conviventi e, peraltro, larghissima parte dell'indebitamento ha origine comune, ragion per cui può ritenersi operante la previsione dell'art. 66 cod. crisi
(ferma sempre la separazione delle masse);
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso e la presenza di attivo distribuibile;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio
– non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
23.03.1971 entrambi residenti in [...];
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
(-) nomina quale liquidatore la dott.ssa già OCC;
Persona_1
(-) ordina al debitore, se tenuti e se non vi abbia già provveduto, il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
2 (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
(-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 Dpr 115/02 ove ne sussistano i presupposti;
Pesaro, il 23.04.2025
Il Giudice est.
L. Pini Il Presidente
D. Storti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 38 2025 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 14.04.2025 e hanno presentato ricorso Parte_1 Parte_2 con cui richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento “familiare” di liquidazione controllata;
Ciò posto, rilevato che:
(-) i ricorrenti risiedono a Fano loc. Carrara (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre poi la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:
1 i ricorrenti sono entrambi lavoratori dipendenti (l'impresa con cui aveva Pt_3 svolto attività in proprio è cancellata dal 2014) sicché non sono assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (oltre 270 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per meno di centomila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) i ricorrenti sono coniugi conviventi e, peraltro, larghissima parte dell'indebitamento ha origine comune, ragion per cui può ritenersi operante la previsione dell'art. 66 cod. crisi
(ferma sempre la separazione delle masse);
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso e la presenza di attivo distribuibile;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio
– non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
23.03.1971 entrambi residenti in [...];
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
(-) nomina quale liquidatore la dott.ssa già OCC;
Persona_1
(-) ordina al debitore, se tenuti e se non vi abbia già provveduto, il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
2 (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
(-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 Dpr 115/02 ove ne sussistano i presupposti;
Pesaro, il 23.04.2025
Il Giudice est.
L. Pini Il Presidente
D. Storti
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